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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12691 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 12280/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI RAIMO ANTONELLA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: subordinazione e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 26.3.2024, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la giusta causa delle dimissioni rassegnate e condannarsi la società al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso per € 1.310,51;
1 - accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello C3 e non D1 come indicato nella Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav con correlate differenze retributive;
- condannarsi la società al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, degli importi dovuti per mensilità non corrisposte, differenze retributive, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR, per complessivi € 8.785,40 o per la misura maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre accessori come per legge;
- in via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento del superiore livello d'inquadramento contrattuale, condannarsi la società al pagamento, in proprio favore, degli Controparte_1 importi dovuti per mensilità non corrisposte, differenze retributive, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR, per complessivi € 7.006,44 o per la misura maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- ella ha prestato attività lavorativa subordinata a far data dal 21.1.2022 alle dipendenze di società che Controparte_1 gestisce il bar “Hopera caffè” sito in Roma (RM), v. Ponte Piscina Cupa n. 121, presso il centro commerciale “Shopping Village” di Castelromano;
- ella ha svolto la propria attività per sei giorni a settimana, per 40 ore settimanali, suddivise su turni variabili;
- nella comunicazione di assunzione, ella è stata inquadrata nel livello
“D1… della qualifica barista del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Minori Federturismo”;
- nonostante le sue numerose ed insistenti richieste, la società non ha provveduto a consegnarle né il contratto di lavoro né i prospetti paga né il libro unico del lavoro;
- inoltre, in tutti i mesi di lavoro, la società le ha corrisposto lo stipendio solo parzialmente, “come emerge dai bonifici ricevuti per € 1.100,00 mensili…, a fronte dell'importo di € 1.460,28 come previsto contrattualmente dal CCNL di categoria”;
- in ragione di tali omissioni, ella ha, pertanto, rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza 25.7.2022. Ciò premesso e considerati:
2 - la natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, come comprovato dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav e dai bonifici mensili che si allegano;
- la giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice per gli inadempimenti datoriali, fra cui il parziale pagamento della retribuzione, il mancato pagamento della retribuzione dei mesi di giugno e luglio 2022, l'omessa consegna del contratto di lavoro e dei prospetti paga;
l'indennità sostitutiva del preavviso è stata calcolata in ossequio alla previsione dell'art. 138, Capo II, del CCNL di categoria;
- l'erroneo inquadramento ricevuto dalla sig.ra rientrando la Pt_1 qualifica di “barista” nel livello C3 di cui all'art. 225 del CCNL di settore;
si sottolinea che la svolgeva “proprio tutte le Pt_1 mansioni che rientrano nell'attività di 'barista'”, come meglio descritte nell'atto introduttivo;
- le spettanze e differenze retributive maturate come meglio specificate in ricorso e negli allegati conteggi, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 non si è costituita in giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società dal Controparte_1
21.1.2022 al 25.7.2022, del diritto ad essere inquadrata nel livello “C3” del CCNL dell'Industria turistica ed a ricevere le spettanze e differenze retributive a vario titolo maturate nel corso dello stesso (per il superiore livello contrattuale richiesto, per il parziale pagamento delle retribuzioni mensili, per le mensilità di giugno e luglio 2022 non corrisposte, per i ratei di 13a e 14a mensilità, per ferie e permessi non goduti e TFR). Figurano, agli atti del fasc. di parte ricorrente:
- la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav inoltrata in data 20.1.2022 da cui risulta il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inizio in data “21/01/2022” e inquadramento nel livello “D1” del CCNL “PUBBLICI ESERCIZI MINORI – Federturismo” e qualifica professionale di “barista” (all. 1);
3 - le stampe dei bonifici ricevuti dagli estratti conto bancari che attestano le somme ricevute per gli stipendi di febbraio, marzo, aprile, maggio, per l'importo, ciascuno, di € 1.100,00 (all.te al n. 2);
- la lettera inviata a mezzo del sindacato “ ” e avente ad Parte_2 oggetto la rivendicazione – in verità formulata genericamente – di
“quanto maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso nel periodo 21 gennaio 2022 – 21 luglio 2022”, la relativa ricevuta di avvenuta consegna in data 22.7.2022 e il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da cui risultano le dimissioni per giusta causa con decorrenza dal “25/07/2022” e che riporta, quale motivo delle dimissioni, l'“Incompleto pagamento della retribuzione” (all.ti al n. 4). La società come si è visto, non si è costituita in Controparte_1 giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.).
1. Ciò premesso, in ordine alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro, giova ricordare in termini generali che, ai fini della sussistenza di un siffatto rapporto, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”, e Cass. 9252/2010).
2. Fatta questa puntualizzazione e al di là della documentazione versata in atti, sia sul rapporto di lavoro che sulle mansioni è stata espletata istruttoria testimoniale.
4 Sono stati ascoltati i testi sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2
, e . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Il primo teste, premesso di essere amico della ricorrente “da 5 o 6 anni o anche di più” e di frequentarsi, con una comitiva di amici comuni, ha dichiarato:
“Dell'attività di lavoro della ricorrente presso il bar 'Hopera Cafè', posso dire che la andavo a trovare, anche con altri amici, presso tale bar sito nei pressi dell'outlet di Castel Romano e consumavamo. Io ho iniziato a frequentare il bar dal mese di ottobre 2021. Ci sono stato 5 o 6 volte, l'ultima volta è stata ad aprile o maggio 2022. L'ultima volta ricordo di essere andato con mia figlia che doveva fare shopping. La ricorrente serviva al banco i caffè e si occupava anche della pulizia, faceva però un po' tutto, una volta mi ha anche rilasciato lo scontrino alla cassa. C'erano sempre altri colleghi con lei. Una volta siamo stati molto tempo e abbiamo atteso che finisse il turno;
ricordo che erano tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Lei lamentava il fatto che non poteva uscire perché lavorava tanto e mi diceva che faceva dei turni lavorando anche la domenica”. Ciò detto, il teste ha, altresì, confermato i capitoli del ricorso nn. 3 ove si descrivono i compiti espletati durante l'attività di lavoro (“… svolgeva… mansioni di Barista, preparando caffè, cappuccini, cocktail ed aperitivi, ed utilizzando le apposite macchine per il caffè, ed effettuando la mescita di bevande alcoliche”) – il teste ha aggiunto che “serviva anche i dolci” –, e il cap. 4 che riguarda il compimento delle operazioni di cassa, ovvero la ricezione del corrispettivo delle prestazioni ed il rilascio degli scontrini fiscali (verbale udienza del 29.10.2024). Il teste premesso di essere stata compagna di “scuola media” Tes_2 della sig.ra , di conoscerla quindi e di frequentarla anche “da molti Pt_1 anni”, ha dichiarato:
“Dell'attività di lavoro della ricorrente presso il bar 'Hopera Cafè', posso dire che mi sono recata più a volte a trovarla e a consumare cappuccini o aperitivi sia da sola che con altre amiche;
il bar è sito nel centro commerciale 'Village' di Castel Romano. Io ho iniziato a frequentare il bar dalla fine dell'anno 2021 e fino a giugno 2022, ovvero fino a poco prima che terminasse il rapporto lavorativo della mia amica. È capitato, in media, una volta al mese.
5 Ho visto la ricorrente sia servire ai tavoli, sia fare le pulizie, sia fare i cappuccini, gli aperitivi, un po' tutto, e anche rilasciare gli scontrini in cassa. Al banco c'era spesso soltanto lei. So che la ricorrente mi diceva che chiudeva alle ore 21:00, so poi che il bar apriva alle ore 08:00 o alle ore 09:00. Non ricordo i giorni di lavoro settimanali, credo che fossero sei giorni a settimana” (verbale udienza del 29.10.2024). Il teste anche lei amica della ricorrente “da molti anni”, ha detto: Tes_3
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, posso dire che sono andata a trovarla nel luogo di lavoro qual è indicato nei capitoli di cui al ricorso, nei mesi di settembre e ottobre del 2021 e ad aprile del 2022. Io ci sono andata varie volte e andavo a consumare un caffè, quando mi recavo al centro commerciale. Mi trattenevo per poco tempo, all'incirca un quarto d'ora o venti minuti. Lei faceva un po' di tutto, era alla cassa, faceva la barista e faceva anche le pulizie. Io l'ho vista pulire anche in chiusura del locale, a volte anche con altre persone la aspettavamo fuori del bar per andare a cena insieme, certe volte lei finiva anche dopo le ore 21:00. Di solito andavo il pomeriggio, raramente la mattina;
poteva capitare anche di sabato o di domenica. Io la vedevo sempre. Una volta l'ho vista da sola, altre con delle persone che facevano il lavoro di baristi. In quel periodo io lavoravo in un altro centro commerciale, “Conforama”, sito in Aprilia svolgendo attività di pulizia. Confermo le mansioni di cui ai capitoli 3 e 4 del ricorso” (verbale udienza del 2.4.2025). Il teste escusso all'udienza del 2.4.2025, premesso di essere amica Tes_4 della sig.ra “da molti anni”, ha dichiarato: Pt_1
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, posso dire che andavo spesso a trovarla nel luogo di lavoro qual è indicato nei capitoli di cui al ricorso, penso da ottobre del 2021 e fino all'estate dell'anno successivo, più o meno, quando il suo rapporto di lavoro è terminato. Io ci andavo con una frequenza di un paio di volte al mese, facevo una passeggiata nel centro commerciale e mi fermavo al bar a prendere un caffè. Mi trattenevo per poco tempo, il tempo per un caffè ed un saluto. È capitato di aspettarla a fine turno perché insieme ad altre amiche organizzavamo delle uscite, per cena;
non aveva un orario preciso. A volte alle ore 20:30 usciva, altre volte no e noi andavamo via.
6 Io l'ho vista servire il caffè, servire ai tavoli, svolgeva anche operazioni di cassa emettendo gli scontrini. C'erano un altro paio di dipendenti che facevano più o meno le stesse cose. Io andavo nei fine settimana, sabato o domenica pomeriggio, perché lavoravo in settimana, chiedevo se lei era di turno quel fine settimana e passavo a trovarla. Confermo le mansioni di cui ai capitoli 3 e 4 del ricorso”. L'ultimo teste, anche lei amica della ricorrente anche se da più breve tempo, ovvero “dal 2021 circa”, ha dichiarato:
“… sono andata a trovarla nel luogo di lavoro qual è indicato nei capitoli di cui al ricorso, nel mese di ottobre del 2021, 5 o 6 volte, capitava alcune volte in settimana ed altre nei fine settimana, sabato o domenica. Quando andavo da lei non lavoravo. Ci andavo più spesso di pomeriggio, mi trattenevo per poco tempo, il tempo per un caffè ed un saluto, all'incirca un quarto d'ora. Lei finiva di lavorare tardi, quindi a volte non riusciva ad uscire con me ed altre amiche, a volte staccava alle ore 21:00, noi la spettavamo per andare a cena. Io l'ho vista alcune volte fare le pulizie, alcune volte in cassa ad emettere gli scontrini e servire al banco la clientela. C'erano anche altri dipendenti, due o tre, che facevano più o meno le stesse cose. Confermo le mansioni di cui ai capitoli 3 e 4 del ricorso (verbale udienza del 2.4.2025). Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, possono dirsi comprovati sia il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro – anzi, i testi hanno fatto riferimento anche ad un periodo antecedente alla data di formale instaurazione del rapporto, più esattamente al mese di ottobre 2021 (tutti, ad eccezione del teste che, più genericamente, ha indicato la “fine Tes_2 dell'anno 2021” quale periodo a partire dal quale ha iniziato a frequentare l'esercizio e ad andare a trovare l'amica che vi lavorava) – sia le mansioni che sono, precisamente, quelle dedotte. Dal punto di vista delle mansioni descritte nell'atto introduttivo e che i testi hanno confermato, mansioni proprie della qualifica di “barista”, alla ricorrente va riconosciuto l'inquadramento nel livello C3 del CCNL applicabile, il CCNL di lavoro dell'Industria turistica (all. 9 al fascicolo). In effetti, dall'esame delle declaratorie contrattuali, art. 250, all'area professionale C appartengono “i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici
7 corsi di formazione professionale, svolgono, nell'ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività. Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori”. L'area è suddivisa, “sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3”. Alla categoria C3 appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e, tra i profili professionali esemplificati, rientra quello del “Barista”. Al contrario, all'area D, nella quale è stata formalmente inserita la sig.ra
, appartengono “i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, Pt_1 di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali”. L'area è suddivisa, “sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2”. Alla categoria D1, di nominale inquadramento della lavoratrice, appartengono “i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità”; tra i profili professionali, figura il profilo di “Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o super alcoliche”. Non è allora revocabile in dubbio la discrasia tra l'inquadramento ricevuto e il reale contenuto della prestazione lavorativa. Pertanto, alla ricorrente vanno riconosciute le differenze di trattamento economico rispetto alla categoria C3 (si vedano le tabelle retributive in all. 3 le quali riportano una retribuzione tabellare di € 1.460,28). Alla stessa vanno, altresì, riconosciute:
- la differenza di retribuzione per i giorni lavorati nel mese di gennaio 2022, per € 117,30;
- le differenze di retribuzione per i mesi da febbraio a maggio 2022, per complessivi € 1.441,12 (1.460,28 – 1.100,00 euro corrisposti = 360,28 x 4 mesi);
- le mensilità di giugno e luglio 2022 non corrisposte, per gli importi, rispettivamente di € 1.460,28 e di € 1.018,80;
8 - n. 6 ratei di 13a mensilità (dal febbraio al luglio 2022), per € 730,14 (1.460,28/12 x 6);
- n. 5 ratei di 14a mensilità, dal febbraio al giugno 2022, per € 608,45 (1.460,28/12 x 5);
- n. 1 rateo di 14a mensilità, relativa al mese di luglio 2022, per € 121,69 (1.460,28/12);
- l'indennità sostitutiva per n. 13 giorni di ferie quale differenza rispetto ai 13 giorni di ferie fruiti (ai sensi dell'art. 88, comma 1, del CCNL, “Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni”) e per n. 52 ore di permessi non goduti rispetto alle 52 ore fruite (ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCNL,
“Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'articolo 70, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a centoquattro ore,…”), per gli importi, rispettivamente, di € 730,14 e di € 441,48;
- il TFR, per € 805,49; per un totale di € 7.474,89. 3. Riguardo alla domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate, si osserva quanto segue. È opportuno sul punto ricordare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.,
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente…”; si tratta di “un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” (art. 2118, comma 2, c.c.). Tra i motivi che in base all'esperienza giurisprudenziale si ritiene possano legittimare il recesso del lavoratore senza obbligo di preavviso vi è il mancato pagamento della retribuzione (così in Cass. 648/1988 e in Cass. 133/1989). Nella fattispecie, è stato dedotto, oltre al parziale adempimento dell'obbligazione retributiva per i mesi da gennaio a maggio 2022, il mancato pagamento dello stipendio per i mesi di giugno e luglio 2022 e la società datrice, non costituendosi in giudizio, non ha offerto la prova del contrario. Deve, di conseguenza, attribuirsi alla sig.ra l'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso, correttamente quantificata in € 1.310,51 per
9 n. 20 giorni in ossequio all'art. 138 del CCNL di riferimento secondo cui
“Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono… a) fino a cinque anni di servizio compiuti, C2 e C3 20 giorni”.
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento e la declaratoria della giusta causa delle dimissioni rassegnate da
[...]
e la condanna della società al pagamento, Parte_1 Controparte_1 in favore di , dell'importo di € 1.310,51 a titolo di Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso, del diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C3 del CCNL dell'Industria turistica applicabile e la condanna di alla corresponsione, in Controparte_1 suo favore, delle differenze di retributive per il superiore livello contrattuale, delle differenze di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2022, delle retribuzioni mensili di giugno e luglio 2022, dei ratei di 13a e 14a mensilità, dell'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e del TFR, per complessivi € € 7.474,89; al pagamento di tali importi, oltre accessori come per legge, va condanna Controparte_1
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria della giusta causa delle dimissioni rassegnate da e la Parte_1 condanna della società al pagamento, in favore Controparte_1 di , dell'importo di € 1.310,51 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, del diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C3 del CCNL dell'Industria turistica applicabile e la condanna di alla Controparte_1 corresponsione, in suo favore, delle differenze di retributive per il superiore livello contrattuale, delle differenze di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2022, delle retribuzioni mensili di giugno e luglio 2022, dei ratei di 13a e 14a mensilità, dell'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e del TFR, per complessivi € € 7.474,89;
10 - condanna, dunque, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dei predetti importi, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 9.12.2025
IL GIUDICE
NT AN
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