TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6048/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LORENZO ANTONIO CIONTI ed elettivamente domiciliato in VIA F. CORRIDONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CIONTI LORENZO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Fabio Controparte_1 P.IVA_2
TODARELLO (C.F. ), Giuseppe SPENNACCHIO (C.F. C.F._1
) e Roberto BIASCO (C.F ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata in Milano, P.zza Velasca n. 4, nonché
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Controparte_2 P.IVA_3
MANDARANO (c.f. ), Enrico Barbagiovanni (c.f. C.F._4
), (c.f. ), NA NO (c.f. C.F._5 Parte_2 C.F._6
), (c.f. ), C.F._7 Parte_3 C.F._8
(c.f. ), NA NO (c.f. Parte_4 C.F._9
) e (c.f. , Enrico C.F._7 Parte_5 C.F._10
BARBAGIOVANNI, , NA TAVANO, Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliato in
[...] Parte_4 Parte_5
Milano, via Della Guastalla n. 6, presso i propri uffici
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1
e il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
“nel merito:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della superficie di circa 445mq individuata catastalmente al NCEU di Codesto ultimo Comune al foglio 25 - mappali 103 particella, 341 e 283 da parte di con conseguente acquisto della Parte_1 proprietà di tali porzioni immobiliari e con ordine al Conservatore di annotarne l'acquisizione in favore dell'attrice;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni per l'avvenuta occupazione abusiva dell'immobile a far data dal 3.10.2022 per complessivi Euro 60.000,00, ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, determinando altresì l'ammontare di Euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo sino alla cessazione”. Si è costituita con comparsa di risposta del 27 aprile 2023 la nstando: Controparte_1 nel merito:
- respingere, per tutti i motivi di cui in atti, la domanda di accertamento dell'usucapione della proprietà delle aree per cui è causa, di proprietà del , e in ogni caso Controparte_2 tutte le domande da essa proposte nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, emettendo ogni consequenziale statuizione e provvedimento”.
Si è altresì, costituito con coeva comparsa di risposta il eccependo: Controparte_2
In via preliminare:
- dichiarare la domanda attorea nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 163, comma 2, n. 3 e 164, comma 4 c.p.c.; Nel merito:
- in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- in via riconvenzionale, accertata la proprietà del con riferimento all'area Controparte_2 individuata con linee oblique gialle nel doc. 4 depositato da parte attrice, corrispondente – salvo miglior individuazione – ad una porzione delle particelle 283 e 341 (ex mappali 103, 134 e 140) del foglio 25 del N.C.T. del , condannare Controparte_2 Parte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire tale area
[...] all'Amministrazione Comunale libera da persone e cose, nonché a demolire a sue spese la recinzione eventualmente oggi presente, condannando tale società a corrispondere una penale giornaliera per mancato ottemperamento a tale ordine di cui si chiede la determinazione a codesto Giudice ai sensi dell'art. 614, comma 2 bis c.p.c.; pagina 2 di 11 - in via subordinata trasversale: fermo il diritto del di agire davanti al G.A. Controparte_2 per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito per violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a tenere indenne il da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Controparte_2 dal presente giudizio, ivi incluso il pagamento delle spese di lite (C.U. compreso) e della tassa di registro della sentenza”.
All'esito dell'udienza del 17 maggio 2023, il g.i. ha:
- dichiarato la nullità della citazione in tema di editio actionis poiché l'attrice non aveva indicato:
➢ i danti causa ai quali avrebbe unito il proprio possesso;
➢ gli atti conclusi tra tali danti causa ed, infine, l'attrice nei quali sarebbe stato incluso il anche trasferimento la porzione di cui al tratteggio in giallo del doc. 4 fasc. stante il regime di cui all'art. 1146 comma secondo c.c. che Parte_6 deve essere prospettato prima di essere provato;
− disposto a carico del di Milano l'instaurazione del procedimento di CP_2 mediazione obbligatoria;
− fissato la nuova udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. al 5 ottobre 2023. Il 14 luglio 2023 la difesa attore ha depositato l'atto integrativo della citazione e così le convenute il 15 settembre 2023. Celebrata in forma scritta la nuova prima udienza di comparizione, il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 28 marzo 2024 per la discussione delle eventuali istanze istruttorie. Con successiva ordinanza ha:
➢ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2 ed irrilevante ai fini della decisione), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3,4);
➢ ritenuto inammissibile il capitolo di prova orale dedotto dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché Controparte_1 irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1);
➢ ritenuto che non occorresse svolgere alcun accertamento tecnico;
➢ rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione è infondata e va respinta. A sostengo della propria domanda l'attrice ha allegato di aver posseduto in modo ininterrotto dal 1972 l'area per cui è causa come sarebbe desumibile dalla Carta Tecnica Comunale (doc. 3 fasc. ) risalente a quell'ano, nella quale sarebbe visibile una recinzione che Pt_6 delimiterebbe l'area oggetto di domanda. Da qui la dimostrazione “plastica” dell'esercizio di pagina 3 di 11 uno ius excludendi alios già da parte dei proprietari del tempo (e propri danti causa) fino al suo subentro;
determinandosi – dunque – grazie all'istituto di cui all'art 1146 c.c. il perfezionamento del tempo utile all'usucapione. L'attrice, infatti, allega di essere proprietaria del fabbricato industriale eretto nel 1964 su un terreno sito nel Comune di Pero, identificato catastalmente al foglio 8, mappale 138 e, in parte 352, adiacente all'area sita in Milano oggetto di contesa. Il fabbricato ed il terreno sul quale esso insiste (oggi di sua proprietà), veniva edificato nel 1964 dall'allora proprietaria, la società SA LO VI, la quale effettuava anche una serie di ampliamenti nel 1983. Nel 1989 SA LO VI era divenuta , Controparte_3 fondendosi – poi – per incorporazione con la quale – a sua volta – nel 1991 si CP_4 fondeva per incorporazione con Controparte_5
Nel 2002, quest'ultima veniva acquisita con le medesime modalità da che, CP_6 successivamente, diveniva Controparte_7
– prima – nel 2002 concedeva il suddetto immobile in
[...] CP_6 locazione finanziaria alla cui – tramite un'operazione di cessione di Parte_7 Controparte_8 ramo d'azienda – subentrava nel 2006 l'Immobiliare Se.Ba. s.r.l. che nel 2007 cedeva il contratto di locazione finanziaria alla IMMED s.r.l. Nel 2012 IMMED esercitava il riscatto dell'immobile, divenendone proprietaria e nel 2013 veniva acquisita dall'odierna attrice. In sintesi, la fonda la propria domanda Parte_1 sull'accessio possessionis sull'area in questione tra il potere di fatto esercitato dai propri danti causa con quello da essa svolto a far data dal 2013 L'area contesa insiste sul territorio ricadente nel Comune di Milano, il quale risulterebbe averne acquistato la proprietà per effetto della sottoscrizione della Convenzione attuativa del P.I.I. il 3 novembre 2011 con la al fine di realizzare le opere di Controparte_1 urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione del citato Piano.
La (già ha confermato di aver sottoscritto la Controparte_1 Controparte_9 summenzionata Convenzione con il ed il successivo atto aggiuntivo, Controparte_2 rispettivamente nel 2011 e nel 2017, impegnandosi all'attuazione di un Piano Integrato di Intervento e, in particolare, alla realizzazione di un centro commerciale sul terreno confinante con quello di proprietà dell'attrice e, quindi, con il territorio del Comune di Pero;
oltre che alla realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria interessanti l'area (sita nel Comune di Milano) oggetto di domanda e ceduta al come previsto in Convenzione. CP_2
Con specifico riferimento al merito della domanda attorea, la convenuta ha rileva come l'attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio incombente su di sé, essendosi limitata (anche a seguito della declaratoria di parziale nullità della citazione ex art 164 c.p.c. e della disposta integrazione) a generiche allegazioni circa il paventato ininterrotto possesso. Ha evidenziato – inoltre – una serie di atti posti in essere personalmente e riguardanti proprio l'area di cui si controverte (quali vari frazionamenti propedeutici all'adempimento degli obblighi assunti in Convenzione), i quali costituirebbero manifestazione della propria potestà dominicale, suscettibili – dunque – di impedire il configurarsi dell'usucapione. pagina 4 di 11 Il ha speso difese omogenee rispetto a quelle dell'altra convenuta Controparte_2 sottolineando, ancora una volta, l'impossibilità di poter configurare l'acquisto per usucapione tramite l'accessione del possesso per difetto dei requisiti normativi. Ha, poi, contestato la stessa qualificabilità di possesso, oltre che la sua durata, nell'attività svolta dall'attrice atteso che tanto il dante causa della che il stesso aveva posto in essere Controparte_1 CP_2 degli atti integranti a propria volta manifestazione dell'animus rem sibi habere con ciò depotenziando qualsivoglia contengono tenuto dall'attrice. Ha speso ulteriori difese in fatto e diritto che rimangono assorbite dalla decisione di cui appresso.
Difetta l'accessio possessionis ad usucapionem. E' nota la peculiare disciplina dell'acquisto della proprietà a titolo originario costituita dall'istituto dell'usucapione ex artt.1158 e ss. c.c., la quale prevede come presupposti per la sussistenza del possesso in senso tecnico (ex art. 1140 c.c.) continuo e non interrotto per un periodo di almeno venti anni. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo alla parte che agisca invocando l'usucapione, costante giurisprudenza richiede che il possesso di cui all'art 1158 c.c. risulti inequivocabilmente teso ad esercitare sul bene – per almeno venti anni – un potere corrispondente a quello del proprietario, che si manifesta col compimento di atti tali da rivelare
– anche esternamente – una piena ed indiscussa signoria sul bene (cfr ex multis Cass. civ. 18392/2006). Deve – quindi – risultare un'inequivocabile intenzione di possedere il bene in via esclusiva, tale da escludere qualsiasi eventuale situazione di “tolleranza” da parte dell'originario proprietario del bene. Il punctum dolens della vicenda si pone già sul fronte della diuturnitas dell'asserito possesso esercitato. Ebbene, essendo subentrata nella proprietà dei fabbricati adiacenti all'area oggetto della domanda e, conseguentemente, nell'asserito possesso di quest'ultima solo nel 2013, la parte attrice invoca l'istituto dell'accessio possessionis, al fine di avvalersi anche del possesso esercitato negli anni dai molteplici danti causa, cui unire il proprio per integrare gli estremi dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Risulta, quindi, irrilevante andare a disquisire in termini di fatto sulla presenza primigenia della famigerata recinzione e la sua dimostrazione, in thesi, attraverso le cartografie storiche comunali, quali quella del 1972. Tenendo in disparte le censure in fatto su tale stato dei luoghi offerte dalle convenute, risulta assorbente l'assenza “autodichiarata” di qualsivoglia menzione, in qualsivoglia atto di provenienza, che la parte attrice ha prodotto o che poteva produrre (vista l'assenza di quasi tutti gli atti di acquisto citati in narrativa) della porzione di terreno sito sul fianco est del sedime e fabbricato acquistato nel 2013. Si tratta di una circostanza ammessa dalla sua difesa a più riprese negli scritti assertivi, susseguenti alla citazione, ed offerta quale replica alle eccezioni (puntuali) svolte sul punto dalle difese delle convenute. Paradigmatiche risultano le argomentazioni spese sul punto ne:
- la memoria integrativa x art. 164 comma quinto c.p.c. (p. 3) ove ricorda::” Pertanto, a fronte del consolidato inglobamento di un'area esterna e adiacente alle aree di proprietà, posta sul comune di Milano, ma non facente parte dei mappali di proprietà pagina 5 di 11 citati nei diversi passaggi di proprietà, risulta pacifico che i proprietari che si sono susseguiti hanno fatto propria quell'area quantomeno sin dal 1972, ovverosia sin da quando è stato realizzato il capannone produttivo con il nulla osta edilizio del 1964”;
- la prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.(p.4):” considerato che ha Pt_8 proposto un'azione perché sia accertata e dichiarata l'usucapione di un'area posseduta di fatto (altrimenti non si applicherebbe tale istituto), non può esistere documentazione notarile che attesti il passaggio di quella porzione in capo all'attrice. All'evidenza, l'accertamento chiesto in via giudiziale riguarda una situazione di fatto la quale, in base alla normativa vigente, supera quella formale risultante dagli atti di conservatoria. In tal senso, anche per spiegare le ragioni del possesso della porzione de qua, ha Pt_8 prodotto documentazione idonea a dimostrare da quanto tempo essa esercita, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., il potere di fatto su quella porzione – adiacente alla propria - che ricade sul territorio del Comune di Milano”;
- nella memoria di replica (p.5) dove stigmatizza gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la difesa comunale nel sostenere “che l'area oggetto di usucapione (ricadente nel
) le sia stata trasferita a titolo particolare dai suoi danti causa. In tal Controparte_2 senso, mancherebbe pure un titolo astrattamente idoneo”.
Ed infatti afferma:” Gli errori su cui si fonda tale eccezione sono grossolani. Innanzitutto, l'area usucapita è confinante con quella oggetto della proprietà acquisita mediante compravendita, motivo per cui e i suoi danti causa si sono trovati nelle Pt_8 condizioni di possedere uti domini per usucapire. La relazione notarile prodotta sub doc. n. 12 attesta la continuità dei trasferimenti di proprietà del compendio principale. Il possesso della striscia di terreno ulteriore, quale pertinenza di fatto del complesso, si è trasferito unitamente al bene principale, essendo la situazione di fatto, materializzata dalla recinzione, sempre stata consegnata e accettata dai successivi acquirenti del compendio compravenduto Sostenere che per ogni trasferimento dell'area usucapita fosse necessario un atto scritto specifico anche per la porzione posseduta de facto significa ignorare l'istituto dell'usucapione. In secondo luogo, nel lamentare la presunta mancanza di un titolo astrattamente idoneo controparte induce in errore, confondendo l'istituto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. che qui interessa con quello speciale dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.”.
Il Tribunale è “costretto” a ricordare che ai fini dell'operatività del comma secondo dell'art 1146 c.c. è richiesta la presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un diritto reale sul bene oggetto dell'asserito possesso non del bene “accanto” o del bene definito “in fatto principale” (secondo la nomenclatura spesa dalla difesa attrice con riferimento alle cc.dd. pertinenze di fatto). In tema di accessione del possesso, affinché operi il trapasso dello stesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al pagina 6 di 11 passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, (Cass. II, 27 marzo 2023, n. 8579; Cass. II, 3 ottobre 2016, n. 19724) ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso (infra Cass. II, Ord. 16 marzo 2022, n. 8596) Titolo, peraltro, che sul piano dello stretto diritto, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, non può avere ad oggetto il trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. (infra Cass. II, Ord. 13 agosto 2018, n. 20715; Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n. 8502). L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass. 3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n. 9884). L'unione degli asseriti possessi non può esserci stata semplicemente perché non è stata menzionata, ai fini del suo trasferimento ad effetti reali (ancorché fosse in thesi a non domino o l'atto, comunque invalido per altra causa), la “striscia di terreno” negli atti di acquisto di cui discorre l'attrice. È esattamente l'opposto di quanto ritenuto in diritto poiché la mera traditio rei, avvenuta in occasione del trasferimento ad effetti reali del fondo ad essa finitimo, non ha alcun significato giuridico di per sé fini dell'art. 1146 comma secondo c.c.. L'assenza di un atto avente la capacità astratta di trasferire un diritto reale (compravendita, permuta, decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., eec), a prescindere dalla sua efficacia concreta, non può essere surrogata né in fatto (brevi manu) né in via documentale da un atto “traslativo” del solo possesso: possibilità esclusa nell'ordinamento civilistico della Repubblica. Peraltro, l'attrice non ha prodotto in giudizio nessuno degli atti di trasferimento della proprietà del fondo principale sito nel Comune di Pero e adiacente a quella oggetto di contesa, elidendo a monte la prova della loro astratta idoneità al trasferimento di proprietà su detto bene ai fini di cui all'art 1146 c.c. A ben vedere, non risulta versato in atti nemmeno il titolo di acquisto della proprietà da parte della propria incorporata CP_10 nico documento depositato da parte attrice e prodotto sub doc. 2 è costituito da una rettifica
[...] del menzionato atto, la quale – tuttavia – non risulta fare alcun riferimento alla usucapenda porzione. Né, del resto, potrebbe soccorrere la certificazione notarile di cui al comma secondo art 567 c.p.c. (doc. 12 fasc. ) quanto mero elenco delle risultanze ipocatastali nulla Pt_6 riferendo in merito al contenuto degli atti ivi indicati. In definitiva l'eventuale potere di fatto che la Parte_1 possa aver esercitato sull'area non potrebbe che essere fatto risalire al 23 dicembre 2013 o,
[...] al più al 10 maggio 2012, quando la Immed S.r.l. (fusasi per incorporazione all'attrice – infra doc. 12 fasc. ) aveva acquistato da . S.p.A. i beni “principali, e, Pt_6 Controparte_7 sarebbe stata, in thesi, immessa anche nel possesso della area per cui è causa. Lasso temporale ovviamente insufficiente ai fini della maturazione dell'usucapione ventennale.
Ogni altra questione rimane assorbita compresa quella risarcitoria.
pagina 7 di 11 La domanda riconvenzionale proposta dal è fondata e va accolta. Controparte_2
E' noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario. L'onere probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova. rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. Ord. 12.12.2024 n. 32074; Cass. ord. 19.1.2022 n.1569). Si ricorda sovente che essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. IL rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. II, Ord. 30 maggio 2025, n. 14540; Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865).
pagina 8 di 11 La giurisprudenza più recente pare aver accolto le elaborazioni dottrinarie che avevo messo in luce l'inesistenza di uno specifico fondamento razionale e, soprattutto, processuale, alla incondizionata sussistenza della prova assoluta o diabolica in materia di rivendica. Decisivi i riferimenti alla relatività del giudicato (non opponibile a terzi neanche in subiecta materia stante il tenore dell'art. 2909 c.c.) e la natura della valutazione del giudice nel processo civile ovvero il prudente apprezzamento in assenza di prove legali stabilite dalla legge. Da qui la possibilità di sostenere che l'usucapente, che agisca contro il soggetto ritenuto proprietario nominale del bene in modo assertivo, stia riconoscendo la proprietà di questo ed anche del suo dante causa così manlevandolo dal fornire la prova diabolica del suo diritto. L'assunto della è proprio quello di Parte_1 affermare la titolarità delle proprietà del fondo in capo al e prima Controparte_2 ancora alla e alla sua incorporata Da qui la Controparte_1 Controparte_9 possibilità di “esonero” in capo all'Ente pubblico rivendicante nel provare una catena di titoli di acquisto fino a quello originario o dover dimostrare di aver usucapito (anche mediante accessio possessionis) la suddetta area. È sufficiente il titolo migliore o, meglio, l'unico titolo presente in causa quale la Convenzione attuativa del P.I.I. stipulata il 3 novembre 2011 (cit. doc. 2 fasc. ; doc. 5 fasc. avente effetto reale con la quale la CP_11 CP_2
a “ceduto” al la proprietà di una serie di fondi Controparte_1 Controparte_2 immobiliari tra cui
(p. 29)
pagina 9 di 11 (p. 34) e che ora sono individiduate quali mappali 103, 283 (per soppressione anche del precedente 134) e 341 (per soppressione anche del mappale 140- doc. 10 fasc. . CP_2
Ai fini della domanda di rivendicazione occorre fare riferimento all'effettivo sedime oggetto della domanda attorea, quale unica delimitazione certa dell'entità della cosa di proprietà del
, attese le vicende materiali e catastali che hanno interessato una parte Controparte_2 della striscia di terreno. Il mappale 103, infatti, è stato in parte oggetto di esproprio a fini autostradali ma per il resto rientra nell'ambito dell'area oggetto di causa come meglio esplicitato nella planimetria confezionata dall'attrice sub 4.
Peraltro a dispetto di quanto dedotto dal , la particella 103 non risulta Controparte_2 catastalmente soppressa, e confluita nel mappale 283, atteso che nel 2017 è stato espressamente variato tale mappale per ripristinare quello sub 103 erroneamente soppresso nel 2015 (infra doc. 10 fasc. p. 12) Controparte_2
In definitiva la va condannata al rilascio in Parte_1 favore del dell'area individuata con linee oblique gialle nel doc. 4 Controparte_2 pagina 10 di 11 depositato da parte attrice come identificata al f. 25, mappali (in parte) 103, 283 (per soppressione anche del precedente 134) e 341 (per soppressione anche del mappale 140 del N.C.T del Comune di, Milano.
Appare, di contro, manifestamente iniqua l'imposizione dell'astreintes nei confronti dell'attrice atteso che il non aveva mai rivendicato giudizialmente l'area in Controparte_2 questione fino alla proposizione della domanda da parte della Parte_1
[...]
Ogni altra questione afferente al modo della restituzione concerne l'eventuale esecuzione forzata e come tale esula dal perimetro dell'odierna cognizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminato a media complessità della causa (viste le diverse questioni trattate dalle parti convenute per fatto dell'attrice) in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della che della Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
[...]
• in accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendicazione proposta dal
, condanna la Controparte_2 Parte_1 al rilascio dell'area meglio individuata in parte motiva e negli atti;
[...]
• dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
• condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute da:
− la liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della CP_2 [...]
che della CP_2 Controparte_1
− il liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della CP_2
che della
[...] Controparte_1
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6048/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LORENZO ANTONIO CIONTI ed elettivamente domiciliato in VIA F. CORRIDONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CIONTI LORENZO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Fabio Controparte_1 P.IVA_2
TODARELLO (C.F. ), Giuseppe SPENNACCHIO (C.F. C.F._1
) e Roberto BIASCO (C.F ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata in Milano, P.zza Velasca n. 4, nonché
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Controparte_2 P.IVA_3
MANDARANO (c.f. ), Enrico Barbagiovanni (c.f. C.F._4
), (c.f. ), NA NO (c.f. C.F._5 Parte_2 C.F._6
), (c.f. ), C.F._7 Parte_3 C.F._8
(c.f. ), NA NO (c.f. Parte_4 C.F._9
) e (c.f. , Enrico C.F._7 Parte_5 C.F._10
BARBAGIOVANNI, , NA TAVANO, Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliato in
[...] Parte_4 Parte_5
Milano, via Della Guastalla n. 6, presso i propri uffici
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1
e il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
“nel merito:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della superficie di circa 445mq individuata catastalmente al NCEU di Codesto ultimo Comune al foglio 25 - mappali 103 particella, 341 e 283 da parte di con conseguente acquisto della Parte_1 proprietà di tali porzioni immobiliari e con ordine al Conservatore di annotarne l'acquisizione in favore dell'attrice;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni per l'avvenuta occupazione abusiva dell'immobile a far data dal 3.10.2022 per complessivi Euro 60.000,00, ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, determinando altresì l'ammontare di Euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo sino alla cessazione”. Si è costituita con comparsa di risposta del 27 aprile 2023 la nstando: Controparte_1 nel merito:
- respingere, per tutti i motivi di cui in atti, la domanda di accertamento dell'usucapione della proprietà delle aree per cui è causa, di proprietà del , e in ogni caso Controparte_2 tutte le domande da essa proposte nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, emettendo ogni consequenziale statuizione e provvedimento”.
Si è altresì, costituito con coeva comparsa di risposta il eccependo: Controparte_2
In via preliminare:
- dichiarare la domanda attorea nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 163, comma 2, n. 3 e 164, comma 4 c.p.c.; Nel merito:
- in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, comunque, priva di supporto probatorio;
- in via riconvenzionale, accertata la proprietà del con riferimento all'area Controparte_2 individuata con linee oblique gialle nel doc. 4 depositato da parte attrice, corrispondente – salvo miglior individuazione – ad una porzione delle particelle 283 e 341 (ex mappali 103, 134 e 140) del foglio 25 del N.C.T. del , condannare Controparte_2 Parte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire tale area
[...] all'Amministrazione Comunale libera da persone e cose, nonché a demolire a sue spese la recinzione eventualmente oggi presente, condannando tale società a corrispondere una penale giornaliera per mancato ottemperamento a tale ordine di cui si chiede la determinazione a codesto Giudice ai sensi dell'art. 614, comma 2 bis c.p.c.; pagina 2 di 11 - in via subordinata trasversale: fermo il diritto del di agire davanti al G.A. Controparte_2 per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito per violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a tenere indenne il da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Controparte_2 dal presente giudizio, ivi incluso il pagamento delle spese di lite (C.U. compreso) e della tassa di registro della sentenza”.
All'esito dell'udienza del 17 maggio 2023, il g.i. ha:
- dichiarato la nullità della citazione in tema di editio actionis poiché l'attrice non aveva indicato:
➢ i danti causa ai quali avrebbe unito il proprio possesso;
➢ gli atti conclusi tra tali danti causa ed, infine, l'attrice nei quali sarebbe stato incluso il anche trasferimento la porzione di cui al tratteggio in giallo del doc. 4 fasc. stante il regime di cui all'art. 1146 comma secondo c.c. che Parte_6 deve essere prospettato prima di essere provato;
− disposto a carico del di Milano l'instaurazione del procedimento di CP_2 mediazione obbligatoria;
− fissato la nuova udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. al 5 ottobre 2023. Il 14 luglio 2023 la difesa attore ha depositato l'atto integrativo della citazione e così le convenute il 15 settembre 2023. Celebrata in forma scritta la nuova prima udienza di comparizione, il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 28 marzo 2024 per la discussione delle eventuali istanze istruttorie. Con successiva ordinanza ha:
➢ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2 ed irrilevante ai fini della decisione), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3,4);
➢ ritenuto inammissibile il capitolo di prova orale dedotto dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché Controparte_1 irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1);
➢ ritenuto che non occorresse svolgere alcun accertamento tecnico;
➢ rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione è infondata e va respinta. A sostengo della propria domanda l'attrice ha allegato di aver posseduto in modo ininterrotto dal 1972 l'area per cui è causa come sarebbe desumibile dalla Carta Tecnica Comunale (doc. 3 fasc. ) risalente a quell'ano, nella quale sarebbe visibile una recinzione che Pt_6 delimiterebbe l'area oggetto di domanda. Da qui la dimostrazione “plastica” dell'esercizio di pagina 3 di 11 uno ius excludendi alios già da parte dei proprietari del tempo (e propri danti causa) fino al suo subentro;
determinandosi – dunque – grazie all'istituto di cui all'art 1146 c.c. il perfezionamento del tempo utile all'usucapione. L'attrice, infatti, allega di essere proprietaria del fabbricato industriale eretto nel 1964 su un terreno sito nel Comune di Pero, identificato catastalmente al foglio 8, mappale 138 e, in parte 352, adiacente all'area sita in Milano oggetto di contesa. Il fabbricato ed il terreno sul quale esso insiste (oggi di sua proprietà), veniva edificato nel 1964 dall'allora proprietaria, la società SA LO VI, la quale effettuava anche una serie di ampliamenti nel 1983. Nel 1989 SA LO VI era divenuta , Controparte_3 fondendosi – poi – per incorporazione con la quale – a sua volta – nel 1991 si CP_4 fondeva per incorporazione con Controparte_5
Nel 2002, quest'ultima veniva acquisita con le medesime modalità da che, CP_6 successivamente, diveniva Controparte_7
– prima – nel 2002 concedeva il suddetto immobile in
[...] CP_6 locazione finanziaria alla cui – tramite un'operazione di cessione di Parte_7 Controparte_8 ramo d'azienda – subentrava nel 2006 l'Immobiliare Se.Ba. s.r.l. che nel 2007 cedeva il contratto di locazione finanziaria alla IMMED s.r.l. Nel 2012 IMMED esercitava il riscatto dell'immobile, divenendone proprietaria e nel 2013 veniva acquisita dall'odierna attrice. In sintesi, la fonda la propria domanda Parte_1 sull'accessio possessionis sull'area in questione tra il potere di fatto esercitato dai propri danti causa con quello da essa svolto a far data dal 2013 L'area contesa insiste sul territorio ricadente nel Comune di Milano, il quale risulterebbe averne acquistato la proprietà per effetto della sottoscrizione della Convenzione attuativa del P.I.I. il 3 novembre 2011 con la al fine di realizzare le opere di Controparte_1 urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione del citato Piano.
La (già ha confermato di aver sottoscritto la Controparte_1 Controparte_9 summenzionata Convenzione con il ed il successivo atto aggiuntivo, Controparte_2 rispettivamente nel 2011 e nel 2017, impegnandosi all'attuazione di un Piano Integrato di Intervento e, in particolare, alla realizzazione di un centro commerciale sul terreno confinante con quello di proprietà dell'attrice e, quindi, con il territorio del Comune di Pero;
oltre che alla realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria interessanti l'area (sita nel Comune di Milano) oggetto di domanda e ceduta al come previsto in Convenzione. CP_2
Con specifico riferimento al merito della domanda attorea, la convenuta ha rileva come l'attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio incombente su di sé, essendosi limitata (anche a seguito della declaratoria di parziale nullità della citazione ex art 164 c.p.c. e della disposta integrazione) a generiche allegazioni circa il paventato ininterrotto possesso. Ha evidenziato – inoltre – una serie di atti posti in essere personalmente e riguardanti proprio l'area di cui si controverte (quali vari frazionamenti propedeutici all'adempimento degli obblighi assunti in Convenzione), i quali costituirebbero manifestazione della propria potestà dominicale, suscettibili – dunque – di impedire il configurarsi dell'usucapione. pagina 4 di 11 Il ha speso difese omogenee rispetto a quelle dell'altra convenuta Controparte_2 sottolineando, ancora una volta, l'impossibilità di poter configurare l'acquisto per usucapione tramite l'accessione del possesso per difetto dei requisiti normativi. Ha, poi, contestato la stessa qualificabilità di possesso, oltre che la sua durata, nell'attività svolta dall'attrice atteso che tanto il dante causa della che il stesso aveva posto in essere Controparte_1 CP_2 degli atti integranti a propria volta manifestazione dell'animus rem sibi habere con ciò depotenziando qualsivoglia contengono tenuto dall'attrice. Ha speso ulteriori difese in fatto e diritto che rimangono assorbite dalla decisione di cui appresso.
Difetta l'accessio possessionis ad usucapionem. E' nota la peculiare disciplina dell'acquisto della proprietà a titolo originario costituita dall'istituto dell'usucapione ex artt.1158 e ss. c.c., la quale prevede come presupposti per la sussistenza del possesso in senso tecnico (ex art. 1140 c.c.) continuo e non interrotto per un periodo di almeno venti anni. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo alla parte che agisca invocando l'usucapione, costante giurisprudenza richiede che il possesso di cui all'art 1158 c.c. risulti inequivocabilmente teso ad esercitare sul bene – per almeno venti anni – un potere corrispondente a quello del proprietario, che si manifesta col compimento di atti tali da rivelare
– anche esternamente – una piena ed indiscussa signoria sul bene (cfr ex multis Cass. civ. 18392/2006). Deve – quindi – risultare un'inequivocabile intenzione di possedere il bene in via esclusiva, tale da escludere qualsiasi eventuale situazione di “tolleranza” da parte dell'originario proprietario del bene. Il punctum dolens della vicenda si pone già sul fronte della diuturnitas dell'asserito possesso esercitato. Ebbene, essendo subentrata nella proprietà dei fabbricati adiacenti all'area oggetto della domanda e, conseguentemente, nell'asserito possesso di quest'ultima solo nel 2013, la parte attrice invoca l'istituto dell'accessio possessionis, al fine di avvalersi anche del possesso esercitato negli anni dai molteplici danti causa, cui unire il proprio per integrare gli estremi dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Risulta, quindi, irrilevante andare a disquisire in termini di fatto sulla presenza primigenia della famigerata recinzione e la sua dimostrazione, in thesi, attraverso le cartografie storiche comunali, quali quella del 1972. Tenendo in disparte le censure in fatto su tale stato dei luoghi offerte dalle convenute, risulta assorbente l'assenza “autodichiarata” di qualsivoglia menzione, in qualsivoglia atto di provenienza, che la parte attrice ha prodotto o che poteva produrre (vista l'assenza di quasi tutti gli atti di acquisto citati in narrativa) della porzione di terreno sito sul fianco est del sedime e fabbricato acquistato nel 2013. Si tratta di una circostanza ammessa dalla sua difesa a più riprese negli scritti assertivi, susseguenti alla citazione, ed offerta quale replica alle eccezioni (puntuali) svolte sul punto dalle difese delle convenute. Paradigmatiche risultano le argomentazioni spese sul punto ne:
- la memoria integrativa x art. 164 comma quinto c.p.c. (p. 3) ove ricorda::” Pertanto, a fronte del consolidato inglobamento di un'area esterna e adiacente alle aree di proprietà, posta sul comune di Milano, ma non facente parte dei mappali di proprietà pagina 5 di 11 citati nei diversi passaggi di proprietà, risulta pacifico che i proprietari che si sono susseguiti hanno fatto propria quell'area quantomeno sin dal 1972, ovverosia sin da quando è stato realizzato il capannone produttivo con il nulla osta edilizio del 1964”;
- la prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.(p.4):” considerato che ha Pt_8 proposto un'azione perché sia accertata e dichiarata l'usucapione di un'area posseduta di fatto (altrimenti non si applicherebbe tale istituto), non può esistere documentazione notarile che attesti il passaggio di quella porzione in capo all'attrice. All'evidenza, l'accertamento chiesto in via giudiziale riguarda una situazione di fatto la quale, in base alla normativa vigente, supera quella formale risultante dagli atti di conservatoria. In tal senso, anche per spiegare le ragioni del possesso della porzione de qua, ha Pt_8 prodotto documentazione idonea a dimostrare da quanto tempo essa esercita, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., il potere di fatto su quella porzione – adiacente alla propria - che ricade sul territorio del Comune di Milano”;
- nella memoria di replica (p.5) dove stigmatizza gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la difesa comunale nel sostenere “che l'area oggetto di usucapione (ricadente nel
) le sia stata trasferita a titolo particolare dai suoi danti causa. In tal Controparte_2 senso, mancherebbe pure un titolo astrattamente idoneo”.
Ed infatti afferma:” Gli errori su cui si fonda tale eccezione sono grossolani. Innanzitutto, l'area usucapita è confinante con quella oggetto della proprietà acquisita mediante compravendita, motivo per cui e i suoi danti causa si sono trovati nelle Pt_8 condizioni di possedere uti domini per usucapire. La relazione notarile prodotta sub doc. n. 12 attesta la continuità dei trasferimenti di proprietà del compendio principale. Il possesso della striscia di terreno ulteriore, quale pertinenza di fatto del complesso, si è trasferito unitamente al bene principale, essendo la situazione di fatto, materializzata dalla recinzione, sempre stata consegnata e accettata dai successivi acquirenti del compendio compravenduto Sostenere che per ogni trasferimento dell'area usucapita fosse necessario un atto scritto specifico anche per la porzione posseduta de facto significa ignorare l'istituto dell'usucapione. In secondo luogo, nel lamentare la presunta mancanza di un titolo astrattamente idoneo controparte induce in errore, confondendo l'istituto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. che qui interessa con quello speciale dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.”.
Il Tribunale è “costretto” a ricordare che ai fini dell'operatività del comma secondo dell'art 1146 c.c. è richiesta la presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un diritto reale sul bene oggetto dell'asserito possesso non del bene “accanto” o del bene definito “in fatto principale” (secondo la nomenclatura spesa dalla difesa attrice con riferimento alle cc.dd. pertinenze di fatto). In tema di accessione del possesso, affinché operi il trapasso dello stesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al pagina 6 di 11 passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, (Cass. II, 27 marzo 2023, n. 8579; Cass. II, 3 ottobre 2016, n. 19724) ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso (infra Cass. II, Ord. 16 marzo 2022, n. 8596) Titolo, peraltro, che sul piano dello stretto diritto, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, non può avere ad oggetto il trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. (infra Cass. II, Ord. 13 agosto 2018, n. 20715; Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n. 8502). L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass. 3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n. 9884). L'unione degli asseriti possessi non può esserci stata semplicemente perché non è stata menzionata, ai fini del suo trasferimento ad effetti reali (ancorché fosse in thesi a non domino o l'atto, comunque invalido per altra causa), la “striscia di terreno” negli atti di acquisto di cui discorre l'attrice. È esattamente l'opposto di quanto ritenuto in diritto poiché la mera traditio rei, avvenuta in occasione del trasferimento ad effetti reali del fondo ad essa finitimo, non ha alcun significato giuridico di per sé fini dell'art. 1146 comma secondo c.c.. L'assenza di un atto avente la capacità astratta di trasferire un diritto reale (compravendita, permuta, decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., eec), a prescindere dalla sua efficacia concreta, non può essere surrogata né in fatto (brevi manu) né in via documentale da un atto “traslativo” del solo possesso: possibilità esclusa nell'ordinamento civilistico della Repubblica. Peraltro, l'attrice non ha prodotto in giudizio nessuno degli atti di trasferimento della proprietà del fondo principale sito nel Comune di Pero e adiacente a quella oggetto di contesa, elidendo a monte la prova della loro astratta idoneità al trasferimento di proprietà su detto bene ai fini di cui all'art 1146 c.c. A ben vedere, non risulta versato in atti nemmeno il titolo di acquisto della proprietà da parte della propria incorporata CP_10 nico documento depositato da parte attrice e prodotto sub doc. 2 è costituito da una rettifica
[...] del menzionato atto, la quale – tuttavia – non risulta fare alcun riferimento alla usucapenda porzione. Né, del resto, potrebbe soccorrere la certificazione notarile di cui al comma secondo art 567 c.p.c. (doc. 12 fasc. ) quanto mero elenco delle risultanze ipocatastali nulla Pt_6 riferendo in merito al contenuto degli atti ivi indicati. In definitiva l'eventuale potere di fatto che la Parte_1 possa aver esercitato sull'area non potrebbe che essere fatto risalire al 23 dicembre 2013 o,
[...] al più al 10 maggio 2012, quando la Immed S.r.l. (fusasi per incorporazione all'attrice – infra doc. 12 fasc. ) aveva acquistato da . S.p.A. i beni “principali, e, Pt_6 Controparte_7 sarebbe stata, in thesi, immessa anche nel possesso della area per cui è causa. Lasso temporale ovviamente insufficiente ai fini della maturazione dell'usucapione ventennale.
Ogni altra questione rimane assorbita compresa quella risarcitoria.
pagina 7 di 11 La domanda riconvenzionale proposta dal è fondata e va accolta. Controparte_2
E' noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario. L'onere probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova. rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. Ord. 12.12.2024 n. 32074; Cass. ord. 19.1.2022 n.1569). Si ricorda sovente che essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. IL rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. II, Ord. 30 maggio 2025, n. 14540; Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865).
pagina 8 di 11 La giurisprudenza più recente pare aver accolto le elaborazioni dottrinarie che avevo messo in luce l'inesistenza di uno specifico fondamento razionale e, soprattutto, processuale, alla incondizionata sussistenza della prova assoluta o diabolica in materia di rivendica. Decisivi i riferimenti alla relatività del giudicato (non opponibile a terzi neanche in subiecta materia stante il tenore dell'art. 2909 c.c.) e la natura della valutazione del giudice nel processo civile ovvero il prudente apprezzamento in assenza di prove legali stabilite dalla legge. Da qui la possibilità di sostenere che l'usucapente, che agisca contro il soggetto ritenuto proprietario nominale del bene in modo assertivo, stia riconoscendo la proprietà di questo ed anche del suo dante causa così manlevandolo dal fornire la prova diabolica del suo diritto. L'assunto della è proprio quello di Parte_1 affermare la titolarità delle proprietà del fondo in capo al e prima Controparte_2 ancora alla e alla sua incorporata Da qui la Controparte_1 Controparte_9 possibilità di “esonero” in capo all'Ente pubblico rivendicante nel provare una catena di titoli di acquisto fino a quello originario o dover dimostrare di aver usucapito (anche mediante accessio possessionis) la suddetta area. È sufficiente il titolo migliore o, meglio, l'unico titolo presente in causa quale la Convenzione attuativa del P.I.I. stipulata il 3 novembre 2011 (cit. doc. 2 fasc. ; doc. 5 fasc. avente effetto reale con la quale la CP_11 CP_2
a “ceduto” al la proprietà di una serie di fondi Controparte_1 Controparte_2 immobiliari tra cui
(p. 29)
pagina 9 di 11 (p. 34) e che ora sono individiduate quali mappali 103, 283 (per soppressione anche del precedente 134) e 341 (per soppressione anche del mappale 140- doc. 10 fasc. . CP_2
Ai fini della domanda di rivendicazione occorre fare riferimento all'effettivo sedime oggetto della domanda attorea, quale unica delimitazione certa dell'entità della cosa di proprietà del
, attese le vicende materiali e catastali che hanno interessato una parte Controparte_2 della striscia di terreno. Il mappale 103, infatti, è stato in parte oggetto di esproprio a fini autostradali ma per il resto rientra nell'ambito dell'area oggetto di causa come meglio esplicitato nella planimetria confezionata dall'attrice sub 4.
Peraltro a dispetto di quanto dedotto dal , la particella 103 non risulta Controparte_2 catastalmente soppressa, e confluita nel mappale 283, atteso che nel 2017 è stato espressamente variato tale mappale per ripristinare quello sub 103 erroneamente soppresso nel 2015 (infra doc. 10 fasc. p. 12) Controparte_2
In definitiva la va condannata al rilascio in Parte_1 favore del dell'area individuata con linee oblique gialle nel doc. 4 Controparte_2 pagina 10 di 11 depositato da parte attrice come identificata al f. 25, mappali (in parte) 103, 283 (per soppressione anche del precedente 134) e 341 (per soppressione anche del mappale 140 del N.C.T del Comune di, Milano.
Appare, di contro, manifestamente iniqua l'imposizione dell'astreintes nei confronti dell'attrice atteso che il non aveva mai rivendicato giudizialmente l'area in Controparte_2 questione fino alla proposizione della domanda da parte della Parte_1
[...]
Ogni altra questione afferente al modo della restituzione concerne l'eventuale esecuzione forzata e come tale esula dal perimetro dell'odierna cognizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminato a media complessità della causa (viste le diverse questioni trattate dalle parti convenute per fatto dell'attrice) in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della che della Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
[...]
• in accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendicazione proposta dal
, condanna la Controparte_2 Parte_1 al rilascio dell'area meglio individuata in parte motiva e negli atti;
[...]
• dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
• condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute da:
− la liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della CP_2 [...]
che della CP_2 Controparte_1
− il liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore sia della CP_2
che della
[...] Controparte_1
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11