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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/50
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al numero 50 del ruolo generale VG per l'anno 2025 promosso da:
(c.f. ), residente in [...]e ivi elettivamente domiciliata presso Pt_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'avv. Bruno Massacci (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 06.03.2025 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della eccessiva durata del procedimento civile di primo grado instaurato dalla ricorrente medesima innanzi al Tribunale di
Cagliari avverso , avente per oggetto l'inadempimento di un contratto di compravendita CP_3
immobiliare ed iscritto al n. 5408/2013 del ruolo degli affari contenziosi civili del Tribunale di
Cagliari.
La ricorrente ha esposto quanto segue:
Pagina 1 - con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 18.09.2013, conveniva in giudizio CP_3
accusandolo dell'inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare, per
[...]
essersi rifiutato di stipulare l'atto definitivo di trasferimento, per il prezzo di euro 195.000,00,
della proprietà di un'abitazione ubicata a Sestu e domandando quindi che fosse dichiarata la risoluzione del contratto nonché disposta la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in separato giudizio;
- il convenuto si costituiva in giudizio il 26.9.2013 contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente e domandava, previo mutamento del rito, la risoluzione del contratto de quo per esclusiva responsabilità di ed il rigetto delle domande attoree;
Pt_1
- nel corso del giudizio si erano tenute n. 10 udienze, la prima il 25.10.2013 e l'ultima il
29.05.2024;
- il giudizio si chiudeva con la sentenza n. 146/2025 pubblicata in data 30.01.2025 che accoglieva integralmente le domande della ricorrente e condannava il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“… 1. Dichiari il , in persona del Ministro pro tempore (con sede in Roma, Controparte_1
via Arenula n. 70, c.f. e p.i. ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Cagliari, responsabile della eccessiva durata del processo civile in oggetto.
2. Dichiari essere stata compiuta dallo Stato italiano, nella vicenda esposta nel pre-sente ricorso, la
violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata con Legge
italiana 4 agosto 1955, n. 848) e della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto).
3. Per l'effetto, ingiunga al , in persona del Ministro pro tempore (con sede Controparte_1
in Roma, via Arenula n. 70, c.f. e p. IVA ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari, di pa-gare alla richiedente, senza dilazione e immediatamente
dopo la notificazione del decreto, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di
Pagina 2 € 6.360,00, dovuta come in ricorso, o quell'altra somma, anche maggiore, che si riterrà di giustizia,
con interessi di legge dalla data del deposito del presente ri-corso sino al saldo, nonché con
condanna alla rifusione di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, d'altra parte, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto come appresso.
Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 18.09.2013, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 30.01.2025, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 11 anni, 4 mesi e 12 giorni.
Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 10.02.2022, nessuna delle parti è comparsa, nuova udienza del 03.03.2022 (21
giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo i 21 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento ai fini Pinto è di 11 anni, 3 mesi e 22 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 8 anni (non dovendosi computare le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777,
della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a
norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è
Pagina 3 verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle
parti; c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati
anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato entro la forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), in considerazione dell'esito del processo e degli importi riconosciuti,
nell'importo di euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo degli importi riconosciuti, applicato il parametro minimo, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica,
peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, Controparte_1 Pt_1
liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 237,00 per compensi professionali, spese vive per euro
27,00, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 4
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al numero 50 del ruolo generale VG per l'anno 2025 promosso da:
(c.f. ), residente in [...]e ivi elettivamente domiciliata presso Pt_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'avv. Bruno Massacci (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 06.03.2025 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della eccessiva durata del procedimento civile di primo grado instaurato dalla ricorrente medesima innanzi al Tribunale di
Cagliari avverso , avente per oggetto l'inadempimento di un contratto di compravendita CP_3
immobiliare ed iscritto al n. 5408/2013 del ruolo degli affari contenziosi civili del Tribunale di
Cagliari.
La ricorrente ha esposto quanto segue:
Pagina 1 - con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 18.09.2013, conveniva in giudizio CP_3
accusandolo dell'inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare, per
[...]
essersi rifiutato di stipulare l'atto definitivo di trasferimento, per il prezzo di euro 195.000,00,
della proprietà di un'abitazione ubicata a Sestu e domandando quindi che fosse dichiarata la risoluzione del contratto nonché disposta la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in separato giudizio;
- il convenuto si costituiva in giudizio il 26.9.2013 contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente e domandava, previo mutamento del rito, la risoluzione del contratto de quo per esclusiva responsabilità di ed il rigetto delle domande attoree;
Pt_1
- nel corso del giudizio si erano tenute n. 10 udienze, la prima il 25.10.2013 e l'ultima il
29.05.2024;
- il giudizio si chiudeva con la sentenza n. 146/2025 pubblicata in data 30.01.2025 che accoglieva integralmente le domande della ricorrente e condannava il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“… 1. Dichiari il , in persona del Ministro pro tempore (con sede in Roma, Controparte_1
via Arenula n. 70, c.f. e p.i. ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Cagliari, responsabile della eccessiva durata del processo civile in oggetto.
2. Dichiari essere stata compiuta dallo Stato italiano, nella vicenda esposta nel pre-sente ricorso, la
violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata con Legge
italiana 4 agosto 1955, n. 848) e della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto).
3. Per l'effetto, ingiunga al , in persona del Ministro pro tempore (con sede Controparte_1
in Roma, via Arenula n. 70, c.f. e p. IVA ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari, di pa-gare alla richiedente, senza dilazione e immediatamente
dopo la notificazione del decreto, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di
Pagina 2 € 6.360,00, dovuta come in ricorso, o quell'altra somma, anche maggiore, che si riterrà di giustizia,
con interessi di legge dalla data del deposito del presente ri-corso sino al saldo, nonché con
condanna alla rifusione di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, d'altra parte, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto come appresso.
Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 18.09.2013, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 30.01.2025, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 11 anni, 4 mesi e 12 giorni.
Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 10.02.2022, nessuna delle parti è comparsa, nuova udienza del 03.03.2022 (21
giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo i 21 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento ai fini Pinto è di 11 anni, 3 mesi e 22 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 8 anni (non dovendosi computare le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777,
della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a
norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è
Pagina 3 verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle
parti; c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati
anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato entro la forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), in considerazione dell'esito del processo e degli importi riconosciuti,
nell'importo di euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo degli importi riconosciuti, applicato il parametro minimo, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica,
peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, Controparte_1 Pt_1
liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 237,00 per compensi professionali, spese vive per euro
27,00, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
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