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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2023 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 847/2023 e 868/2023, promosse da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Pavia, Viale della
[...] C.F._2
Libertà n. 11, presso lo studio delle Avv. SEGAGNI SARA e BERTANI SUSANNA, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 09.09.2021 - 2.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di agosto (saldo), settembre, ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato e che non ha mai percepito la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria - condannare parte convenuta c.f. e p.i. , con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - CP_1 P.IVA_1
Via Carlo Antonio Molli, 36, in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 10.255,74 lordi di cui € 1.186,80 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ed € 3.184,02 a titolo di indennità di trasferta ovvero della diversa maggiore o minore somma da
1 accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse dovuta al ricorrente la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria, accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 09.09.2021 - 2.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di agosto (saldo), settembre, ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato condannare parte convenuta c.f. e p.i. CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, P.IVA_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 7.071,72 lordi di cui € 1.186,80 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
PER IL RICORRENTE Parte_2
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 20.07.2022- 21.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di settembre 2022 (saldo), ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato e che non ha mai percepito la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria per tutto il periodo lavorato - condannare parte convenuta c.f. e p.i. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, 36, in persona del legale rappresentante pro tempore – Amministratrice unica Sig.ra - al Controparte_2 pagamento a favore di parte ricorrente della somma lorda di € 6.462,17 di cui € 506,89 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ed € 1.017,45 a titolo di indennità di trasferta ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse dovuta al ricorrente la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria, accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 20.07.2022 - 21.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di settembre 2022 (saldo), ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato condannare parte convenuta c.f. e p.i. CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, P.IVA_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore - Amministratrice unica Sig.ra
– al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € Controparte_2
5.444,72 lordi di cui € 506,89 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di
2 lavoro ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 10.10.2023 e 14.10.2023,
[...]
e ricorrevano al Tribunale di Novara, in Parte_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano i ricorrenti che la convenuta era un'impresa dedita all'installazione di impianti, costruzioni e ristrutturazioni edilizie e che:
- era stato assunto il 9.9.2021, con contratto a tempo determinato e Pt_1 parziale (70% - 28 ore settimanali), poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello D1 CCNL metalmeccanici industria (docc. da 2 a 8 ric.);
- era stato assunto il 20.7.2022, con contratto a tempo determinato e pieno Pt_2
(40 ore settimanali), in scadenza il 31.12.2022, con inquadramento al livello D1
CCNL metalmeccanici industria.
Allegavano che, nonostante la società avesse sede in Borgomanero, essi erano quotidianamente tenuti a recarsi presso i cantieri, dove dovevano essere eseguiti i lavori. Essi erano, tuttavia, richiesti di presentarsi presso la sede alle ore 8, dove facevano rientro per le 18. I rapporti di lavoro erano cessati il 2.11.2022 e il 21.11.2022, per dimissioni per giusta causa, stante il mancato pagamento della retribuzione dal mese di agosto (per e settembre (per . Dopo la cessazione del rapporto, Pt_1 Pt_2 Pt_1 aveva ricevuto un acconto di euro 350 e di euro 200. Nessuno dei due aveva Pt_2 ricevuto gli ultimi cedolini paga, né le spettanze di fine rapporto. Agivano, in questa sede, per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità di trasferta, di cui all'art. 7 CCNL.
Producevano i conteggi sindacali delle competenze rivendicate e argomentavano circa il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'art. 7 CCNL, consistente nel rimborso delle spese sostenute per il pasto, forfettariamente conteggiate in euro 11,92 fino a giugno 2022 e 11,97 per il periodo successivo. Quantificavano le rispettive pretese come da conclusioni sopra riportate.
on si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Sentiti i testi ammessi e dato atto della mancata comparizione del l.r. della convenuta a rendere interrogatorio formale all'udienza del 26.9.2024, i ricorrenti, a ciò autorizzati, depositavano note difensive il 28.3.2025. In esse, ribadivano le proprie
3 allegazioni e domande e davano atto di avere ricevuto, nel corso del processo, ulteriori acconti. In particolare:
- ammetteva la percezione di un totale di euro 900 in acconto Pt_1 sull'importo netto del cedolino di agosto 2022, con un residuo di euro 545, esplicava il conteggio sindacale in atti e riduceva la propria domanda complessiva a euro 9.061,84 lordi, oltre a euro 545 netti a saldo della busta paga di agosto
2022;
- ammetteva la percezione di euro 600 netti sulla retribuzione di settembre Pt_2
2022, con un residuo che calcolava in euro 647,02 lordi e pertanto riduceva la propria domanda complessiva a euro 5.387,38 lordi.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. I ricorrenti agiscono per ottenere la corresponsione di retribuzioni maturate e non corrisposte (nel periodo da agosto al 2.11.2022 e da settembre al 21.11.2022 Pt_1
, oltre alle competenze di fine rapporto, comprensive del preavviso, del TFR e Pt_2 delle indennità per ferie e permessi maturati e non corrisposti e all'indennità di trasferta per tutta la durata del rapporto di lavoro. I ricorrenti hanno prodotto i rispettivi contratti di lavoro (docc.
2-3 e 2 Pt_1
, le ultime buste paga che hanno allegato di avere ricevuto (docc. 4-5 Pt_2
e 3 , nonché le comunicazioni di dimissioni (doc. 6 e 3 Pt_1 Pt_2 Pt_1
. I testimoni sentiti hanno altresì confermato lo svolgimento del rapporto come Pt_2 descritto in atti.
Le caratteristiche del rapporto di lavoro, tra cui le date di inizio e cessazione, l'inquadramento e le mansioni, devono, pertanto, ritenersi dimostrate. 2. I ricorrenti hanno allegato di non aver goduto di ferie e permessi, nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, in cui non sono state loro consegnate le buste paga. La giurisprudenza della S.C., cui il Tribunale aderisce, è consolidata nel ritenere che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791). Tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150).
4 Nel caso di specie, l'onere probatorio, gravante sui ricorrenti, deve ritenersi assolto. I testi sentiti hanno, tutti, confermato di aver goduto solo di pochi giorni di ferie nel corso del rapporto di lavoro e nel mese di agosto 2022, giorni che, come correttamente evidenziato dalla Difesa attorea, risultano dalla busta paga in atti. Il teste , collega dei ricorrenti, ha riferito: “Se avevamo Tes_1 bisogno di un giorno di ferie o permesso, potevamo chiederlo. Io ho preso ferie solo una volta per andare giù. Nei periodi di festa (Natale, Pasqua) non lavoravamo”. Sono, poi, stati sentiti i ricorrenti, come testi uno per l'altro. ha riferito: Pt_1
“Se avevamo bisogno di un giorno di ferie o permesso, potevamo chiederlo, ricordo di aver chiesto dei giorni. A Natale facevamo una settimana di ferie, non ricordo di altre festività, forse abbiamo lavorato nel periodo di Pasqua”. ha dichiarato: “Non Pt_2 ricordo di aver mai chiesto ferie o permessi, forse una volta non sono andato ma non ricordo bene. Iniziando da poco, non avevo ferie e ho lavorato tutto il periodo. Ad agosto io ho lavorato tutto il mese, forse ha fatto una settimana di Parte_1 ferie. Dopo l'estate, avevo fatto la malattia perché non mi pagava più, non potevo neanche muovermi da casa. Ho lavorato fino a ottobre, poi ho fatto la malattia”. Tali testimonianze vanno senz'altro valutate con rigore, trattandosi, in tutti e tre i casi, di soggetti aventi causa pendente con la convenuta. D'altro canto, esse non possono essere ritenute senz'altro prive di credibilità, stante la coerenza intrinseca e anche nel confronto tra di loro. Deve, poi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., essere considerata la mancata presentazione, senza alcun giustificato motivo, del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale. Tale condotta, in assenza di prove di segno contrario, consente di ulteriormente corroborare la prova offerta dai ricorrenti. La convenuta, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Va, quindi, considerato provato anche il mancato pagamento delle retribuzioni pretese dai ricorrenti.
Ne consegue altresì la fondatezza della giusta causa di dimissioni, dedotta in ricorso, stante il prolungato inadempimento datoriale e quindi, la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3. I ricorrenti domandano, inoltre, il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'art. 7 CCNL (doc. 10 ric. Cusumano). La disposizione prevede, alla lettera A, che “A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20
5 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito (…)”.
La lett. B prevede, invece, che “In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a” euro 11,92 per il “pasto meridiano”.
Anche in questo caso, le prove testimoniali, unitamente alla mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere provato sia il costante svolgimento del lavoro in trasferta, presso i vari cantieri dove la datrice di lavoro aveva delle commesse, sia il mancato rimborso dei pasti (fatta salva l'occasionale offerta di una pizza da parte di tale senza, tuttavia, che vi sia prova che ciò avvenisse su disposizione della Persona_1 titolare dell'impresa).
Il teste ha dichiarato: “Al mattino andavo direttamente in cantiere. Ricordo Tes_1 che abbiamo lavorato tanto a Vergiate. ha un ufficio a Borgomanero, c'è un CP_1 capannone e l'ufficio, ogni tanto andavamo lì per prendere il materiale che mancava e andavamo a lavorare. I ricorrenti lavoravano con me, loro non sono proprio muratori come me, sono manovali. Al mattino, andavamo direttamente al cantiere. I cantieri erano nelle località che ho detto e anche in un altro paese vicino alla Svizzera e a Villanova D'Ardenghi. Quando finivamo il lavoro alla sera, andavamo direttamente a casa, senza passare dalla sede di Questo valeva per tutti e tre, andavamo presso CP_1 la sede di solo se mancava qualche materiale, in quel caso alla sera lo CP_1 recuperavamo e al mattino lo portavamo direttamente in cantiere. Al mattino iniziavamo alle 8 e alla sera terminavamo verso le 17, con una pausa di un'ora dalle 12 alle 13. Portavamo noi da mangiare per il pranzo”.
ha riferito: “La sede di era a Borgomanero, noi abbiamo Pt_1 CP_1 lavorato la maggior parte delle volte in cantieri lontani dalla sede, abbiamo lavorato a Novara, Pavia e provincia, in zone collinari del varesotto. Al mattino, ci trovavamo in sede e poi o , la titolare, suddividevano i cantieri tra i gruppi di Persona_1 CP_2 lavoratori. Se sapevamo già il cantiere che era da finire, andavamo direttamente là, questo capitava circa la metà delle volte. Io usavo la mia macchina e quindi dovevo portare io i dipendenti da Vigevano alla sede. Alla sera, passavo dalla sede a recuperare la mia macchina, caricavo gli operai e li riportavo a Vigevano. Al mattino di solito iniziavamo alle 8, ma noi partivamo presto e di solito arrivavamo là alle 7-7,30. L'orario di uscita dipendeva dal lavoro che c'era, a volte alle 5, a volte alle 7 di sera. A mezzogiorno ci fermavamo per la pausa pranzo e qualche volta a metà mattina _1 ci portava a prendere il caffè. Compravamo noi il pranzo con i nostri soldi,
[...] qualche volta mi ha offerto la pizza”. _1
ha riferito: “La nostra sede di lavoro era a Borgomanero, ma ci Pt_2 mandavano in giro tutti i giorni nei cantieri (ricordo Vergiate, Albizzate, Luino, Varano Borghi, Villanova D'Ardenghi, Novara). Ricordo che mi aveva mandato in trasferta a Sassello a spese mie, la macchina era della ma la benzina l'ho pagata io, a fronte CP_1
6 di minimi acconti. A volte ci lasciava il furgone e andavamo direttamente in cantiere, ma spesso dovevamo passare dalla sede di Borgomanero e poi andavamo nei cantieri. Io non guidavo il furgone, se ne occupavano gli altri (anche . Iniziavamo a Pt_1 lavorare alle 8, fino alle 12, poi avevamo un'oretta di pausa e poi lavoravamo fino alle 5, a volte, in qualche periodo, andavamo anche oltre. Per il pranzo, di norma compravamo o portavamo noi qualcosa, raramente ci ha pagato il pranzo”. _1
La domanda di pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta è, dunque, anch'essa fondata. 4. Per quanto riguarda la quantificazione del dovuto, i ricorrenti hanno fornito conteggi analitici, elaborati dal sindacato e illustrati dalla Difesa nelle note autorizzate.
Essi appaiono correttamente redatti, in applicazione del contratto collettivo e delle tabelle retributive allo stesso riferibili, prodotte in giudizio (docc.
9-10 ric. Cusumano).
I singoli istituti riportati coincidono con quelli dedotti nel ricorso, in relazione ai quali la fondatezza è stata accertata, come da suesposta motivazione.
La domanda va, quindi, integralmente accolta, per entrambi i ricorrenti, nella misura in cui è stata ridotta nelle note autorizzate. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo delle cause riunite (euro 14.994,22), in complessivi euro 5.300, aumentati a euro 6.360 per la difesa di due soggetti, in posizione processuale analoga, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie i ricorsi e condanna a corrispondere: CP_1
a) a la somma lorda di euro 9.061,84 per retribuzioni e Parte_1
TFR maturati e non corrisposti, indennità di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla somma lorda corrispondente al netto di euro 545, a saldo della retribuzione di agosto 2022; b) a la somma lorda di euro 5.387,38 per retribuzioni e TFR maturati Parte_2
e non corrisposti, indennità di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso;
per entrambi oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, CP_1 in solido tra loro, liquidate in complessivi euro 6.360, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
7 Così deciso il 10.4.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 847/2023 e 868/2023, promosse da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Pavia, Viale della
[...] C.F._2
Libertà n. 11, presso lo studio delle Avv. SEGAGNI SARA e BERTANI SUSANNA, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 09.09.2021 - 2.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di agosto (saldo), settembre, ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato e che non ha mai percepito la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria - condannare parte convenuta c.f. e p.i. , con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - CP_1 P.IVA_1
Via Carlo Antonio Molli, 36, in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 10.255,74 lordi di cui € 1.186,80 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ed € 3.184,02 a titolo di indennità di trasferta ovvero della diversa maggiore o minore somma da
1 accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse dovuta al ricorrente la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria, accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 09.09.2021 - 2.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di agosto (saldo), settembre, ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato condannare parte convenuta c.f. e p.i. CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, P.IVA_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore - al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 7.071,72 lordi di cui € 1.186,80 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
PER IL RICORRENTE Parte_2
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 20.07.2022- 21.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di settembre 2022 (saldo), ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato e che non ha mai percepito la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria per tutto il periodo lavorato - condannare parte convenuta c.f. e p.i. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, 36, in persona del legale rappresentante pro tempore – Amministratrice unica Sig.ra - al Controparte_2 pagamento a favore di parte ricorrente della somma lorda di € 6.462,17 di cui € 506,89 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di lavoro ed € 1.017,45 a titolo di indennità di trasferta ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse dovuta al ricorrente la quota di indennità di trasferta ex. art. 7 CCNL Metalmeccanica industria, accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 20.07.2022 - 21.11.2022 e che non ha ricevuto le retribuzioni di settembre 2022 (saldo), ottobre e novembre 2022 (fino alla cessazione del rapporto), oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato per il periodo lavorato condannare parte convenuta c.f. e p.i. CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), 28021 - Via Carlo Antonio Molli, P.IVA_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore - Amministratrice unica Sig.ra
– al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € Controparte_2
5.444,72 lordi di cui € 506,89 lordi a titolo di TFR maturato per l'intero periodo di
2 lavoro ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 10.10.2023 e 14.10.2023,
[...]
e ricorrevano al Tribunale di Novara, in Parte_1 Parte_2 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano i ricorrenti che la convenuta era un'impresa dedita all'installazione di impianti, costruzioni e ristrutturazioni edilizie e che:
- era stato assunto il 9.9.2021, con contratto a tempo determinato e Pt_1 parziale (70% - 28 ore settimanali), poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello D1 CCNL metalmeccanici industria (docc. da 2 a 8 ric.);
- era stato assunto il 20.7.2022, con contratto a tempo determinato e pieno Pt_2
(40 ore settimanali), in scadenza il 31.12.2022, con inquadramento al livello D1
CCNL metalmeccanici industria.
Allegavano che, nonostante la società avesse sede in Borgomanero, essi erano quotidianamente tenuti a recarsi presso i cantieri, dove dovevano essere eseguiti i lavori. Essi erano, tuttavia, richiesti di presentarsi presso la sede alle ore 8, dove facevano rientro per le 18. I rapporti di lavoro erano cessati il 2.11.2022 e il 21.11.2022, per dimissioni per giusta causa, stante il mancato pagamento della retribuzione dal mese di agosto (per e settembre (per . Dopo la cessazione del rapporto, Pt_1 Pt_2 Pt_1 aveva ricevuto un acconto di euro 350 e di euro 200. Nessuno dei due aveva Pt_2 ricevuto gli ultimi cedolini paga, né le spettanze di fine rapporto. Agivano, in questa sede, per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità di trasferta, di cui all'art. 7 CCNL.
Producevano i conteggi sindacali delle competenze rivendicate e argomentavano circa il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'art. 7 CCNL, consistente nel rimborso delle spese sostenute per il pasto, forfettariamente conteggiate in euro 11,92 fino a giugno 2022 e 11,97 per il periodo successivo. Quantificavano le rispettive pretese come da conclusioni sopra riportate.
on si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Sentiti i testi ammessi e dato atto della mancata comparizione del l.r. della convenuta a rendere interrogatorio formale all'udienza del 26.9.2024, i ricorrenti, a ciò autorizzati, depositavano note difensive il 28.3.2025. In esse, ribadivano le proprie
3 allegazioni e domande e davano atto di avere ricevuto, nel corso del processo, ulteriori acconti. In particolare:
- ammetteva la percezione di un totale di euro 900 in acconto Pt_1 sull'importo netto del cedolino di agosto 2022, con un residuo di euro 545, esplicava il conteggio sindacale in atti e riduceva la propria domanda complessiva a euro 9.061,84 lordi, oltre a euro 545 netti a saldo della busta paga di agosto
2022;
- ammetteva la percezione di euro 600 netti sulla retribuzione di settembre Pt_2
2022, con un residuo che calcolava in euro 647,02 lordi e pertanto riduceva la propria domanda complessiva a euro 5.387,38 lordi.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. I ricorrenti agiscono per ottenere la corresponsione di retribuzioni maturate e non corrisposte (nel periodo da agosto al 2.11.2022 e da settembre al 21.11.2022 Pt_1
, oltre alle competenze di fine rapporto, comprensive del preavviso, del TFR e Pt_2 delle indennità per ferie e permessi maturati e non corrisposti e all'indennità di trasferta per tutta la durata del rapporto di lavoro. I ricorrenti hanno prodotto i rispettivi contratti di lavoro (docc.
2-3 e 2 Pt_1
, le ultime buste paga che hanno allegato di avere ricevuto (docc. 4-5 Pt_2
e 3 , nonché le comunicazioni di dimissioni (doc. 6 e 3 Pt_1 Pt_2 Pt_1
. I testimoni sentiti hanno altresì confermato lo svolgimento del rapporto come Pt_2 descritto in atti.
Le caratteristiche del rapporto di lavoro, tra cui le date di inizio e cessazione, l'inquadramento e le mansioni, devono, pertanto, ritenersi dimostrate. 2. I ricorrenti hanno allegato di non aver goduto di ferie e permessi, nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, in cui non sono state loro consegnate le buste paga. La giurisprudenza della S.C., cui il Tribunale aderisce, è consolidata nel ritenere che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791). Tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150).
4 Nel caso di specie, l'onere probatorio, gravante sui ricorrenti, deve ritenersi assolto. I testi sentiti hanno, tutti, confermato di aver goduto solo di pochi giorni di ferie nel corso del rapporto di lavoro e nel mese di agosto 2022, giorni che, come correttamente evidenziato dalla Difesa attorea, risultano dalla busta paga in atti. Il teste , collega dei ricorrenti, ha riferito: “Se avevamo Tes_1 bisogno di un giorno di ferie o permesso, potevamo chiederlo. Io ho preso ferie solo una volta per andare giù. Nei periodi di festa (Natale, Pasqua) non lavoravamo”. Sono, poi, stati sentiti i ricorrenti, come testi uno per l'altro. ha riferito: Pt_1
“Se avevamo bisogno di un giorno di ferie o permesso, potevamo chiederlo, ricordo di aver chiesto dei giorni. A Natale facevamo una settimana di ferie, non ricordo di altre festività, forse abbiamo lavorato nel periodo di Pasqua”. ha dichiarato: “Non Pt_2 ricordo di aver mai chiesto ferie o permessi, forse una volta non sono andato ma non ricordo bene. Iniziando da poco, non avevo ferie e ho lavorato tutto il periodo. Ad agosto io ho lavorato tutto il mese, forse ha fatto una settimana di Parte_1 ferie. Dopo l'estate, avevo fatto la malattia perché non mi pagava più, non potevo neanche muovermi da casa. Ho lavorato fino a ottobre, poi ho fatto la malattia”. Tali testimonianze vanno senz'altro valutate con rigore, trattandosi, in tutti e tre i casi, di soggetti aventi causa pendente con la convenuta. D'altro canto, esse non possono essere ritenute senz'altro prive di credibilità, stante la coerenza intrinseca e anche nel confronto tra di loro. Deve, poi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., essere considerata la mancata presentazione, senza alcun giustificato motivo, del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale. Tale condotta, in assenza di prove di segno contrario, consente di ulteriormente corroborare la prova offerta dai ricorrenti. La convenuta, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Va, quindi, considerato provato anche il mancato pagamento delle retribuzioni pretese dai ricorrenti.
Ne consegue altresì la fondatezza della giusta causa di dimissioni, dedotta in ricorso, stante il prolungato inadempimento datoriale e quindi, la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3. I ricorrenti domandano, inoltre, il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'art. 7 CCNL (doc. 10 ric. Cusumano). La disposizione prevede, alla lettera A, che “A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20
5 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito (…)”.
La lett. B prevede, invece, che “In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a” euro 11,92 per il “pasto meridiano”.
Anche in questo caso, le prove testimoniali, unitamente alla mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere provato sia il costante svolgimento del lavoro in trasferta, presso i vari cantieri dove la datrice di lavoro aveva delle commesse, sia il mancato rimborso dei pasti (fatta salva l'occasionale offerta di una pizza da parte di tale senza, tuttavia, che vi sia prova che ciò avvenisse su disposizione della Persona_1 titolare dell'impresa).
Il teste ha dichiarato: “Al mattino andavo direttamente in cantiere. Ricordo Tes_1 che abbiamo lavorato tanto a Vergiate. ha un ufficio a Borgomanero, c'è un CP_1 capannone e l'ufficio, ogni tanto andavamo lì per prendere il materiale che mancava e andavamo a lavorare. I ricorrenti lavoravano con me, loro non sono proprio muratori come me, sono manovali. Al mattino, andavamo direttamente al cantiere. I cantieri erano nelle località che ho detto e anche in un altro paese vicino alla Svizzera e a Villanova D'Ardenghi. Quando finivamo il lavoro alla sera, andavamo direttamente a casa, senza passare dalla sede di Questo valeva per tutti e tre, andavamo presso CP_1 la sede di solo se mancava qualche materiale, in quel caso alla sera lo CP_1 recuperavamo e al mattino lo portavamo direttamente in cantiere. Al mattino iniziavamo alle 8 e alla sera terminavamo verso le 17, con una pausa di un'ora dalle 12 alle 13. Portavamo noi da mangiare per il pranzo”.
ha riferito: “La sede di era a Borgomanero, noi abbiamo Pt_1 CP_1 lavorato la maggior parte delle volte in cantieri lontani dalla sede, abbiamo lavorato a Novara, Pavia e provincia, in zone collinari del varesotto. Al mattino, ci trovavamo in sede e poi o , la titolare, suddividevano i cantieri tra i gruppi di Persona_1 CP_2 lavoratori. Se sapevamo già il cantiere che era da finire, andavamo direttamente là, questo capitava circa la metà delle volte. Io usavo la mia macchina e quindi dovevo portare io i dipendenti da Vigevano alla sede. Alla sera, passavo dalla sede a recuperare la mia macchina, caricavo gli operai e li riportavo a Vigevano. Al mattino di solito iniziavamo alle 8, ma noi partivamo presto e di solito arrivavamo là alle 7-7,30. L'orario di uscita dipendeva dal lavoro che c'era, a volte alle 5, a volte alle 7 di sera. A mezzogiorno ci fermavamo per la pausa pranzo e qualche volta a metà mattina _1 ci portava a prendere il caffè. Compravamo noi il pranzo con i nostri soldi,
[...] qualche volta mi ha offerto la pizza”. _1
ha riferito: “La nostra sede di lavoro era a Borgomanero, ma ci Pt_2 mandavano in giro tutti i giorni nei cantieri (ricordo Vergiate, Albizzate, Luino, Varano Borghi, Villanova D'Ardenghi, Novara). Ricordo che mi aveva mandato in trasferta a Sassello a spese mie, la macchina era della ma la benzina l'ho pagata io, a fronte CP_1
6 di minimi acconti. A volte ci lasciava il furgone e andavamo direttamente in cantiere, ma spesso dovevamo passare dalla sede di Borgomanero e poi andavamo nei cantieri. Io non guidavo il furgone, se ne occupavano gli altri (anche . Iniziavamo a Pt_1 lavorare alle 8, fino alle 12, poi avevamo un'oretta di pausa e poi lavoravamo fino alle 5, a volte, in qualche periodo, andavamo anche oltre. Per il pranzo, di norma compravamo o portavamo noi qualcosa, raramente ci ha pagato il pranzo”. _1
La domanda di pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta è, dunque, anch'essa fondata. 4. Per quanto riguarda la quantificazione del dovuto, i ricorrenti hanno fornito conteggi analitici, elaborati dal sindacato e illustrati dalla Difesa nelle note autorizzate.
Essi appaiono correttamente redatti, in applicazione del contratto collettivo e delle tabelle retributive allo stesso riferibili, prodotte in giudizio (docc.
9-10 ric. Cusumano).
I singoli istituti riportati coincidono con quelli dedotti nel ricorso, in relazione ai quali la fondatezza è stata accertata, come da suesposta motivazione.
La domanda va, quindi, integralmente accolta, per entrambi i ricorrenti, nella misura in cui è stata ridotta nelle note autorizzate. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo delle cause riunite (euro 14.994,22), in complessivi euro 5.300, aumentati a euro 6.360 per la difesa di due soggetti, in posizione processuale analoga, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie i ricorsi e condanna a corrispondere: CP_1
a) a la somma lorda di euro 9.061,84 per retribuzioni e Parte_1
TFR maturati e non corrisposti, indennità di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla somma lorda corrispondente al netto di euro 545, a saldo della retribuzione di agosto 2022; b) a la somma lorda di euro 5.387,38 per retribuzioni e TFR maturati Parte_2
e non corrisposti, indennità di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso;
per entrambi oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, CP_1 in solido tra loro, liquidate in complessivi euro 6.360, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
7 Così deciso il 10.4.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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