Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/05/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9945/2023 promossa da
, , nato a [...], il [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
U, rappresentato e difeso , per procura in atti, dall' Avvocato Gianfranco
[...]
Rodano
-ricorrente- contro
, anche quale mandatario di in persona dei rispettivi CP_1 CP_2
legali rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito – Gestione commercianti.
Conclusioni: Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 17 dicembre
2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
Con ricorso, depositato il 29 settembre 2023 , il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 593 2018 00040107 82 000,
1
pagamento della complessiva somma di € per euro 1.507,19 per omesso versamento dei contributi, a titolo di “gestione commercianti”, relativi al periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Deduceva quanto segue: - che l' aveva richiesto i contributi in CP_1
questione sulla base del solo dato formale della qualifica, rivestita dal ricorrente, di amministratore della società avente Controparte_3
come oggetto sociale "la gestione di impianti di distributori di carburante per la vendita al pubblico di prodotti petroliferi e loro derivati..." (all. 2, visura camerale storica della società, p. 3) presso il distributore di via Cesare
Beccaria n. 35 di Catania (all. cit. pag. 5); che in realtà, tale attività era cessata sin dal 20.09.2009, come risulta dalla “risoluzione consensuale di contratto di cessione in uso gratuito” sottoscritta in data 11.09.2009 tra il ricorrente ed (all. 3); - che successivamente, in data Controparte_4
22.10.2009, era stata comunicata all'Agenzia delle Entrate la cessazione di attività ai fini IVA (all. 4); - che per , come risultava dall'estratto conto previdenziale, la storia pensionistica di esso ricorrente si fermava nell'anno
2011, allorché il reddito aziendale arriva sostanzialmente a zero (all. 5); - che il sig. era titolare, in virtù dei contributi previdenziali versati Pt_1
durante tutta la sua vita lavorativa, di pensione di anzianità certificato CP_1
n. 36038184 (all. 6) che in tale contesto appariva evidente come nessuna
“partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” potesse essere attribuita al ricorrente quantomeno dall'anno 2009, facendo, conseguentemente, venir meno il presupposto per l'obbligo contributivo.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue;
<< - 1) In via preliminare, disporre la sospensione anche inaudita altera parte, della esecutorietà dell'avviso di addebito n. 593 2018 00040107 82 000, in quanto l'eventuale azione per il recupero coattivo può determinare serio pregiudizio
2 al ricorrente. 2) Nel merito, dichiarare infondato l'avviso di addebito n. 593
2018 00040107 82 000 con conseguente suo annullamento, in ragione della mancanza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti in capo al sig. , per i motivi esposti in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. >>.
Si costituiva, in data 28.02.2024, in giudizio l' , il quale premetteva che CP_1
l'avviso di addebito n. 59320180004010782000, impugnato dal ricorrente gli intimava il pagamento di contributi fissi IVS e relative sanzioni, dovuti alla
Gestione Commercianti, I-II-III rata 2017, cui egli risultava iscritto, atteso che risultava essere socio accomandatario della “ ” (p.i. Controparte_3
); dalle verifiche effettuate in banca dati fiscale, era emerso P.IVA_1
infatti che la rappresentanza della società era stata, anche presentemente, affidata al sig. , risultando la partita iva (si allega consultazione Pt_1
anagrafe tributaria), cosi come attiva risultava l'azienda in Camera di
Commercio, con attività “47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione” mentre il ricorrente non risultava avere altra copertura contributiva dal 2012 ad oggi, né l'azienda risultava avvalersi di apporto di lavoro dipendente.
L' , considerato come le omissioni contributive di cui all'avviso di CP_1
addebito risultassero conseguenzialmente derivanti dalla citata iscrizione dell'odierno opponente nella gestione Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma
203, L. 662/1996, evidenziava l'infondatezza degli rilievi difensivi dello stesso sulla presunta inesistenza del debito contributivo de quo, facendo rilevare che non era esatto che lo stesso avesse assolto alla mera funzione di socio di capitali, posto che egli era socio accomandatario della
[...]
” e pertanto trattandosi nella specie di società di persone e la Controparte_3
qualità di socio, peraltro accomandatario, di società di persona comportava,
3 già di per sé, un impegno personale in termini sia lavorativi che economici del socio medesimo
Osservava l' che nel caso di specie il ricorrente non aveva articolato CP_1
alcun mezzo di prova in ordine alla fondatezza dei propri assunti difensivi sottolineando che l'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari;
quindi, la qualifica di socio accomandatario di s.a.s comporta per definizione (artt. 2313 e segg. del codice civile) l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Il socio accomandatario è dunque iscrivibile alla gestione commercianti dell' in CP_1
quanto soggetto che esplica la sua attività per la completa gestione della compagine sociale.
Rilevava che correttamente l' ha proceduto ad iscrizione del ricorrente CP_1
alla Gestione speciale commercianti, in forza dell' art.1 commi .202 e 203 legge n°662/1996.
Evidenziava che la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista dall'art. 1 co.208 della legge n. 662/1996 come ulteriore elemento indispensabile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce alle varie attività eventualmente svolte dal soggetto, però sempre nell'esercizio di una o di più attività di impresa, e postula un giudizio comparativo tra le plurime attività autonome al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obligo contributivo (in questo senso, letteralmente, Cass.
SS.UU. n°3240/2010, capo 3.1 della motivazione) e come peraltro controparte non aveva fornito alcuna prova in ordine all'assolvimento del proprio obbligo contributivo mediante versamento della relativa contribuzione alla Gestione Separata nei periodi di lite. CP_1
Sempre sul punto l' rilevava come nel lavoro aziendale rientri sia CP_1
l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione e che apparisse indubbio, nella fattispecie in esame, come il ricorrente avesse quantomeno svolto all'interno delle società di cui è l'amministratore/socio la 4 sopra configurata attività di organizzazione e di direzione, avendo, inoltre, la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione di quest'ultima.
Evidenziava, infine, che era incontestato, quindi incontroverso, che l'attività di amministrazione della società fosse esistita e fosse stata effettivamente esercitata per i periodi oggetto di lite.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << In via CP_1
preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge. >>.
All'udienza di discussione del 17 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività della opposizione, tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato il 21 agosto 2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 29 settembre 2023 (sabato), nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. LGS. 46/1999.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5 Non sussistono, per non essere stati provati dall' , i requisiti previsti CP_1
dalla legge per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti nel periodo di cui all'avviso di addebito impugnato.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), così dispone:
"l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'art. 1, comma 208, della medesima legge 23 dicembre 1996 n. 662 a sua volta statuisce che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 6 122 ha poi chiarito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione CP_1
dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.
Così ricostruito in quadro normativo di riferimento, si osserva, in punto di fatto, che negli anni cui si riferisce la pretesa contributiva dell' CP_1
(01/2017 al 12/2017) la società“ ” (p.i. ) Controparte_3 P.IVA_1
di cui è socio accomandatario aveva cessato l'attività dal 20.09.2009, per come risulta dalla “risoluzione consensuale di contratto di cessione in uso gratuito” sottoscritta in data 11.09.2009 tra il ricorrente ed CP_4
dalla comunicazione della cessazione della cessazione di attività di
[...]
commercio di carburante per autotrazione all'Agenzia delle Entrate effettuata in data 22.10.2009, la cessazione di attività ai fini IVA, inoltre come risulta dall'estratto conto previdenziale, la storia pensionistica del sig.
si ferma nell'anno 2011, allorché il reddito aziendale arrivava a zero Pt_1
ed infine il ricorrente in virtù risulta titolare della pensione di anzianità certificato n. 36038184 ( allegati da n. 1 a 6 al ricorso) CP_1
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa dell' occorre accertare CP_1
se sussistano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti a mente del citato art. 1, comma 203, lett. c), legge 23 dicembre 1996 n. 662. In particolare occorre chiedersi se il ricorrente abbia partecipato “con carattere di abitualità e prevalenza” all'attività aziendale, ossia se abbia fornito un apporto continuativo e stabile all'attività di impresa
7 nel suo momento esecutivo “connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (secondo l'interpretazione del disposto normativo fornita da
Cass. SS.UU., 12 febbraio 2010 n. 3240).
Rispetto al predetto giudizio di prevalenza, tuttavia, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio di attività commerciale, cui il ricorrente abbia partecipato.
Il che, a ben vedere, non ricorre caso di specie, in base alle risultanze emerse dalla produzione documentale effettuata dalle parti dalle quali è risultato che la società“ ” (p.i. ) di cui è socio Controparte_3 P.IVA_1
accomandatario aveva cessato l'attività dal 20.09.2009, per come risulta dalla “risoluzione consensuale di contratto di cessione in uso gratuito” sottoscritta in data 11.09.2009 tra il ricorrente ed dalla Controparte_4
comunicazione della cessazione della cessazione di attività di commercio di carburante per autotrazione all'Agenzia delle Entrate effettuata in data
22.10.2009, la cessazione di attività ai fini IVA, inoltre come risulta dall'estratto conto previdenziale, la storia pensionistica del sig. si Pt_1
ferma nell'anno 2011, allorché il reddito aziendale arrivava a zero ed infine il ricorrente in virtù risulta titolare della pensione di anzianità certificato n. 36038184 ( allegati da n. 1 a 6 al ricorso) CP_1
Nessun significativo elemento probatorio di segno contrario è stato offerto dall' a dimostrazione, da un lato, dell'effettivo esercizio di attività CP_1
commerciale da parte di e, dall'altro, della partecipazione del Parte_1
medesimo all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'onere probatorio al riguardo, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo
(cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n.
23600; Cass. 3 aprile 2017, n. 8613).
8 L' non ha assolto tale onere, non avendo fornito alcuna prova della CP_1
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, stabiliti dall'art. 1, comma 203, lett. c), legge 23 dicembre 1996
n. 662, precedentemente esaminato.
Giova infine rammentare che la Suprema Corte ha più volte precisato ( per ultimo con la sentenza n. 21511/2018) come la qualità di socio accomandatario non sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore
In assenza di prova dei relativi presupposti di legge, deve concludersi che non sussista in capo al ricorrente l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il periodo oggetto della richiesta di pagamento dei contributi di cui all'avviso di addebito impugnato
La pretesa contributiva dell' , fondata su tale asserito obbligo di CP_1
iscrizione, risulta pertanto infondata, con conseguentemente annullamento dell'avviso di addebito n . n. 593 2018 00040107 82 000
Quanto alle spese del giudizio le stesse possono essere compensate, tenuto conto della presenza di orientamenti contrastanti in materia.
PQM
- Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n. 593 2018 00040107 82 000, dichiarando non dovute dal ricorrente le somme portate da detto avviso;
Parte_1
- Ordina all' la cancellazione del nominativo di dalla CP_1 Parte_1
gestione commercianti per il periodo oggetto dell'avviso di addebito;
- Compensa le spese del giudizio.
Catania, 31 maggio 2025
Il G.O.T. 9 Giuseppe Marino
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