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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559/2024 R.G., avente ad oggetto “Divorzio
contenzioso” e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente al Vico Cipolletta n. 6, Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Crisci;
CodiceFiscale_1 ricorrente
E
nato a [...] il [...] (CF ; CP_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.1.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, proponeva azione diretta ad Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili (recte, lo scioglimento) del matrimonio contratto con
il 28.10.1999. CP_1
All'uopo, la ricorrente esponeva che: Per_
- dall'unione matrimoniale era nata la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficienti;
- a seguito della crisi familiare, con sentenza n. 257/2024 pubblicata il 6.2.2024 il Tribunale di
Avellino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: Per 1) la figlia , oggi trentenne, economicamente autosufficiente, ha intrapreso un rapporto di convivenza con il proprio compagno per cui già da qualche anno non abita nella casa familiare, pertanto nulla si deduce in ordine all'affidamento ed al conseguenziale diritto di visita;
2) nulla per il mantenimento essendo entrambi i coniugi disoccupati e privi di reddito;
3) premesso che in sede di separazione l'appartamento per civile abitazione, sito in Avellino alla C.da
Quattrograna n. 23, è stato assegnato al sig. tale condizione va confermata, CP_1 mentre la sig.ra si è già trasferita altrove da tempo. Parte_2
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente citato con atto CP_1 notificato il 27.11.2024..
All'udienza del 22.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., compariva personalmente la sola ricorrente. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Avellino con sentenza n. 257/2024 del 6.2.2024, passata in giudicato
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 30.11.2023 senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l.
55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che, in assenza di prole minore di età e in assenza di domanda ulteriori, nulla va disposto con riferimento alla assegnazione della casa coniugale e al mantenimento.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Considerato l'interesse anche della parte attrice alla pronuncia di divorzio, si ritiene equo dichiarare non ripetibili, nella misura di 1/2, le spese processuali relative alla difesa di parte attrice, onerando il resistente del pagamento del residuo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/02, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.10.1999 da Parte_1
e
[...] CP_1
2) dichiara non ripetibili, nella misura ½, le spese di lite e condanna il resistente al pagamento del residuo 1/2 delle predette spese, che liquida euro 1.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% se dovuti come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1999 atto n. 31 parte I e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri