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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 458/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 urco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“- Disporsi l'affidamento dei figli minori e in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale presso stessa.
- Disporsi che la sig.ra possa adottare in autonomia anche le decisioni Parte_1 di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
pagina 1 di 6 - Disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Magliano Alpi, Via Colle di Nava n. 14 alla sig.ra . Parte_1
- Disporsi che il padre possa incontrare il figlio sulla base di accordi presi di volta in volta Per_1 con lo stesso.
- Disporsi che il padre possa incontrare la figlia un giorno alla settimana alla presenza R_ della madre o previa verifica della idoneità psico-fisica del padre.
- Disporsi che il sig. versi a , entro il giorno 15 di Controparte_2 Parte_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, il complessivo importo di € 600,00, di cui € 200,00 per ed € 400,00 per Per_1 R_ rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, entro un mese dalla richiesta tramite whtsapp.
- Disporsi che il già disposto contributo di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio) decorra dalla data di instaurazione del presente giudizio, mentre il maggior contributo che eventualmente il Giudice vorrà riconoscere, decorra dal 1/06/2024.
- Disporsi che l'assegno unico per i figli minori venga percepito e trattenuto dalla sig.ra Pt_1
- Disporsi che la madre fornisca al padre le informazioni circa la salute e l'istruzione dei figli minori. “
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.2.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e nati Per_1 Persona_2 rispettivamente il 12.8.2007 e il 31.8.2012 dalla relazione more uxorio con . La Controparte_1 ricorrente ha allegato che la convivenza si è fatta nel tempo via via più difficile a causa dell'abuso di alcool da parte del compagno, che tiene condotte aggressive e omette di prestare i necessari consensi per i trattamenti sanitari a cui deve sottoporsi la figlia nata con una grave R_ malformazione alle mani. La ha dunque domandato l'affidamento superesclusivo a sé Pt_1 dei minori, l'assegnazione della casa coniugale, incontri padre-figli mediati dai servizi sociali e un contributo al mantenimento della prole di 400,00 euro mensili.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 12.6.2024, è stata sentita unicamente la ricorrente. Dopo aver sentito i minori, il Giudice istruttore delegato ha pagina 2 di 6 disposto in via provvisoria l'affidamento superesclusivo degli stessi alla madre, a cui è stata assegnata la casa familiare, incontri liberi tra e il padre, incontri con cadenza settimanale Per_1 tra e il padre alla presenza della ricorrente e un contributo al mantenimento a carico del R_ convenuto di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sono state acquisite una relazione dei servizi sociali, una relazione del e le buste paga dell ed è stata fissata Pt_2 Per_1 per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5.2.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo per i figli a 600,00 euro mensili, di cui 200,00 per e 400,00 per Il Pubblico Ministero è intervenuto Per_1 R_ nel giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della ricorrente e dei minori, dovendosi condividere l'ordinanza del Giudice Istruttore in data 12.7.2024, nella parte in cui ha ritenuto superflua la prova orale, alla luce della documentazione acquisita.
3. Quanto ai minori e va richiamato il consolidato orientamento Per_1 R_ giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass.
6535/2019).
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Le puntuali allegazioni della ricorrente circa le condotte aggressive e disinteressate del padre hanno infatti trovato ampio riscontro in corso di causa. Nella relazione sociale trasmessa il 30.9.2024, si legge che i servizi hanno avuto il primo contatto con il nucleo familiare nel maggio 2023 a seguito di segnalazione dei carabinieri in cui si dava atto che il convenuto, in evidente stato di agitazione dovuto all'abuso di bevande alcooliche, si dimostrava aggressivo nei confronti dei vicini di casa alla presenza della figlia minore. Nel successivo mese di febbraio, vi è stato un nuovo litigio con i vicini, nel corso del quale l' ha spinto la Per_1 compagna a terra davanti ai figli e che ha determinato la cessazione della convivenza. Sempre secondo quanto riferito dai servizi, il convenuto pare avere poca consapevolezza sia della propria condizione che di quella della figlia, in quanto tende a minimizzare la propria dipendenza, attribuendo la responsabilità dei litigi ai vicini di casa, e nutre perplessità circa il fatto che pagina 3 di 6 possa migliorare la sua condizione attraverso interventi chirurgici. Il ha invece R_ Pt_2 relazionato di avere avuto un unico contatto con l' che ha rifiutato la presa in carico Per_1 sostenendo di non avere bisogno di aiuto. Risultano poi particolarmente significative ai fini della determinazione del regime di affidamento le dichiarazioni rese in sede di ascolto dal figlio che ha testualmente dichiarato “C'erano giorni che mi alzava anche le mani. Era violento Per_1 anche con mia mamma e mia sorella. Ha spinto mia mamma per terra, una volta ho dovuto nascondere i coltelli”.
Alla ricorrente va attribuito il potere di adottare in autonomia le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
Il frequente stato di ubriachezza del padre rende infatti difficoltoso contattarlo tempestivamente in caso di bisogno, con conseguente rischio di pregiudizio in particolare per che, in R_ ragione della sua patologia, necessita che le decisioni nel suo interesse siano assunte in tempi rapidi.
4. I minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Alla ricorrente va pertanto assegnata la casa familiare, in modo da garantire il diritto dei minori di permanere nell'habitat in cui sono cresciuti.
In ordine alla frequentazione con il padre, ha dichiarato di non volerlo vedere fintanto Per_1 che non muterà il suo comportamento, anche se vi sono stati alcuni incontri occasionali. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai prossimo al compimento dei 18 anni, l'eventuale frequentazione può essere rimessa ad accordi presi di volta in volta con il genitore. ha R_ invece affermato di voler incontrare il padre una volta alla settimana fuori casa. Vista la disponibilità della madre, tale richiesta della minore può essere recepita, anche se, onde evitare ogni rischio di pregiudizio, la ricorrente dovrà essere presente agli incontri o quantomeno verificare preliminarmente che il convenuto non si trovi in stato di ebrezza.
5. Venendo infine agli aspetti economici, in via provvisoria era stata accolta la domanda materna di 400,00 euro mensili (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto che la ricorrente lavora come Oss con una retribuzione di circa 1.400,00 euro mensili, percepisce integralmente l'assegno unico e l'indennità di accompagnamento ed è gravata da una rata di mutuo di 430,00 euro e da tre finanziamenti, mentre il convenuto è occupato quale operaio edile, mentre non si hanno notizie di oneri abitativi eventualmente sostenuti. In corso di causa, sono state acquisite sei busta paga dell di Per_1 importo compreso tra i 1.070 e i 2.800,00 euro mensili. Nelle conclusioni definitive la ricorrente pagina 4 di 6 ha chiesto un aumento a 400,00 euro dell'assegno per la sola figlia ma tale domanda non R_ può trovare accoglimento in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori. È vero che le buste paga sono state acquisite successivamente, ma già nella precedente determinazione dell'assegno si era tenuto conto della capacità lavorativa del padre come operaio edile. Quanto ai maggiori costi derivanti dalla patologia di non può R_ prescindersi dal fatto che la stessa sia beneficiaria di un'indennità di accompagnamento.
Quest'ultima è infatti proprio “una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura”, mentre “il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia” (Cass.
10423/2023). Alla luce di tali considerazioni va pertanto confermato il contributo di 400,00 euro, fermo restando che la madre percepirà integralmente l'assegno unico, come per legge, in quanto affidataria esclusiva.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste integralmente a carico del convenuto, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Per_1 Persona_2 residenza abituale presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
ASSEGNA la casa familiare a , Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio sulla base di accordi presi di volta in volta Per_1 con lo stesso,
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia un giorno alla settimana alla Persona_2 presenza della madre o previa verifica da parte della stessa dell'idoneità psicofisica del padre,
pagina 5 di 6 DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_2 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 euro a figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 458/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 urco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“- Disporsi l'affidamento dei figli minori e in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale presso stessa.
- Disporsi che la sig.ra possa adottare in autonomia anche le decisioni Parte_1 di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
pagina 1 di 6 - Disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Magliano Alpi, Via Colle di Nava n. 14 alla sig.ra . Parte_1
- Disporsi che il padre possa incontrare il figlio sulla base di accordi presi di volta in volta Per_1 con lo stesso.
- Disporsi che il padre possa incontrare la figlia un giorno alla settimana alla presenza R_ della madre o previa verifica della idoneità psico-fisica del padre.
- Disporsi che il sig. versi a , entro il giorno 15 di Controparte_2 Parte_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, il complessivo importo di € 600,00, di cui € 200,00 per ed € 400,00 per Per_1 R_ rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, entro un mese dalla richiesta tramite whtsapp.
- Disporsi che il già disposto contributo di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio) decorra dalla data di instaurazione del presente giudizio, mentre il maggior contributo che eventualmente il Giudice vorrà riconoscere, decorra dal 1/06/2024.
- Disporsi che l'assegno unico per i figli minori venga percepito e trattenuto dalla sig.ra Pt_1
- Disporsi che la madre fornisca al padre le informazioni circa la salute e l'istruzione dei figli minori. “
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.2.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e nati Per_1 Persona_2 rispettivamente il 12.8.2007 e il 31.8.2012 dalla relazione more uxorio con . La Controparte_1 ricorrente ha allegato che la convivenza si è fatta nel tempo via via più difficile a causa dell'abuso di alcool da parte del compagno, che tiene condotte aggressive e omette di prestare i necessari consensi per i trattamenti sanitari a cui deve sottoporsi la figlia nata con una grave R_ malformazione alle mani. La ha dunque domandato l'affidamento superesclusivo a sé Pt_1 dei minori, l'assegnazione della casa coniugale, incontri padre-figli mediati dai servizi sociali e un contributo al mantenimento della prole di 400,00 euro mensili.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 12.6.2024, è stata sentita unicamente la ricorrente. Dopo aver sentito i minori, il Giudice istruttore delegato ha pagina 2 di 6 disposto in via provvisoria l'affidamento superesclusivo degli stessi alla madre, a cui è stata assegnata la casa familiare, incontri liberi tra e il padre, incontri con cadenza settimanale Per_1 tra e il padre alla presenza della ricorrente e un contributo al mantenimento a carico del R_ convenuto di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sono state acquisite una relazione dei servizi sociali, una relazione del e le buste paga dell ed è stata fissata Pt_2 Per_1 per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5.2.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo per i figli a 600,00 euro mensili, di cui 200,00 per e 400,00 per Il Pubblico Ministero è intervenuto Per_1 R_ nel giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della ricorrente e dei minori, dovendosi condividere l'ordinanza del Giudice Istruttore in data 12.7.2024, nella parte in cui ha ritenuto superflua la prova orale, alla luce della documentazione acquisita.
3. Quanto ai minori e va richiamato il consolidato orientamento Per_1 R_ giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass.
6535/2019).
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Le puntuali allegazioni della ricorrente circa le condotte aggressive e disinteressate del padre hanno infatti trovato ampio riscontro in corso di causa. Nella relazione sociale trasmessa il 30.9.2024, si legge che i servizi hanno avuto il primo contatto con il nucleo familiare nel maggio 2023 a seguito di segnalazione dei carabinieri in cui si dava atto che il convenuto, in evidente stato di agitazione dovuto all'abuso di bevande alcooliche, si dimostrava aggressivo nei confronti dei vicini di casa alla presenza della figlia minore. Nel successivo mese di febbraio, vi è stato un nuovo litigio con i vicini, nel corso del quale l' ha spinto la Per_1 compagna a terra davanti ai figli e che ha determinato la cessazione della convivenza. Sempre secondo quanto riferito dai servizi, il convenuto pare avere poca consapevolezza sia della propria condizione che di quella della figlia, in quanto tende a minimizzare la propria dipendenza, attribuendo la responsabilità dei litigi ai vicini di casa, e nutre perplessità circa il fatto che pagina 3 di 6 possa migliorare la sua condizione attraverso interventi chirurgici. Il ha invece R_ Pt_2 relazionato di avere avuto un unico contatto con l' che ha rifiutato la presa in carico Per_1 sostenendo di non avere bisogno di aiuto. Risultano poi particolarmente significative ai fini della determinazione del regime di affidamento le dichiarazioni rese in sede di ascolto dal figlio che ha testualmente dichiarato “C'erano giorni che mi alzava anche le mani. Era violento Per_1 anche con mia mamma e mia sorella. Ha spinto mia mamma per terra, una volta ho dovuto nascondere i coltelli”.
Alla ricorrente va attribuito il potere di adottare in autonomia le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
Il frequente stato di ubriachezza del padre rende infatti difficoltoso contattarlo tempestivamente in caso di bisogno, con conseguente rischio di pregiudizio in particolare per che, in R_ ragione della sua patologia, necessita che le decisioni nel suo interesse siano assunte in tempi rapidi.
4. I minori manterranno la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Alla ricorrente va pertanto assegnata la casa familiare, in modo da garantire il diritto dei minori di permanere nell'habitat in cui sono cresciuti.
In ordine alla frequentazione con il padre, ha dichiarato di non volerlo vedere fintanto Per_1 che non muterà il suo comportamento, anche se vi sono stati alcuni incontri occasionali. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai prossimo al compimento dei 18 anni, l'eventuale frequentazione può essere rimessa ad accordi presi di volta in volta con il genitore. ha R_ invece affermato di voler incontrare il padre una volta alla settimana fuori casa. Vista la disponibilità della madre, tale richiesta della minore può essere recepita, anche se, onde evitare ogni rischio di pregiudizio, la ricorrente dovrà essere presente agli incontri o quantomeno verificare preliminarmente che il convenuto non si trovi in stato di ebrezza.
5. Venendo infine agli aspetti economici, in via provvisoria era stata accolta la domanda materna di 400,00 euro mensili (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto che la ricorrente lavora come Oss con una retribuzione di circa 1.400,00 euro mensili, percepisce integralmente l'assegno unico e l'indennità di accompagnamento ed è gravata da una rata di mutuo di 430,00 euro e da tre finanziamenti, mentre il convenuto è occupato quale operaio edile, mentre non si hanno notizie di oneri abitativi eventualmente sostenuti. In corso di causa, sono state acquisite sei busta paga dell di Per_1 importo compreso tra i 1.070 e i 2.800,00 euro mensili. Nelle conclusioni definitive la ricorrente pagina 4 di 6 ha chiesto un aumento a 400,00 euro dell'assegno per la sola figlia ma tale domanda non R_ può trovare accoglimento in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori. È vero che le buste paga sono state acquisite successivamente, ma già nella precedente determinazione dell'assegno si era tenuto conto della capacità lavorativa del padre come operaio edile. Quanto ai maggiori costi derivanti dalla patologia di non può R_ prescindersi dal fatto che la stessa sia beneficiaria di un'indennità di accompagnamento.
Quest'ultima è infatti proprio “una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura”, mentre “il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia” (Cass.
10423/2023). Alla luce di tali considerazioni va pertanto confermato il contributo di 400,00 euro, fermo restando che la madre percepirà integralmente l'assegno unico, come per legge, in quanto affidataria esclusiva.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste integralmente a carico del convenuto, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Per_1 Persona_2 residenza abituale presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
ASSEGNA la casa familiare a , Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio sulla base di accordi presi di volta in volta Per_1 con lo stesso,
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia un giorno alla settimana alla Persona_2 presenza della madre o previa verifica da parte della stessa dell'idoneità psicofisica del padre,
pagina 5 di 6 DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_2 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 euro a figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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