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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1280 /2023 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Mercurio e domiciliato C.F._1
presso il di lui studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 4.05.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di;
1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 29/04/2009, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura pari al 12% ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico - legale;
2) per l'effetto, condannare l' CP_2
convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della differenza in capitale dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 12% o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere dalla domanda o, in subordine, da altra data secondo istruttoria, nella misura e nella decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 09 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte resistente, in quanto sconfessate dalla documentazione in atti.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che Il signor e' affetto da Parte_1
“Esiti distrattivi del LCA, meniscosi del corno posteriore mediale si ginocchia artrosiche.”
Dall'evento traumatico in discussione derivo' una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa con un danno biologico quantizzabile nella misura dell'8% (ottopercento).L'epoca
2 di decorrenza del suddetto danno biologico accertato e', con comprensibileapprossimazione, da far risalire al luglio 2020.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 4.05.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 8 %. Con decorrenza luglio 2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1280 /2023 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Mercurio e domiciliato C.F._1
presso il di lui studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 4.05.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di;
1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 29/04/2009, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura pari al 12% ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico - legale;
2) per l'effetto, condannare l' CP_2
convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della differenza in capitale dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 12% o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere dalla domanda o, in subordine, da altra data secondo istruttoria, nella misura e nella decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 09 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte resistente, in quanto sconfessate dalla documentazione in atti.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che Il signor e' affetto da Parte_1
“Esiti distrattivi del LCA, meniscosi del corno posteriore mediale si ginocchia artrosiche.”
Dall'evento traumatico in discussione derivo' una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa con un danno biologico quantizzabile nella misura dell'8% (ottopercento).L'epoca
2 di decorrenza del suddetto danno biologico accertato e', con comprensibileapprossimazione, da far risalire al luglio 2020.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 4.05.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 8 %. Con decorrenza luglio 2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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