Sentenza 2 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02074/2026REG.PROV.COLL.
N. 02007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2024, proposto da
IE EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Paolo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pula, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 642/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pula;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. IO LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante è proprietario (in comunione con la coniuge) di una villa nel Comune di Pula, in località Santa Margherita - “Centro Residenziale Comunione Pineta Is Morus”, edificato sul lotto di mq. 830 distinto in Catasto terreni di Pula al Foglio 57, Mappale 803, al N.C.E.U. di Pula al Foglio 57, Mappale 997.
2 – L’appellante presentava, in data 20.2.2020, allo sportello SUAPE del Comune un’istanza di accertamento di conformità.
3 - Il Comune, in data 29.4.2020, chiedeva all’interessato di regolarizzare la pratica e in data 22.5.2020 inviava l’istanza alla Regione per la verifica di compatibilità paesaggistica.
La Regione Sardegna, in data 4.3.2021, trasmetteva alla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e la Province di Oristano e Sud Sardegna ai fini del parere obbligatorio e vincolante ex art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004, esprimendosi in termini favorevoli circa l’ammissibilità dell’accertamento e l’inserimento paesaggistico.
3.1 - La Regione successivamente, con nota del 28.6.2021, prendeva atto della mancata risposta della Soprintendenza nel termine di 90 giorni, specificando di dover procedere in conformità a quanto già espresso dal precedente parere reso dalla stessa.
3.2 - Infine, con determinazione n. 1237 del 13.9.2021, la Regione dichiarava la compatibilità paesaggistica dell’immobile in questione.
4 - Il Comune non dava riscontro espresso alla domanda di sanatoria.
5 – L’appellante ha impugnato il diniego tacito avanti il Tar per la Sardegna che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
6 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
7 – Nel corso del giudizio è emerso che l’appellante ha presentato in data 28.01.2026 una nuova pratica volta a regolarizzare l’immobile di cui è causa, ove tra l’altro si afferma che “l’accertamento di conformità (il cui rigetto è oggetto del presente contenzioso) non è più da prendere in considerazione come procedura”.
In relazione a tale aspetto, all’udienza in data 11 marzo 2026, parte appellante ha chiesto “la cessata materia del contendere, in subordine la cancellazione dal ruolo o l'improcedibilità dell'appello”.
8 – Allo stato non risulta provato che il bene della vita al quale aspira l’appellante sia stato definitivamente e stabilmente acquisito, essendo, tra l’altro, recente l’inoltro della pratica e tenuto conto delle tempistiche entro le quali è comunque possibile per l’amministrazione intervenire sulla SCIA presentata dal privato.
La giurisprudenza (Cons. St. n. 95 del 4.01.2021) ha invece chiarito che “la presentazione della nuova istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione del precedente diniego di condono rende inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile la sua impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse”.
Per altro verso, a norma dell’art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo.
9 – Per le ragioni esposte va dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
Alla luce di tale esito e ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
IO LA, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO LA |
IL SEGRETARIO