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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Martina Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.C. 3756/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. da
Dott. , C.F. , residente a [...] C.F._1
Alessandro D'Ancona n. 5, elettivamente domiciliato presso e nello Studio dell'Avv. Silvia
TI (PEC e dell'Avv. Filippo Marini (PEC Email_1
, posto in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, che lo Email_2 rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente contro
Prof. , C.F. , residente a [...] C.F._2
Alessandro D'Ancona n. 5, elettivamente domiciliato presso e nello Studio dell'Avv. Giulio
Taliani (PEC , posto in Lucca, Via Romana 750 Email_3
Loc. Arancio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Resistente
e
, C.F. e P.IVA , in persona dei suoi Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratori speciali, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Carlo Antonio Petrocchi (PEC
, posto in Pescia (PT), Via Cairoli n. 66, che Email_4 la rappresenta e difende come da procura generale alle liti ai rogiti del Notaio CP_3
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
Terza chiamata resistente
1 In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7/12/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare anche istruttoria, disporre ex art. 698, u.c., c.p.c. l'acquisizione e
l'ammissione nel presente giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per
A.T.P. rubricato al N.R.G. 4399/2022 del Tribunale di Pisa;
- in via principale e nel merito:
A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del prof. ai Controparte_4 sensi dell'art. 2051 cod. civ. IN IPOTESI, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ, nella causazione del danno tutto arrecato al ricorrente per le infiltrazioni d'acqua riscontrate nei due bagni degli appartamenti di proprietà del dr. per l'effetto: Parte_1
B) condannare il prof. ad eseguire a propria cura e spese i lavori di Controparte_1 rifacimento totale della propria tubazione di scarico ammalorata, nei modi e nei termini indicati nella relazione peritale redatta dal C.T.U., ing. unitamente a quelli Persona_1 di ripristino a regola d'arte dei due bagni danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua, fissando, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
C) condannare il prof. al risarcimento del danno patrimoniale, quale Controparte_1 danno emergente, patito dal ricorrente per le infiltrazioni d'acqua, e pari ad € 5.962,03 oltre anticipazioni ed oneri di legge, ovvero nella diversa e maggiore misura che sarà accertata in corso di giudizio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
D) condannare il prof. al risarcimento del danno patrimoniale, quale Controparte_1 lucro cessante, patito dal ricorrente per la diminuzione del canone mensile di locazione, pari ad € 250,00, concessa ai conduttori del piano terreno in conseguenza delle dedotte infiltrazioni d'acqua a partire dal mese di gennaio 2023 e sino alla data di esecuzione dei lavori di ripristino del bagno al piano terra.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio per accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge”.
A sostegno del ricorso, premesso di avere già esperito un Accertamento Parte_1
Tecnico Preventivo rubricato al n. R.G.C. 4399/2022 del Tribunale di Pisa, ha dedotto
2 - di essere proprietario di due unità immobiliari site in Pisa, Piazza Alessandro D'Ancona n.
5, facenti parte di un edificio condominiale di interesse storico costituito da tre piani fuori da terra, e precisamente di un appartamento posto al piano terra, concesso in locazione ad uso commerciale ad uno Studio professionale (doc. 4), dell'appartamento che occupava tutto il piano primo (secondo fuori da terra), da esso abitato con la moglie e del giardino interno all'edificio;
- che il secondo ed ultimo piano dell'edificio (terzo fuori da terra) era interamente occupato dall'appartamento di proprietà del Prof. che vi risiedeva assieme alla Controparte_1 moglie, comprensivo di una mansarda posta nel sottotetto in corrispondenza dell'abitazione;
- che nel mese di dicembre 2021 nel bagno padronale dell'abitazione di esso ricorrente e del bagno sottostante dell'appartamento al piano terra, locato ad uno Studio professionale, erano apparse infiltrazioni d'acqua in corrispondenza della colonna di scarico dei bagni a servizio degli appartamenti (piano II), (piano I), (piano T), che CP_1 Pt_1 Pt_1 inizialmente avevano interessato una porzione del soffitto e delle pareti circostanti;
- che esso esponente aveva prontamente segnalato la situazione per le vie brevi al Prof.
e, poi, formalmente allo stesso ed alla di lui compagnia di CP_1 CP_1 CP_5 che, all'esito delle indagini effettuate per la ricerca della causa delle perdite, Controparte_6 gli aveva riconosciuto, al netto della franchigia di euro 100,00, la somma di euro 1.832,00, accettata, a fronte dei cospicui esborsi sostenuti, in conto del maggior avere;
- che nel frattempo, però, la situazione si era particolarmente aggravata fin quanto tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 si era verificata una vera e propria caduta d'acqua reflua a
“pioggia” che aveva provocato l'allagamento del bagno a piano terra ed era giunta sino alla porta della stanza limitrofa adibita a Studio professionale dell'Avv. Silvia Maria Inzaina, tanto che esso ricorrente aveva poi ricevuto dai conduttori al piano terreno una lettera di diffida nella quale veniva contestata l'inutilizzabilità dell'unico bagno dell'appartamento e, per l'effetto, chiesta una consistente riduzione del canone di locazione commerciale oltre al risarcimento dei danni;
- che, per questo, esso ricorrente si era visto costretto a concordare con scrittura privata del
17/01/2023, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 25/01/2023, una riduzione del canone di locazione da euro 800,00 ad euro 550,00, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al
31/12/2023 quale (presunto) termine di ripristino del bagno degli inquilini;
- che in data 13/12/2022 aveva depositato ricorso per A.T.P., rubricato al n. R.G.C.
4399/2022 del Tribunale di Pisa, affidato all'Ing. all'esito del quale, Persona_1
3 nonostante l'accertamento della presenza di microlesioni in corrispondenza delle brache di innesto ai diversi livelli e di evidenti incrostazioni e depositi all'interno della tubazione di scarico di pertinenza esclusiva e l'indicazione delle opere necessarie per la CP_1 eliminazione della problematica, parte convenuta era rimasta inerte.
Sussistendo la responsabilità del Prof. ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., ha chiesto la CP_1 condanna di quest'ultimo ad eseguire a propria cura e spese i lavori di rifacimento totale della propria tubazione di scarico ammalorata, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito costituito dalle somme anticipate per la ricerca delle perdite d'acqua nel corso del procedimento per A.T.P. pari ad euro 5.962,03 (euro 782,00 Ing. Persona_2
(nota tecnica del dicembre 2022), come da dettaglio bonifico del 02/01/2023 (doc.
[...]
26), euro 1.018,26 C.T.P. Ing. come da fattura quietanzata n. 129/2023 Persona_3 del 14/05/2023 e relativo dettaglio bonifico del 11/05/2023 (doc. 27), euro 1.177,00 ditta
Coli Costruzioni S.r.l. come da fattura pro forma n. 5/2023 e relativo dettaglio di bonifico del 19/05/2023 (doc. 28), euro 366,00 come da fattura n. Parte_2
625/2023 e relativo dettaglio di bonifico del 12/04/2023 (doc. 29), euro 2.618,77 C.T.U.
Ing. come da fattura n. 38/2023 del 04/07/2023 e relativi dettagli bonifici del Persona_1
27/06/2023 e del 10/07/2023 (doc. 30)), oltre anticipazioni ed oneri di legge sostenute per il procedimento cautelare e spese legali, e dal lucro cessante per la diminuzione del canone di locazione consistito in una perdita mensile pari ad euro 250,00 a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando integralmente la domanda attorea e chiedendo “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, con sede legale in Lungadige Cangrande n. 16 – 37126
Verona, e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN
VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1. Rigettare la domanda di condanna del Prof. all'esecuzione a propria cura e CP_1 spese dei lavori di rifacimento totale della propria tubazione di scarico ammalorata, nei modi e nei termini indicate nella relazione peritale redatta dal C.T.U., in quanto il
4 resistente risulta aver già effettuato intervento risolutivo della problematica, come esposto nell'atto;
2. Rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente, per le spese sostenute per ATP, per le ragioni enunciate nel corpo dell'atto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la resistente sia condannata al risarcimento di tale danno patrimoniale, condannare la terza chiamata a manlevare il resistente per tutte le ragioni esposte;
3. Rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quale lucro cessante, per la riduzione del canone di locazione operato alla conduttrice del piano terra, per tutte le ragioni enunciate nel corpo dell'atto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la resistente sia condannata al risarcimento di tale danno patrimoniale, condannare la terza chiamata a manlevare il resistente per tutte le ragioni esposte.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
Ha dedotto, in particolare, come non fosse possibile, sulla base delle Controparte_1 risultanze della CTU e delle osservazioni del proprio CTP, imputare le lamentate infiltrazioni alla rottura o obsolescenza della tubazione ad uso esclusivo della sua proprietà; di avere già effettuato in data 6 luglio 2023 un intervento tramite la Coli Costruzioni S.r.l., da ritenersi risolutivo della problematica. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
marchio commerciale di per essere manlevato e CP_7 Controparte_2 rilevato indenne.
Autorizzata la chiamata in causa della predetta Compagnia, si è regolarmente costituita in giudizio anche che in via preliminare si è associata alle Controparte_2 argomentazioni critiche svolte dalla difesa nei confronti della CTU dell'Ing. CP_1 Per_1
ed in secondo luogo ha eccepito l'inoperatività della garanzia ai sensi e per gli
[...] effetti di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c., in ragione della perdurante e continuata condotta omissiva del Prof. che, dopo aver ricevuto la denuncia delle prime e modeste CP_1 infiltrazioni inviata dal Dottor nel lontano 21/12/2021, nulla aveva fatto per non Pt_1
5 aggravare il danno limitandosi a denunciare il sinistro alla Compagnia, e solo in data
06/07/23, dopo reiterati solleciti compresa formale istanza di negoziazione assistita e perfino un procedimento di ATP, si era deciso a porre in essere un intervento peraltro diverso da quello indicato dall'Ing. E comunque, anche in applicazione del Persona_1 generale principio previsto dall'art. 1227 c.c. (c.d. principio di autoresponsabilità imposto all'assicurato in applicazione del più ampio dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.),
l'assicuratore non poteva essere chiamato ad indennizzare quanto si sarebbe potuto evitare.
Ha infine rilevato che al paragrafo denominato “Responsabilità Civile verso Terzi” posto a pag. 26 del documento informativo (doc. n. 11) relativo alla polizza n. 00047612301308
Active Casa & Persona, si precisa testualmente che “Non sono comunque in garanzia i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate”.
Ha così concluso: “IN TESI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in accoglimento di tutte le eccezioni sopra svolta in ordine alla non operatività della polizza “Active Casa & Persona“ n. 00024532300388, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'inadempimento doloso del Prof. CP_1 ai propri obblighi contrattuali ex artt. 1914 e 1915, comma 1, c.c. e per l'effetto
[...] rigettare la domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo svolta nei confronti della
Compagnia odierna convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto;
con totale vittoria di spese e compensi professionali di causa come per legge aumentati del 30% exart.4 c. 1 bis D.M. 55/2014 ivi comprese spese compensi di cui ai precedenti procedimenti di ATP
R.G. 4399/2022 e cautelare R.G. 3756-1/2023”.
IN IPOTESI SUBORDINATA
“Nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta la sussistenza e l'operatività della suddetta polizza “Active Casa & Persona“ n. 00024532300388, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito anzitutto ridurre l'entità delle somme richieste da parte ricorrente nei limiti di quelle risulteranno effettivamente dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, limitando la domanda di manleva con conseguente riduzione dell'indennità che sarà ritenuta eventualmente dovuta, in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia convenuta a seguito dell'inadempimento colposo del medesimo ai propri obblighi Pt_3 CP_1 contrattuali ex artt. 1914 e 1915, comma 2, c.c.; il tutto nei soli limiti contrattuali previsti
e quindi tenendo conto dei massimali, dei limiti di indennizzo e delle franchigie eccepite da questa difesa così come contrattualmente previsti e pattuiti nella suddetta polizza;
con totale vittoria di spese e compensi professionali di causa come per legge aumentati del
30% exart.4 c. 1 bis D.M. 55/2014 ivi comprese spese compensi di cui ai precedenti
6 procedimenti di ATP R.G. 4399/2022 e cautelare R.G. 3756-1/2023 o in subordine con integrale compensazione delle sole spese del presente giudizio di merito e con vittoria delle spese per i suddetti procedimenti di ATP R.G. 4399/2022e cautelare R.G. 3756-1/2023”.
All'udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini per il deposito di note istruttorie e disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G.C. 4399/2022 relativo all'espletato
A.T.P., e all'esito, ritenuta la causa istruita sulla base della documentazione prodotta, veniva fissata l'udienza per la decisione.
Le parti hanno depositato, nel rispetto dei termini assegnati, le comparse conclusive e le note di udienza.
§ § § §
La domanda di condanna di è fondata e merita accoglimento nei termini Parte_1 che seguono.
La CTU a firma dell'Ing. svolta nell'ambito della procedura di Accertamento Persona_1
Tecnico Preventivo, rubricata al n. R.G.C. 4399/2022 del Tribunale di Pisa, ed acquisita al presente fascicolo, immune da cesure e pertanto condivisa, ha
- accertato la presenza delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente nei locali del bagno a piano terra e del bagno al primo piano e dei conseguenti ammaloramenti (cfr., relazione peritale “le infiltrazioni hanno generato danni evidenti sulle finiture dei bagni ancora ben evidenti con distacchi della pittura diffusi in più punti del soffitto e delle pareti del piano primo. Al piano terreno sono visibili deterioramenti del soffitto e della parte intonacata, un distacco di mattonelle e un deterioramento della parete che sovrasta il WC”);
- individuato, attraverso una complessa attività di indagine, analiticamente documentata e condotta con l'ausilio di maestranze qualificate, la causa delle perdite nella presenza nella tubazione di scarico ad uso esclusivo della proprietà e, specificatamente, a servizio CP_1 del bagno ubicato nella mansarda, di microfratture diffuse nelle brache di innesto ai diversi livelli, ulteriormente penalizzate dalla presenza di evidenti incrostamenti e depositi nel tempo (cfr., relazione peritale “Mediante le indagini dirette e le risultanze della video ispezione è stato possibile ricostruire l'andamento della tubazione di scarico che, all'interno del palazzo di Piazza d'Ancona 5, è ad uso esclusivo della proprietà CP_1
E' quindi stato escluso un uso condiviso della colonna di scarico con la proprietà Pt_1 che ha un sistema di controllo e gestione degli scarichi indipendente e confluisce in una fossa settica nel giardino di proprietà dove, al contrario, non scarica la tubazione proveniente dalla mansarda di proprietà CP_1
7 E' stato accertato che la tubazione di scarico, costituita da materiale in fibrocemento che, presumibilmente potrebbe contenere asbesto (uso comune nelle tubazioni di scarico nel secolo scorso), presenta perdite in corrispondenza di tutti i punti di innesto: sia in corrispondenza del piano secondo (sotto pavimento) di proprietà sia in CP_1 corrispondenza del piano primo di proprietà Le brache di innesto, secondo i Pt_1 controlli e le verifiche eseguite pur se con portate idriche limitate, perdono costantemente ma non da rotture ben localizzate bensì, più probabilmente, da microfratture diffuse penalizzate ulteriormente dalla presenza di evidenti incrostazioni e depositi nel tempo.
Questo fenomeno di perdita lento ma costante è caratteristico almeno delle modeste portate defluenti nell'ordinario funzionamento dei rubinetti della mansarda o dell'impulso tipico dello scarico dei WC (unici testati nel corso delle indagini). Non si può, invece, escludere che si generino condizioni di deflusso diverse, più vorticose e più penalizzanti, in caso di utilizzo della lavatrice, le cui portate ordinarie, se defluenti con regolarità, pur non risultando unitariamente poi così diverse da altri scarichi sanitari, per volumi in gioco risultano, invece, molto più penalizzanti (per lavatrici da 8 Kg si arriva a scaricare fino a
40-50 litri di acqua per ciclo che vanno riducendosi per lavatrici dal carico più contenuto).
Non vi è quindi dubbio che la causa dei danneggiamenti del piano primo di proprietà sia riconducibile a questo fenomeno dissipativo dalla condotta principale di scarico Pt_1 della proprietà le cui perdite sono rinvenibili proprio all'altezza dell'affioramento de distacchi di pittura nel bagno. E' poi incontrovertibile che, una volta generatasi la perdita nel cavedio che attraversa l'intero sviluppo in altezza del palazzo, l'acqua debba arrivare, con percorsi anche non lineari, diretti e necessariamente veloci, ad interessare anche il piano terreno, sempre di proprietà ma dato in affitto a studio professionale”); Pt_1
- individuato, conseguentemente, descritto e quantificato, con preventivo dettagliato, gli interventi da realizzare alla tubazione di scarico necessarie per la eliminazione delle perdite, offrendo più di una soluzione tecnica;
- individuato, descritto e quantificato, con preventivo dettagliato, le opere necessarie al ripristino dei locali ammalorati.
La bontà delle conclusioni cui è giunto il CTU – che dopo avere condivisibilmente dato atto della presenza al piano terreno di una tubazione di scarico della caldaia a condensazione ad uso esclusivo dell'appartamento che potrebbe non risultare pienamente efficace nella parte di scarico al tetto e, dunque, non completamente neutra nelle dinamiche complessive che interessano il piano terreno in ragione della “presenza di gocciolamenti tra tubazione metallica e tubazione plastica (Figura 6) evidenziati nei sopralluoghi, pur se limitati e di
8 modesta entità”, ha precisato che la circostanza che si tratti di una caldaia installata nel febbraio 2017 “rafforza la tesi di una componente prevalente, se non esclusiva, delle perdite riconducibili alla tubazione di scarico che presenta lesioni nelle brache di innesto ai diversi livelli” – è avvalorata e confermata dal fatto che, come documentato in atti e come affermato dallo stesso ricorrente, un volta che ha realizzato gli Controparte_1 interventi alla propria tubazione secondo le precise indicazioni dell'Ing. le Per_1 infiltrazioni sono cessate e ha potuto, a propria volta, eseguire i lavori di Parte_1 ripristino dei bagni.
Al riguardo, come risulta dagli atti presenti nel fascicolo telematico, in corso di causa ed a seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da nei Parte_1 confronti di quest'ultimo, all'esito del reclamo interposto, ha provveduto Controparte_1 alla esecuzione dei lavori di ripristino della tubazione mediante la realizzazione, come ordinato dal Collegio, del c.d. bypass di scarico esterno che ha avuto l'effetto – non è questa la sede per la trattazione della questione che si sarebbe venuta a creare, ovvero “una pesante servitù” a carico del fondo tramite l'allaccio dello scarico del bagno Pt_1 nella fossa di ed ubicata nella proprietà – di determinare la cessazione CP_1 Pt_1 definitiva delle infiltrazioni lamentate. I lavori sono terminati nel novembre 2024 e questo ha consentito a di procedere al ripristino dei propri locali danneggiati Controparte_8
(“provveduto immediatamente a ripristinare il bagno dell'appartamento al piano terreno al fine di evitare che i conduttori - ovvero un Avvocato ed un Ingegnere - adissero le vie legali per il protratto mancato utilizzo del bagno dell'immobile locato e per la situazione di insalubrità ed antigenicità creatasi per le copiose infiltrazioni”).
Deve pertanto ritenersi dimostrata la riconducibilità eziologica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., dei danni subiti da e quantificati dallo stesso CTU in Parte_1 euro 5.000,00 oltre Iva.
La presenza di eventuali concause, nella misura in cui non siano di per sé sole idonee a determinare l'evento, non rilevano. E comunque, la loro eventuale incidenza è stata definitivamente esclusa dalla intervenuta immediata cessazione delle infiltrazioni all'esito della realizzazione dei lavori alla tubazione incriminata.
Muovendo da quanto precede, ai fini della esatta determinazione del quantum, Pt_1 ha documentato in atti le voci di spesa sostenute, inferiori a quanto stimato dal
[...]
CTU. In particolare, per il bagno al piano terra, è stata documentata una spesa di euro
680,00 (doc. 34), e per il bagno al piano primo, è stata documentate una spesa di euro
3.416,00 (doc. 41). Dunque, spese di ripristino per complessivi euro 4.096,00.
9 Fondata appare anche la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante per complessivi euro 6.750,00 derivanti dalla riduzione del canone di locazione per euro 250,00 mensili dal gennaio 2023 al marzo 2025 (doc. n. 14, 37, 38, 39).
Tenuto conto della somma di euro 1.832,00 versata a dalla Compagnia Parte_1
Assicurativa ante causam (doc. n. 12), il danno subito viene quantificato in complessivi euro 9.014,00.
Quanto alle spese relative alla procedura di ATP, esse sono risultate pari ad euro 5.962,03, così come documentate in atti (cfr., doc. n. 26-30).
Si osserva che le spese relative al procedimento d'urgenza sono state liquidate e poste a carico di in sede di reclamo. Non vi è dunque possibilità di una ripetizione Parte_1 in questa sede.
L'accoglimento della domanda impone di pronunciare sulla richiesta di manleva avanzata da nei confronti della propria compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_2
La condotta dell'assicurato, quale risulta accertata dallo stesso iter processuale di cui si è dato conto, appare idonea non ad escludere la garanzia assicurativa, ma a consentirne una rimodulazione. La Compagnia sarà pertanto tenuta a manlevare e rilevare indenne CP_1 nella misura di 2/3 della complessiva somma da questi dovuta a
[...] Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri di cui al
DM 147/2022 e dell'attività espletata – non ricorrono i presupposti per l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. – mentre si dichiarano integralmente compensate nei rapporti tra CP_1
e tenuto conto dell'esito della lite.
[...] Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per la conseguenza condanna Parte_4 CP_1
al pagamento in favore di , della somma di euro 9.014,00 per
[...] Parte_1 risarcimento danni;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida ex DM 147/2022 in euro 4.237,00 per compensi, euro 264,00 per spese esenti documentate, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge se dovuta, oltre ad euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge se dovuta per la fase di ATP, cui va sommato il rimborso della somma di euro 5.962,03 per le anticipazioni della fase di A.T.P.;
10 - condanna a tenere indenne nella misura di Controparte_9 Controparte_1
2/3 di quanto questi dovrà pagare a per effetto della presente sentenza;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
Controparte_9
Si comunichi
Pisa, 23/12/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Martina Fontanelli
11