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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 978 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] residente a [...]
Aprile n. 20 cod. fisc.: rappresentato e difeso dall'Avv. CUSUMANO C.F._1
BIAGIA ADRIANA
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.ILARDO GIANTONY CP_1 vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che venga Parte_1
autorizzato il Dott. a fissare una nuova data di visita peritale in quanto il Persona_1
ricorrente non si è potuto presentare per motivi strettamente personali, pertanto fissando un nuovo termine per la decisione.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese
e non avere percepito onorari. vista anche la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2
oggetto: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/10/2022, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
Nominato il CTU la parte non si presentava per ben due volte alla visita senza giustificare l'assenza; pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Il ricorrente, soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio essendo stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre i compensi del legale vanno liquidati con separato decreto.
Le spese della CTU dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- le spese della CTU dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
Così deciso in Sciacca all'udienza del 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] residente a [...]
Aprile n. 20 cod. fisc.: rappresentato e difeso dall'Avv. CUSUMANO C.F._1
BIAGIA ADRIANA
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.ILARDO GIANTONY CP_1 vista la nota depositata dal procuratore di “chiede che venga Parte_1
autorizzato il Dott. a fissare una nuova data di visita peritale in quanto il Persona_1
ricorrente non si è potuto presentare per motivi strettamente personali, pertanto fissando un nuovo termine per la decisione.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese
e non avere percepito onorari. vista anche la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2
oggetto: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/10/2022, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
Nominato il CTU la parte non si presentava per ben due volte alla visita senza giustificare l'assenza; pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Il ricorrente, soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio essendo stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre i compensi del legale vanno liquidati con separato decreto.
Le spese della CTU dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- le spese della CTU dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
Così deciso in Sciacca all'udienza del 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini