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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 746/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare da remoto per parte ricorrente l'avv GORI in sostituzione dell'avv. OTTOLINI ILARIA . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Gori chiede il rinnovo della ctu e si riporta alle osservazioni del ctp. L'avv. Nannizzi insiste per il rigetto all'esito della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.25 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. dall' avv. Ottolini Ilaria
- ricorrente – contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/07/2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. della AR bilaterale riconducibile in Parte_1 termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa, nella complessiva misura Parte_1 del 16% (tenuto conto del cumulo con i postumi già riconosciuti pari all'11%), ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti,
l' in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, la rendita o il relativo indennizzo ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre
1 Iva e Cap, come per legge”
Chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Rappresentava, in particolare, di aver sempre lavorato a partire dal 01.01.1988 come allevatore e coltivatore diretto e in conseguenza di ciò di aver sviluppato la malattia professionale nella forma di AR per la quale presentava domanda di riconoscimento all in data 22.07.2020 che, tuttavia, il 18.12.2020 CP_1 veniva respinta per assenza del nesso causale.
In data 05.02.2021 veniva quindi presentato ricorso a seguito del quale il ricorrente era sottoposto a visita CP_ collegiale al cui esito il 24.02.2021 l' confermava il rigetto della domanda.
Arrivava quindi al presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e, pur non contestando lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente delle mansioni indicate nel ricorso, rilevava innanzitutto che la AR è una malattia tabellata ma solo per il settore industria, mentre per l'agricoltura è onere del lavoratore dimostrare l'esposizione al rischio nonché il nesso eziologico tra l'attività svolta e la patologia denunciata.
Affermando l'origine extra professionale della patologia, contestava il nesso eziologico nonché l'entità dei postumi e rimettendosi alla relazione medico-legale del dottor chiedeva il rigetto del ricorso. Per_1
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU, dottor , ha affermato la mancata sussistenza di un rapporto causale e concausale tra Persona_2 la malattia professionale rappresentata da AR con l'attività lavorativa.
Nello specifico, il CTU concludeva che: “Nel caso in esame, in considerazione della patologia denunciata (AR), il C.T.U. ha provveduto a valutare se l'attività lavorativa svolta dal r. ha determinato un sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente. Dall'analisi dell'attività lavorativa svolta in ambito agricolo dal sig. é Parte_1 possibile affermare che tale attività ha comportato per il r. un impegno tra l'altro a carico degli arti inferiori e quindi anche a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente con movimenti però diversificati nell'arco della giornata lavorativa sia per la modalità che per i tempi di esecuzione in relazione alle varie attività eseguite. Tutto, considerato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche al riguardo, è da ritenere che le lavorazioni svolte dal r. non hanno determinato una condizione di sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente. Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal
2 r., della tipologia della patologia presentata dal sig. (Coxartrosi dx ed iniziale AR sx), dell'età del Parte_1 predetto all'epoca della diagnosi (52 di anni) é da ritenere che la patologia presentata dal r. a livello delle anche non é da porre in relazione causale o concausale con l'attività lavorativa svolta e quindi da considerare di origine non professionale. Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la presente relazione alle parti per eventuali osservazioni.”
Venivano quindi mosse osservazioni dal consulente di parte ricorrente, Dott. il quale Persona_3 rilevava che: “OSSERVAZIONI CRITICHE ALLA CTU Ricorrente: Sig. – Età: 43 anni Oggetto: Parte_2
Domanda di riconoscimento di malattia professionale – Coxartrosi bilaterale (prevalente a dx) Attività lavorativa:
Coltivatore diretto e allevatore di bovini da latte – attività comprendente mungitura, cura degli animali, pulizia stalle, coltivazione e raccolta di foraggi e cereali, utilizzo di mezzi agricoli Malattie professionali già riconosciute: - Discopatie lombari – 8% - Tendinopatia spalla dx – 4% Totale menomazione riconosciuta: 11% 1.
Premessa Il CTU ha rigettato la domanda di riconoscimento della AR bilaterale (prevalente a destra) come malattia professionale, nonostante il ricorrente svolga attività agricola zootecnica pesante da oltre vent'anni. Tale decisione appare non condivisibile alla luce delle caratteristiche dell'attività lavorativa, delle evidenze radiologiche e dei riferimenti medico-legali e normativi.
2. Attività lavorativa e rischio biomeccanico L'attività del ricorrente comporta esposizione continuativa a sforzi fisici intensi, sollevamento e trasporto di carichi, flesso-estensioni ripetute dell'anca, posizione eretta prolungata su superfici irregolari e utilizzo di trattori e altri mezzi agricoli soggetti a vibrazioni. Tali fattori sono ampiamente riconosciuti come determinanti biomeccanici di rischio per l'insorgenza della AR, in particolare in soggetti giovani, come il ricorrente (43 anni).
3. Elementi clinico-diagnostici Le radiografie evidenziano una AR marcata, specialmente a destra, con alterazione morfologica articolare non riconducibile a semplice invecchiamento precoce. Il ricorrente non presenta fattori predisponenti extralavorativi e non ha svolto altre attività al di fuori di quella agricola e zootecnica. La diagnosi si inserisce in un contesto coerente di patologie già riconosciute a carico del rachide e dell'arto superiore destro, confermando la multifattorialità da sovraccarico biomeccanico lavorativo.
4. Normativa e giurisprudenza di riferimento Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1124/1965, anche in assenza di tabellazione, una malattia può essere riconosciuta se è dimostrabile un ruolo causale o concausale efficiente dell'attività lavorativa. La Cassazione (sent. n. 4666/2011 e n. 14457/2008) ha più volte ribadito che è sufficiente una ragionevole probabilità tecnico-scientifica di nesso eziologico tra patologia e attività. La letteratura , inclusa la Circolare n. CP_1
71/1997 e i Quaderni di ricerca n. 2 e 5/2015, indica la AR come patologia correlabile a lavori fisici pesanti e prolungati, come l'agricoltura e l'allevamento bovino.
5. Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'esclusione del nesso causale da parte della CTU sia non motivata in modo congruo e non coerente con i principi medico-legali vigenti. Si chiede il riconoscimento della AR bilaterale (prevalente a dx) quale malattia professionale, con attribuzione di idoneo punteggio di menomazione coerente con i criteri ” CP_1
3
A fronte di tali osservazioni il CTU confermava le proprie conclusioni affermando che: “Presa visione delle osservazioni del Dott. C.T.P del r. si precisa segue: Per quanto riguarda i dati anagrafici del r. riportati dal Persona_3
C.T.P. (Sig. – Età: 43 anni) si evidenza che nel caso in esame si tratta del sig. nato il Parte_2 Parte_1
14.09.1967 a Lucca (LU) e quindi a parte il nome di battesimo di un soggetto di 57 anni (58 anni il prossimo settembre) e di 52 anni all'epoca della diagnosi (Coxartrosi dx ed iniziale AR sx). Il dato relativo all'età appare rilevante in relazione a quanto affermato dal C.T.P. riguardo ad attività lavorativa e rischio biomeccanico : “…Tali fattori sono ampiamente riconosciuti come determinanti biomeccanici di rischio per l'insorgenza della AR, in particolare in soggetti giovani, come il ricorrente (43 anni)”. Relativamente a quanto affermato dal C.T.P. riguardo ad “attività lavorativa e rischio biomeccanico” a livello delle anche si rileva che l'esame RM Bacino eseguito presso in data Controparte_2
26.02.20 mise in evidenza un impegno degenerativo artrosico diverso tra le due anche (molto più accentuato a livello dell'anca dx rispetto alla controlaterale). Inoltre, si precisa che il C.T.U. nella propria relazione ha già provveduto a riportare riferimenti di letteratura relativi alla genesi della patologia denunciata dal sig. ed a valutare se l'attività Parte_1 lavorativa svolta abbia determinato un sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente, in particolare considerando le varie attività eseguite dal r. e tenendo conto delle posture assunte e dei movimenti svolti nell'arco della giornata lavorativa sia per la modalità che per i tempi di esecuzione. Infine, si segnala che in G.U. n.10 del 13 gennaio
2024 é pubblicato il Decreto 15 novembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali é obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche e integrazioni) e che in nessuna delle liste riportate viene citata la AR ( LISTA I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità - LISTA II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità - LISTA
III Malattie la cui origine lavorativa é possibile).
In definitiva, il C.T.U. conferma le proprie conclusioni.”
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cp.c. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
4 - Compensa le spese CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 746/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare da remoto per parte ricorrente l'avv GORI in sostituzione dell'avv. OTTOLINI ILARIA . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Gori chiede il rinnovo della ctu e si riporta alle osservazioni del ctp. L'avv. Nannizzi insiste per il rigetto all'esito della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.25 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. dall' avv. Ottolini Ilaria
- ricorrente – contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/07/2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. della AR bilaterale riconducibile in Parte_1 termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa, nella complessiva misura Parte_1 del 16% (tenuto conto del cumulo con i postumi già riconosciuti pari all'11%), ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti,
l' in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, la rendita o il relativo indennizzo ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre
1 Iva e Cap, come per legge”
Chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Rappresentava, in particolare, di aver sempre lavorato a partire dal 01.01.1988 come allevatore e coltivatore diretto e in conseguenza di ciò di aver sviluppato la malattia professionale nella forma di AR per la quale presentava domanda di riconoscimento all in data 22.07.2020 che, tuttavia, il 18.12.2020 CP_1 veniva respinta per assenza del nesso causale.
In data 05.02.2021 veniva quindi presentato ricorso a seguito del quale il ricorrente era sottoposto a visita CP_ collegiale al cui esito il 24.02.2021 l' confermava il rigetto della domanda.
Arrivava quindi al presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e, pur non contestando lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente delle mansioni indicate nel ricorso, rilevava innanzitutto che la AR è una malattia tabellata ma solo per il settore industria, mentre per l'agricoltura è onere del lavoratore dimostrare l'esposizione al rischio nonché il nesso eziologico tra l'attività svolta e la patologia denunciata.
Affermando l'origine extra professionale della patologia, contestava il nesso eziologico nonché l'entità dei postumi e rimettendosi alla relazione medico-legale del dottor chiedeva il rigetto del ricorso. Per_1
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU, dottor , ha affermato la mancata sussistenza di un rapporto causale e concausale tra Persona_2 la malattia professionale rappresentata da AR con l'attività lavorativa.
Nello specifico, il CTU concludeva che: “Nel caso in esame, in considerazione della patologia denunciata (AR), il C.T.U. ha provveduto a valutare se l'attività lavorativa svolta dal r. ha determinato un sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente. Dall'analisi dell'attività lavorativa svolta in ambito agricolo dal sig. é Parte_1 possibile affermare che tale attività ha comportato per il r. un impegno tra l'altro a carico degli arti inferiori e quindi anche a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente con movimenti però diversificati nell'arco della giornata lavorativa sia per la modalità che per i tempi di esecuzione in relazione alle varie attività eseguite. Tutto, considerato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche al riguardo, è da ritenere che le lavorazioni svolte dal r. non hanno determinato una condizione di sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente. Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal
2 r., della tipologia della patologia presentata dal sig. (Coxartrosi dx ed iniziale AR sx), dell'età del Parte_1 predetto all'epoca della diagnosi (52 di anni) é da ritenere che la patologia presentata dal r. a livello delle anche non é da porre in relazione causale o concausale con l'attività lavorativa svolta e quindi da considerare di origine non professionale. Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la presente relazione alle parti per eventuali osservazioni.”
Venivano quindi mosse osservazioni dal consulente di parte ricorrente, Dott. il quale Persona_3 rilevava che: “OSSERVAZIONI CRITICHE ALLA CTU Ricorrente: Sig. – Età: 43 anni Oggetto: Parte_2
Domanda di riconoscimento di malattia professionale – Coxartrosi bilaterale (prevalente a dx) Attività lavorativa:
Coltivatore diretto e allevatore di bovini da latte – attività comprendente mungitura, cura degli animali, pulizia stalle, coltivazione e raccolta di foraggi e cereali, utilizzo di mezzi agricoli Malattie professionali già riconosciute: - Discopatie lombari – 8% - Tendinopatia spalla dx – 4% Totale menomazione riconosciuta: 11% 1.
Premessa Il CTU ha rigettato la domanda di riconoscimento della AR bilaterale (prevalente a destra) come malattia professionale, nonostante il ricorrente svolga attività agricola zootecnica pesante da oltre vent'anni. Tale decisione appare non condivisibile alla luce delle caratteristiche dell'attività lavorativa, delle evidenze radiologiche e dei riferimenti medico-legali e normativi.
2. Attività lavorativa e rischio biomeccanico L'attività del ricorrente comporta esposizione continuativa a sforzi fisici intensi, sollevamento e trasporto di carichi, flesso-estensioni ripetute dell'anca, posizione eretta prolungata su superfici irregolari e utilizzo di trattori e altri mezzi agricoli soggetti a vibrazioni. Tali fattori sono ampiamente riconosciuti come determinanti biomeccanici di rischio per l'insorgenza della AR, in particolare in soggetti giovani, come il ricorrente (43 anni).
3. Elementi clinico-diagnostici Le radiografie evidenziano una AR marcata, specialmente a destra, con alterazione morfologica articolare non riconducibile a semplice invecchiamento precoce. Il ricorrente non presenta fattori predisponenti extralavorativi e non ha svolto altre attività al di fuori di quella agricola e zootecnica. La diagnosi si inserisce in un contesto coerente di patologie già riconosciute a carico del rachide e dell'arto superiore destro, confermando la multifattorialità da sovraccarico biomeccanico lavorativo.
4. Normativa e giurisprudenza di riferimento Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1124/1965, anche in assenza di tabellazione, una malattia può essere riconosciuta se è dimostrabile un ruolo causale o concausale efficiente dell'attività lavorativa. La Cassazione (sent. n. 4666/2011 e n. 14457/2008) ha più volte ribadito che è sufficiente una ragionevole probabilità tecnico-scientifica di nesso eziologico tra patologia e attività. La letteratura , inclusa la Circolare n. CP_1
71/1997 e i Quaderni di ricerca n. 2 e 5/2015, indica la AR come patologia correlabile a lavori fisici pesanti e prolungati, come l'agricoltura e l'allevamento bovino.
5. Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'esclusione del nesso causale da parte della CTU sia non motivata in modo congruo e non coerente con i principi medico-legali vigenti. Si chiede il riconoscimento della AR bilaterale (prevalente a dx) quale malattia professionale, con attribuzione di idoneo punteggio di menomazione coerente con i criteri ” CP_1
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A fronte di tali osservazioni il CTU confermava le proprie conclusioni affermando che: “Presa visione delle osservazioni del Dott. C.T.P del r. si precisa segue: Per quanto riguarda i dati anagrafici del r. riportati dal Persona_3
C.T.P. (Sig. – Età: 43 anni) si evidenza che nel caso in esame si tratta del sig. nato il Parte_2 Parte_1
14.09.1967 a Lucca (LU) e quindi a parte il nome di battesimo di un soggetto di 57 anni (58 anni il prossimo settembre) e di 52 anni all'epoca della diagnosi (Coxartrosi dx ed iniziale AR sx). Il dato relativo all'età appare rilevante in relazione a quanto affermato dal C.T.P. riguardo ad attività lavorativa e rischio biomeccanico : “…Tali fattori sono ampiamente riconosciuti come determinanti biomeccanici di rischio per l'insorgenza della AR, in particolare in soggetti giovani, come il ricorrente (43 anni)”. Relativamente a quanto affermato dal C.T.P. riguardo ad “attività lavorativa e rischio biomeccanico” a livello delle anche si rileva che l'esame RM Bacino eseguito presso in data Controparte_2
26.02.20 mise in evidenza un impegno degenerativo artrosico diverso tra le due anche (molto più accentuato a livello dell'anca dx rispetto alla controlaterale). Inoltre, si precisa che il C.T.U. nella propria relazione ha già provveduto a riportare riferimenti di letteratura relativi alla genesi della patologia denunciata dal sig. ed a valutare se l'attività Parte_1 lavorativa svolta abbia determinato un sovraccarico biomeccanico a livello dell'articolazione dell'anca bilateralmente, in particolare considerando le varie attività eseguite dal r. e tenendo conto delle posture assunte e dei movimenti svolti nell'arco della giornata lavorativa sia per la modalità che per i tempi di esecuzione. Infine, si segnala che in G.U. n.10 del 13 gennaio
2024 é pubblicato il Decreto 15 novembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali (Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali é obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche e integrazioni) e che in nessuna delle liste riportate viene citata la AR ( LISTA I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità - LISTA II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità - LISTA
III Malattie la cui origine lavorativa é possibile).
In definitiva, il C.T.U. conferma le proprie conclusioni.”
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cp.c. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
4 - Compensa le spese CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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