Articolo 2 della Legge 3 maggio 1955, n. 389
Articolo 1
Versione
2 giugno 1955
Art. 2.
Il numero 1 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e' sostituito dal seguente: "Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:
a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali e' fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiu' della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove ai eseguiscono i lavori agricoli;
b) ad salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonche' alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione dei fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreche' le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano".

Entrata in vigore il 2 giugno 1955