Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1004 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Porcelli e dall'Avv. Federica Morgantini, presso il cui studio in Livorno (LI), via
Cairoli 21, elettivamente domicilia;
E
CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Parte_2 C.F._2
Stevanin, presso il cui studio in Casciana Terme Lari (PI), via Marco Neri n. 2, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per ent rambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effett i civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 2.04.2024, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione personal e tra i
[...] coniugi e, previa rimessione della causa sul ruolo, la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordat ario trascritto nei registri dello stato civile del
Pagina 1 di 6
2008.
Il Collegio ha omologato la separazione personale tra i coniugi con sentenza pubblicata in data 30 luglio 2024 e, rimessa contestualmente la causa sul ruolo, ha rinviato all'udienza del 20 marzo 2025, per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale udienza, celebrata mediant e deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a compari re personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire all a pronunci a di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Questo Tribunale ha omologato la separazione tra i coniugi in data 30 luglio 2024
e da ciò si evince che lo stato di separazione si è protratto ininterrott amente d a oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie gemelle e Persona_1 Per_2 in data 07.07.2009, hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio alle condizioni così formulate:
A. I ricorrenti confermano tutte le condizioni di cui di cui al suesteso atto di separazione, ossia: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i medesimi concordano il seguente piano genitoriale per le figlie, minorenni, e Per_1
: Per_2
a) esse saranno affidate ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare, posta in NA AN (PI), Via Vittorio Veneto n.
184, di proprietà dei signori e di lei genitori, ove Persona_3 Persona_4 continueranno a conservare la propria residenza;
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo alle figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
Pagina 2 di 6 c) il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie e secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario. Nei periodi in cui le bambine non avranno scuola, il padre terrà con sé le figlie un week end ogni 15 giorni alternato con la madre dalle ore 18 del venerdì sera alle ore 22 della domenica sera con pernotti, mentre nella settimana in cui non le frequenterà per il week end, le terrà con sé il giovedì dalle ore 15 fino al venerdì mattina dopo colazione (con pernotto). Nei periodi di scuola invece il padre le frequenterà un week end ogni 15 giorni alternato con la madre dal pomeriggio del sabato alle ore 22 della domenica sera con pernotto, mentre nella settimana in cui non trascorrerà con loro il week end, le terrà con sé il giovedì dalle ore 15 fino al venerdì mattina all'ingresso a scuola (con pernotto). Durante le vacanze di Natale ciascuno dei genitori trascorrerà una settimana fra i seguenti periodi: 1° periodo dal
24 dicembre al 30 dicembre compresi, 2° periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi ad anni alterni. Per il genitore al quale non spetti la prima settimana (dal
24 dicembre al 30 dicembre) spetta la possibilità di tenersi con se è le figlie il giorno
26 dicembre. Ugualmente per le vacanze di Pasqua, ciascuno dei genitori trascorrerà con le figlie uguale periodo di tempo seguendo anche in questo caso un criterio di alternanza. I genitori faranno altresì in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con esse il giorno di Natale possa trascorrere quello di Pasqua e viceversa sempre ad anni alterni. Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere le figlie con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
- Tuttavia i genitori assumono con la sottoscrizione del presente atto l'impegno ad incaricare congiuntamente la dott.ssa (o altro professionista su cui Persona_5 possa convergere la scelta) entro una settimana dalla sottoscrizione del presente ricorso e presso la medesima effettuare un percorso di coordinamento genitoriale volontario per la migliore attuazione concreta del regime di visita e frequentazione concordato.
3) il sig. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di omologa della Parte_2 separazione verserà un contributo al mantenimento di ciascuna delle figlie di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili per ogni figlia, per complessivi Euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
I ricorrenti convengono di “congelare” per un periodo di 24 mesi la rivalutazione Istat decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, con la conseguenza che l'aggiornamento dell'assegno sarà dovuto a decorrere dal terzo anno successivo alla pronuncia di separazione. Tali somme saranno accreditate su c/c intestato alla signora utilizzando il Parte_1 seguente codice iban [...] (ovvero diverso conto corrente essa comunicherà) entro il giorno 10 (dieci) del mese.
Con partecipazione inoltre di entrambi i coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore di e esattamente come identificate e regolamentate in ogni loro parte Per_1 Per_2 nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese che i ricorrenti si obbligano
Pagina 3 di 6 ad osservare: “Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come
Pagina 4 di 6 consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4) il sig. presta il suo consenso alla percezione integrale dell'assegno unico universale Pt_2 da parte della sig.ra che quindi spetterà integralmente a questa ultima;
Pt_1
5) il sig. inoltre, dopo il deposito del presente ricorso contribuirà con la somma di € Pt_2 2.000,00 (duemila) all'acquisto di un'autovettura (anche usata) da intestarsi alla signora per le esigenze di trasporto in particolare delle figlie;
Pt_1
6) la sig.ra consegnerà entro una settimana al sig. i seguenti beni mobili di sua Pt_1 Pt_2 proprietà: fede nuziale, oro della nonna del sig. HI
B. Inoltre, con riferimento ai loro reciproci rapporti, i medesimi convengono quanto segue: il sig. si obbliga a versare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.8 della Parte_2 legge 898/70 e ss.mm. alla signora , che accetta a tacitazione di ogni sua Parte_1 pretesa presente e futura in ordine al suo mantenimento, la somma una tantum di € 10.000,00 (diecimila) quale assegno divorzile. Tale somma verrà versata entro il termine essenziale di
10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che accolga integralmente le condizioni previste nel presente Ricorso congiunto. A garanzia e come modalità di adempimento del suesteso obbligo il Sig. Parte_2 consegnerà al difensore della sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente Pt_1 ricorso copia (contrassegnata dalla dicitura “copia”) dell'assegno circolare del medesimo importo di Euro 10.000,00 (diecimila) intestato alla Sig.ra che si obbliga Parte_1 a consegnare a mani di questa ultima ovvero presso il domicilio eletto del suo procuratore sottoscritto entro il termine essenziale suindicato, senza necessità di previa richiesta. I medesimi ricorrenti danno atto di aver conciliato in data odierna, con soddisfazione reciproca, dinanzi alle competenti Organizzazioni del Lavoro il procedimento iscritto a ruolo al n. R.G. 318/23 presso Tribunale di Pisa Sez. Lavoro avente ad oggetto asseriti emolumenti da lavoro dipendente e/o da impresa familiare da parte della signora verso il sig. Pt_1
Pt_2 Pertanto con il ridetto versamento dell'assegno divorzile una tantum di € 10.000,00
(diecimila) i medesimi danno atto di avere regolamentato e definito ogni loro rapporto economico patrimoniale dichiarando di null'altro avere a pretendere l'un l'altro.
C. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di voler prestare acquiescenza alle emanande sentenze di separazione e divorzio impegnandosi a rendere le relative dichiarazioni nella sede competente ove necessario.
D. Spese integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ai sensi della Legge Professionale.
Pagina 5 di 6 4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e aderendo all'accordo tra le parti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA (PI), come risult a dall'atto n. 3, Parte II – serie A – anno 2008;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
e
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.09.1981;
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA integram ente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 6 di 6