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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 29.01.2025, svoltasi la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
639/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l , al fine di sentire accertare il suo diritto al pagamento CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo 24.05.2022 - 27.05.2022, previo accertamento della illegittimità del provvedimento di reiezione emesso dall'ente di previdenza in data 07.02.2023. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “RITENERE E
DICHIARARE che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo certificato e non riconosciuto dal 2 4.0 5.202 2 al 2 7.0 5.202 2, previo annullamento – se del caso – del provvedimento di diniego del 07.02.2023 ( n. doc.
710000057001584 e n. arc. T 3143 111)”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Non è contestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione prodotta in atti – che il ricorrente è stato collocato in malattia nel periodo compreso tra il 24.05.2022 ed il 27.05.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); è incontestato e documentalmente provato, altresì, che, in data 07.02.2023, il ricorrente ha ricevuto dall'ente di previdenza raccomandata attestante la mancata corresponsione della indennità di malattia (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), a cagione del mancato rinvenimento del medesimo alla visita fiscale effettuata dai soggetti a ciò preposti presso la sua abitazione in data 26.05.2022, come risulta dal relativo verbale di visita medica domiciliare della stessa data, nel quale si dà atto,
Pag. 2 di 9 testualmente che “ALTRE MOTIVAZIONI: ALL 'INDIRIZZO SOPRAINDICATO ED
AL NUMERO CIVICO CORRISPONDENTE NON RISULTA ALCUN NOMINATIVO
INDICATO” (doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
Tanto premesso, va anzitutto sgombrato il campo in merito alla effettiva presenza del ricorrente presso il proprio domicilio sito in Vasto al Viale Vice Brigadiere Salvo
D'Acquisto n. 13 nella data del 26.05.2022, come emerso all'esito della prova orale espletata.
Invero, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità Testimone_1
di padre del ricorrente e residente all'interno della stessa palazzina ove il ricorrente medesimo risulta essere domiciliato, ha confermato la circostanza che, in data
26.05.2022, è stato presente nella sua abitazione - sita in Persona_1
Vasto al Viale Vice Brigadiere Salvo D 'Acquisto n.13 - per l'intera giornata e, in particolare, prima e dopo le ore 18:47 in quanto malato, sul punto riferendo che
“Viviamo nella stessa palazzina, mio figlio al primo piano ed io al terzo;
al secondo mia figlia. Quel giorno l'ho chiamato spesso, sapendo che non stava bene, tramite
l'interfono… Sono sceso da lui più volte, nell'arco del pomeriggio, proprio perché stava male… Quanto al citofono esterno, se suona quello di casa di mio figlio, a casa mia non si sente”. Di tenore non dissimile è la deposizione resa dal secondo teste di parte ricorrente, Sig.ra escussa in qualità di madre del Testimone_2
ricorrente, la quale ha sul punto dichiarato che “… in quel periodo era malato. Lo so che egli era in casa a quell'ora perché, abitando i miei figli nella stessa palazzina familiare, io di continuo facevo su e giù, perché ero preoccupata per la sua allergia”.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità e attendibilità dei testi escussi, atteso che, nonostante il legame di parentela con il ricorrente, le relative dichiarazioni sono apparse lineari, precise e concordanti, nonché prive di contraddizioni.
Pag. 3 di 9 Orbene, i testi escussi hanno riferito, in buona sostanza, di vivere all'interno della stessa palazzina in cui è domiciliato il ricorrente, sita in Vasto al Viale Vice
Brigadiere Salvo D 'Acquisto n.13, che gli appartamenti sono autonomi, nel senso che se suona il citofono all'interno di uno di essi non suona contemporaneamente all'interno degli altri, nonché che il ricorrente ha trascorso l'intera giornata del
26.05.2022 in casa in quanto malato, ricevendo più volte nel corso della giornata sia le chiamate del padre tramite l'interfono, sia le visite della madre.
Né tali circostanze risultano essere state scalfite dalla testimonianza resa dal teste comune, Dott.ssa escussa in qualità di medico che ha Testimone_3
effettuato il tentativo di visita fiscale nei confronti del ricorrente il giorno 26.05.2022
e redatto il relativo verbale di irreperibilità, la quale si è limitata sul punto a riferire di essersi recata in quella data al domicilio comunicato dall' , di non aver trovato CP_1
scritto il numero civico e di aver desunto il civico dal precedente e dal successivo, nonché di aver suonato senza ricevere risposta, in merito precisando che “… quella era Via Alborato e in seguito è stata denominata , ed è Parte_2
indicata come tale all'inizio ed alla fine. Non tutta Via Alborato è divenuta Via
Brigadier Salvo D'Acquisto. Da quel che mi ricordo, è anche una via a senso unico… il numero 13 non c'era e non c'è tuttora e l'ho desunto dal civico precedente e da quello successivo. Ribadisco che non c'era il nominativo”; inoltre, rispondendo alle domande a prova contraria, ha riferito che “Dalla visione dei video, posso dire che non è questa la strada nella quale mi sono recata in cerca del civico n.13 e del Sig.
Ribadisco di essere stata in Via Salvo D'Acquisto che, a questo punto, posso Pt_1
dire essere al lato opposto rispetto a quello che mi è stato mostrato… Non posso confermare le foto sub 11, in quanto – come ho detto – in quella parte di strada non sono andata”.
Pag. 4 di 9 In altri termini, dall'istruttoria di causa non sono emersi elementi tali da far dubitare che il ricorrente si trovasse presso il proprio domicilio – all'uopo indicato come indirizzo per ricevere le visite fiscali in caso di malattia – alla data della visita fiscale del 25.05.2022.
Tali essendo le risultanze della prova orale espletata, occorre adesso verificare, tenuto conto delle ragioni addotte dall a sostegno della mancata corresponsione al CP_1
ricorrente della indennità di malattia, se il ricorrente medesimo abbia osservato un comportamento ossequioso della diligenza richiesta tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
A tal riguardo, va anzitutto richiamato l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l'assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che per incuria o negligenza impedisca al medico fiscale di svolgere l'accertamento sanitario, e la prova dell'osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe sul lavoratore (ex multis Cass. n. 12534/1991; Cass. n. 2816/1994; Cass. n.
4216/1997; Cass. n. 3294/2016).
Sulla scorta delle suddette coordinate giurisprudenziali, deve rilevarsi come, nel caso di specie, parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente – video riprodotto in pennetta USB recante lo stato dei luoghi), emerge che, all'indirizzo ed al numero civico di domicilio del ricorrente, il citofono ivi presente reca, tra gli altri, il nominativo – ”. Parte_1 Persona_2
Peraltro, l'indirizzo del ricorrente, al numero civico ed alla palazzina indicati, è lo stesso indirizzo ove il ricorrente medesimo ha ricevuto le raccomandata a/r trasmesse
Pag. 5 di 9 dall' nelle date del 07.02.2023 e del 13.04.2023, segno evidente che il CP_1
competente addetto all'ufficio postale, diversamente dal medico competente per la visita fiscale, ha correttamente individuato il prefato indirizzo e depositato le citate raccomandate all'interno della relativa cassetta postale, recante i cognomi – Pt_1 [...]
– – ”. Tes_2 Per_2 Per_3
In ragione di tanto, non emergono elementi tali da far ritenere che il ricorrente abbia omesso di tenere una condotta rispettosa dei canoni di diligenza richiesti sì da impedire l'agevole reperimento del suo indirizzo e citofono e l'effettuazione della dovuta visita fiscale, atteso che la palazzina di domicilio ubicata all'indirizzo di residenza possiede correttamente affisso tanto il citofono recante nome e cognome del lavoratore, quanto apposita cassetta postale con l'indicazione, tra gli altri, del cognome del lavoratore medesimo, di talché non potevano imporsi oneri ulteriori e diversi da quelli correttamente osservati nel caso di specie dal lavoratore.
Pertanto, è più verosimile che il competente medico fiscale abbia errato nella corretta localizzazione del domicilio di residenza del lavoratore, così non riuscendo ad individuare la palazzina ove egli risiede e ove si trova il citofono recante il suo nome e cognome, errore che, per le ragioni suddette, non è in alcun modo imputabile ad una eventuale condotta colposa del ricorrente. Si è detto, infatti, che la teste Tes_3
medico competente per la visita fiscale, ha dichiarato di essersi recata sul lato opposto della strada ove è effettivamente ubicato il civico del ricorrente, quindi non individuano il relativo ed effettivo numero civico ed effettuando il tentativo di accesso al civico errato, circostanze, queste, che in alcun modo possono essere addebitabili al ricorrente, dovendosi piuttosto riconnettere, verosimilmente e al più, ad un errore circa l'esatta individuazione della strada e del numero civico in cui effettuare l'accesso per la visita fiscale.
Pag. 6 di 9 Pertanto, tenuto conto di tutte le sopra esposte considerazioni e della valutazione delle risultanze delle prove orali e documentali emerse e prodotte in corso di causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'ente di previdenza di negazione della dovuta indennità di malattia per il periodo dal 24.05.2022 al 27.05.2022, con conseguente diritto del lavoratore alla relativa percezione.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto da parte resistente dal 24.05.2022 al 27.05.2022; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto dal 24.05.2022 al 27.05.2022.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato
Pag. 7 di 9 redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la facile fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto da parte resistente dal 24.05.2022 al 27.05.2022;
- condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto dal 24.05.2022 al
27.05.2022;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.450,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 29.01.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 29.01.2025, svoltasi la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
639/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l , al fine di sentire accertare il suo diritto al pagamento CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo 24.05.2022 - 27.05.2022, previo accertamento della illegittimità del provvedimento di reiezione emesso dall'ente di previdenza in data 07.02.2023. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “RITENERE E
DICHIARARE che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo certificato e non riconosciuto dal 2 4.0 5.202 2 al 2 7.0 5.202 2, previo annullamento – se del caso – del provvedimento di diniego del 07.02.2023 ( n. doc.
710000057001584 e n. arc. T 3143 111)”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Non è contestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione prodotta in atti – che il ricorrente è stato collocato in malattia nel periodo compreso tra il 24.05.2022 ed il 27.05.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); è incontestato e documentalmente provato, altresì, che, in data 07.02.2023, il ricorrente ha ricevuto dall'ente di previdenza raccomandata attestante la mancata corresponsione della indennità di malattia (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), a cagione del mancato rinvenimento del medesimo alla visita fiscale effettuata dai soggetti a ciò preposti presso la sua abitazione in data 26.05.2022, come risulta dal relativo verbale di visita medica domiciliare della stessa data, nel quale si dà atto,
Pag. 2 di 9 testualmente che “ALTRE MOTIVAZIONI: ALL 'INDIRIZZO SOPRAINDICATO ED
AL NUMERO CIVICO CORRISPONDENTE NON RISULTA ALCUN NOMINATIVO
INDICATO” (doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
Tanto premesso, va anzitutto sgombrato il campo in merito alla effettiva presenza del ricorrente presso il proprio domicilio sito in Vasto al Viale Vice Brigadiere Salvo
D'Acquisto n. 13 nella data del 26.05.2022, come emerso all'esito della prova orale espletata.
Invero, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità Testimone_1
di padre del ricorrente e residente all'interno della stessa palazzina ove il ricorrente medesimo risulta essere domiciliato, ha confermato la circostanza che, in data
26.05.2022, è stato presente nella sua abitazione - sita in Persona_1
Vasto al Viale Vice Brigadiere Salvo D 'Acquisto n.13 - per l'intera giornata e, in particolare, prima e dopo le ore 18:47 in quanto malato, sul punto riferendo che
“Viviamo nella stessa palazzina, mio figlio al primo piano ed io al terzo;
al secondo mia figlia. Quel giorno l'ho chiamato spesso, sapendo che non stava bene, tramite
l'interfono… Sono sceso da lui più volte, nell'arco del pomeriggio, proprio perché stava male… Quanto al citofono esterno, se suona quello di casa di mio figlio, a casa mia non si sente”. Di tenore non dissimile è la deposizione resa dal secondo teste di parte ricorrente, Sig.ra escussa in qualità di madre del Testimone_2
ricorrente, la quale ha sul punto dichiarato che “… in quel periodo era malato. Lo so che egli era in casa a quell'ora perché, abitando i miei figli nella stessa palazzina familiare, io di continuo facevo su e giù, perché ero preoccupata per la sua allergia”.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità e attendibilità dei testi escussi, atteso che, nonostante il legame di parentela con il ricorrente, le relative dichiarazioni sono apparse lineari, precise e concordanti, nonché prive di contraddizioni.
Pag. 3 di 9 Orbene, i testi escussi hanno riferito, in buona sostanza, di vivere all'interno della stessa palazzina in cui è domiciliato il ricorrente, sita in Vasto al Viale Vice
Brigadiere Salvo D 'Acquisto n.13, che gli appartamenti sono autonomi, nel senso che se suona il citofono all'interno di uno di essi non suona contemporaneamente all'interno degli altri, nonché che il ricorrente ha trascorso l'intera giornata del
26.05.2022 in casa in quanto malato, ricevendo più volte nel corso della giornata sia le chiamate del padre tramite l'interfono, sia le visite della madre.
Né tali circostanze risultano essere state scalfite dalla testimonianza resa dal teste comune, Dott.ssa escussa in qualità di medico che ha Testimone_3
effettuato il tentativo di visita fiscale nei confronti del ricorrente il giorno 26.05.2022
e redatto il relativo verbale di irreperibilità, la quale si è limitata sul punto a riferire di essersi recata in quella data al domicilio comunicato dall' , di non aver trovato CP_1
scritto il numero civico e di aver desunto il civico dal precedente e dal successivo, nonché di aver suonato senza ricevere risposta, in merito precisando che “… quella era Via Alborato e in seguito è stata denominata , ed è Parte_2
indicata come tale all'inizio ed alla fine. Non tutta Via Alborato è divenuta Via
Brigadier Salvo D'Acquisto. Da quel che mi ricordo, è anche una via a senso unico… il numero 13 non c'era e non c'è tuttora e l'ho desunto dal civico precedente e da quello successivo. Ribadisco che non c'era il nominativo”; inoltre, rispondendo alle domande a prova contraria, ha riferito che “Dalla visione dei video, posso dire che non è questa la strada nella quale mi sono recata in cerca del civico n.13 e del Sig.
Ribadisco di essere stata in Via Salvo D'Acquisto che, a questo punto, posso Pt_1
dire essere al lato opposto rispetto a quello che mi è stato mostrato… Non posso confermare le foto sub 11, in quanto – come ho detto – in quella parte di strada non sono andata”.
Pag. 4 di 9 In altri termini, dall'istruttoria di causa non sono emersi elementi tali da far dubitare che il ricorrente si trovasse presso il proprio domicilio – all'uopo indicato come indirizzo per ricevere le visite fiscali in caso di malattia – alla data della visita fiscale del 25.05.2022.
Tali essendo le risultanze della prova orale espletata, occorre adesso verificare, tenuto conto delle ragioni addotte dall a sostegno della mancata corresponsione al CP_1
ricorrente della indennità di malattia, se il ricorrente medesimo abbia osservato un comportamento ossequioso della diligenza richiesta tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
A tal riguardo, va anzitutto richiamato l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l'assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che per incuria o negligenza impedisca al medico fiscale di svolgere l'accertamento sanitario, e la prova dell'osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe sul lavoratore (ex multis Cass. n. 12534/1991; Cass. n. 2816/1994; Cass. n.
4216/1997; Cass. n. 3294/2016).
Sulla scorta delle suddette coordinate giurisprudenziali, deve rilevarsi come, nel caso di specie, parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente – video riprodotto in pennetta USB recante lo stato dei luoghi), emerge che, all'indirizzo ed al numero civico di domicilio del ricorrente, il citofono ivi presente reca, tra gli altri, il nominativo – ”. Parte_1 Persona_2
Peraltro, l'indirizzo del ricorrente, al numero civico ed alla palazzina indicati, è lo stesso indirizzo ove il ricorrente medesimo ha ricevuto le raccomandata a/r trasmesse
Pag. 5 di 9 dall' nelle date del 07.02.2023 e del 13.04.2023, segno evidente che il CP_1
competente addetto all'ufficio postale, diversamente dal medico competente per la visita fiscale, ha correttamente individuato il prefato indirizzo e depositato le citate raccomandate all'interno della relativa cassetta postale, recante i cognomi – Pt_1 [...]
– – ”. Tes_2 Per_2 Per_3
In ragione di tanto, non emergono elementi tali da far ritenere che il ricorrente abbia omesso di tenere una condotta rispettosa dei canoni di diligenza richiesti sì da impedire l'agevole reperimento del suo indirizzo e citofono e l'effettuazione della dovuta visita fiscale, atteso che la palazzina di domicilio ubicata all'indirizzo di residenza possiede correttamente affisso tanto il citofono recante nome e cognome del lavoratore, quanto apposita cassetta postale con l'indicazione, tra gli altri, del cognome del lavoratore medesimo, di talché non potevano imporsi oneri ulteriori e diversi da quelli correttamente osservati nel caso di specie dal lavoratore.
Pertanto, è più verosimile che il competente medico fiscale abbia errato nella corretta localizzazione del domicilio di residenza del lavoratore, così non riuscendo ad individuare la palazzina ove egli risiede e ove si trova il citofono recante il suo nome e cognome, errore che, per le ragioni suddette, non è in alcun modo imputabile ad una eventuale condotta colposa del ricorrente. Si è detto, infatti, che la teste Tes_3
medico competente per la visita fiscale, ha dichiarato di essersi recata sul lato opposto della strada ove è effettivamente ubicato il civico del ricorrente, quindi non individuano il relativo ed effettivo numero civico ed effettuando il tentativo di accesso al civico errato, circostanze, queste, che in alcun modo possono essere addebitabili al ricorrente, dovendosi piuttosto riconnettere, verosimilmente e al più, ad un errore circa l'esatta individuazione della strada e del numero civico in cui effettuare l'accesso per la visita fiscale.
Pag. 6 di 9 Pertanto, tenuto conto di tutte le sopra esposte considerazioni e della valutazione delle risultanze delle prove orali e documentali emerse e prodotte in corso di causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'ente di previdenza di negazione della dovuta indennità di malattia per il periodo dal 24.05.2022 al 27.05.2022, con conseguente diritto del lavoratore alla relativa percezione.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto da parte resistente dal 24.05.2022 al 27.05.2022; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto dal 24.05.2022 al 27.05.2022.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato
Pag. 7 di 9 redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la facile fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto da parte resistente dal 24.05.2022 al 27.05.2022;
- condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di malattia per il periodo certificato e illegittimamente non riconosciuto dal 24.05.2022 al
27.05.2022;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.450,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 29.01.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 9
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