CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Nola udita la relazione svolta dal Consigliere IE LA;
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 45 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nola, con ordinanza emessa in data 01/07/2025, rigettava il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto, nell’interesse di FA RE (persona offesa), avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola nel procedimento N. 5248/2023 R.G.N.R, iscritto a carico di MA LI per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, FA RE, che ha articolato un unico motivo con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che in sede di presentazione della denun- cia/querela, il RE aveva sottoscritto il foglio contenente gli avvisi alla persona offesa, sottopostogli dalla P.G., tra i quali era menzionato quello relativo alla fa- coltà di chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avan- zata dal P.M. al fine di proporre opposizione. Si sostiene che, con tale sottoscri- zione, il RE aveva inteso avvalersi di tale facoltà e che, pertanto, l’omessa notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 14/06/2024, che di fatto gli aveva precluso di esercitare il suo diritto di opposizione, rendeva il successivo decreto, emesso in violazione del diritto al contraddittorio, affetto da nullità ex artt. 408 e 178 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito esposto. 2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ride- finire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'ab- normità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 3 – 01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 - 01). 2.1. Il ricorso in esame, che nulla deduce in ordine ad eventuali profili di ab- normità del provvedimento impugnato, risulta, quindi, inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. …
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE LA EA ON
letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 45 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nola, con ordinanza emessa in data 01/07/2025, rigettava il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto, nell’interesse di FA RE (persona offesa), avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola nel procedimento N. 5248/2023 R.G.N.R, iscritto a carico di MA LI per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, FA RE, che ha articolato un unico motivo con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che in sede di presentazione della denun- cia/querela, il RE aveva sottoscritto il foglio contenente gli avvisi alla persona offesa, sottopostogli dalla P.G., tra i quali era menzionato quello relativo alla fa- coltà di chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avan- zata dal P.M. al fine di proporre opposizione. Si sostiene che, con tale sottoscri- zione, il RE aveva inteso avvalersi di tale facoltà e che, pertanto, l’omessa notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 14/06/2024, che di fatto gli aveva precluso di esercitare il suo diritto di opposizione, rendeva il successivo decreto, emesso in violazione del diritto al contraddittorio, affetto da nullità ex artt. 408 e 178 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito esposto. 2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ride- finire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'ab- normità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 3 – 01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 - 01). 2.1. Il ricorso in esame, che nulla deduce in ordine ad eventuali profili di ab- normità del provvedimento impugnato, risulta, quindi, inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. …
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE LA EA ON