Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 45
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa

    Il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. esclude il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo, salvo casi di abnormità dell'atto, non dedotti in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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