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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9754/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angela Bertoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a San Giovanni in Persiceto il 28 maggio Parte_1 Parte_2
1999 e ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione della sentenza;
disporre che il contribuito al mantenimento delle spese straordinarie dei figli maggiorenni rimanga a carico del sig. Parte_1
convivente con gli stessi fino al raggiungimento della loro autonomia economica;
1 nessun contributo al mantenimento sarà corrisposto reciprocamente dai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti;
le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni qualsiasi rapporto patrimoniale”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., di
[...]
pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 28 maggio 1999 e dal quale erano nati due figli: , nata il [...] a [...] e , Per_1 Per_2
nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Con sentenza parziale n. 143/2025, resa l'11 febbraio 2025 e pubblicata il 22 febbraio 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente all'udienza del 29 gennaio 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza dell'11 febbraio 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del
14 ottobre 2025.
A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e sulle conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Richiamato, circa la partecipazione e le conclusioni del Pubblico Ministero, quanto già rilevato nella pronuncia parziale, osserva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 143/2025, protraendosi lo stato di
2 separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti, che ricalcano quelle delle separazione, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste dei ricorrenti in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San
Giovanni in Persiceto (Bologna) il 28 maggio 1999 da nato a [...] il Parte_1
7 gennaio 1964 e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 19, parte II, serie A, ufficio
1, dell'anno 1999;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)“il contribuito al mantenimento” ordinario e le “spese straordinarie dei figli maggiorenni” rimangono “a carico del sig. convivente con gli stessi fino Parte_1
al raggiungimento della loro autonomia economica”;
3 2) “nessun contributo al mantenimento sarà corrisposto reciprocamente dai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti”;
3) “le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni qualsiasi rapporto patrimoniale”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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