Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 387\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
27.03.2024 e promossa
DA
in Pescara, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Duilio Manella e Francesco Di Tonto, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli avvocati Nicolina Pietromartire e Anna Maria Di Berardino, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Controparte_2
Mennini, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale
- appellati ed appellanti incidentali -
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maria di Giovanni, in forza di Controparte_3 mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
1
17.03.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) In via principale: rigettare la domanda introdotta in 1° grado dalla appellata
[...] nei confronti del condominio appellante siccome infondata per insussistenza e/o non CP_3 dimostrata responsabilità dell'appellante per l'evento dannoso dedotto in giudizio;
2) In via di subordine rigettare la domanda della sig.ra per difetto di prova del danno Controparte_3 asseritamente subito;
3) In via di ulteriore subordine riconoscendo inoltre la responsabilità della sig.ra nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma 2 c.c. ovvero – in via Controparte_3 subordinata – la sua corresponsabilità ex art 1227 comma 1 c.c. con ogni conseguente statuizione in merito;
4) Per l'effetto, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda ipotesi di accoglimento, ferma e riconosciuta concorrente responsabilità della sig.ra ridurre per quanto di ragione la pretesa economica di parte attrice, nella misura CP_3 complessiva di € 635,78 + iva (ferma la ripartizione degli obblighi risarcitori fra tutti i soggetti riconosciuti responsabili concorrenti) o in quella diversa misura ritenuta giusta ed equa, in ogni caso decurtando dal riconosciuto quantomeno il valore di vendita del veicolo pari ad € 2.000; 5)
Condannare la sig.ra al rimborso nei confronti del Condominio di quanto dallo stesso CP_3 corrisposto in esecuzione della sentenza appellata come sarà documentato all'esito della erogazione del dovuto, importo da maggiorarsi degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal pagamento alla refusione effettiva;
6) Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”;
Per l'appellata Controparte_3
“I)- NEL MERITO: rigettare in toto il gravame principale proposto dal Parte_1 nonché gli appelli incidentali tardivi spiegati dal e da avverso la Controparte_2 CP_1 sentenza del Tribunale di Pescara n. 310/2022 RS in quanto destituiti di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
II)- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio del grado”.
Per l'appellata ed appellante incidentale CP_1
“In merito all'appello principale: - rigettarlo soprattutto quanto al primo motivo di appello per tutte le motivazioni dinanzi enunciate. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la seguente comparsa: - in via principale, rigettare la domanda introdotta in primo grado dalla Sig.ra perché inammissibile ed infondata per insussistenza e/o non dimostrata Controparte_3 responsabilità di e, per l'effetto, condannarla alla rifusione dei compensi e spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio;
- subordinatamente, accertare e dichiarare che l'evento di cui è causa non è imputabile all' essendo ascrivibile al caso fortuito per tutti i motivi addotti nel CP_1
2 presente atto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, accertare e dichiarare che l'evento di cui è causa è imputabile esclusivamente alla condotta del convenuto e/o di terzi quali la stessa attrice CP_2
o del e, pertanto, respingere la domanda nei confronti di siccome Parte_1 CP_1 infondata, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite;
- in via ulteriormente Cont graduata, in caso di ritenuta corresponsabilità dell , rilevare la colpa prevalente del CP_2 convenuto e/o di terzi nella causazione dell'evento o nella produzione dei suoi effetti e, perciò, ridimensionare proporzionalmente la pretesa attorea, comunque escludendo i danni inammissibili, insussistenti, infondati e non provati e contenendo la domanda nel giusto e nell'equo, vinte le spese di lite.
Per l'appellato ed appellante incidentale Controparte_2
“in accoglimento dei motivi di appello incidentale promosso con il presente atto: in via principale: riformare la sentenza n. 310 del Tribunale di Pescara, pronunciata il 1 febbraio 2022, depositata il 17.03.2022 e notificata in pari data, respingendo la domanda originariamente proposta nei confronti del per difetto di titolarità passiva del rapporto CP_2 CP_2 giuridico dedotto in capo allo stesso;
per l'effetto dichiarare lo stesso Ente estraneo ad ogni responsabilità (rectius corresponsabilità) per i danni asseritamente occorsi al veicolo di proprietà della originaria attrice Sig.ra e quindi mandare esente l'esponente da CP_3 Controparte_2 qualsiasi obbligo risarcitorio nei confronti della medesima con condanna della Sig.ra CP_3 al rimborso nei confronti del di quanto dallo stesso corrisposto in esecuzione
[...] CP_2 della sentenza appellata come sarà documentato all'esito della erogazione del dovuto, importo da maggiorarsi degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal pagamento alla refusione effettiva; In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto di quanto richiesto al punto che precede, in riforma della sentenza appellata, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dalla Sig.ra Controparte_3 nei confronti del per insussistenza della responsabilità del predetto Ente per i Controparte_2 motivi dedotti nel presente atto e/o comunque per mancata prova del danno asseritamente subito dalla stessa, con condanna della Sig.ra al rimborso nei confronti del Controparte_3 CP_2 di quanto dallo stesso corrisposto in esecuzione della sentenza appellata come sarà documentato all'esito della erogazione del dovuto, importo da maggiorarsi degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal pagamento alla refusione effettiva; In via ulteriormente subordinata: in caso di conferma in parte qua della suddetta sentenza (vale a dire per la parte recante affermazione della
(cor)responsabilità dell'esponente e condanna del medesimo al risarcimento del danno in solido Cont con le altre parti – e/o - ) accertare e dichiarare, sulla scorta delle emergenze Parte_1 processuali, la gravità delle rispettive colpe dei coobbligati in solido e la responsabilità in misura Cont nettamente prevalente dell' , in vista dell'eventuale azione di regresso che il potrà CP_2
3 esercitare e, comunque, diminuire il risarcimento in considerazione del concorso colposo dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c., da ritenere comunque prevalente nella causazione dell'evento; Sempre in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Sig.ra Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m.
n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, in ipotesi di parziale accoglimento dell'appello incidentale promosso con il presente atto, disporre la compensazione delle spese di lite sempre con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con tempestivo atto di appello, il ha appellato Controparte_4 la sentenza in epigrafe indicata che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti ed estesa, a seguito di richiesta ed autorizzata chiamata in Controparte_3 causa di terzi da parte della stessa attrice, anche al ed ad ha Controparte_2 CP_1 condannato tutti i convenuti, in solido, al pagamento in favore della medesima attrice dell'importo di € 8.815,00 a titolo di ristoro dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, Fiat
500, in conseguenza degli allagamenti del box sito nel garage avvenuti in data CP_5
21.07.2016 e 17\18.01.2017 per il reflusso – tramite la rampa di accesso ai locali – di acque piovane e fognarie provenienti dalla oltre alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
2. Queste sinteticamente le ragioni del decidere espresse dal giudice di primo grado, il quale ha:
a) respinto le eccezioni preliminari, sollevate dai terzi chiamati, di reciproco difetto di legittimazione passiva, giacché entrambi responsabili della gestione e manutenzione della rete fognaria, il quanto alle acque bianche ed quanto alle acque reflue, in quanto rete CP_2 CP_1 mista e risultando confermata tale competenza funzionale e giuridica dal contratto di servizio del
10.12.2015 che, all'art. 6, comma 8, esclude che la sola sia responsabile in via esclusiva CP_1 per le acque meteoriche, prevedendo forme di collaborazione per la gestione delle acque piovane.
In tal senso, ha viepiù ritenuto irrilevante quanto statuito, sempre da codesta Corte con la sentenza n. 1341\2021, con la quale quale gestore del servizio idrico integrato, è stata CP_1 ritenuta responsabile esclusiva di danni derivanti a terzi dalla res in custodia, ma sulla base della precedente Convenzione del 2003, non applicabile alla fattispecie ratione temporis.
b) qualificato la domanda nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., che individua ipotesi di responsabilità oggettiva e non di presunzione di colpa, essendo sufficiente, ai fini della sua integrazione, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la res che ha dato luogo all'evento lesivo;
accertato, secondo onere posto a carico della danneggiata ed assolto, che l'evento dannoso si è verificato per l'allagamento del garage condominiale a seguito di precipitazioni meteoriche;
non dimostrata, dai custodi tutti, la ricorrenza del caso fortuito nell'evento atmosferico, privo di quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
4 interrompere il nesso causale ed elidere la responsabilità; ritenuto la responsabilità del CP_2
e di tenuti, quanto al primo Ente, alla (non provata) costante e diligente
[...] CP_1 manutenzione e pulizia delle strade e delle pertinenze, ed entrambi, in via concorrente, dell'impianto fognario, e ciò alla stregua anche delle conclusioni di cui alla CTU espletata nel procedimento di AT ed acquisita agli atti del giudizio, che ha accertato, in termini verosimilmente causali, la modifica del sistema viario di irreggimentazione delle acque piovane
(per il e la probabile, nell'occorso, non ancora perfetta attivazione del nuovo sistema di CP_2 smaltimento delle acque (sistema DK15) ed altrettanto contestuale inutilizzabilità del vecchio sistema c.d. dei “troppo pieno” (per quale causa concorrente dell'allagamento; ritenuto, CP_1 ancora ed all'esito dell'espletata istruttoria orale, la responsabilità del convenuto per Parte_1 inidoneità delle pompe per il sollevamento delle acque, per carente prova del loro regolare funzionamento e\o corretta manutenzione e per omessa diligenza informativa nei confronti dell'attrice condomina, atta a consentirle lo spostamento del veicolo e di evitare i danni da allagamento.
2.1 In ordine al quantum, ha reputato provata l'antieconomicità delle riparazioni con riferimento al valore commerciale del mezzo, pari ad € 8.815,00, quale importo da risarcirsi, unitamente al costo della rimozione del mezzo per € 190,00.
3. Le articolate censure possono essere così compendiate:
a) erronea declaratoria di corresponsabilità del per l'evento per cui è Parte_1 causa;
contesta, da un lato, l'omessa considerazione ed il travisamento della perizia di parte dell'Ing. e della CTU espletata nel procedimento per AT (introdotto proprio ad istanza Per_1 del ) ed acquisita agli atti del giudizio, da cui evincersi la perfetta funzionalità ed Parte_1 adeguatezza del sistema di pompaggio condominiale;
dall'altro, l'illegittima valorizzazione di testi inattendibili nel riferire il non funzionamento delle pompe;
b) omessa valutazione della sussistenza del caso fortuito, interruttivo del nesso causale ed atto ad elidere la responsabilità del e costituito dall'eccezionalità dell'evento meteorico del Parte_1 gennaio 2017, come evincibile dalla ignorata documentazione versata in atti;
c) illegittima declaratoria di responsabilità dell'Amministratore del individuata Parte_1 nell'omesso avviso ai condomini (ed all'attrice) circa l'allagamento in corso ed omessa valutazione del fatto colposo della creditrice;
contesta sussistere alcun obbligo informativo in capo all'Amministratore in quanto custode delle sole parti comuni e non già delle porzioni di proprietà esclusiva, quale il box oggetto di allagamento, conseguendo da ciò il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227, comma 1 e\o 2, c.c., non adoperatasi, negligentemente, per un ricovero alternativo dell'automezzo, pur note ed annunciate le cattive condizioni meteo.
5 d) erronea quantificazione dei danni risarciti sulla base della contestata perizia di parte, da intendersi quale mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e, peraltro, in netta divergenza con la perizia del tecnico incaricato dal che ha stimato il Controparte_2 danno in termini economici inferiori;
omessa decurtazione, dal (pur contestato) valore attribuito al mezzo, del documentato prezzo ricavato dall'attrice per la vendita dell'autovettura per €
2.000,00.
3.1 Chiede, infine, condannarsi l'attrice alla restituzione di quanto corrispostole in esecuzione della sentenza impugnata, con riserva di documentazione del relativo esborso.
4. Si è costituita in house providing, chiedendo il rigetto dell'appello principale quanto al CP_1 primo motivo di impugnazione;
ha formulato appello incidentale, censurando la sentenza per motivi così riassumibili:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – erronea dichiarazione di responsabilità della società per l'evento per cui è causa ed erronea valutazione dell'art. 2051 c.c.; reitera la respinta eccezione di difetto di legittimazione passiva sul rilievo della carente gestione, a suo carico, della raccolta e irreggimentazione delle acque meteoriche, rientrante, invece, secondo il contratto di servizio, tra le competenze dell'Ente locale, salva diversa convenzione in specie non stipulata;
contesta, ancora, l'erronea considerazione circa il sistema “misto” fognario con riferimento all'evento per cui è causa che ha riguardato non già reflui “neri”, ma acque meteoriche ed il loro convogliamento;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. - ricorrenza del caso fortuito, riferibile all'eccezionalità degli eventi atmosferici del gennaio 2017, come comprovato dai dati pluviometrici riportati anche nella espletata CTU in AT;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. - omessa valutazione del fatto colposo della creditrice che ha adottato una condotta incauta ed imprudente in rapporto alle circostanze note
(le condizioni meteo), non determinandosi a provvedere anticipatamente allo spostamento della vettura dal garage;
d) erronea quantificazione dei danni subiti dall'automezzo della attrice, fondata solo su perizia di parte e sulla base del valore della vettura, senza tuttavia considerare le componenti rimaste non danneggiate e, in ogni caso, senza operare la decurtazione del ricavato del prezzo di vendita.
5. Si è costituito il contestando l'appello principale, soprattutto con Controparte_2 riferimento alla prima censura volta a contrastare la declaratoria di corresponsabilità del nell'evento per cui è causa e spiegando appello incidentale, per la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, censurata nella parte in cui:
a) ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ente nel rapporto giuridico dedotto in causa in erronea valutazione anche della sentenza di codesta Corte n. 1347\2021, sul
6 rilievo che la Convenzione del 2015 richiama sostanzialmente la precedente del 2003 (ritenuta Cont inapplicabile in primo grado) quanto agli incombenti posti a carico del gestore ), da considerarsi custode esclusivo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento delle acque meteoriche;
b) ha escluso la ricorrenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e costituito dall'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi in quei giorni di gennaio
2017;
c) ha ritenuto raggiunta la prova del danno lamentato, procedendo ad una erronea quantificazione sulla base di una mera perizia di parte, priva di autonomo valore probatorio, e senza considerare i contrari esiti dell'accertamento condotto dal tecnico incaricato dall'Ente e deponenti per un pregiudizio sensibilmente più ridotto;
ha, viepiù, omesso di decurtare dal quantum risarcitorio il ricavato (provato) del prezzo di vendita dell'autovettura;
d) ha omesso di pronunciarsi circa la ripartizione interna delle rispettive colpe dei soggetti ritenuti obbligati;
e) ha omesso di considerare, in violazione dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo della danneggiata che ha adottato un'incauta condotta nel non aver preventivato un ricovero alternativo della vettura, benché a conoscenza della diramata allerta meteo per il periodo, così contribuendo alla causazione del danno lamentato ed integrando anche detta condotta ipotesi di “fortuito”, tale da elidere o diminuire la responsabilità del custode;
f) ha chiesto, infine, la riforma del regime delle spese legali quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale.
6. All'udienza del 27.03.2024, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della
Cancelleria.
7. Con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., il appellante ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo c.d. trasversale come formulato dagli appellati ed nei confronti di avverso il capo di sentenza Controparte_2 CP_1 Controparte_3 che ha accertato la loro corresponsabilità nell'evento, in quanto detto capo di sentenza non è stato gravato con l'impugnazione principale avente ad oggetto solo la contestata corresponsabilità dell'Ente di gestione condominiale per le omissioni poste in essere. A tale eccezione, l'appellata si è associata nella difesa conclusionale depositata nei termini di cui all'art. 190 Controparte_3
c.p.c..
7 8. L'appello principale e quelli proposti in via incidentale sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte e solo con riferimento al secondo motivo di impugnazione - comune agli appellanti anche nella sequenziale articolazione - con il quale viene denunciata la violazione dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della omessa valutazione della ricorrenza del caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità dei custodi e costituito dall'eccezionalità degli eventi atmosferici verificati nella seconda metà di gennaio del 2017: eventi cui ricondurre in termini di esclusiva causalità l'allagamento foriero dei danni risarciti all'appellata Controparte_3
9. La disamina del suddetto motivo viene qui anticipata, in applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale che in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo ha affermato la possibilità di invertire l'ordine di disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la “ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002) ed ancora
“L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia” (Cass. Ord. n. 693\2024).
10. Ciò porta la Corte a ritenere superata anche l'eccezione di inammissibilità parziale dei gravami incidentali, come proposta dal appellante ed alla quale ha aderito l'appellata Parte_1 CP_3 benché se ne possa reputare l'infondatezza alla stregua del principio per cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale” (Cass. Civ. SS.UU., n. 24627\2007).
Ancora la Suprema Corte ha chiarito che “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla
8 pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. Ord. n. 26139\2022).
10.1 Nel caso in esame, è evidente gli appelli incidentali proposti investano lo stesso capo di sentenza già contrastato con l'appello principale e con il quale è stata dichiarata la responsabilità solidale di tutti i convenuti (in primo grado) per l'evento dannoso per cui è causa.
10.2 Ed allora, va fatta ulteriore applicazione dell'insegnamento della Corte nomofilattica che, di recente ed ancora in composizione a Sezioni Unite, nel precisare che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” (Cass. SS.UU. n. 8486\2024), ha dato risalto a quello che, per l'appunto è l'interesse ad impugnare.
In specie, non vi è dubbio che l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale sia stato innescato dall'impugnazione principale: invero, contrastata la declaratoria di corresponsabilità da parte del è evidente come l'eventuale accoglimento del gravame sarebbe comunque Parte_1 idoneo a pregiudicare gli appellanti incidentali, incidendo – una eventuale conferma della corresponsabilità – sulle rispettive posizioni con riguardo alle conseguenze in ordine al quantum risarcitorio.
Tanto basta a legittimarli, quali coobbligati solidali, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva trasversale.
11. Tanto premesso, può ora riprendersi la trattazione con riferimento al mezzo di censura comune sia all'appellante principale che agli appellanti incidentali che è fondato, rilevando la
Corte come il Tribunale abbia errato nel ritenere che, nella fattispecie in esame, non ricorresse il caso fortuito, dato dall'eccezionalità del fenomeno meteorologico verificatosi tra il 17 ed il 18 gennaio 2017.
11.1 Deve, invero, preliminarmente precisarsi che, nonostante la domanda risarcitoria sia stata accolta con riferimento a due eventi (il primo verificatosi nel luglio del 2016 ed il secondo nel gennaio del 2017), è tuttavia pacifico che il risarcimento riconosciuto in favore di
[...] attenga in via esclusiva ai danni subiti nel gennaio 2017, posto che alla loro CP_3 quantificazione si è pervenuti, giudizialmente, sulla base della perizia asseverata di parte attrice del tecnico il quale – escusso quale testimone – ha confermato l'antieconomicità delle Tes_1 riparazione con riferimento al valore commerciale dell'automezzo al momento dell'allagamento del gennaio 2017.
11.2 Ciò chiarito, la sentenza qui impugnata, inquadrata la fattispecie nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha osservato che “alcuna prova ha fornito il allo stesso modo Parte_1 che i terzi chiamati, circa, l'eccezionalità degli eventi meteorici di cui in citazione essendo la propria difesa sul
9 punto rimasta allo stato di mera allegazione, posto che alcuna prova specifica è stata fornita sul punto, potendosi un evento meteorico definirsi eccezionale qualora i valori di precipitazioni misurati risultino superiori alle altezze massime di piogge attese, queste ultime riferite ad un determinato tempo di ritorno, che varia in funzione della tipologia di opera”.
11.3 Ebbene, la Corte ritiene detta motivazione non condivisibile, giacché si discosta immotivatamente dai criteri che presiedono alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità cui qui va fatto richiamo e dai quali non vi è motivo alcuno di discostarsi.
Infatti, la Corte di Cassazione ha anche di recente chiarito e precisato che la valutazione delle precipitazioni atmosferiche in termini di caso fortuito e, pertanto, in termini di fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nel determinismo del danno, deve essere orientata e basarsi su dati scientifici di stampo statistico – in particolare, i dati c.d. pluviometrici – riferiti al contesto specifico in cui si trova la res oggetto di custodia, rimanendo demandata al giudice la valutazione dell'eccezionalità (intesa come rilevante deviazione dalla frequenza statistica del fenomeno ritenuto “normale”) e dell'imprevedibilità (intesa come inverosimiglianza, in termini oggettivi, dell'evento), da provarsi con onere a carico del custode: (Cass,. n. 4588\2022: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. Dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (in senso conforme, Cass. n. n. 20943/2022, n. 30521/2019 e n. 2482/2018).
11.3.1 Nel caso di specie, sia l'appellante che il hanno contestato la propria Controparte_2 responsabilità, evidenziando anche l'eccezionalità dei fenomeni atmosferici che avevano colpito il territorio di Pescara in quei giorni del mese di gennaio 2017 e documentando:
- entrambi (doc. 8 fascicolo Condominio e doc. 8 fascicolo la CTU espletata in AT, CP_2 illustrativa degli accertamenti presso gli archivi meteo della Regione: “nei giorni 16-18 gennaio 2017 nella zona ci furono, effettivamente, eventi metereologici davvero definibili come eccezionali. La cosa è rilevabile dagli archivi disponibili sul meteo abruzzese. Il “Report meteorologico dell'anno 2017 nella Regione Abruzzo”,
(redatto periodicamente dal “Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo Ufficio Coordinamento
Servizi vivaistici e Agrometeo Scerni (Ch)) per il mese di gennaio 2017 riporta quanto segue: “Il 95° percentile delle precipitazioni, ricavato dai dati storici del periodo 1971–2000, rappresenta per ciascuna delle località esaminate, un valore decisamente alto e, quindi, poco frequente. Ebbene in quasi tutte le località si sono raggiunti
10 valori cumulati di pioggia eccezionali, in quanto hanno superato abbondantemente il 95° percentile”. La pioggia caduta in quei giorni risultò un evento eccezionale su una base di dati raccolti nel trentennio.:”
– il a) (doc. 7 fascicolo di parte) – i provvedimenti assunti dalla Presidenza del CP_2
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – con l'ordinanza del 21.03.2017, nella quale si dà atto dell'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza già adottata con la delibera del 25.08.2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il
18.01.2017 hanno colpito (nuovamente) il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
b) (doc. 9 fascicolo di parte) l'estratto meteo del mese di gennaio per la città di Pescara, rilevante in termini di circostanziata e localizzata incidenza delle precipitazioni in questione con riferimento ai dati pluviometrici;
c) (doc. 10 fascicolo di parte) articoli di quotidiani del periodo;
d) (doc. 11 fascicolo di parte) avviso di criticità del 16.01.2017 (valevole fino al 18.01.2017) della
Giunta Regionale d'Abruzzo.
11.3.2 Ebbene, la predetta documentazione rende evidente la sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare l'evento di cui è causa come un caso fortuito, sia con riferimento alla misura delle precipitazioni in ristretto lasso di tempo, così come attestata dalla relazione tecnica e dai dati pluviometrici che danno atto di una deviazione vistosa dalla normale frequenza statistica documentata non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo e peraltro non oggetto di contestazione da parte della appellata sia avuto riguardo al luogo CP_3 ove si trova la res (ovverosia la zona di Pescara), di talché deve ritenersi provata l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento di cui è causa, soddisfatti i criteri richiesti dalla su richiamata giurisprudenza a ed integrati gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo stato esaminato e vagliato un lasso temporale storico sufficientemente ampio (pari ad un trentennio - il periodo ricompreso tra il 1971 ed il 2000, di cui ha dato atto il
CTU richiamando il report meteorologico regionale del 2017), nel corso del quale il superamento del 95° percentile delle precipitazioni (avveratosi in specie) si è verificato molto di rado, ciò deponendo per una probabilità di manifestazione in quel modo decisamente basso e scarsamente prevedibile.
12. Ciò posto, è evidente come alcun rilievo assumano le diverse circostanze relative alla dovuta manutenzione o allo stato dei sistemi di deflusso al momento di verificazione del sinistro che, diversamente, assume importanza solo ai fini della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, in questa sede incontestato, di talché l'accoglimento del motivo di gravame per le ragioni sopra esposte rende superfluo l'esame di tutte le rimanenti doglianze.
11 13. Pertanto, la sentenza di primo grado va totalmente riformata con rigetto delle domande tutte proposte dall'attrice, oggi appellata, Controparte_3
14. Quanto, infine, alle spese di lite, la riforma impone la loro diversa regolazione per entrambi i gradi di giudizio, e dovendo disporsene l'integrale loro compensazione tra tutte le parti in causa, attese le difficoltà di accertamento dei fatti posti a fondamento della decisione.
15. In assenza di prova della corresponsione del quantum liquidato all'appellata in esecuzione della sentenza impugnata, non vi è luogo a provvedere sulla condanna alla restituzione dei detti importi, come richiesta dall'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal
, in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_2 nonché degli appelli incidentali proposti da in house providing, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore e del in persona del Sindaco pro tempore, nei Controparte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 310\2022, Controparte_3 depositata in data 17.03.2022 ed in totale riforma della stessa:
• rigetta le domande proposte da in primo grado;
Controparte_3
• compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 6 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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