Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.6499/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Parte_1 Naso;
e
, Controparte_1 con l'assistenza e difesa del Dirigente scolastico prof.ssa Annalisa Latela ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio verte sulla fondatezza o meno della pretesa della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della propria carriera nonché alla connessa progressione stipendiale, correlata al servizio prestato alle dipendenze del in forza di una pluralità di contratti a CP_1 tempo determinato antecedenti all'immissione in ruolo (cd. pre- ruolo) e ad ottenere, conseguentemente, le statuizioni di condanna in virtù del riconoscimento giudiziale del nuovo status economico e giuridico (in particolare, condanna al pagamento delle differenze stipendiali maturate per effetto della progressione economica retributiva). In particolare, con ricorso depositato in data 25.05.2019, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione CP_1 stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola;
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni
1
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 24.690,88 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 305,67 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la pretesa avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la ricostruzione integrale della carriera si chiede in ogni caso di 1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il CP_1 della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola;
E PER L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 982,86, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato”. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito, CP_1 preliminarmente, la prescrizione dei crediti azionati nonché -in via ulteriormente gradata- la carenza di interesse ad agire e, nel merito, l'infondatezza della domanda giudiziale, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono. In punto di fatto, è opportuno infatti evidenziare che la ricorrente ha dedotto di essere dipendente del
[...]
a tempo indeterminato, Controparte_2 nella qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (area contrattuale
B), a far data dal 01.09.2011 e di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizi pre-ruolo in scuole statali per complessivi anni 11 mesi 5 giorni 5, nella diversa qualifica di COLLABORATORE SCOLASTICO (area contrattuale A). Superato il periodo di prova, è stata confermata in ruolo e, conseguentemente,
2 ha presentato al l'istanza per ottenere la ricostruzione CP_1 della carriera ai sensi dell'art.5691 e 5702 d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
conseguentemente, il Dirigente Scolastico dell'istituto di appartenenza (I.C. “M. Jones – O. Comes” di Monopoli) ha effettuato la ricostruzione di carriera della sig.ra Pt_1 attribuendo a quest'ultima, a decorrere dalla data di immissione in ruolo, l'inquadramento nello scaglione stipendiale 9-14 anni previsto dal CCNL del Comparto Scuola 2011 con una anzianità di servizio in pre-ruolo pari ad anni 10 mesi 5 giorni 4, ai fini giuridici ed economici, e pari ad anni 1 mesi 0 giorni 1, ai soli fini giuridici. I fatti, così come dedotti, risultano incontroversi, oltre che documentalmente provati.
Ciò posto, il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostituzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd. “temporizzazione” ex art. 6 DPR
345/1983. Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto operare il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4 co. 13 DPR 399/1988, riconoscendo alla un'anzianità di Pt_1 servizio pre-ruolo pari ad anni 11 mesi 5 giorni 5, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL del Comparto Scuola, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità. La tesi della ricorrente, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali, è fondata e condivisibile. È utile, inoltre, osservare che la predetta ricostruzione è stata avallata anche dalla Corte dei Conti – Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.07.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale deliberazione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:
“1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato. […] Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la
[...]
e l attiene Controparte_3 Controparte_4
3 alle modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la , in linea con la prassi Controparte_3 seguita dal Controparte_5
, opterebbe per l'utilizzo del criterio della
[...] temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l con i due decreti del 2017, si è basato sul Controparte_4 criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l a Controparte_4 seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l ha, invero, rivisitato l'intero percorso CP_4 di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole. I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti. Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza. Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa, il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio
1999 - operato dall a sostegno della legittimità Controparte_4 dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati. Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal
[...]
e ha riconosciuto il diritto alla Controparte_5
4 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999. A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018. La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a
”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione. In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale assunto a tempo Pt_2 determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del
5 dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall CP_4
[...] Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente , gli stessi integrano, invero, Controparte_3 un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della
[...] sembrano fondare su circostanze fattuali Parte_3 (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
6 Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”. Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge” (cfr. Corte dei Conti, Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC). Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera del ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera). Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto della Pt_1 alla integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva comunitaria 1999/79/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato ex plurimis da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato). Inoltre, il convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente CP_5 la ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente Tecnico A.T.A., nonché a corrispondere in favore della ricorrente medesimo il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito
7 ed il percipiendo, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nei limiti prescrizionali. A tal riguardo, giova considerare che, in materia di prescrizione di crediti di lavoro correlati all'anzianità di servizio, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel distinguere tra anzianità di servizio, quale mero fatto giuridico, e diritti di credito, che sulla prima si fondano. Secondo la Suprema Corte, infatti, vige nella materia de qua “un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della
8 prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
… (omissis)…” (cfr., ex multis, Cass. n. 2232/2020). Facendo concreta applicazione al caso specifico dei princìpi appena richiamati, pacifico che l'unico atto interruttivo della prescrizione eccepita è rappresentato dall'atto di diffida stragiudiziale notificato il 9.11.2018, dovranno essere riconosciute esclusivamente le differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio antecedente la data di notifica dell'atto predetto. È opportuno, inoltre, considerare che, con una importante pronuncia resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha risolto un contrasto interno affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto sia per i rapporti stabili che per i rapporti a termine. Questi, in particolare, i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 36197/2023, cui dare continuità:
“… (omissis)… La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre
- tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine
9 alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela… (omissis)…”. Compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e pone le spese residue- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la serialità del contenzioso – a carico della parte resistente, in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dalla parte ricorrente alle dipendenza del con qualifica di CP_1 collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 01.09.2011, per n. complessivi di anni 11 Mesi 5 giorni 5, nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico, nonché il diritto di alla Parte_1 progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità riconosciuta;
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore CP_1 della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, in relazione ai predetti periodi di servizio, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo e nei limiti delle differenze maturate a decorrere dal quinquennio antecedente alla data di notifica dell'atto di diffida stragiudiziale del 9.11.2018, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- compensa le spese legali nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente al pagamento delle residue in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.109,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
10