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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nte
[...] CodiceFiscale_2 astell ni, n. 31, presso lo studio dell'avv. Andrea Nudi, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- ATTORI - E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: accertamento dell'intervenuta usucapione.
Conclusioni delle parti Per gli attori (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 20/11/2024): “accogliere la proposta domanda e, per l'effetto: - in via principale, accertare e dichiarare che i sig.ri e sono proprietari Parte_1 Parte_2 esclusivi dello spazio/corte di cir ri con colorazione gialla nell'allegata planimetria, all. 5 cit.), ubicata nel Comune di posta CP_1 sul lato sud-est del fabbricato, riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 16, particella 201 sub. 1, oggi sub. 6, confinante con vico Skanderbeg e Piazza Antonio Staffa, giusta atto stipulato a rogito Notaio il Persona_1
16/07/2008 rep. n. 309689/racc. n. 51511 (cfr. pag.
2-3 all. 1 gni caso, per intervenuta usucapione maturata in forza del possesso dagli stessi esercitato animo domini da oltre vent'anni, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed ininterrotta, in continuazione con i propri danti causa, e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei RR.II. di Cosenza – Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione dell'emananda sentenza in favore degli attori, previo relativo frazionamento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'anzidetto spazio/corte fosse ab origine parte del demanio stradale, si chiede che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'intervenuta sdemanializzazione tacita della porzione immobiliare de qua già dal 1953 (cfr. all. 2 cit.) o da altra data che risulterà di giustizia e che la stessa oggi è di esclusiva proprietà degli attori stante la sua successiva usucapione maturata in forza del possesso dagli stessi esercitato animo domini da oltre vent'anni, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed ininterrotta, in continuazione con i propri danti causa, e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei RR.II. di Cosenza – Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione dell'emananda sentenza in favore degli attori, previo relativo frazionamento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da i in favore del sottoscritto difensore antistatario, che ne fa espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il C
[...] CP_1 nosciuto l'acquisto della proprietà, in ragi nuta usucapione, dello spazio di circa cinquanta metri quadrati, raffigurato con colorazione gialla nella planimetria allegata all'atto di citazione (sub doc. 5), ubicato nel Comune di e posto sul lato sud-est del fabbricato CP_1 riportato in catasto al foglio 16, p.lla 201, sub 6 (già sub 1), confinante con vico Skanderbeg e piazza Antonio Staffa. Hanno dedotto gli attori che lo spazio in questione risulta formalmente ed erroneamente intestato al con la dicitura “strade”, Controparte_1 pur essendo stato in amente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente dagli stessi attori, sin dall'atto di acquisto da parte loro, con atto per notar del 16/7/2008 Persona_1
(rep. n. 309.689 – racc. n. 51.511), del fa o in catasto al foglio 16, particella 201 sub. 1, oggi sub. 6, cui lo spazio accede direttamente, e ancor prima dai loro danti causa. Hanno in particolare evidenziato che l'area in questione, lungi dal costituire demanio stradale, è stata sempre occupata da privati senza opposizione alcuna da parte del Comune di , per come si evince dalla CP_1 attestazione rilasciata dal Sindaco ne in data 2/6/1953 in cui si legge che “lo spazio adiacente alla casa di abitazione dei attualmente Pt_3 recintato da steccato, non risulta affatto selciato come quasi tutte le ie interne del paese;
che lo spazio stesso è stato sempre occupato dai suddetti . Pt_3
Che l'area in questione sia quella cui faceva rifer o il Sindaco p.t. nell'attestazione del 2/6/1953 risulta pacificamente dallo stesso atto pubblico per notar sopra individuato in cui si legge che “Le Persona_1 parti si danno atto che così come risulta dall'attestato del sindaco del comune di in data 2.6.1953, la piccola corte adiacente il fabbricato, già da allora CP_1 uno steccato, è stata sempre occupata dai suoi danti causa e dal venditore”.
Pagina 2 di 5 D'altra parte, dal medesimo atto e da quello per notar del Persona_2
10/1/2008 (rep. n. 2.005 – racc. n. 1.407) prodot alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. relativo all'acquisto per donazione da parte del dante causa degli attori del fabbricato con lo spazio adiacente, risulta che la dante causa di , che ha venduto Persona_3 agli attori, era , o in donazione il CP_2 fabbricato e a deceduto in Persona_4
il 14/1/1987 e bricato stesso e CP_1 lo spazio per cui è causa. Gli attori hanno allegato di avere posseduto pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente per oltre venti anni l'area in questione, dovendosi unire al loro anche il possesso dei danti causa. Il , pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_1 co hiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza odierna, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
2. Il possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto, ultraventennale esercitato dagli attori e dai loro danti causa, è stato dimostrato a mezzo della prova testimoniale con e Testimone_1 [...]
sentiti all'udienza dell'8/11/2024, i quali ato Tes_2
antistante al fabbricato di proprietà degli attori, che prima apparteneva al defunto è sempre stato recintato ed Persona_4 utilizzato dalla famiglia Pt_3
In particolare, il teste (classe 1978), indifferente rispetto alle Testimone_1 parti in causa, ha dic n da quando avevo 12 anni che lo spazio per cui è causa era occupato stabilmente dalla signora moglie del sig. Pt_3 Persona_4 che era la mia maestra dell'asilo. Ricordo che ello spazio lei macchina e lo aveva recintato e si occupava dell'aiuola all'interno dello spazio”. Ha aggiunto che “Dopo che il fabbricato antistante allo spazio di cui ho detto è stato venduto ai sig.ri – questi ultimi hanno cominciato ad occupare lo Pt_2 Pt_1 spazio rifacendo l zi antenendolo recintato e installando due cancelli in ferro in sostituzione di quelli preesistenti che erano in legno. Su quello stesso spazio sono stati posti i tavolini del bar che gestiscono gli attori”. Il teste ha riferito altresì che
“Per accedere allo in questione si possono usare o i cancelli esterni che però sono Pt_4 chiusi e apribili ai sig.ri – oppure dall'interno della loro Pt_2 Pt_1 abitazione”, confermando anche che “lo spazio è sempre stato recintato fin dai tempi in cui era occupato dalla famiglia e cioè inizi anni 90' con uno zoccolo in Pt_3 muratura di circa 20 cm sopra il quale installati dei paletti di legno che tuttora
Pagina 3 di 5 esistono oltre ad una siepe che percorre l'intero perimetro del cordolo in muratura. Anche la siepe esiste sin da quando lo spazio era posseduto dalla famiglia . Pt_3
Il teste ha infine dichiarato che il Comune di provveduto CP_1 alla pavimentazione di piazza Antonio St co Skanderbeg confinanti con lo spazio per cui è causa, ma non anche tale spazio, la cui pavimentazione è stata realizzata dagli attori. Allo stesso modo la teste (classe 1956), consuocera degli Tes_2 attori, ha riferito: “a mia o antistante il fabbricato che prima apparteneva alla famiglia di , poi trasferito agli odierni attori, è sempre Persona_4 stato recintato da una siepe e e era chiuso. Ricordo che la signora Pt_3 era la maestra di asilo di mio figlio che frequentava l'asilo nel 1983, già in quell' vedevo la signora che entrava nello spazio e vi parcheggiava la macchina che vi Pt_3 accedeva per il tr i un cancello che veniva aperto dai proprietari e poi richiuso. Aggiungo che quando gli odierni attori hanno aperto il bar all'incirca i primi anni 2000 hanno provveduto a ripavimentare quello spazio all'interno del quale hanno posto dei tavolini e delle sedie e d'estate anche degli ombrelloni ad uso degli avventori del loro bar. Ricordo che allo spazio si accede attraverso due cancelli, uno dei quali però è sempre stato chiuso. Mi sembra che il cancello che veniva aperto è stato sostituito con uno più nuovo all'incirca nel periodo in cui è stato aperto il bar. In ogni caso mi risulta che la nuova pavimentazione non è stata fatta dal ma dagli odierni attori Controparte_1 quando hanno aperto il bar”. La test r è stato aperto dagli attori fra il 2007 e il 2008 e ha aggiunto che “nello spazio per cui è causa vi è un albero di alloro che per quanto ricordo è stato piantato dalla famiglia Ho visto i Pt_3 sig.ri coltivare l'aiuola che c'è all'interno dello spa da quando Parte_5 hann omunque acquistato il fabbricato dei ”, precisando Pt_3 ulteriormente che “allo spazio si può accedere solo attraverso i llo esterno le cui chiavi sono detenute dai sig.ri . Parte_5
Le dichiarazioni rese oltre ad essere perfettamente convergenti, trovano riscontro nella documentazione depositata e precisamente nell'atto pubblico per notar del 16/7/2008 e Persona_1 in quello di donazione per notar 008 stipulato dal Persona_2 dante causa degli attori con avente causa del defunto CP_2
originario pos pazio per cui è causa. Persona_4 si all'esito dell'istruttoria consentono altresì di escludere con ragionevole certezza che lo spazio per cui è causa fosse destinato all'uso pubblico. E invero, risalendo l'occupazione da parte dei privati danti causa degli attori quanto meno al giugno 1953, in cui il Sindaco del Comune di ha reso la sopra menzionata attestazione, non può ritenersi CP_1 che l'area sia compresa nel demanio stradale del Comune di . CP_1
Per costante insegnamento della giurisprudenza della corte di la sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un
Pagina 4 di 5 possesso da parte del privato ad usucapionem, può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile (cfr., ex multis, cass. n. 14666/2008). Nel caso di specie, il tribunale ritiene che l'attestazione del Sindaco del 2/6/1953, unita alla mancata estensione dei lavori di ripavimentazione delle strade comunali adiacenti anche allo spazio per cui è causa, costituiscono atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione demaniale dell'area, indipendentemente da un atto formale di declassificazione. Di conseguenza, occorre accogliere l'azione esperita, dichiarando Parte_1
e proprietari, in virtù dell'avvenuta usu
[...] Parte_2 pa a metri quadrati, raffigurato con colorazione gialla nella planimetria allegata all'atto di citazione (sub doc. 5), ubicato nel Comune di e posto sul lato sud-est del fabbricato riportato in CP_1 catasto al a 201, sub 6 (già sub 1), confinante con vico Skanderbeg e piazza Antonio Staffa. È la legge ad individuare i provvedimenti giurisdizionali trascrivibili, tra cui il presente, onde non occorre ordinare alcunché alla competente Autorità amministrativa.
3. Sulle spese, la condotta processuale del convenuto che ha scelto di non contrastare la domanda attorea ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- dichiara e proprietari, in virtù Parte_1 Parte_2 dell'avve e, a cinquanta metri quadrati, raffigurato con colorazione gialla nella planimetria allegata all'atto di citazione (sub doc. 5), ubicato nel Comune di e posto sul lato sud-est del fabbricato riportato in CP_1 lio 16, p.lla 201, sub 6 (già sub 1), confinante con vico Skanderbeg e piazza Antonio Staffa;
- compensa integralmente le spese e competenze di giudizio.
Cosenza, 28 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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