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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4487/2024
TRA
, ( nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Crosia alla Via del Sole n. 3, elett.te dom.ta in Cariati (CS) alla Piazza del Lavoro n.13 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Caliciuri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando l'insussistenza dell'indebito per indennità di malattia e disoccupazione contestato dall' con gli avvisi di addebito n.33420240001535546000, CP_2
n.33420240001535445000 e n. n.33420240001535647000, tutti notificati il 16.9.2024.
In particolare, evidenziava che con sentenza n. 318/2024 del 26.2.2024 era stato accertato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità contestate.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati annullati in CP_2
esecuzione della sentenza richiamata dalla ricorrente.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2
virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 600,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 3-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4487/2024
TRA
, ( nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Crosia alla Via del Sole n. 3, elett.te dom.ta in Cariati (CS) alla Piazza del Lavoro n.13 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Caliciuri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando l'insussistenza dell'indebito per indennità di malattia e disoccupazione contestato dall' con gli avvisi di addebito n.33420240001535546000, CP_2
n.33420240001535445000 e n. n.33420240001535647000, tutti notificati il 16.9.2024.
In particolare, evidenziava che con sentenza n. 318/2024 del 26.2.2024 era stato accertato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità contestate.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati annullati in CP_2
esecuzione della sentenza richiamata dalla ricorrente.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso, devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2
virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 600,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 3-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone