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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22161/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22161/2024 tra
BREVEMENTE Parte_1 Pt_2
[...]
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per Parte_3 Pt_2 l'avv. TURCO GIANNI
[...]
Per essuno compare CP_1
Il Gop invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione .
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di consiglio e rinvia alle h. 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Alle h. 14.30 , alla presenza di parte attrice ,il Gop da lettura della sentenza allegata al presente verbale Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.40
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22161/2024 promossa da:
PARTECIPAZIONI Parte_3 Pt_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO GIANNI , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
VIA MONTEGRAPPA N. 9B 20020 ARESE presso il difensore avv. TURCO GIANNI
ATTORE/I contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa ,anche in via istruttoria ed incidentale
In via principale-accertare e dichiarare che la società (CF e con sede in CP_1 CodiceFiscale_1
Borgo di Piave (LT) in via Del Crocifisso 3 in persona del legale rappresentante pro tempore ha stipulato con in persona del legale rappresentante pro tempore contratto di acquisto avente Parte_2 ad oggetto la vendita e fornitura di birra in fusti;
accertare e dichiarare che la resistente si è resa inadempiente al suddetto contratto per le motivazioni indicate in narrativa;
-accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cc a fronte dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto – condannare la convenuta a corrispondere alla società a titolo di restituzione dello sconto anticipato non maturato per inadempimento, la Parte_2 somma di euro 6412,00 oltre interessi legali dovuti al saldo effettivo o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa a fronte del mancato acquisto del minimo dei fusti di birra contrattualmente pattuiti;
accertare e dichiarare che la società convenuta si è resa inadempiente rispetto al pagamento delle fatture indicate in premessa e per l'effetto condannare , altresì ,la resistente al pagamento della somma in favore della società di euro 4958,97;in ogni caso con vittoria di spese , diritti ed Parte_2 onorari di causa come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 conveniva avanti il Tribunale di Milano la società al fine di far accertare il suo Parte_2 CP_1 inadempimento con conseguente condanna al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di euro
6412,00 a titolo sconto anticipato non maturato e di euro 4.958,97 per mancato pagamento di fatture relative alla vendita di birra in fusti
Deduceva ,parte attrice, di avere stipulato in data 4/12/18 con un contratto avente ad oggetto CP_1
la commercializzazione di birre in fusto con un minimo , contrattualmente vincolante ,di 180 ettolitri per la durata contrattuale .
Deduceva che il contratto prevedeva che corrispondesse a l'importo di euro 1260,00 Pt_2 CP_1
e un corrispettivo di euro 63,00 oltre iva per il numeri di ettolitri di “minimo birra in fusto” e che corrispondeva quindi euro 12.600,00 oltre iva a titolo di sconto anticipato Pt_2
Deduceva che risultava inadempiente non avendo acquistato il quantitativo minimo di ettolitri CP_1
contrattualmente previsto, ma solo il 47% (85 ettolitri) ed inoltre non aveva effettuato il pagamento di tutte le fatture emesse da per la fornitura di birra, per l'importo di euro 4958,97 Pt_2
Deduceva che l'invito alla stipula di convenzione per la negoziazione assistita non veniva riscontrata
Deduceva altresì che il contratto prevedeva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di
Milano e che il contratto all'art 7 prevedeva il diritto di in caso di acquisto di ettolitri di birra Pt_2
inferiori al 75% al minimo pattuito il diritto di risoluzione contrattuale senza valutazione dell'importanza dell'inadempimento
All'udienza del 27/1/25 , la convenuta non risultava costituita e non compariva in udienza CP_1
talchè ne veniva dichiarata la contumacia
Il Gop fissava udienza per precisazione e discussione ex art 281 sexies cpc
*******************
ha svolto nei confronti di domanda contrattuale di adempimento eccependo Pt_2 CP_1
l'inadempimento di quest'ultima la quale non aveva adempiuto all'obbligo di acquisto degli ettolitri minimi di birra in fusto a cui si era contrattualmente obbligata e non aveva effettuato il pagamento di diverse fatture emesse da per la vendita della birra. Pt_2
è rimasta contumace CP_1
La causa ha natura documentale ha prodotto il contratto ,inter partes ,sulla base del quale aveva versato a l'importo Parte_2 CP_1 complessivo di euro 15.372,00 iva inclusa come si evince dalla fattura di cui alla produzione n. 3
Come si evince dalla prod n. 4 , non aveva acquistato gli ettolitri minimi convenuti ma ne CP_1
aveva acquistati 85 anziché 180.
Sulla base degli accordi contrattuali era tenuta a rimborsare quindi euro 63,00 oltre iva per CP_1 ogni ettolitro (95) non acquistato e così l'importo complessivo di euro 6.412,00
pagina 3 di 4 Il doc 5 prova l'emissione delle fatture relative agli ettolitri consegnati a e il residuo di euro CP_1
4.958,97 rimasto impagato.
L'art 7 del contratto dimesso rende irrilevante la valutazione dell'importanza dell'inadempimento di parte convenuta, talchè il contratto deve ritenersi risolto
Per quanto sopra espresso le domande di parte attrice vanno accolte;
le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie le domande attoree e dichiara la risoluzione contrattuale
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a CP_1 Parte_2
-Euro 6412,00 a titolo di sconto anticipato non maturato per il mancato acquisto del quantitativo minimo di cui al contratto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-Euro 4958, 97 per il mancato pagamento delle fatture di cui è causa oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
-le spese di lite quantificate in euro 2700,00 omnia oltre cpa 4% ,iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 marzo 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22161/2024 tra
BREVEMENTE Parte_1 Pt_2
[...]
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per Parte_3 Pt_2 l'avv. TURCO GIANNI
[...]
Per essuno compare CP_1
Il Gop invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione .
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di consiglio e rinvia alle h. 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Alle h. 14.30 , alla presenza di parte attrice ,il Gop da lettura della sentenza allegata al presente verbale Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.40
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22161/2024 promossa da:
PARTECIPAZIONI Parte_3 Pt_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO GIANNI , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
VIA MONTEGRAPPA N. 9B 20020 ARESE presso il difensore avv. TURCO GIANNI
ATTORE/I contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa ,anche in via istruttoria ed incidentale
In via principale-accertare e dichiarare che la società (CF e con sede in CP_1 CodiceFiscale_1
Borgo di Piave (LT) in via Del Crocifisso 3 in persona del legale rappresentante pro tempore ha stipulato con in persona del legale rappresentante pro tempore contratto di acquisto avente Parte_2 ad oggetto la vendita e fornitura di birra in fusti;
accertare e dichiarare che la resistente si è resa inadempiente al suddetto contratto per le motivazioni indicate in narrativa;
-accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cc a fronte dell'inadempimento della convenuta e per l'effetto – condannare la convenuta a corrispondere alla società a titolo di restituzione dello sconto anticipato non maturato per inadempimento, la Parte_2 somma di euro 6412,00 oltre interessi legali dovuti al saldo effettivo o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa a fronte del mancato acquisto del minimo dei fusti di birra contrattualmente pattuiti;
accertare e dichiarare che la società convenuta si è resa inadempiente rispetto al pagamento delle fatture indicate in premessa e per l'effetto condannare , altresì ,la resistente al pagamento della somma in favore della società di euro 4958,97;in ogni caso con vittoria di spese , diritti ed Parte_2 onorari di causa come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 conveniva avanti il Tribunale di Milano la società al fine di far accertare il suo Parte_2 CP_1 inadempimento con conseguente condanna al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di euro
6412,00 a titolo sconto anticipato non maturato e di euro 4.958,97 per mancato pagamento di fatture relative alla vendita di birra in fusti
Deduceva ,parte attrice, di avere stipulato in data 4/12/18 con un contratto avente ad oggetto CP_1
la commercializzazione di birre in fusto con un minimo , contrattualmente vincolante ,di 180 ettolitri per la durata contrattuale .
Deduceva che il contratto prevedeva che corrispondesse a l'importo di euro 1260,00 Pt_2 CP_1
e un corrispettivo di euro 63,00 oltre iva per il numeri di ettolitri di “minimo birra in fusto” e che corrispondeva quindi euro 12.600,00 oltre iva a titolo di sconto anticipato Pt_2
Deduceva che risultava inadempiente non avendo acquistato il quantitativo minimo di ettolitri CP_1
contrattualmente previsto, ma solo il 47% (85 ettolitri) ed inoltre non aveva effettuato il pagamento di tutte le fatture emesse da per la fornitura di birra, per l'importo di euro 4958,97 Pt_2
Deduceva che l'invito alla stipula di convenzione per la negoziazione assistita non veniva riscontrata
Deduceva altresì che il contratto prevedeva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di
Milano e che il contratto all'art 7 prevedeva il diritto di in caso di acquisto di ettolitri di birra Pt_2
inferiori al 75% al minimo pattuito il diritto di risoluzione contrattuale senza valutazione dell'importanza dell'inadempimento
All'udienza del 27/1/25 , la convenuta non risultava costituita e non compariva in udienza CP_1
talchè ne veniva dichiarata la contumacia
Il Gop fissava udienza per precisazione e discussione ex art 281 sexies cpc
*******************
ha svolto nei confronti di domanda contrattuale di adempimento eccependo Pt_2 CP_1
l'inadempimento di quest'ultima la quale non aveva adempiuto all'obbligo di acquisto degli ettolitri minimi di birra in fusto a cui si era contrattualmente obbligata e non aveva effettuato il pagamento di diverse fatture emesse da per la vendita della birra. Pt_2
è rimasta contumace CP_1
La causa ha natura documentale ha prodotto il contratto ,inter partes ,sulla base del quale aveva versato a l'importo Parte_2 CP_1 complessivo di euro 15.372,00 iva inclusa come si evince dalla fattura di cui alla produzione n. 3
Come si evince dalla prod n. 4 , non aveva acquistato gli ettolitri minimi convenuti ma ne CP_1
aveva acquistati 85 anziché 180.
Sulla base degli accordi contrattuali era tenuta a rimborsare quindi euro 63,00 oltre iva per CP_1 ogni ettolitro (95) non acquistato e così l'importo complessivo di euro 6.412,00
pagina 3 di 4 Il doc 5 prova l'emissione delle fatture relative agli ettolitri consegnati a e il residuo di euro CP_1
4.958,97 rimasto impagato.
L'art 7 del contratto dimesso rende irrilevante la valutazione dell'importanza dell'inadempimento di parte convenuta, talchè il contratto deve ritenersi risolto
Per quanto sopra espresso le domande di parte attrice vanno accolte;
le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie le domande attoree e dichiara la risoluzione contrattuale
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a CP_1 Parte_2
-Euro 6412,00 a titolo di sconto anticipato non maturato per il mancato acquisto del quantitativo minimo di cui al contratto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-Euro 4958, 97 per il mancato pagamento delle fatture di cui è causa oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
-le spese di lite quantificate in euro 2700,00 omnia oltre cpa 4% ,iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 marzo 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4