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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635/2021 R.G. promossa da
(avv. Francesco Onofri) Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
(quali eredi di Giovanni AT RD),
[...] Controparte_5 CP_6
e (avv. Fabrizio Tomaselli) CP_7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La società ricorrente è nata nel 1997 ed è il prodotto della trasformazione di una comunione tacita familiare ex art. 230-bis c.c., al tempo esistente fra i signori CP_7
[...] CP_6 Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e Parte_5
Gli immobili (fabbricati e terreni agricoli), siti in Poncarale e Montirone, in precedenza oggetto della comunione, sono stati conferiti in godimento ai sensi dell'art. 2254 comma 2 c.c. (art. 4 del contratto di società, doc. 1 di parte ricorrente).
L'attrice ha allegato di aver subito lo spoglio del 79.99% dei fondi conferiti, perpetrato dalla società con la collaborazione dei soci Controparte_1 CP_6
e Giovanni AT RD. CP_7
1 Questi ultimi, in considerazione di tali comportamenti, sono stati esclusi dalla società «per grave inadempienza» con deliberazione ex art. 2286 c.c., comunicata in data
8 settembre 2020 (cfr. doc. 18 parte ricorrente).
La decisione è stata impugnata dai destinatari, i quali, con citazione del 7 ottobre
2020, ne hanno chiesto la sospensione cautelare e l'annullamento.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza in data 23 dicembre 2020 (doc.
23 attoreo).
La ricorrente ha domandato l'immediata reintegrazione nella detenzione degli immobili agricoli e, limitatamente all'eventuale fase di merito, il risarcimento del danno patito per effetto dello spoglio.
I resistenti, costituitisi in giudizio con comparsa del 16 aprile 2021, si sono opposti all'accoglimento del ricorso. A fondamento delle loro difese, i convenuti hanno posto essenzialmente due argomenti: (i) vi sarebbe una contraddizione logica fra la pretesa della ricorrente di veder esclusi i convenuti dalla società per aver fatto mancare i conferimenti e la contemporanea pretesa di conservare (e tutelare in via interdittale) la detenzione dei beni oggetti dei predetti conferimenti;
(ii) l'asserito spoglio si sarebbe concretizzato con una comunicazione del 23 dicembre 2019 e, subito dopo, con la collocazione del lucchetto avvenuta nel mese di gennaio 2020, sicché l'esercizio dell'azione di reintegrazione sarebbe tardivo, perché ultrannuale.
La fase interdittale si è conclusa con l'ordinanza di accoglimento n. cronol.
1676/2021 del 27/04/2021, che ha ordinato «ai resistenti Giovanni AT RD,
e società agricola di reintegrare CP_6 CP_7 Controparte_1
immediatamente la ricorrente nella detenzione di tutti gli immobili elencati alle pag. 9,
10 e 11 del ricorso depositato in data 10 febbraio 2021».
Il provvedimento è stato impugnato e il reclamo è stato respinto con ordinanza collegiale in data 8 luglio 2021.
In data 8 ottobre 2021 gli attori hanno presentato istanza per la prosecuzione del merito possessorio, con la quale, oltre a chiedere la conferma dei provvedimenti interdittali (nel frattempo portati ad esecuzione a mezzo Ufficiale Giudiziario), hanno domandato il ristoro di «tutti i pregiudizi economici diretti e indiretti causati dallo spoglio degli immobili agricoli oggetto del ricorso e dal protrarsi della loro illecita sottrazione, per danno emergente e lucro cessante, come risulteranno quantificati in corso di causa, per non meno di euro 88.830,85, con riferimento al danno emergente, oltre ad una somma
2 da quantificarsi con riferimento al lucro cessante, e comunque per la somma che risulterà dovuta secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione».
I convenuti hanno reiterato le eccezioni in precedenza dedotte e hanno concluso per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una c.t.u. a firma del dott.
, il quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 27 maggio 2023. Persona_1
Parallelamente, è giunto a conclusione il procedimento R.G. n. 10817/2020, avente ad oggetto l'impugnazione delle tre delibere di esclusione dei soci dalla
[...]
adottate tutte in data 8 settembre 2020 e agli stessi comunicate il 9 Parte_1
settembre 2020. In particolare, con sentenza n. 1127/2023 pubbl. il 10/05/2023, è stata dichiarata «la cessazione della materia del contendere in relazione alla originaria domanda di annullamento delle tre delibere di esclusione dei soci RD Giovanni
AT, e dalla società 1 e sono state CP_6 CP_7 Parte_1
respinte «le rimanenti domande proposte dalla parte attrice».
In data 27 giugno 2023 il processo è stato interrotto a causa del decesso del convenuto Giovanni AT RD. I suoi eredi – Controparte_2 CP_3
e – si sono ritualmente costituiti con comparsa depositata CP_4 Controparte_5
in data 28 novembre 2023.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'ordine di reintegrazione della ricorrente nella detenzione dei fondi, emesso con provvedimento n. cronol. 1676/2021 del 27/04/2021, merita conferma per le ragioni ivi indicate, di seguito trascritte:
«i principali fatti costitutivi della domanda attorea sono documentali o pacifici;
l'originaria detenzione attorea dei fondi poggia sul contratto sociale e sul disposto dell'art. 2254 comma 2 c.c., che attribuisce alla società, sul bene conferito in godimento, un diritto analogo a quello del locatario;
le condotte di spossessamento e la loro riferibilità, in termini di autoria materiale
e/o morale, ai convenuti, non sono state specificatamente contestate;
anzi, di esse si rinviene affermazione esplicita a pag. 9 della citazione introduttiva del processo di impugnazione della delibera di esclusione, prodotta dall'attrice quale doc. 19 (“gli esponenti, ripresa l'autonoma conduzione dei loro fondi, ne hanno disposto della coltivazione non più tramite la società comodataria d'un tempo, bensì con
l'affittanza alla Green Energy S.A.”) e ammissione implicita nella raccomandata del 2 febbraio 2021, prodotta dalla ricorrente in udienza (nella missiva i convenuti non negano di essere in possesso dei terreni, ma si limitano a chiederne la precisa identificazione catastale);
inoltre, la lesione della detenzione attorea è il presupposto sul quale si basa la decisione di rigetto della sospensiva cautelare (pag. 4: “Nel merito degli addebiti mossi ai soci esclusi, nei limiti cognitivi tipici della presente fase, almeno la contestata distrazione a favore di terzi di terreni agricoli precedentemente concessi in godimento alla società pare sorretta da adeguato fumus di verosimiglianza e costituisce, allo stato, circostanza sufficiente a giustificare l'adozione della delibera di esclusione degli odierni ricorrenti”); ne deriva che la pregressa detenzione attorea, lo spoglio e la sua ascrivibilità ai convenuti si possono assumere quali dati acquisiti alla verità processuale;
l'analisi deve ora procedere verso la prima eccezione dei convenuti, che potrebbe essere articolata nelle seguenti proposizioni:
(P1) la società era detentrice degli immobili in forza dei conferimenti;
(P2) la società ha escluso i soci che tali conferimenti avevano effettuato;
quindi,
(C) la società ha perduto la detenzione degli immobili;
secondo il criterio generale di correttezza logica, un ragionamento è corretto se
e solo se non può darsi il caso che le sue premesse siano tutte vere e la sua conclusione falsa;
il ragionamento sotteso all'eccezione dei convenuti è invalido, perché consta di due premesse vere e di una conclusione falsa;
e la conclusione è falsa, giusta il disposto dell'art. 2289 c.c., il quale stabilisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”;
la disposizione – che si applica tanto al recesso, quanto all'esclusione del socio
– mira a salvaguardare l'integrità dell'azienda sociale, di fronte alle vicende personali del socio ed esclude che questi abbia diritto alla restituzione di un bene conferito in godimento, fino a quando dura la società. Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I,
4 17.11.1984, n. 5853: “In ipotesi di uscita del socio da una società di persone la conseguente definizione dei rapporti fra socio e società, che va attuata attraverso la liquidazione della quota del socio uscente, deve essere effettuata tenendo presenti i criteri stabiliti in relazione alla divisione del patrimonio sociale, con la conseguenza che ove oggetto del conferimento non sia stata la proprietà della cosa conferita, ma solo il godimento della stessa, oggetto della liquidazione - cui ha diritto il socio uscente - non può essere una somma di denaro pari al valore della proprietà del bene - mai entrata nel patrimonio della società - ma una somma che corrisponda all'utilità che la società ricava dall'essere titolare di un diritto di godimento”;
dunque, non v'è alcuna incompatibilità logica o giuridica nell'attuale efficacia della deliberazione di esclusione dei soci convenuti e nella contestuale persistenza della detenzione dei terreni agricoli in capo alla società ricorrente;
essa, pertanto, è pienamente legittimata all'esercizio dell'azione di reintegrazione, che, come noto, può essere esperita dal detentore qualificato (i.e., chi detenga la cosa nell'interesse proprio in forza di un titolo contrattuale anche atipico:
Cass. Civ., Sez., II, 22.7.2002, n. 10676) pure nei confronti del possessore e proprietario del bene (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6-2, 25.9.2015, n. 19114); ferma l'azionabilità astratta della tutela possessoria da parte della ricorrente, è necessario, in seconda battuta, accertare se tale protezione non sia, in concreto, impedita dal decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 comma 1 c.c.;
i convenuti sostengono che il primo atto di spoglio, a cui dovrebbe essere ricollegato il dies a quo del termine decadenziale, sia identificabile nella comunicazione di disdetta dal comodato inviata alla società in data 23 dicembre 2019 dai soci Giovanni
AT RD, e CP_6 CP_7
la tesi è infondata, per due ragioni;
anzitutto, il possesso e la detenzione sono situazioni di fatto;
di conseguenza, lo spoglio deve consistere in un'attività produttiva di effetti sul piano materiale, idonea a sovvertire la pregressa situazione fattuale;
fuoriescono, quindi, dall'estensione del concetto di spoglio le mere manifestazioni di volontà, prive di addentellato con la condizione di effettivo godimento dei beni;
in secondo luogo, sarebbe comunque inapplicabile l'orientamento in forza del quale, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi;
5 l'indirizzo in parola opera solo se gli atti successivi al primo, essendo strettamente collegati e connessi, costituiscono prosecuzione della stessa attività (Cass.
Civ., Sez. II, 23.5.2012, n. 8148);
nondimeno, nel caso di specie, i vari atti di spossessamento non costituiscono progressione di una medesima offesa, concernente un solo bene, ma hanno attinto, in momenti diversi, immobili materialmente e catastalmente differenti, sì da configurare, per forza di cose, lesioni della detenzione ontologicamente distinte;
va, poi, escluso che la ricorrente abbia in qualche modo ammesso che lo spoglio sia avvenuto a gennaio 2020;
nel ricorso, la sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso (rectius: di uno degli ingressi) alla cascina di Montirone, sita in via Giardino, n. 3, viene collocata a settembre 2020, mentre gli ulteriori atti di ingerenza nel godimento dei fondi risalgono al mese di agosto 2020 (cfr. dichiarazioni scritte dei contoterzisti DI Ruzzenenti ed
Eredi Savoldi s.r.l. – doc.ti 3 e 4 attorei – mai contestate dai convenuti nella loro genuinità);
l'azione attorea, pertanto, appare rispettosa del termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 comma 1 c.c. e, in assenza di diversi impedimenti, deve essere accolta»
(così, la motivazione dell'ordinanza citata).
Si rinvia, ad ulteriore conforto della decisione, anche agli argomenti analiticamente esposti dal giudice del reclamo, da intendersi qui integralmente richiamati.
4.
Posta la fondatezza dell'azione di reintegrazione, occorre esaminare il profilo del danno risarcibile, essendo pacifico che la lesione di una situazione possessoria possa integrare una fattispecie di illecito extracontrattuale (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34540 del 11/12/2023).
A tal fine, sono determinanti le conclusioni del c.t.u., dalle quali non vi sono ragioni di discostarsi, sia perché frutto di approfondite indagini, sia perché rassegnate dopo aver adeguatamente tenuto conto delle (e, ove necessario, replicato alle) osservazioni dei c.t.p.2 (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 282 del
09/01/2009).
Le voci di danno accertate e quantificate dal c.t.u. sono di seguito esposte (per maggiori ragguagli, si vedano i contenuti dell'elaborato peritale).
A. Danno emergente:
1)somma relativa alle spese colturali sostenute dalla per la Parte_1
coltivazione dei terreni a mais in comune di Montirone, ed attribuibili alle sole superfici
Per Per oggetto di spoglio ( 58,10 contro totali 77,54 in conduzione di parte attrice), pari ad euro 19.100,10;
2) somma relativa alle spese colturali sostenute dalla per la Parte_1
coltivazione dei terreni a mais in comune di Poncarale, ed attribuibili alle sole superfici oggetto di spoglio (piò 51,51 contro 68,32 piò in conduzione di parte attrice), pari ad euro
16.994,76;
3) somma relativa alle spese sostenute dalla per l'acquisto di Parte_1
scorte morte comprensive della quota annuale per lo smaltimento rifiuti, ed attribuibili alle sole superfici oggetto di spoglio, pari ad euro 22.148,72;
4) ulteriori spese (i.e., oneri per concessione prelievo irriguo Provincia di Brescia pari ad euro 41,79; spese per Consorzio irriguo Vaso Garza per euro 157,61; spese per energia elettrica complessive per euro 8.486,94) per complessivi euro 8.686,34.
L'entità complessiva del danno emergente è pari ad euro 66.929,92 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 13 della c.t.u.).
B. Lucro cessante:
1) mancato reddito anno 2020 per mancata disponibilità dei fondi: nullo, in quanto le spese risultano maggiori dei ricavi (vedasi pagg. 13 e 14 c.t.u.);
2) mancato guadagno 2021 per ritardata semina: euro 13.111,06 (pag. 14 c.t.u.).
L'entità complessiva del lucro cessante ammonta ad euro 12.039,71, pari alla differenza fra il mancato guadagno del 2021 e il limitato apporto azotato derivante dalla messa a coltura di erba medica, stimato in euro 1.071,35 (cfr. pagg. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
C. Conclusione – danno complessivo:
Dalla sommatoria delle voci esposte, risulta che il danno complessivo patito dalla ricorrente per effetto della lesione possessoria è pari ad euro 78.969,63. Vi si aggiungono rivalutazione e interessi, nei termini indicati in dispositivo.
7 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza. I resistenti, in solido fra loro, dovranno:
(i) rifondere alla ricorrente le spese per la fase di attuazione dell'ordinanza possessoria
(euro 2.210,47 per esborsi3 ed euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa) e quelle della fase di merito (euro 2.912,00 per esborsi4 ed euro
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa); (ii) sostenere interamente, in via definitiva, il costo della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma quanto già statuito con ordinanza n. cronol. 1676/2021 del
27/04/2021;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare all'attrice, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 78.969,63, oltre rivalutazione monetaria su base annua e interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal mese di settembre 20205 e sino alla data odierna. Dalla data della pronuncia della presente sentenza sino al saldo, sulla somma come poc'anzi determinata (e divenuta debito di valuta), saranno dovuti i soli interessi legali;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, e così: (i) euro 2.210,47 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per la fase dell'attuazione dell'interdetto possessorio;
(ii) euro 2.912,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per la fase del merito possessorio;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dei convenuti.
Brescia, 28 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda, comunque, giudicata infondata ai fini della soccombenza virtuale (cfr. pag. 4 della sentenza).
3 2 Sono tardive le controsservazioni alla c.t.u., cristallizzate nel doc. 43 di parte ricorrente, che il c.t.p. dott.
ha veicolato in una comunicazione al legale attoreo, il quale le ha poi prodotte e riprese Persona_2 negli scritti successivi. Invero, tali osservazioni ben avrebbero potuto (e dovuto) essere esposte al c.t.u. nel termine a ciò deputato, successivo alla trasmissione della c.d. bozza di relazione, onde consentire Per un'adeguata considerazione da parte del dott. anziché essere proposte dopo il deposito dell'elaborato definitivo.
6 3 Fondo spese versato agli ufficiali giudiziari per l'accesso + fattura dott. (coaudiatore uff. giud. Per_4
. CP_9 4 V. fattura c.t.p. dott. . Per_2 5 Si assume, quale riferimento, il mese della sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso (rectius: di uno degli ingressi) alla cascina di Montirone, sita in via Giardino, n. 3.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635/2021 R.G. promossa da
(avv. Francesco Onofri) Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
(quali eredi di Giovanni AT RD),
[...] Controparte_5 CP_6
e (avv. Fabrizio Tomaselli) CP_7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La società ricorrente è nata nel 1997 ed è il prodotto della trasformazione di una comunione tacita familiare ex art. 230-bis c.c., al tempo esistente fra i signori CP_7
[...] CP_6 Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e Parte_5
Gli immobili (fabbricati e terreni agricoli), siti in Poncarale e Montirone, in precedenza oggetto della comunione, sono stati conferiti in godimento ai sensi dell'art. 2254 comma 2 c.c. (art. 4 del contratto di società, doc. 1 di parte ricorrente).
L'attrice ha allegato di aver subito lo spoglio del 79.99% dei fondi conferiti, perpetrato dalla società con la collaborazione dei soci Controparte_1 CP_6
e Giovanni AT RD. CP_7
1 Questi ultimi, in considerazione di tali comportamenti, sono stati esclusi dalla società «per grave inadempienza» con deliberazione ex art. 2286 c.c., comunicata in data
8 settembre 2020 (cfr. doc. 18 parte ricorrente).
La decisione è stata impugnata dai destinatari, i quali, con citazione del 7 ottobre
2020, ne hanno chiesto la sospensione cautelare e l'annullamento.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza in data 23 dicembre 2020 (doc.
23 attoreo).
La ricorrente ha domandato l'immediata reintegrazione nella detenzione degli immobili agricoli e, limitatamente all'eventuale fase di merito, il risarcimento del danno patito per effetto dello spoglio.
I resistenti, costituitisi in giudizio con comparsa del 16 aprile 2021, si sono opposti all'accoglimento del ricorso. A fondamento delle loro difese, i convenuti hanno posto essenzialmente due argomenti: (i) vi sarebbe una contraddizione logica fra la pretesa della ricorrente di veder esclusi i convenuti dalla società per aver fatto mancare i conferimenti e la contemporanea pretesa di conservare (e tutelare in via interdittale) la detenzione dei beni oggetti dei predetti conferimenti;
(ii) l'asserito spoglio si sarebbe concretizzato con una comunicazione del 23 dicembre 2019 e, subito dopo, con la collocazione del lucchetto avvenuta nel mese di gennaio 2020, sicché l'esercizio dell'azione di reintegrazione sarebbe tardivo, perché ultrannuale.
La fase interdittale si è conclusa con l'ordinanza di accoglimento n. cronol.
1676/2021 del 27/04/2021, che ha ordinato «ai resistenti Giovanni AT RD,
e società agricola di reintegrare CP_6 CP_7 Controparte_1
immediatamente la ricorrente nella detenzione di tutti gli immobili elencati alle pag. 9,
10 e 11 del ricorso depositato in data 10 febbraio 2021».
Il provvedimento è stato impugnato e il reclamo è stato respinto con ordinanza collegiale in data 8 luglio 2021.
In data 8 ottobre 2021 gli attori hanno presentato istanza per la prosecuzione del merito possessorio, con la quale, oltre a chiedere la conferma dei provvedimenti interdittali (nel frattempo portati ad esecuzione a mezzo Ufficiale Giudiziario), hanno domandato il ristoro di «tutti i pregiudizi economici diretti e indiretti causati dallo spoglio degli immobili agricoli oggetto del ricorso e dal protrarsi della loro illecita sottrazione, per danno emergente e lucro cessante, come risulteranno quantificati in corso di causa, per non meno di euro 88.830,85, con riferimento al danno emergente, oltre ad una somma
2 da quantificarsi con riferimento al lucro cessante, e comunque per la somma che risulterà dovuta secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione».
I convenuti hanno reiterato le eccezioni in precedenza dedotte e hanno concluso per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una c.t.u. a firma del dott.
, il quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 27 maggio 2023. Persona_1
Parallelamente, è giunto a conclusione il procedimento R.G. n. 10817/2020, avente ad oggetto l'impugnazione delle tre delibere di esclusione dei soci dalla
[...]
adottate tutte in data 8 settembre 2020 e agli stessi comunicate il 9 Parte_1
settembre 2020. In particolare, con sentenza n. 1127/2023 pubbl. il 10/05/2023, è stata dichiarata «la cessazione della materia del contendere in relazione alla originaria domanda di annullamento delle tre delibere di esclusione dei soci RD Giovanni
AT, e dalla società 1 e sono state CP_6 CP_7 Parte_1
respinte «le rimanenti domande proposte dalla parte attrice».
In data 27 giugno 2023 il processo è stato interrotto a causa del decesso del convenuto Giovanni AT RD. I suoi eredi – Controparte_2 CP_3
e – si sono ritualmente costituiti con comparsa depositata CP_4 Controparte_5
in data 28 novembre 2023.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'ordine di reintegrazione della ricorrente nella detenzione dei fondi, emesso con provvedimento n. cronol. 1676/2021 del 27/04/2021, merita conferma per le ragioni ivi indicate, di seguito trascritte:
«i principali fatti costitutivi della domanda attorea sono documentali o pacifici;
l'originaria detenzione attorea dei fondi poggia sul contratto sociale e sul disposto dell'art. 2254 comma 2 c.c., che attribuisce alla società, sul bene conferito in godimento, un diritto analogo a quello del locatario;
le condotte di spossessamento e la loro riferibilità, in termini di autoria materiale
e/o morale, ai convenuti, non sono state specificatamente contestate;
anzi, di esse si rinviene affermazione esplicita a pag. 9 della citazione introduttiva del processo di impugnazione della delibera di esclusione, prodotta dall'attrice quale doc. 19 (“gli esponenti, ripresa l'autonoma conduzione dei loro fondi, ne hanno disposto della coltivazione non più tramite la società comodataria d'un tempo, bensì con
l'affittanza alla Green Energy S.A.”) e ammissione implicita nella raccomandata del 2 febbraio 2021, prodotta dalla ricorrente in udienza (nella missiva i convenuti non negano di essere in possesso dei terreni, ma si limitano a chiederne la precisa identificazione catastale);
inoltre, la lesione della detenzione attorea è il presupposto sul quale si basa la decisione di rigetto della sospensiva cautelare (pag. 4: “Nel merito degli addebiti mossi ai soci esclusi, nei limiti cognitivi tipici della presente fase, almeno la contestata distrazione a favore di terzi di terreni agricoli precedentemente concessi in godimento alla società pare sorretta da adeguato fumus di verosimiglianza e costituisce, allo stato, circostanza sufficiente a giustificare l'adozione della delibera di esclusione degli odierni ricorrenti”); ne deriva che la pregressa detenzione attorea, lo spoglio e la sua ascrivibilità ai convenuti si possono assumere quali dati acquisiti alla verità processuale;
l'analisi deve ora procedere verso la prima eccezione dei convenuti, che potrebbe essere articolata nelle seguenti proposizioni:
(P1) la società era detentrice degli immobili in forza dei conferimenti;
(P2) la società ha escluso i soci che tali conferimenti avevano effettuato;
quindi,
(C) la società ha perduto la detenzione degli immobili;
secondo il criterio generale di correttezza logica, un ragionamento è corretto se
e solo se non può darsi il caso che le sue premesse siano tutte vere e la sua conclusione falsa;
il ragionamento sotteso all'eccezione dei convenuti è invalido, perché consta di due premesse vere e di una conclusione falsa;
e la conclusione è falsa, giusta il disposto dell'art. 2289 c.c., il quale stabilisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”;
la disposizione – che si applica tanto al recesso, quanto all'esclusione del socio
– mira a salvaguardare l'integrità dell'azienda sociale, di fronte alle vicende personali del socio ed esclude che questi abbia diritto alla restituzione di un bene conferito in godimento, fino a quando dura la società. Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I,
4 17.11.1984, n. 5853: “In ipotesi di uscita del socio da una società di persone la conseguente definizione dei rapporti fra socio e società, che va attuata attraverso la liquidazione della quota del socio uscente, deve essere effettuata tenendo presenti i criteri stabiliti in relazione alla divisione del patrimonio sociale, con la conseguenza che ove oggetto del conferimento non sia stata la proprietà della cosa conferita, ma solo il godimento della stessa, oggetto della liquidazione - cui ha diritto il socio uscente - non può essere una somma di denaro pari al valore della proprietà del bene - mai entrata nel patrimonio della società - ma una somma che corrisponda all'utilità che la società ricava dall'essere titolare di un diritto di godimento”;
dunque, non v'è alcuna incompatibilità logica o giuridica nell'attuale efficacia della deliberazione di esclusione dei soci convenuti e nella contestuale persistenza della detenzione dei terreni agricoli in capo alla società ricorrente;
essa, pertanto, è pienamente legittimata all'esercizio dell'azione di reintegrazione, che, come noto, può essere esperita dal detentore qualificato (i.e., chi detenga la cosa nell'interesse proprio in forza di un titolo contrattuale anche atipico:
Cass. Civ., Sez., II, 22.7.2002, n. 10676) pure nei confronti del possessore e proprietario del bene (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6-2, 25.9.2015, n. 19114); ferma l'azionabilità astratta della tutela possessoria da parte della ricorrente, è necessario, in seconda battuta, accertare se tale protezione non sia, in concreto, impedita dal decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 comma 1 c.c.;
i convenuti sostengono che il primo atto di spoglio, a cui dovrebbe essere ricollegato il dies a quo del termine decadenziale, sia identificabile nella comunicazione di disdetta dal comodato inviata alla società in data 23 dicembre 2019 dai soci Giovanni
AT RD, e CP_6 CP_7
la tesi è infondata, per due ragioni;
anzitutto, il possesso e la detenzione sono situazioni di fatto;
di conseguenza, lo spoglio deve consistere in un'attività produttiva di effetti sul piano materiale, idonea a sovvertire la pregressa situazione fattuale;
fuoriescono, quindi, dall'estensione del concetto di spoglio le mere manifestazioni di volontà, prive di addentellato con la condizione di effettivo godimento dei beni;
in secondo luogo, sarebbe comunque inapplicabile l'orientamento in forza del quale, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi;
5 l'indirizzo in parola opera solo se gli atti successivi al primo, essendo strettamente collegati e connessi, costituiscono prosecuzione della stessa attività (Cass.
Civ., Sez. II, 23.5.2012, n. 8148);
nondimeno, nel caso di specie, i vari atti di spossessamento non costituiscono progressione di una medesima offesa, concernente un solo bene, ma hanno attinto, in momenti diversi, immobili materialmente e catastalmente differenti, sì da configurare, per forza di cose, lesioni della detenzione ontologicamente distinte;
va, poi, escluso che la ricorrente abbia in qualche modo ammesso che lo spoglio sia avvenuto a gennaio 2020;
nel ricorso, la sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso (rectius: di uno degli ingressi) alla cascina di Montirone, sita in via Giardino, n. 3, viene collocata a settembre 2020, mentre gli ulteriori atti di ingerenza nel godimento dei fondi risalgono al mese di agosto 2020 (cfr. dichiarazioni scritte dei contoterzisti DI Ruzzenenti ed
Eredi Savoldi s.r.l. – doc.ti 3 e 4 attorei – mai contestate dai convenuti nella loro genuinità);
l'azione attorea, pertanto, appare rispettosa del termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 comma 1 c.c. e, in assenza di diversi impedimenti, deve essere accolta»
(così, la motivazione dell'ordinanza citata).
Si rinvia, ad ulteriore conforto della decisione, anche agli argomenti analiticamente esposti dal giudice del reclamo, da intendersi qui integralmente richiamati.
4.
Posta la fondatezza dell'azione di reintegrazione, occorre esaminare il profilo del danno risarcibile, essendo pacifico che la lesione di una situazione possessoria possa integrare una fattispecie di illecito extracontrattuale (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34540 del 11/12/2023).
A tal fine, sono determinanti le conclusioni del c.t.u., dalle quali non vi sono ragioni di discostarsi, sia perché frutto di approfondite indagini, sia perché rassegnate dopo aver adeguatamente tenuto conto delle (e, ove necessario, replicato alle) osservazioni dei c.t.p.2 (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 282 del
09/01/2009).
Le voci di danno accertate e quantificate dal c.t.u. sono di seguito esposte (per maggiori ragguagli, si vedano i contenuti dell'elaborato peritale).
A. Danno emergente:
1)somma relativa alle spese colturali sostenute dalla per la Parte_1
coltivazione dei terreni a mais in comune di Montirone, ed attribuibili alle sole superfici
Per Per oggetto di spoglio ( 58,10 contro totali 77,54 in conduzione di parte attrice), pari ad euro 19.100,10;
2) somma relativa alle spese colturali sostenute dalla per la Parte_1
coltivazione dei terreni a mais in comune di Poncarale, ed attribuibili alle sole superfici oggetto di spoglio (piò 51,51 contro 68,32 piò in conduzione di parte attrice), pari ad euro
16.994,76;
3) somma relativa alle spese sostenute dalla per l'acquisto di Parte_1
scorte morte comprensive della quota annuale per lo smaltimento rifiuti, ed attribuibili alle sole superfici oggetto di spoglio, pari ad euro 22.148,72;
4) ulteriori spese (i.e., oneri per concessione prelievo irriguo Provincia di Brescia pari ad euro 41,79; spese per Consorzio irriguo Vaso Garza per euro 157,61; spese per energia elettrica complessive per euro 8.486,94) per complessivi euro 8.686,34.
L'entità complessiva del danno emergente è pari ad euro 66.929,92 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 13 della c.t.u.).
B. Lucro cessante:
1) mancato reddito anno 2020 per mancata disponibilità dei fondi: nullo, in quanto le spese risultano maggiori dei ricavi (vedasi pagg. 13 e 14 c.t.u.);
2) mancato guadagno 2021 per ritardata semina: euro 13.111,06 (pag. 14 c.t.u.).
L'entità complessiva del lucro cessante ammonta ad euro 12.039,71, pari alla differenza fra il mancato guadagno del 2021 e il limitato apporto azotato derivante dalla messa a coltura di erba medica, stimato in euro 1.071,35 (cfr. pagg. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
C. Conclusione – danno complessivo:
Dalla sommatoria delle voci esposte, risulta che il danno complessivo patito dalla ricorrente per effetto della lesione possessoria è pari ad euro 78.969,63. Vi si aggiungono rivalutazione e interessi, nei termini indicati in dispositivo.
7 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza. I resistenti, in solido fra loro, dovranno:
(i) rifondere alla ricorrente le spese per la fase di attuazione dell'ordinanza possessoria
(euro 2.210,47 per esborsi3 ed euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa) e quelle della fase di merito (euro 2.912,00 per esborsi4 ed euro
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa); (ii) sostenere interamente, in via definitiva, il costo della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma quanto già statuito con ordinanza n. cronol. 1676/2021 del
27/04/2021;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare all'attrice, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 78.969,63, oltre rivalutazione monetaria su base annua e interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal mese di settembre 20205 e sino alla data odierna. Dalla data della pronuncia della presente sentenza sino al saldo, sulla somma come poc'anzi determinata (e divenuta debito di valuta), saranno dovuti i soli interessi legali;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, e così: (i) euro 2.210,47 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per la fase dell'attuazione dell'interdetto possessorio;
(ii) euro 2.912,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, per la fase del merito possessorio;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dei convenuti.
Brescia, 28 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda, comunque, giudicata infondata ai fini della soccombenza virtuale (cfr. pag. 4 della sentenza).
3 2 Sono tardive le controsservazioni alla c.t.u., cristallizzate nel doc. 43 di parte ricorrente, che il c.t.p. dott.
ha veicolato in una comunicazione al legale attoreo, il quale le ha poi prodotte e riprese Persona_2 negli scritti successivi. Invero, tali osservazioni ben avrebbero potuto (e dovuto) essere esposte al c.t.u. nel termine a ciò deputato, successivo alla trasmissione della c.d. bozza di relazione, onde consentire Per un'adeguata considerazione da parte del dott. anziché essere proposte dopo il deposito dell'elaborato definitivo.
6 3 Fondo spese versato agli ufficiali giudiziari per l'accesso + fattura dott. (coaudiatore uff. giud. Per_4
. CP_9 4 V. fattura c.t.p. dott. . Per_2 5 Si assume, quale riferimento, il mese della sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso (rectius: di uno degli ingressi) alla cascina di Montirone, sita in via Giardino, n. 3.
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