Articolo 74 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 73Articolo 75
Versione
16 aprile 1968
Art. 74. Le spese correnti, in conto capitale e per
rimborso di prestiti del bilancio dell'Ammi-
nistrazione predetta, comprese quelle delle
gestioni speciali ed autonome accertate nel-
l'esercizio finanziario 1966, risultano sta-
bilite in.................................... L. 2.036.670.753.525
delle quali furono pagate.................... " 1.676.563.211.591
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e rimasero da pagare......................... L. 360.107.541.934
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968