Articolo 4 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 giugno 1995
Art. 4. 1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995