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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5793 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da (p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino De Francesco, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto, giusta procura in atti, opposta
e nei confronti di p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2017, Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
[...] Parte_4 della società e nella qualità di fideiussiore hanno proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 del 21.07.2017, notificato in data 31.07.2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 49.387,77, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del a titolo di saldo debitorio del Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 5793, acceso in data 26.02.2001 (€ 34.739,18), e in forza del contratto di finanziamento n. 60453, sottoscritto in data 21.02.2011 (€ 14.648,59). A fondamento dell'opposizione proposta, hanno contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di valute fittizie. Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti. Il (oggi , costituendosi in Controparte_4 Controparte_1 giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente.
Con atto, depositato in data 10.09.2024, gli opponenti hanno dichiarato di rinunciare all'opposizione proposta chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. Il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. In via preliminare, occorre osservare che secondo costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'azione e quindi alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., non necessita dell'accettazione della controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1439/2002), né richiede formule sacramentali, potendo essere anche tacita in caso di incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, comportando, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione (Cass. Civ., 23.07.2019, n. 19845). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che
“la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cass. Civ., 22.01.2020, n. 1386; conf. Cass. Civ., 09.06.2014, n. 12953, ha precisato che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”; Cass. Civ., 10.09.2004, n. 18255). Ne consegue che la rinuncia all'opposizione, equivalente ad un rigetto nel merito della domanda, determina, in mancanza di diverso accordo tra le parti, l'attribuzione a carico del rinunciante delle spese di lite (Tribunale Bolzano, 26.02.2019, n. 200; Tribunale Milano, 19.02.2008, n. 2075; Corte appello Salerno,
16.11.2022, n. 1512; Tribunale Milano, 10.02.2022, n. 1190; Tribunale Roma,
2 25.03.2020, n. 5429, secondo il quale, “la rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda”; conf. Tribunale Foggia, 20.01.2025, n. 182; Tribunale Asti, 22.11.2019, n. 254: “come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito”). Alla rinuncia segue l'estinzione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Considerato che la l'istituto di credito cessionario, non ha aderito Controparte_2 alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dagli opponenti, le stesse, vanno poste a carico di parte rinunciate ed in favore dell'opposta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5793/2017 R.G., così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1665/17, emesso dal Tribunale di Messina in data del 15.09.2017;
2. condanna parte opponente al pagamento i favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra parte opponente e la terza intervenuta.
Si comunichi. Messina, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Preti
3
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5793 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da (p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino De Francesco, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto, giusta procura in atti, opposta
e nei confronti di p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2017, Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
[...] Parte_4 della società e nella qualità di fideiussiore hanno proposto Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 del 21.07.2017, notificato in data 31.07.2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 49.387,77, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del a titolo di saldo debitorio del Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 5793, acceso in data 26.02.2001 (€ 34.739,18), e in forza del contratto di finanziamento n. 60453, sottoscritto in data 21.02.2011 (€ 14.648,59). A fondamento dell'opposizione proposta, hanno contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di valute fittizie. Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti. Il (oggi , costituendosi in Controparte_4 Controparte_1 giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente.
Con atto, depositato in data 10.09.2024, gli opponenti hanno dichiarato di rinunciare all'opposizione proposta chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. Il giudizio è stato, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. In via preliminare, occorre osservare che secondo costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'azione e quindi alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., non necessita dell'accettazione della controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1439/2002), né richiede formule sacramentali, potendo essere anche tacita in caso di incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, comportando, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione (Cass. Civ., 23.07.2019, n. 19845). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che
“la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cass. Civ., 22.01.2020, n. 1386; conf. Cass. Civ., 09.06.2014, n. 12953, ha precisato che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”; Cass. Civ., 10.09.2004, n. 18255). Ne consegue che la rinuncia all'opposizione, equivalente ad un rigetto nel merito della domanda, determina, in mancanza di diverso accordo tra le parti, l'attribuzione a carico del rinunciante delle spese di lite (Tribunale Bolzano, 26.02.2019, n. 200; Tribunale Milano, 19.02.2008, n. 2075; Corte appello Salerno,
16.11.2022, n. 1512; Tribunale Milano, 10.02.2022, n. 1190; Tribunale Roma,
2 25.03.2020, n. 5429, secondo il quale, “la rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda”; conf. Tribunale Foggia, 20.01.2025, n. 182; Tribunale Asti, 22.11.2019, n. 254: “come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito”). Alla rinuncia segue l'estinzione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Considerato che la l'istituto di credito cessionario, non ha aderito Controparte_2 alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dagli opponenti, le stesse, vanno poste a carico di parte rinunciate ed in favore dell'opposta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5793/2017 R.G., così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1665/17, emesso dal Tribunale di Messina in data del 15.09.2017;
2. condanna parte opponente al pagamento i favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra parte opponente e la terza intervenuta.
Si comunichi. Messina, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Preti
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