Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto da IO BE MA BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Porcu e Danilo Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Asl Sassari - Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, non costituitasi in giudizio;
per
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ annullare, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari:
a. la determinazione dirigenziale n. 104 del 20.1.2025 (proposta n. PDTD/2025/100 del 16.1.2025) del Direttore della Struttura Complessa Ricerca e Selezione del personale per le Aziende del SSR di ARES Sardegna, Azienda Regionale della Salute (struttura proponente: Ricerca e Selezione del personale per le Aziende del SSR), avente a oggetto: «presa atto esiti procedura di stabilizzazione 18 mesi per il personale precario della Dirigenza da destinare alla ASL Sassari relativamente al profilo professionale di Dirigente Ingegnere - n. 1 unità. Ammissione/Esclusione candidati», pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES dal 20.1.2025 a 4.2.2025, notificata al ricorrente in data 23.1.2025, con la quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale ARES Sardegna n. 2668 del 31.10.2024, per n. 1 unità destinata al personale precario della Dirigenza, profilo professionale di Dirigente Ingegnere da destinare alla ASL Sassari (ID Domanda 4644159), e tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, prodromici, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, in quanto lesivi dei suoi interessi;
b. qualora se ne riconosca la natura provvedimentale, la nota prot. ARES – Azienda Regionale della salute del 23.1.2025 PG 2025/0004985, avente a oggetto «procedura di stabilizzazione ex art.1, comma 268, lettera b) della Legge n. 234 del 30.12.2021 di cui alla Determina Ares Sardegna n. 2668 del 31.10.2024 per il profilo di Dirigente Ingegnere da destinare alla ASL Sassari. Notifica di esclusione», trasmessa a mezzo pec all’Ing. BA in data 23.1.2025,… nonché tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, prodromici, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, in quanto lesivi dei suoi interessi;
c. ogni altro atto e/o provvedimento e/o documento, ancorché non conosciuto dal ricorrente, presupposto, istruttorio, prodromico, connesso e/o collegato e/o consequenziale rispetto ai provvedimenti sopra impugnati, antecedente o conseguente o comunque inerente all’illegittima succitata esclusione dalla procedura di stabilizzazione per quanto d’interesse e di ragione (ivi compresi gli atti in forza dei quali sia stata eventualmente disposta l’assunzione e l’immissione in servizio di altro soggetto nella posizione oggetto di impugnativa).
Contestualmente accertare e dichiarare
- il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti richiesti per essere ammesso alla procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale n. 2668 del 31.10.2024 del Direttore della Struttura Complessa Ricerca e Selezione del personale per le Aziende del SSR di Ares Sardegna, Azienda Regionale della Salute, per n. 1 unità, profilo professionale di Dirigente Ingegnere, da destinare alla ASL Sassari e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso e per l’effetto partecipare alla procedura di stabilizzazione sopraindicata e contestualmente l’obbligo/dovere di ARES Sardegna, Azienda Regionale della Salute di ammettere il ricorrente alla procedura di stabilizzazione per cui è causa;
- contestualmente accertare e dichiarare il diritto dello stesso ricorrente – anche per effetto della mancata presentazione di ulteriori domande da parte di altri candidati – previa valutazione positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti generali e specifici di cui al sopraindicato avviso per la stabilizzazione ovvero in ogni caso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della stabilizzazione, a essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente accertare e dichiarare l’obbligo/dovere di ARES Sardegna, … previa ammissione del ricorrente alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, di inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco degli aventi diritto all’assunzione nell’ambito del procedimento di stabilizzazione suindicato e il conseguente obbligo di adottare tutti i conseguenziali provvedimenti di sua competenza per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero all’assunzione del ricorrente da parte di ASL Sassari con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stipula del relativo contratto individuale, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico.
- In via subordinata e salvo gravame, previo accertamento e declaratoria dell’insussistenza e/o illegittimità della causa di esclusione contestata al ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente a essere ammesso a nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione di cui alla sopraindicata procedura di stabilizzazione e il correlativo obbligo/dovere di ARES Sardegna di procedere a tale nuova valutazione.
Conseguentemente condannare
- ARES Sardegna a adempiere agli obblighi/doveri sopraindicati a essa riferibili e, precisamente, condannare ARES Sardegna ad ammettere il ricorrente alla procedura di stabilizzazione per cui è causa e dunque inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco degli aventi diritto all’assunzione nell’ambito del procedimento di stabilizzazione suindicato e conseguentemente condannare ARES Sardegna all’adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti di sua competenza funzionali alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero all’assunzione del ricorrente da parte di ASL Sassari con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stipula del relativo contratto individuale, con conseguente inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore e con conseguente condanna di ARES Sardegna a adottare i relativi provvedimenti, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico.
- Con riserva di separata azione per il pagamento e la determinazione delle differenze retributive maturate, nonché per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per il pregiudizio concernente la posizione previdenziale ai fini pensionistici.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari e rimborso del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Francesco Porcu per il ricorrente e Paola Trudu per ARES Sardegna;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
visti gli articoli 60 e 74 cod. proc. amm. ;
accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e con motivazione abbreviata, compatibilmente con le peculiarità della vicenda;
premesso e considerato che:
1. il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe e, in particolare, la determinazione n. 104 del 20.1.2025, notificata all’interessato in data 23.1.2025, con la quale la domanda del ricorrente stesso di partecipazione alla procedura di stabilizzazione indicata in premessa è stata qualificata come “ inammissibile in quanto carente del requisito di partecipazione di cui al p. 4 dell’art. 2 dell’avviso” , dal che è conseguita l’esclusione dalla procedura medesima, indetta con determinazione dirigenziale n. 2668 del 31.10.2024, “per il personale precario della Dirigenza del SSN per n. 1 unità nel profilo di Dirigente Ingegnere, da destinare alla ASL Sassari ”, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2012, e sulla base della L.R. n. 11/2022;
con successiva nota prot. del 23.1.2025, a firma del Direttore della SC Ricerca e Selezione del Personale per le Aziende del SSR e del Responsabile del procedimento, è stata comunicata al ricorrente l’esclusione “dalla partecipazione alla procedura di stabilizzazione … sopra specificata in quanto, all’esito dell’esame della domanda di partecipazione e all’atto dell’istruttoria svolta dal Servizio scrivente, si è accertato che la S.V. risultava titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella P. A. anche se in diverso profilo, ruolo e comparto al momento dell’indizione della procedura, configurando in tal modo l’ ipotesi di esclusione prevista nel bando all’art. 2 punto 4 e altresì dalla giurisprudenza di legittimità e merito…il fatto che la S.V. abbia successivamente posto fine volontariamente al rapporto a tempo indeterminato precedentemente alla presentazione della domanda, ponendosi in tal modo in un volontario stato preordinato di precarietà lavorativa, non è idoneo a soddisfare il predetto requisito. Le procedure di stabilizzazione sono da qualificarsi come un meccanismo di passaggio da uno stato di precarietà lavorativa ad uno stabile e non individuano anzi vietano, come finalità perseguita quella del mero reinquadramento lavorativo in senso migliorativo del lavoratore, operazione cui aspira la S.V. Pertanto, la Sua domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto carente del requisito della precarietà, ai sensi dell’art. 2, punto 4 del relativo avviso...” ;
avverso e per l’annullamento di tali atti, impugnati con cinque articolati motivi di ricorso, il ricorrente ha dedotto: violazione della lex specialis della procedura selettiva, con riferimento in particolare ai requisiti specifici di ammissione previsti dall’avviso pubblico, e violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento (art. 97 Cost.), parità di trattamento e affidamento, e delle norme in materia di interpretazione della legge e del procedimento amministrativo; violazione della normativa concorsuale applicabile e, in particolare, del d.P.R. n. 483/1997 e del d.P.R. n. 487/1994, che disciplinano l’accesso all’impiego pubblico e le modalità di svolgimento delle procedure selettive; eccesso di potere sotto diversi profili: travisamento dei presupposti, illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; violazione di norme di legge e di regolamenti rilevanti in materia di stabilizzazione e reclutamento del personale, comprese la L. n. 234/2021, la normativa regionale sarda, il D. Lgs. n. 75/2017, nonché il regolamento concorsuale interno di ARES Sardegna. Nel ricorso si deduce inoltre errata valutazione dei requisiti di ammissione e delle cause di esclusione; illegittima applicazione analogica di norma eccezionale (art. 10, comma 6, D.L. n. 34/2023), con ulteriore violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 51 e 97 Cost.), e dei criteri di interpretazione normativa;
con il ricorso introduttivo è stato chiesto, oltre all’annullamento degli atti indicati in epigrafe, l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a essere ammesso alla procedura in questione, in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dall’avviso pubblico e dalla normativa di riferimento. In particolare, il ricorrente ha domandato di accertare e dichiarare il proprio diritto non solo a partecipare alla procedura di stabilizzazione, ma anche - stante l’assenza di ulteriori domande presentate da altri candidati e a seguito della positiva valutazione dei requisiti - a essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il conseguente obbligo di ARES di adottare ogni provvedimento necessario per la costituzione del relativo rapporto di lavoro, con inquadramento nel profilo contrattuale previsto e con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico. In via subordinata il ricorrente ha poi domandato l’accertamento e la declaratoria dell’insussistenza o illegittimità della causa di esclusione oppostagli, e il conseguente obbligo dell’ARES di rivalutare la sua posizione ai fini dell’ammissione alla procedura. Infine, il ricorrente ha riservato ogni ulteriore azione, in un separato giudizio, per il ristoro delle differenze retributive maturate e per il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio alla propria posizione previdenziale, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ.;
si è costituita per resistere l’ARES Sardegna che, con memoria in data 28.4.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito poiché infondato;
nella camera di consiglio del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., in ordine alla possibile declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, e previo avviso inoltre ai sensi dell’art. 60 c.p.a., potendo sussistere i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata;
2.il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
2.1. preliminarmente va dichiarata la inammissibilità, per tardività – e quindi la inutilizzabilità - della memoria depositata in giudizio dall’Avvocatura di ARES Sardegna tardivamente, appunto, rispetto all’obbligo di rispettare il termine dei due giorni liberi prima della camera di consiglio cautelare, fissata per il 30 aprile 2025, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del c.p.a., avendo la difesa pubblica depositato la memoria soltanto lunedì 28 aprile anziché entro le ore 12 di sabato 26. Detta memoria va dunque stralciata dagli atti di causa in quanto depositata fuori termine;
2.2. ciò premesso, nella presente controversia viene impugnata come detto la determinazione, in data 20 gennaio 2025, di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con la citata determinazione dirigenziale n. 2668 del 31 ottobre 2024, adottata da ARES Sardegna, risultando, il ricorrente, “ titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione anche se in diverso profilo, ruolo e comparto al momento dell’indizione della procedura” , e avendo “ successivamente posto fine volontariamente al rapporto a tempo indeterminato precedentemente alla presentazione della domanda, ponendosi in tal modo in un volontario stato preordinato di precarietà lavorativa” , con conseguente non idoneità a soddisfare il requisito, richiesto dall’avviso pubblico di indizione della procedura, della c.d. “precarietà”, vale a dire di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una p.a.;
le censure articolate nel ricorso si fondano sulla presunta sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021;
in proposito, la giurisprudenza di questo Tribunale (I sezione, sent. n. 581 del 2023) ha già ritenuto di aderire all’orientamento, ormai consolidato, espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui, laddove non venga in questione una procedura selettiva di natura comparativa caratterizzata da valutazioni discrezionali attinenti al merito o a titoli, ma si faccia questione soltanto dell’accertamento del possesso di requisiti oggettivi in capo al soggetto interessato alla stabilizzazione, la competenza giurisdizionale a conoscere controversie che, in definitiva, attengono alla verifica di legittimità di un atto gestionale adottato nell’esercizio di poteri datoriali, appartiene al giudice ordinario (AGO), non ricadendosi nel campo di applicazione di cui all’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001. Non si tratta cioè di una procedura selettiva di natura concorsuale. Ai fini della stabilizzazione viene in rilievo, invece, la sola verifica, da parte della p.a., in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tra i quali vi è, come più volte ripetuto, la precarietà (il ricorrente è stato escluso per avere posto fine volontariamente al rapporto a tempo indeterminato precedentemente alla presentazione della domanda , ponendosi in tal modo volontariamente per ARES Sardegna in un stato preordinato di precarietà lavorativa);
al riguardo, assume rilievo ai fini della decisione della controversia l’art. 1, comma 268, lett. b) della l. n. 234 del 2021, applicato nel caso in esame e secondo il quale:
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia:
a)…
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
il presupposto per l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi della citata lett. b) consiste, tra l’altro, nell’essere stati reclutati, a tempo determinato, con procedura concorsuale. Ma che la lettera b) si riferisca a procedure di stabilizzazione (quindi non concorsuali) lo si desume dalla formulazione dell’ultimo periodo della disposizione trascritta, là dove è previsto che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
su fattispecie analoga a quella odierna la terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3801 del 2020 (v., in particolare, dal p. 6.3.), dopo avere operato la netta distinzione tra procedure concorsuali, sia pure riservate, di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, recante modifiche e integrazioni al d. lgs. n. 165/2001 in attuazione della delega conferita dalla l. n. 124/2015 (cd. legge Madia) in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, e
procedure di mera stabilizzazione, di cui al citato art. 20, comma 1, ha, in maniera condivisibile,
affermato che le controversie che hanno ad oggetto la procedura di stabilizzazione prevista dal comma 2 del citato art. 20, avendo questa natura concorsuale, sono attratte alla giurisdizione del G.A. ex art. art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. In questo caso, infatti, la procedura posta in essere dalla P.A. ai fini della stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato è configurata e disciplinata come una vera e propria selezione concorsuale e non già come mera verifica dei requisiti temporali oggettivi di durata del singolo rapporto di lavoro a tempo determinato, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. C.d.S., Sez. V, 18 luglio 2012, n. 4186, che richiama tra l’altro Cass. civ., Sez. Un., 26 ottobre 2011, n. 1778).
6.4. Invece, le controversie inerenti le procedure di stabilizzazione del personale precario previste dal comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 cit., non avendo queste ultime natura concorsuale, sono devolute al G.O. (C.d.S., Sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4273; III, 28 novembre 2014, n. 5903). In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente (v. C.d.S., Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 5177), secondo la quale “le procedure di stabilizzazione del personale precario dipendente degli Enti pubblici, di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, non rivestono natura di procedure concorsuali poiché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro secondo la prescrizione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. La giurisdizione su tali procedure e/o sul diniego/silenzio dell’Ente di attivarle spetta al Giudice ordinario”;
più di recente, in tema di stretta applicazione del comma 268, lettera b), è stato rammentato:
-in linea generale, che per ormai consolidata giurisprudenza, è da intendersi devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa ad una procedura di stabilizzazione c.d. diretta del personale precario, ove non siano effettuate valutazioni comparative di natura concorsuale, ma sia compiuta la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti per il passaggio dallo stato di personale precario allo stato di personale di ruolo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 29915/2017; n. 40983/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 6821/2018; sez. VI, n. 5177/2019; n. 3001/2020; n. 3801/2020; TAR Lazio, Roma, n. 1350/2019, sez. II, n. 6124/2019; TAR Sicilia, Palermo, n. 2763/2019; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10185/2021; sez. III, n. 10760/2021);
-più in particolari, che la c.d. stabilizzazione diretta , ricavabile dall’ indirizzamento dell’avviso pubblico al personale precario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b , già menzionato, è riconducibile al paradigma enucleato dal comma 1, dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, e, quindi, all’orbita dei meri atti di gestione e organizzazione adottati nell’esercizio dei poteri datoriali (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5903/2014; sez. V, n. 4273/2016; sez. VI, n. 5177/2019; sez. III, n. 3801/2020), in quanto incentrata sulla verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso di determinati requisiti prestabiliti dalla legge, senza il ricorso al modulo concorsuale di selezione per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aspiranti, proprio, invece, del paradigma enucleato da successivo comma 2 del citato art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 (sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1478/2023; n. 6127/2023; n. 3581/2024) …come previsto dalla pertinente disciplina contenuta nell'avviso pubblico, il richiesto accertamento di presupposti oggettivi in capo agli interessati non lascia, infatti, sussistere spazio per l'apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato (così, con parole qui condivise e che ben si attagliano anche al ricorso odierno, TAR Campania – Salerno, II, sent. n. 221 del 2025);
- nella fattispecie per cui è causa, la procedura di stabilizzazione si fonda esclusivamente sul possesso di determinati requisiti normativamente previsti, senza alcun espletamento di procedura selettiva concorsuale; non rileva in senso contrario la previsione dell’art. 4 dell’avviso di stabilizzazione, che dispone la formazione di elenchi con o senza priorità di assunzione, trattandosi di un’attività ricognitiva di natura tecnica, funzionale al solo ordine cronologico di assunzione e priva di contenuto selettivo o comparativo;
- la procedura, pertanto, conserva natura vincolata e si limita alla verifica del possesso dei presupposti di legge, in assenza di margini di discrezionalità o valutazioni di merito, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
- ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., restano salvi, ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute, gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la medesima venga riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;
- le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura interpretativa della questione giuridica trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, come da motivazione;
-compensa le spese.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO