Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da
AN ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti di parte ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/H1 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 18 dicembre 2023 nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non conosciuti;
- del verbale n. 2 del 15/12/2023 - VI Quadrimestre, redatto dalla Commissione designata nella parte in cui anche interpretato valuta la ricorrente non idonea per il conferimento dell'abilitazione scientifica per il settore in oggetto;
- dei giudizi individuali e collegiali espressi nei confronti di parte ricorrente, nell'anzidetta procedura di abilitazione;
- del verbale n. 1 del 26 agosto 2021 della Commissione nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, per le distinte fasce di abilitazione;
- del verbale n. 1 del 24 ottobre 2023 nella parte in cui la Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n.1588 dell'8 luglio 2021 e successivamente integrata con Decreto Direttoriale n.1753 del 17.10.2023, ha confermato, all'unanimità, in ogni sua parte, il verbale n.1 del 26 agosto 2021, recante i criteri per l'espletamento della procedura che il Commissario subentrante Prof. Vallocchia ha dichiarato di condividere, approvare e far propri in ogni capo e punto;
- dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso di cui al D.D. 553 del 26 febbraio 2021 (integrato con Decreto Direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021 in rettifica alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui al Decreto n.553/2021) recante “Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia” e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretato lede parte ricorrente;
- di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 12/02/2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi, M.U.R.), con domanda di annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti di parte ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/H1 – diritto romano e diritti dell’antichità, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 18 dicembre 2023 nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non conosciuti; del verbale n. 2 del 15/12/2023 - VI Quadrimestre, redatto dalla Commissione designata nella parte in cui anche valuta la ricorrente non idonea per il conferimento dell’abilitazione scientifica per il settore in oggetto; dei giudizi individuali e collegiali espressi nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione; del verbale n. 1 del 26 agosto 2021 della Commissione nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, per le distinte fasce di abilitazione; del verbale n. 1 del 24 ottobre 2023 nella parte in cui la Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n.1588 dell’8 luglio 2021 e successivamente integrata con Decreto Direttoriale n.1753 del 17.10.2023, ha confermato, all’unanimità, in ogni sua parte, il verbale n.1 del 26 agosto 2021, recante i criteri per l’espletamento della procedura che il Commissario subentrante Prof. Vallocchia ha dichiarato di condividere, approvare e far propri in ogni capo e punto; dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda della ricorrente; del bando di concorso di cui al D.D. 553 del 26 febbraio 2021 (integrato con Decreto Direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021 in rettifica alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui al Decreto n.553/2021) recante “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia” e relativi allegati, nella parte in cui lede parte ricorrente; di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui lede la posizione di parte ricorrente e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di concessione dell’abilitazione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
2. Tanto premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione del d.m. 120 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art.16 l.240/2010 e del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95; violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, violazione e falsa applicazione del d.m. 76/2012.
La Commissione, a dire della ricorrente, nonostante l’ampio superamento delle c.d. mediane, non avrebbe adempiuto all’obbligo di sufficiente valutazione delle pubblicazioni, concludendo il proprio scrutinio con una generica ed apodittica motivazione.
La Commissione, nonostante la candidata superasse ampiamente i criteri di cui alla lettera a) in ordine alle mediane ed ai titoli, non avrebbe analiticamente giudicato le singole opere presentate dalla candidata che sarebbero state valutate in modo parziale (vale a dire solo i lavori monografici), cumulativo e assolutamente generico.
Infine, nel giudizio collegiale, sarebbero totalmente obliterati i criteri di cui all’art. 4 del DM 120/2016 invece nei giudizi individuali sarebbero richiamati parzialmente.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto:
II. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione, erroneità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà nella valutazione da parte della commissione.
Nonostante la valutazione positiva della VQR e gli autorevoli apprezzamenti e citazioni dottrinali, la Commissione avrebbe valutato negativamente il lavoro della ricorrente “L’appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi” con giudizi generici e autoreferenziali, privi di alcun concreto addentellato rispetto alle valutazioni del panorama dottrinario. Con riferimento ai giudizi individuali, riguardo al lavoro delle monografie, sarebbero affermate asserzioni non adeguatamente motivate che finirebbero per apparire contraddittorie.
3. Con atto di mero stile, datato 21/01/2025, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
4. All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere accolto per le motivazioni che seguono.
6. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617). In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza. I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5). In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti: a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A. b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”. La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”. L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.
7. Nel caso di specie, la ricorrente “dispone di più dei titoli necessari ai fini della presente procedura”, altresì, superando i valori-soglia della produzione scientifica con il raggiungimento di 3 indicatori su 3, come ribadito dalla stessa Commissione nel giudizio collegiale che così si esprime: “La candidata, attualmente ricercatrice a tempo indeterminato presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, supera tre indicatori su tre e dispone dei titoli scientifici richiesti. Ai fini dell’art. 7 D.M. 120 del 2016 presenta dieci pubblicazioni, tra le quali tre monografie, sei articoli in rivista e un contributo in volume’’. Tuttavia, nel giudizio Collegiale, la Commissione si limita laconicamente ad affermare che ‘ Complessivamente, la produzione della candidata è caratterizzata da un'utilizzazione generica e a volte inadeguata di concetti moderni, affermazioni generalizzanti non sempre supportate dalle fonti storiche e una mancanza di approfondimenti originali. La produzione scientifica è discontinua. Il giudizio pertanto è unanimemente negativo’’.
8. Osserva il Collegio, che in tale motivazione, la Commissione non abbia adempiuto all’obbligo della valutazione delle pubblicazioni della candidata, mancando una analitica e critica motivazione in ordine al giudizio di inidoneità della ricorrente.
Nel giudizio collegiale, inoltre, manca qualsiasi riferimento ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016, rispettivamente alla valutazione dei requisiti di coerenza e rilevanza per il settore scientifico di riferimento nonché di innovatività, originalità e rigore metodologico.
9. Né sul punto soccorrono i giudizi individuali dei commissari, in quanto anch’essi carenti sul piano motivazionale. Nelle valutazioni individuali, infatti, sono stati solo parzialmente utilizzati i suddetti criteri. Ad esempio, la valutazione di pertinenza al settore concorsuale di cui alla lettera a) è stata compiuta da uno solo dei cinque commissari, il Prof. Franco Vallocchia che riporta, in maniera peraltro positiva, che “la coerenza con le tematiche del settore concorsuale è in buona misura apprezzabile”. Il criterio d) viene, anch’esso, preso in considerazione esclusivamente dal Commissario Vallocchia che riporta che “la collocazione editoriale delle pubblicazioni è apprezzabile”.
Anche in questo caso l’unico giudizio reso in merito a tale criterio è positivo.
Nulla, inoltre, è stato specificato in ordine al criterio c, e), f) .
3. La Commissione ha, invece, valutato la produzione della Prof.ssa ME attenendosi esclusivamente al criterio di cui alla lettera e) dell’art. 4 del DM 120/2016. Difatti, tutte le valutazioni compiute, sia nel giudizio collegiale sia nei giudizi individuali, attengono solo alla “qualità della produzione scientifica”.
Ma, anche in tal caso, l’onere di motivazione di cui a tale criterio è solo apparentemente adempiuto giacchè, anche nella valutazione del merito delle pubblicazioni, la Commissione avrebbe dovuto attenersi alle classificazioni previste dall’allegato D del D.M. 76/2012 che, invece, non ha rispettato.
10. Per giurisprudenza consolidata, “è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, … in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, …, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 10.2.2020, n.1758).
11. Alla luce di quanto sopra, pur rammentando in via preliminare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013), ritiene il Collegio che il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie risulti affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione secondo i richiamati criteri di cui all’art. 4 del DM 120/2016 evocati nel verbale di insediamento.
13. Nella fattispecie concreta, l’eccessiva sinteticità del giudizio finale lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione, privo inoltre di qualsiasi riferimento ai criteri per la valutazione delle pubblicazioni dell’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016, rendendo i giudizi Collegiali ed individuali, non conformi né al dettato normativo né alla giurisprudenza costante in materia di ASN.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Sezione, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (TAR Lazio Sez. Quarta Quater n. 21449/2024).
14. In definitiva, il ricorso va accolto, previo assorbimento della restante censura, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica della candidata, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti suindicati, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una
Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
11. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO