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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2186/2024
All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. D'Alessio Antonio ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 8.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. D'Alessio Parte_1 C.F._1
Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n, 99, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto CP_1 notificatole da con cui le era stato intimato il rilascio dell'immobile sito Controparte_1 in Sabaudia, Lungomare 190, libero da persone e cose. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata nei termini indicati nell'atto di precetto. Precisava infatti che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto era costituito dalla sentenza N. 5160/2023 con la quale il Tribunale di Roma aveva definito il giudizio inter partes - R.g. 44483/2020- avente ad oggetto il merito possessorio promosso dal Sig. nei confronti dell'odierna opponente, finalizzato ad ottenere Controparte_1
pagina 2 di 5 una statuizione di accertamento della reintegra nel compossesso sull'immobile sito in Sabaudia,
Lungomare 190, asseritamente ereditato dalle parti a seguito del decesso di , Persona_1
padre del sig. e coniuge della odierna opponente, nonché al risarcimento del Controparte_1
danno per la mancata disponibilità del bene, sul presupposto dell'intervenuto spoglio attuato dalla che avrebbe sostituito al compossesso del bene un proprio esclusivo possesso. Il Pt_1
Tribunale, con la citata sentenza, così disponeva: “conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale il 14.1.2021 e, per l'effetto, ordina a di consegnare alla Parte_1 parte attrice copia delle chiavi di accesso all'immobile sito in Sabaudia, Lungomare 190”. Dalla lettura del dispositivo della sentenza – che ordinava la consegna delle chiavi di accesso dell'immobile- unitamente alle ragioni espresse nella parte motiva, risultava inequivocabile che il
Tribunale aveva disposto la reintegra nel compossesso dell'immobile in favore dell'erede –
, mediante la consegna allo stesso delle chiavi di Controparte_2 accesso dell'immobile oggetto del presunto spoglio. In maniera del tutto arbitraria e priva di riscontro nel titolo esecutivo di cui era intimata l'esecuzione, il aveva, invece, intimato CP_1 alla sig.ra “di lasciare libero da persone e cose l'immobile ad esclusivo uso Parte_1 abitativo sito in Sabaudia, Lungomare 190”, così evidentemente travalicando il diritto sancito nel titolo.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, in attesa della decisione sulla istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza N. 5160/2023 resa dal Tribunale di Roma e posta a fondamento della preannunciata esecuzione per rilascio;
2) disporre la riunione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Latina, RG n. 3088/2023, dott.ssa Elena Saviano, prossima udienza 6 dicembre 2024; 3) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 24 aprile 2024 stante
l'inesistenza del diritto del sig. ad ottenere dall'odierna opponente “di Controparte_1 lasciare libero da persone e cose l'immobile ad esclusivo uso abitativo sito in Sabaudia, lungomare 190”. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Dichiarata la contumacia di non costituitosi nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.4.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di pagina 3 di 5 seguito esposte.
Invero, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 5160/2023, posta a fondamento del precetto opposto, emerge con tutta evidenza l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile, nulla avendo statuito a riguardo il titolo esecutivo.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022). Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza. Quanto alla possibilità che il Giudice ricorra, nel compiere tale operazione interpretativa, anche ad elementi ultronei, è stato chiarito che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615
c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo
e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ., Sez. 3,
5.6.2020, n. 10806). Pertanto, il ricorso ad elementi extratestuali può reputarsi ammissibile in ipotesi di oggettiva ambiguità del titolo esecutivo, laddove “non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (Cass. Civ., Sez. 3, 23.1.2023, n. 1942).
L'interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza, poi, assume particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art. 612 c.p.c. deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva.
pagina 4 di 5 Ciò chiarito in linea generale, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo non si presta ad alcuna ambiguità, non risultando contemplato alcun ordine di rilascio dell'immobile da parte della La sentenza n. 5160/2023, infatti, ordinava all'odierna Pt_1 opponente di “consegnare alla parte attrice copia delle chiavi di accesso all'immobile sito in
Sabaudia, Lungomare 190”, senza nulla statuire in merito ad un eventuale obbligo di rilasciare l'immobile. Né un contenuto di comando in tal senso può trarsi dalla lettura del dispositivo in combinato disposto con la motivazione del titolo, atteso che in nessuna parte della sentenza de quo viene paventato l'obbligo dell'odierna opponente di rilasciare il bene in favore della controparte, essendo stata per converso riconosciuta una situazione di compossesso tra i contendenti sull'immobile de quo.
Ne deriva che il precetto in questa sede opposto è stato intimato in assenza di titolo esecutivo, non essendo dato rinvenire, dalla interpretazione del titolo esecutivo, alcun ordine giudiziale conforme alla pretesa azionata in via esecutiva.
In accoglimento dell'opposizione, deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'odierno opposto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto oggetto di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile sito in Sabaudia,
Lungomare 190, in forza dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2186/2024
All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. D'Alessio Antonio ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 8.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. D'Alessio Parte_1 C.F._1
Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n, 99, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto CP_1 notificatole da con cui le era stato intimato il rilascio dell'immobile sito Controparte_1 in Sabaudia, Lungomare 190, libero da persone e cose. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata nei termini indicati nell'atto di precetto. Precisava infatti che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto era costituito dalla sentenza N. 5160/2023 con la quale il Tribunale di Roma aveva definito il giudizio inter partes - R.g. 44483/2020- avente ad oggetto il merito possessorio promosso dal Sig. nei confronti dell'odierna opponente, finalizzato ad ottenere Controparte_1
pagina 2 di 5 una statuizione di accertamento della reintegra nel compossesso sull'immobile sito in Sabaudia,
Lungomare 190, asseritamente ereditato dalle parti a seguito del decesso di , Persona_1
padre del sig. e coniuge della odierna opponente, nonché al risarcimento del Controparte_1
danno per la mancata disponibilità del bene, sul presupposto dell'intervenuto spoglio attuato dalla che avrebbe sostituito al compossesso del bene un proprio esclusivo possesso. Il Pt_1
Tribunale, con la citata sentenza, così disponeva: “conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale il 14.1.2021 e, per l'effetto, ordina a di consegnare alla Parte_1 parte attrice copia delle chiavi di accesso all'immobile sito in Sabaudia, Lungomare 190”. Dalla lettura del dispositivo della sentenza – che ordinava la consegna delle chiavi di accesso dell'immobile- unitamente alle ragioni espresse nella parte motiva, risultava inequivocabile che il
Tribunale aveva disposto la reintegra nel compossesso dell'immobile in favore dell'erede –
, mediante la consegna allo stesso delle chiavi di Controparte_2 accesso dell'immobile oggetto del presunto spoglio. In maniera del tutto arbitraria e priva di riscontro nel titolo esecutivo di cui era intimata l'esecuzione, il aveva, invece, intimato CP_1 alla sig.ra “di lasciare libero da persone e cose l'immobile ad esclusivo uso Parte_1 abitativo sito in Sabaudia, Lungomare 190”, così evidentemente travalicando il diritto sancito nel titolo.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, in attesa della decisione sulla istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza N. 5160/2023 resa dal Tribunale di Roma e posta a fondamento della preannunciata esecuzione per rilascio;
2) disporre la riunione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Latina, RG n. 3088/2023, dott.ssa Elena Saviano, prossima udienza 6 dicembre 2024; 3) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 24 aprile 2024 stante
l'inesistenza del diritto del sig. ad ottenere dall'odierna opponente “di Controparte_1 lasciare libero da persone e cose l'immobile ad esclusivo uso abitativo sito in Sabaudia, lungomare 190”. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Dichiarata la contumacia di non costituitosi nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.4.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di pagina 3 di 5 seguito esposte.
Invero, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 5160/2023, posta a fondamento del precetto opposto, emerge con tutta evidenza l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile, nulla avendo statuito a riguardo il titolo esecutivo.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022). Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza. Quanto alla possibilità che il Giudice ricorra, nel compiere tale operazione interpretativa, anche ad elementi ultronei, è stato chiarito che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615
c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo
e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ., Sez. 3,
5.6.2020, n. 10806). Pertanto, il ricorso ad elementi extratestuali può reputarsi ammissibile in ipotesi di oggettiva ambiguità del titolo esecutivo, laddove “non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (Cass. Civ., Sez. 3, 23.1.2023, n. 1942).
L'interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza, poi, assume particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art. 612 c.p.c. deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva.
pagina 4 di 5 Ciò chiarito in linea generale, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo non si presta ad alcuna ambiguità, non risultando contemplato alcun ordine di rilascio dell'immobile da parte della La sentenza n. 5160/2023, infatti, ordinava all'odierna Pt_1 opponente di “consegnare alla parte attrice copia delle chiavi di accesso all'immobile sito in
Sabaudia, Lungomare 190”, senza nulla statuire in merito ad un eventuale obbligo di rilasciare l'immobile. Né un contenuto di comando in tal senso può trarsi dalla lettura del dispositivo in combinato disposto con la motivazione del titolo, atteso che in nessuna parte della sentenza de quo viene paventato l'obbligo dell'odierna opponente di rilasciare il bene in favore della controparte, essendo stata per converso riconosciuta una situazione di compossesso tra i contendenti sull'immobile de quo.
Ne deriva che il precetto in questa sede opposto è stato intimato in assenza di titolo esecutivo, non essendo dato rinvenire, dalla interpretazione del titolo esecutivo, alcun ordine giudiziale conforme alla pretesa azionata in via esecutiva.
In accoglimento dell'opposizione, deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'odierno opposto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto oggetto di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile sito in Sabaudia,
Lungomare 190, in forza dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 5 di 5