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19 gennaio 2013
19 gennaio 2013
Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione , sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarieta', di proporzionalita', di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della Costituzione :
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
- L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Finalita'
1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione , sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarieta', di proporzionalita', di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della Costituzione :
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
- L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Commentari • 4
- 1. Opposizione Cartella Esattoriale Invitalia: Come Si Fa?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 maggio 2025 · 4.4258347
[…] Fonti normative e giurisprudenziali di riferimento Normativa: R.D. 639/1910 (artt. 7-12); D.P.R. 602/1973 (artt. 25, 50, 57); D.Lgs. 546/1992 (artt. 2, 19, 47-48, 52); D.Lgs. 46/1999 (art. 29); Codice Civile (artt. 2946, 2948); Codice di Procedura Civile (artt. 474, 615, 617, 619, 666, 669-octies, 281-sexies); Legge 228/2012 (art. 1, commi 538-543); Legge 234/2012 (art. 1); Legge 241/1990 (art. 2); D.Lgs. 185/2000 e ss.mm. (norme sul credito agevolato); D.Lgs. 28/2010 (mediazione civile). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 14/11/2018, n. 198Provvedimento: […] soggiunge il ricorrente, anche a voler considerare come recettizio il rinvio, il termine sarebbe comunque scaduto il 16 marzo 2017, in quanto il rinvio “secco” e recettizio al comma 1 dell'art. 31 della legge n. 234 del 2012 escluderebbe la possibilità di proroga prevista dal comma 3 dello stesso articolo. […] lettera b), della legge n. 115 del 2015, il richiamato art. 1 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. […]Leggi di più...
- ambiente·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni.·
- ricorso in via principale·
- inammissibilità delle questioni.·
- ammissibilità delle questioni·
- rigetto di eccezione preliminare.·
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- ricorso delle regioni autonome friuli-venezia giulia e sardegna