Versione
7 dicembre 1982
7 dicembre 1982
Art. 1. Articolo unico
Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, e' autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , e dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385 .
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si fara' fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.
Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, e' autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , e dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385 .
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si fara' fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.
Giurisprudenza • 6
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- mancata attività difensiva·
- art. 87 c.p.a.·
- legge 22/6/1988 n. 221·
- art. 55 c.p.p.