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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9736/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. SOLLI DANIELE per parte ricorrente nonché
l'avv. Colaianni in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9736 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SOLLI DANIELE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59620220002971449000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro CP_1
2.200,00 oltre € 118.50 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Solli, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022 00029714 49 000, notificato il 30/08/2022 generato in seguito al controllo della posizione contributiva relativa al periodo dal 10/2015 al 12/2020, gestione commercianti, rilevando preliminarmente l'infondatezza della pretesa stante la chiusura dell'impresa in data 31.07. 2017 e in ogni caso la non debenza delle somme richieste alla luce del regime agevolato adottato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio l si costituiva, contestando il ricorso di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto.
La causa, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questi i fatti.
Il ricorrente in data 22/10/2015 ha iniziato la propria attività d'impresa (codice ateco n.
62.02), nel settore della consulenza informatica ed il successivo mese di novembre provvedeva a richiedere con comunicazione l'assoggettamento della propria attività a contribuzione in regime forfetario ai sensi della normativa n. 190/2014 (prot. CP_1
5500.07/11/2015.0429385) e poi così l'anno successivo (prot. CP_1
5500.18/02/2016.0070507 del 18.02.2016) per poi decidere, a causa di difficoltà economiche di chiudere la propria attività con decorrenza dal 31.07.2017.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015, con l'art. 1, commi da 76 a 84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. Si tratta, in particolare dei “contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni” che applicano “il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”. Si rappresenta che il limite di € 85.000,00 è quello attualmente vigente, in virtù di quanto da ultimo disposto dall'articolo
1, comma 692, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sino a tutto il 2019, tale importo ammontava a € 65.000,00. In sintesi, le persone fisiche che esercitano attività
d'impresa che applicano il regime fiscale forfettario hanno diritto a beneficiare, sotto il profilo contributivo, di un regime agevolato, in virtù del quale la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente ha regolarmente inoltrato istanza comunicando di volere aderire al regime previdenziale agevolato ex lege n. 190 del
23.12.2014, così come previsto dalla legge e, come risulta dalla documentazione agli atti, ha provveduto al pagamento del dovuto, quindi operando nel pieno rispetto delle previsioni di legge.
La mancata e/o errata compilazione del quadro LM non costituisce impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate ( Corte App. Roma 28/11/2019,
n.4063, Cass. 19640/2018 e Cass. 17769/2015), anche alla luce della sussistenza dei requisiti di legge per potere usufruire delle agevolazioni de quo.
Il ricorso va quindi accolto accertando la non debenza delle somme richieste ed oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso, pertanto, è fondato.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9736/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. SOLLI DANIELE per parte ricorrente nonché
l'avv. Colaianni in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9736 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SOLLI DANIELE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59620220002971449000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro CP_1
2.200,00 oltre € 118.50 per spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Solli, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022 00029714 49 000, notificato il 30/08/2022 generato in seguito al controllo della posizione contributiva relativa al periodo dal 10/2015 al 12/2020, gestione commercianti, rilevando preliminarmente l'infondatezza della pretesa stante la chiusura dell'impresa in data 31.07. 2017 e in ogni caso la non debenza delle somme richieste alla luce del regime agevolato adottato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio l si costituiva, contestando il ricorso di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto.
La causa, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questi i fatti.
Il ricorrente in data 22/10/2015 ha iniziato la propria attività d'impresa (codice ateco n.
62.02), nel settore della consulenza informatica ed il successivo mese di novembre provvedeva a richiedere con comunicazione l'assoggettamento della propria attività a contribuzione in regime forfetario ai sensi della normativa n. 190/2014 (prot. CP_1
5500.07/11/2015.0429385) e poi così l'anno successivo (prot. CP_1
5500.18/02/2016.0070507 del 18.02.2016) per poi decidere, a causa di difficoltà economiche di chiudere la propria attività con decorrenza dal 31.07.2017.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015, con l'art. 1, commi da 76 a 84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. Si tratta, in particolare dei “contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni” che applicano “il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”. Si rappresenta che il limite di € 85.000,00 è quello attualmente vigente, in virtù di quanto da ultimo disposto dall'articolo
1, comma 692, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sino a tutto il 2019, tale importo ammontava a € 65.000,00. In sintesi, le persone fisiche che esercitano attività
d'impresa che applicano il regime fiscale forfettario hanno diritto a beneficiare, sotto il profilo contributivo, di un regime agevolato, in virtù del quale la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente ha regolarmente inoltrato istanza comunicando di volere aderire al regime previdenziale agevolato ex lege n. 190 del
23.12.2014, così come previsto dalla legge e, come risulta dalla documentazione agli atti, ha provveduto al pagamento del dovuto, quindi operando nel pieno rispetto delle previsioni di legge.
La mancata e/o errata compilazione del quadro LM non costituisce impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate ( Corte App. Roma 28/11/2019,
n.4063, Cass. 19640/2018 e Cass. 17769/2015), anche alla luce della sussistenza dei requisiti di legge per potere usufruire delle agevolazioni de quo.
Il ricorso va quindi accolto accertando la non debenza delle somme richieste ed oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso, pertanto, è fondato.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio