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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 31189/2022 promossa da:
(C.F. ), personalmente e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dello (P.IVA/C.F. CP_1 Parte_2
), in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Milano, via P.IVA_1
Podgora n. 12/A, presso lo Studio legale Parte_2
ATTORE contro
(C.F ), contumace CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
P.IVA/C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Viviana De Marco, elettivamente domiciliata in Milano, via Venini n. 38/2, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, ritenuto fondato il diritto azionato in giudizio, condannare il sig. , in proprio e in qualità di CP_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della al pagamento Controparte_3
pagina 1 di 7 dell'importo di Euro 14.851,44=, oltre interessi corrispettivi ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla ricezione della notula al saldo effettivo, nonché interessi moratori ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. - IN OGNI CASO, vinte le spese.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti: CONCLUSIONI 1. In via principale e nel rito dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione come inizialmente proposta ovvero riassunta per inesistente notificazione a parte consortile, conseguente omessa vocatio in ius ed illegittima costituzione del contraddittorio;
2. Sempre nel rito, in via gradata, dichiarare la propria incompetenza per territorio (questa prevalente ed assorbente presso il Tribunale di Potenza) ovvero ulteriore improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle preliminari e pregiudiziali vie ex all'art. 5, commi 1, bis e 4, del d. lgs. 28/2010 ovvero e disposto del d. lgs. 6 agosto 2015 n. 130; 3. In via del tutto subordinata e con riserva di gravame limitare la condanna a carico di essa esponente alla pattuita somma di € 5.000,00 od altra ritenuta in via d'equità Parte_3 ovvero rispondente a legalità;
4. In via istruttoria, ormai tardiva qualsivoglia richiesta, la
[...]
tramite il legale rappresentate pro tempore che a tal fine nella qualità sottoscrive il Controparte_3 presente e questo Difensore e Procuratore Speciale, se negato il patto finale e l'entità, deferisce giuramento decisorio: al prof. Avv. sui seguenti capitoli: (a) “vero che all'esito Parte_1 negativo del proposto ricorso Ella ebbe ad accattare la riduzione del compenso dalle iniziali € 12.000,00 ed accessori alle finali € 5.000,00 omnia comprensivi”; (b) “vero che l'entità del danno, Pt_ analitico voce per voce e finale sintetico, valutato e ritenute le possibilità, è stato da Pt_ autodeterminato e quantificato nel ricorso da nella qualità sottoscritto in data 29 aprile 2019 (doc. 8) che le viene mostrato”.
5. Con vittoria di spese in toto ovvero in parziale compensazione e comunque sempre da a devolversi in favore del sottoscritto Difensore che se ne dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione in riassunzione in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante dello studio legale conveniva in giudizio avanti questo Parte_2
Tribunale e la chiedendo, in via principale e nel CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 merito, ritenuto fondato il diritto azionato in giudizio, di condannare il sig. CP_2
, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro
[...] tempore della al pagamento dell'importo di euro 14.851,44, oltre Controparte_3 interessi corrispettivi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla ricezione della notula al saldo effettivo, nonché interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- nel dicembre 2018 , in proprio e quale amministratore unico e CP_2 legale rappresentante pro tempore della richiedeva Controparte_3
l'assistenza professionale dell'avv. in una complessa vertenza in Parte_1 essere tra quest'ultima società e il in particolare al fine di Controparte_4 promuovere un giudizio risarcitorio avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo il rigetto dei ricorsi proposti, per il tramite di altri difensori, dinanzi al TAR della Basilicata e al Consiglio di Stato;
- in data 6.02.2019 l'avv. esponeva in dettaglio, a mezzo e-mail, al sig. Pt_1
, le possibili soluzioni giuridiche rinvenute e i correlati profili critici, CP_2 inviandogli, con e-mail del 20.02.2019, il relativo preventivo, per complessivi euro 12.000,00, oltre 15%, C.P.A., I.V.A. e spese borsuali (e, in caso di esito positivo, un compenso aggiuntivo pari al 10% dell'eventuale risarcimento liquidato);
- con e-mail del 26-27.02.2019 il sig. accettava il preventivo, chiedendo una CP_2 rateazione del complessivo importo, che veniva accordata;
- con e-mail del 1.03.2019 lo studio legale inviava la relativa notula pro forma n.
50/2019 del 28.02.2019 per il complessivo importo di euro 14.851,44, con le inerenti coordinate bancarie di riferimento;
- a fronte degli accordi convenuti, l'avv. predisponeva e redigeva il relativo Pt_1 ricorso alla Corte E.D.U., inviando via e-mail, in data 19.04.2019, la versione definitiva per eventuali osservazioni e/o modifiche al sig. , il quale, con e- CP_2 mail del 30.04.2019, confermava il deposito del relativo ricorso, che, debitamente sottoscritto anche in punto di relativa procura, veniva quindi inviato, al fine della conseguente iscrizione a ruolo, dall'avv. alla Corte E.D.U. in data 30.04- Pt_1
10.05.2019;
- nonostante plurimi solleciti, il sig. non provvedeva al pagamento della CP_2 notula pro forma n. 50/2019.
Alla prima udienza del 24.01.2023 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle parti convenute. Con ordinanza in data 16.05.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 già dichiarata contumace, si costituiva in data 23.11.2024, Controparte_3 chiedendo, in via principale e in rito, di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione come inizialmente proposta ovvero riassunta per inesistente notificazione a parte consortile, conseguente omessa vocatio in ius e illegittima costituzione del contraddittorio;
sempre in rito, in via gradata, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo prevalente e assorbente quella del Tribunale di Potenza, ovvero ulteriore improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle preliminari e pregiudiziali vie di cui all'art. 5 commi 1bis e 4 D.lgs. n. 28/2010 ovvero di cui al D.lgs. n. 130/2015; in via del tutto subordinata e con riserva di gravame, chiedeva di limitare la condanna a carico della alla pattuita somma di euro 5.000,00 o ad Controparte_3 altra ritenuta in via d'equità ovvero rispondente a legalità. In particolare, parte convenuta osservava che:
- l'azione esperita da parte attrice era inammissibile e improcedibile per violazione dell'art. 307 c.p.c., stante la mancata notificazione sia dell'atto di citazione originario, sia di quello in riassunzione ad , chiamato in giudizio CP_2 personalmente e non residente a [...]; CP_4
- il Tribunale adito era territorialmente incompetente, rivestendo la CP_2 qualifica di consumatore, residente a con conseguente competenza del CP_4
Tribunale di Potenza;
- l'azione attorea era improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ovvero delle procedure ADR di cui al D.lgs. n. 130/2015;
- nel merito, stante il negativo esito del ricorso alla Corte E.D.U., nonché la distanza negli intercorsi contatti telefonici, le parti pattuivano la riduzione del compenso a euro 5.000,00 omnia.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva Parte convenuta dichiarata contumace, unitamente all'altro Controparte_3 convenuto, sig. , alla prima udienza del 24.01.2023, si costituiva CP_2 tardivamente con comparsa di costituzione in data 23.11.2024, cioè pochi giorni prima dell'udienza del 26.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, così incorrendo nelle preclusioni assertive e probatorie maturate fino a quel momento. Infatti, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. – ante riforma Cartabia – il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, così come espressamente previsto anche nell'art. 163 n. 7 c.p.c., che impone all'attore di formulare nell'atto di citazione l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a pagina 4 di 7 comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento che
“la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.”. L'art. 38 c. 1 c.p.c. statuisce che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” e, al c. 3, che sono rilevate d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. L'art. 167 c.p.c. stabilisce che il convenuto, costituendosi, deve “a pena di decadenza” proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio. Il successivo art. 171 c. 2 c.p.c., nell'ipotesi di ritardata costituzione del convenuto, prevede che per lo stesso restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Alla luce di ciò, atteso che il contumace che si costituisce ex art. 293 c.p.c. subentra nel procedimento nello stato in cui esso si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificate, nel presente giudizio la tardività della costituzione della Controparte_3 ha comportato per la stessa l'intervenuta decadenza in relazione alle eccezioni
[...] processuali e di merito non rilevabili di ufficio, non avendo la stessa chiesto la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. Pertanto, in particolare, dovranno essere rigettate per intervenuta decadenza ex artt. 166, 167 e 171 c.p.c. in cui è incorsa la società convenuta con la tardiva costituzione sia l'eccezione circa la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità dell'azione attorea per asserita inesistenza della notificazione dell'atto di citazione al sig. , CP_2 sia l'eccezione circa l'asserita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per assunta qualifica di consumatore del sig. . CP_2
Infine, le eccezioni di cui sopra sarebbero in ogni caso da dichiarare infondate sia perché l'atto introduttivo appare ritualmente notificato al convenuto sig. (come CP_2 da cartoline depositate agli atti da parte attrice in data 24.01.2023), sia perché, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il sig. non può CP_2 considerarsi “consumatore”, cioè un soggetto che agisce stipulando un contratto per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, apparendo evidente dal mandato conferito all'attore nel ricorso alla Corte E.D.U. (cfr. doc. 8 di parte attrice) come lo stesso abbia agito, senza possibilità di smentita, nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Per quanto attiene all'eccepita improcedibilità dell'azione per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si deve osservare che la materia oggetto del giudizio di cui ci si occupa non rientra oggi e, per quel che qui rileva, non rientrava sicuramente prima delle modifiche introdotte con D.lgs. n. 149/2022, nel novero delle controversie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In ogni caso, anche per questa eccezione parte convenuta è da ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.lgs. n. 28/2010, stante la tardività della costituzione in giudizio.
pagina 5 di 7 Resta infine da esaminare l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito all'attore sui capitoli dedotti dalla società convenuta. Sul punto, il Supremo Collegio ha insegnato che
“I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29614 del 25.10.2023). Ne consegue che il primo capitolo dedotto (relativo all'assunta riduzione del compenso professionale asseritamente accettata da parte dell'attore) deve dichiararsi inammissibile, in quanto sia nel caso in cui venga prestato il giuramento, sia nel caso opposto, si verificherebbe la soccombenza di parte attrice. Il secondo capitolo, relativo all'assunta autodeterminazione del danno da parte dell'attore nel ricorso depositato avanti alla Corte E.D.U., è parimenti inammissibile, in quanto non ha ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda “circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'”an iuratum sit”, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda – ovvero singoli capi di essa – , basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata prestazione del medesimo) e su eventuali fatti pacifici e notori ” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 15016 del 5.08.2004). Tale principio è stato autorevolmente pronunciato dal Supremo Collegio, che ha, infatti, sancito l'inammissibilità dell'istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 1551 del 19.01.2022). Priva, infine, di giuridico fondamento, in quanto totalmente sfornita di prova, appare la doglianza di “eccessività del credito azionato”, stante il documentato accordo tra le parti in relazione al preventivo delle competenze inviato da parte attrice (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice). La domanda attorea risulta dunque fondata e, pertanto, merita accoglimento. Si veda in particolare la mail del 26.2.2019 con la quale si accetta sostanzialmente il preventivo comunicato dalla parte attrice, la contrattazione ha riguardato il numero delle rate. Inoltre è stato depositato il ricorso CEDU redatto dall'avv.to e comunicato alla Pt_1 controparte (cfr doc.8 e mail del 19.4.2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condanna i convenuti sig. e in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in via solidale fra loro, della somma di euro
14.851,44=, oltre interessi corrispettivi ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla ricezione della notula alla data della domanda giudiziale ed interessi ex art 1284 comma 4 c.c dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, sig. e in via solidale CP_2 Controparte_3 tra loro, alla refusione a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.102,55, di cui euro 5.077,00 per compensi, euro 761,55 per spese generali al 15% ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 23 maggio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 31189/2022 promossa da:
(C.F. ), personalmente e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dello (P.IVA/C.F. CP_1 Parte_2
), in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Milano, via P.IVA_1
Podgora n. 12/A, presso lo Studio legale Parte_2
ATTORE contro
(C.F ), contumace CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
P.IVA/C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Viviana De Marco, elettivamente domiciliata in Milano, via Venini n. 38/2, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, ritenuto fondato il diritto azionato in giudizio, condannare il sig. , in proprio e in qualità di CP_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della al pagamento Controparte_3
pagina 1 di 7 dell'importo di Euro 14.851,44=, oltre interessi corrispettivi ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla ricezione della notula al saldo effettivo, nonché interessi moratori ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. - IN OGNI CASO, vinte le spese.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti: CONCLUSIONI 1. In via principale e nel rito dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione come inizialmente proposta ovvero riassunta per inesistente notificazione a parte consortile, conseguente omessa vocatio in ius ed illegittima costituzione del contraddittorio;
2. Sempre nel rito, in via gradata, dichiarare la propria incompetenza per territorio (questa prevalente ed assorbente presso il Tribunale di Potenza) ovvero ulteriore improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle preliminari e pregiudiziali vie ex all'art. 5, commi 1, bis e 4, del d. lgs. 28/2010 ovvero e disposto del d. lgs. 6 agosto 2015 n. 130; 3. In via del tutto subordinata e con riserva di gravame limitare la condanna a carico di essa esponente alla pattuita somma di € 5.000,00 od altra ritenuta in via d'equità Parte_3 ovvero rispondente a legalità;
4. In via istruttoria, ormai tardiva qualsivoglia richiesta, la
[...]
tramite il legale rappresentate pro tempore che a tal fine nella qualità sottoscrive il Controparte_3 presente e questo Difensore e Procuratore Speciale, se negato il patto finale e l'entità, deferisce giuramento decisorio: al prof. Avv. sui seguenti capitoli: (a) “vero che all'esito Parte_1 negativo del proposto ricorso Ella ebbe ad accattare la riduzione del compenso dalle iniziali € 12.000,00 ed accessori alle finali € 5.000,00 omnia comprensivi”; (b) “vero che l'entità del danno, Pt_ analitico voce per voce e finale sintetico, valutato e ritenute le possibilità, è stato da Pt_ autodeterminato e quantificato nel ricorso da nella qualità sottoscritto in data 29 aprile 2019 (doc. 8) che le viene mostrato”.
5. Con vittoria di spese in toto ovvero in parziale compensazione e comunque sempre da a devolversi in favore del sottoscritto Difensore che se ne dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione in riassunzione in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante dello studio legale conveniva in giudizio avanti questo Parte_2
Tribunale e la chiedendo, in via principale e nel CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 merito, ritenuto fondato il diritto azionato in giudizio, di condannare il sig. CP_2
, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro
[...] tempore della al pagamento dell'importo di euro 14.851,44, oltre Controparte_3 interessi corrispettivi ex art. 1284 c. 1 c.c. dalla ricezione della notula al saldo effettivo, nonché interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- nel dicembre 2018 , in proprio e quale amministratore unico e CP_2 legale rappresentante pro tempore della richiedeva Controparte_3
l'assistenza professionale dell'avv. in una complessa vertenza in Parte_1 essere tra quest'ultima società e il in particolare al fine di Controparte_4 promuovere un giudizio risarcitorio avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo il rigetto dei ricorsi proposti, per il tramite di altri difensori, dinanzi al TAR della Basilicata e al Consiglio di Stato;
- in data 6.02.2019 l'avv. esponeva in dettaglio, a mezzo e-mail, al sig. Pt_1
, le possibili soluzioni giuridiche rinvenute e i correlati profili critici, CP_2 inviandogli, con e-mail del 20.02.2019, il relativo preventivo, per complessivi euro 12.000,00, oltre 15%, C.P.A., I.V.A. e spese borsuali (e, in caso di esito positivo, un compenso aggiuntivo pari al 10% dell'eventuale risarcimento liquidato);
- con e-mail del 26-27.02.2019 il sig. accettava il preventivo, chiedendo una CP_2 rateazione del complessivo importo, che veniva accordata;
- con e-mail del 1.03.2019 lo studio legale inviava la relativa notula pro forma n.
50/2019 del 28.02.2019 per il complessivo importo di euro 14.851,44, con le inerenti coordinate bancarie di riferimento;
- a fronte degli accordi convenuti, l'avv. predisponeva e redigeva il relativo Pt_1 ricorso alla Corte E.D.U., inviando via e-mail, in data 19.04.2019, la versione definitiva per eventuali osservazioni e/o modifiche al sig. , il quale, con e- CP_2 mail del 30.04.2019, confermava il deposito del relativo ricorso, che, debitamente sottoscritto anche in punto di relativa procura, veniva quindi inviato, al fine della conseguente iscrizione a ruolo, dall'avv. alla Corte E.D.U. in data 30.04- Pt_1
10.05.2019;
- nonostante plurimi solleciti, il sig. non provvedeva al pagamento della CP_2 notula pro forma n. 50/2019.
Alla prima udienza del 24.01.2023 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia delle parti convenute. Con ordinanza in data 16.05.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 già dichiarata contumace, si costituiva in data 23.11.2024, Controparte_3 chiedendo, in via principale e in rito, di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione come inizialmente proposta ovvero riassunta per inesistente notificazione a parte consortile, conseguente omessa vocatio in ius e illegittima costituzione del contraddittorio;
sempre in rito, in via gradata, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo prevalente e assorbente quella del Tribunale di Potenza, ovvero ulteriore improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle preliminari e pregiudiziali vie di cui all'art. 5 commi 1bis e 4 D.lgs. n. 28/2010 ovvero di cui al D.lgs. n. 130/2015; in via del tutto subordinata e con riserva di gravame, chiedeva di limitare la condanna a carico della alla pattuita somma di euro 5.000,00 o ad Controparte_3 altra ritenuta in via d'equità ovvero rispondente a legalità. In particolare, parte convenuta osservava che:
- l'azione esperita da parte attrice era inammissibile e improcedibile per violazione dell'art. 307 c.p.c., stante la mancata notificazione sia dell'atto di citazione originario, sia di quello in riassunzione ad , chiamato in giudizio CP_2 personalmente e non residente a [...]; CP_4
- il Tribunale adito era territorialmente incompetente, rivestendo la CP_2 qualifica di consumatore, residente a con conseguente competenza del CP_4
Tribunale di Potenza;
- l'azione attorea era improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ovvero delle procedure ADR di cui al D.lgs. n. 130/2015;
- nel merito, stante il negativo esito del ricorso alla Corte E.D.U., nonché la distanza negli intercorsi contatti telefonici, le parti pattuivano la riduzione del compenso a euro 5.000,00 omnia.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva Parte convenuta dichiarata contumace, unitamente all'altro Controparte_3 convenuto, sig. , alla prima udienza del 24.01.2023, si costituiva CP_2 tardivamente con comparsa di costituzione in data 23.11.2024, cioè pochi giorni prima dell'udienza del 26.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, così incorrendo nelle preclusioni assertive e probatorie maturate fino a quel momento. Infatti, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. – ante riforma Cartabia – il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, così come espressamente previsto anche nell'art. 163 n. 7 c.p.c., che impone all'attore di formulare nell'atto di citazione l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a pagina 4 di 7 comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento che
“la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.”. L'art. 38 c. 1 c.p.c. statuisce che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” e, al c. 3, che sono rilevate d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. L'art. 167 c.p.c. stabilisce che il convenuto, costituendosi, deve “a pena di decadenza” proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio. Il successivo art. 171 c. 2 c.p.c., nell'ipotesi di ritardata costituzione del convenuto, prevede che per lo stesso restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Alla luce di ciò, atteso che il contumace che si costituisce ex art. 293 c.p.c. subentra nel procedimento nello stato in cui esso si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificate, nel presente giudizio la tardività della costituzione della Controparte_3 ha comportato per la stessa l'intervenuta decadenza in relazione alle eccezioni
[...] processuali e di merito non rilevabili di ufficio, non avendo la stessa chiesto la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. Pertanto, in particolare, dovranno essere rigettate per intervenuta decadenza ex artt. 166, 167 e 171 c.p.c. in cui è incorsa la società convenuta con la tardiva costituzione sia l'eccezione circa la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità dell'azione attorea per asserita inesistenza della notificazione dell'atto di citazione al sig. , CP_2 sia l'eccezione circa l'asserita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per assunta qualifica di consumatore del sig. . CP_2
Infine, le eccezioni di cui sopra sarebbero in ogni caso da dichiarare infondate sia perché l'atto introduttivo appare ritualmente notificato al convenuto sig. (come CP_2 da cartoline depositate agli atti da parte attrice in data 24.01.2023), sia perché, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il sig. non può CP_2 considerarsi “consumatore”, cioè un soggetto che agisce stipulando un contratto per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, apparendo evidente dal mandato conferito all'attore nel ricorso alla Corte E.D.U. (cfr. doc. 8 di parte attrice) come lo stesso abbia agito, senza possibilità di smentita, nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Per quanto attiene all'eccepita improcedibilità dell'azione per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si deve osservare che la materia oggetto del giudizio di cui ci si occupa non rientra oggi e, per quel che qui rileva, non rientrava sicuramente prima delle modifiche introdotte con D.lgs. n. 149/2022, nel novero delle controversie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In ogni caso, anche per questa eccezione parte convenuta è da ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.lgs. n. 28/2010, stante la tardività della costituzione in giudizio.
pagina 5 di 7 Resta infine da esaminare l'ammissibilità del giuramento decisorio deferito all'attore sui capitoli dedotti dalla società convenuta. Sul punto, il Supremo Collegio ha insegnato che
“I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29614 del 25.10.2023). Ne consegue che il primo capitolo dedotto (relativo all'assunta riduzione del compenso professionale asseritamente accettata da parte dell'attore) deve dichiararsi inammissibile, in quanto sia nel caso in cui venga prestato il giuramento, sia nel caso opposto, si verificherebbe la soccombenza di parte attrice. Il secondo capitolo, relativo all'assunta autodeterminazione del danno da parte dell'attore nel ricorso depositato avanti alla Corte E.D.U., è parimenti inammissibile, in quanto non ha ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda “circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'”an iuratum sit”, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda – ovvero singoli capi di essa – , basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata prestazione del medesimo) e su eventuali fatti pacifici e notori ” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 15016 del 5.08.2004). Tale principio è stato autorevolmente pronunciato dal Supremo Collegio, che ha, infatti, sancito l'inammissibilità dell'istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 1551 del 19.01.2022). Priva, infine, di giuridico fondamento, in quanto totalmente sfornita di prova, appare la doglianza di “eccessività del credito azionato”, stante il documentato accordo tra le parti in relazione al preventivo delle competenze inviato da parte attrice (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice). La domanda attorea risulta dunque fondata e, pertanto, merita accoglimento. Si veda in particolare la mail del 26.2.2019 con la quale si accetta sostanzialmente il preventivo comunicato dalla parte attrice, la contrattazione ha riguardato il numero delle rate. Inoltre è stato depositato il ricorso CEDU redatto dall'avv.to e comunicato alla Pt_1 controparte (cfr doc.8 e mail del 19.4.2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande formulate da parte attrice, condanna i convenuti sig. e in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in via solidale fra loro, della somma di euro
14.851,44=, oltre interessi corrispettivi ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla ricezione della notula alla data della domanda giudiziale ed interessi ex art 1284 comma 4 c.c dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, sig. e in via solidale CP_2 Controparte_3 tra loro, alla refusione a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.102,55, di cui euro 5.077,00 per compensi, euro 761,55 per spese generali al 15% ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 23 maggio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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