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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2021/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 09/11/2022 al n. 2021/2022 r.g. promossa da:
(C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1
(C.F. ) anche in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. SPAGGIARI ANDREA, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BATTISTELLA LUCA, e rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ESTER STANCANELLI e dall'avv. LUCA BATTISTELLA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 713/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
05/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.06.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della pronuncia di primo grado, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in relazione ai fatti di cui in Controparte_1 narrativa, tra le altre, ex artt. 1218, 2043 e 2051 c.c.; per l'effetto, condannare il medesimo Sig. al risarcimento in favore della Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali nella misura che, eventualmente anche in via equitativa, risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto (data evento) al saldo. In ogni caso: Compensi professionali, di primo grado e di secondo grado refusi oltre rimborso spese forfettario 15% oltre I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria: ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
2) vero che l'imbarcazione, nuova, veniva varata al Porto di Antibes, condotta nel mese di giugno 2010 in Italia, e messa in esercizio dal mese di luglio 2010 fino a tutto il mese di agosto 2013 quale unità destinata a locazione/noleggio, come da fatture alla 43°
Parallelo ed alla Bs YA in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
3) vero che nel mese di luglio del 2013 l'imbarcazione veniva noleggiata al Dott. Per_1 il quale al termine redigeva il giudizio di “satisfaction” in atti di parte attrice sub doc. 13 che si esibisce al teste;
4) vero che la famiglia ha navigato con l'imbarcazione in Pt_1 plurime occasioni nel mese di giugno e luglio 2013 e tutti gli strumenti ed apparati di bordo funzionavano;
5) vero che nel corso del mese di agosto 2013 la Bs YA per conto dell'attrice stipulava con sig. il contratto di locazione di Controparte_1 imbarcazione per il periodo dal 17.08.2013 ore 17.00 al 24.08.2013 ore 08.30 che si esibisce al teste doc.3-4; 6) vero che l'imbarcazione veniva consegnata al CP_1 con tagliando del motore effettuato in data 30.07.2021 come da fattura in atti di parte attrice sub doc. 13 e memoria 183 n. 1 che si esibisce al teste;
7) vero che i bollettini meteo meteomar della Aeronautica Militare che si produce ed esibisce al teste (doc.1)
e gli altri bollettini sub doc. 19 avevano preannunciato le condizioni meteo ivi menzionate;
8) vero che in data 20.08.2013, l'imbarcazione con al comando del sig.
si trovava alla fonda all'interno di Cala di Porto Vecchio dell'isola di Controparte_1
CA (LI); 9) vero che la baia ove il aveva posizionato l'imbarcazione era CP_1 aperta sul quarto quadrante ed esposta ai venti da Nord-est come da raffigurazione contenuta nella memoria ex art. 183 n. 1 che si esibisce al teste;
10) vero che il abbandonava l'imbarcazione sugli scogli prospicienti all'isola come da CP_1 fotografie in atti di parte attrice sub doc. 6 che si esibiscono al 11) vero che
l'imbarcazione ivi rimaneva fino alla cessazione della burrasca e sua successiva rimozione, come da documentazione fotografica in atti di parte attrice sub doc. 6 e 7 che si esibisce al teste;
12) vero che ho formulato le dichiarazioni a verbale 20 agosto
2013 all'Ufficio Locale Marittimo di CA in atti di parte attrice allegato alla memoria sub doc. 8 di parte attrice che si esibisce alla parte;
13) vero che il al CP_1 momento del sinistro era giunto al terzo giorno di locazione dell'imbarcazione e la prima contestazione sul funzionamento degli apparati di bordo è stata formulata, per la prima volta, dopo l'evento e nelle dichiarazioni rese alle Autorità Inquirenti sul sinistro;
14) vero che per ordine dell'Autorità Marittima dell'Isola di CA, in persona del
Comandante GE Pisani, veniva disposta l'immediata rimozione del relitto a causa del potenziale pericolo di versamento nelle acque dell'isola del carburante “Diesel” contenuto nei serbatoi dell'imbarcazione (il sig. infatti, alla data del sinistro CP_1 aveva infatti “fatto il pieno”) come da doc.9 che si esibisce al teste. 15) vero che le operazioni di recupero venivano condotte dal Sig. in esito alle quali Parte_1
l'imbarcazione veniva condotta con chiatta sino al Porto di Piombino e quindi trasportata presso il Cantiere Porto Verde a Puntone di Scarlino, ove rimaneva sino alla data di vendita del relitto;
16) vero che la provvedeva alla nomina di un proprio perito per Pt_1 la stima dei danni subiti, individuato nel sig. , perito nautico con Persona_2 studio in Reggio Emilia, il quale redigeva le perizie in atti di parte attrice sub doc. 10 e sub doc. 30 che si esibiscono al teste e delle quali ne conferma integralmente il contenuto;
17) Vero che la società attrice sosteneva la spesa del trasporto del relitto da
Piombino a Puntone di Scarlino per € 4.549,60 di cui alla fattura n. 218 del 28.08.2013 della in atti di parte attrice sub doc. 21 e che si esibisce al teste;
18) Persona_3
Vero che alla società attrice veniva richiesto il saldo di € 9.000,00 per la “taccatura” e sosta presso il Porto Verde per € 9.000,00 sino al 31.12.2015 come da intimazione sub doc. 22 che si esibisce al teste;
19) Vero che per spese peritali l'attrice pagava l'importo di €800,00 come da fattura 028/14 del Perito in atti sub doc. 23 che si esibisce Per_2 al teste;
20) Vero che l'attrice sosteneva spese per stoccaggio materiali presso BS
YA per 2.318,00 come da fattura BS YA in atti di parte attrice sub doc. 24 che si esibisce al teste 21) Vero che l'attrice sosteneva le spese notarili per € 1.700,00 per procura speciale Notaio in atti di parte attrice sub doc. 25 che si esibisce CP_3 al teste;
22) Vero che all'attrice veniva addebitata la spesa di € 4.529,25 per oneri gestione Cantiere come da documento n. 26 che si esibisce al teste;
23) Vero che
l'imbarcazione era stata locata negli anni 2010 / 2014 alla 43° parallelo snc ed alla Bs YA come da fatture in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
24) Vero che la società attrice aveva convenuto con la BS YACHTING di proseguire nel rapporto di locazione conto terzi sino al termine del rapporto di Leasing;
25) Vero che la locazione mensile dell'imbarcazione alla precedente conduttrice 43° parallelo fruttava la somma di € 2.737,25 mensili, ridotte ad € 2.104,00 come da fatture in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
26) Vero che per la concessione dell'imbarcazione per la locazione a terzi la società attrice percepiva i compensi mensili dapprima dalla 43° Parallelo e poi dalla Bs YA di cui alle fatture sub doc. 28 che si esibiscono al teste. Disporsi CTU sulla stima del valore dell'imbarcazione al momento dell'evento. Ordinarsi ad l'esibizione della perizia redatta in Controparte_4 relazione al sinistro a polizza n. 9068222 Columbus Yachts emessa il 03.05.2013 CP_4 del sinistro 20.08.2013. Testi: della “BS YA di Gianni Innocenti” Testimone_1 con sede legale in Castiglione della Pescaia (Grosseto), Piazza della Luna Rossa n. 6,
con studio in Reggio Emilia, Via Antica n.7 Comandante sig. Persona_2
GE Pisani presso Ufficio Locale Marittimo Isola di CA via Assunzione n. 72; titolare e/o incaricato con sede in Cecina (LI) via Duccio da Boninsegna Persona_3
n. 11, nata a [...]. Cea il 28/01/1972, domiciliata a Botticino, Via Persona_4
Benedusi 14”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
e dal Sig. in proprio, Parte_1 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Livorno;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(per l'innanzi anche ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_1
nonché quest'ultimo anche in proprio, convenivano davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
713/2022, con la quale il Tribunale di Livorno aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni arrecati dal convenuto all'imbarcazione da diporto denominata
'Maio', di cui la società attrice era utilizzatrice in forza di contratto di leasing concluso con PS Leasing & OR. In particolare, il Tribunale di Livorno rigettava la domanda attorea, ritenendo legittima la dichiarazione ex art. 1304 cc. con cui il aveva inteso avvalersi CP_1 dell'accordo transattivo intervenuto nel gennaio 2017 tra la società utilizzatrice Pt_1
la società concedente il leasing PS Leasing & OR e la compagnia
[...] IV;
accordo in forza del quale e PS avevano accettato la somma CP_4 Pt_1 di euro 55.000,00 erogata dall'assicurazione a titolo di complessivo indennizzo di tutti i danni conseguenti al sinistro dell'imbarcazione, con rilascio di quietanza liberatoria ed espressa rinunzia ad ogni ulteriore pretesa correlata. Aggiungeva il primo giudice che non risultava comunque dimostrato che la parte attrice avesse subito danni Parte_1 per un valore superiore alla somma corrisposta a titolo di indennità.
Il Tribunale, inoltre, rigettava anche la domanda di risarcimento danni proposta a titolo personale da , ritenendo nei suoi confronti maturata la prescrizione del Parte_1 diritto al risarcimento e, comunque, non dimostrata la sussistenza di alcun danno.
Le parti attrici erano quindi state condannate a rifondere al convenuto le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)omessa pronuncia sulla responsabilità contrattuale – ovvero extra contrattuale ex art. 2043 o 2051 c.c. - del a cui l'imbarcazione in oggetto era stata concessa CP_1 in locazione dalla ed a cui doveva ritenersi imputabile il naufragio Parte_1 dell'imbarcazione, con contestuale attivazione della clausola “solve et repete” inserita nel contratto inter partes; mancata ammissione delle prove testimoniali, di cui era reiterata la richiesta;
2) violazione degli artt. 2735 c.c., 2697 c.c., 1324 c.c., 1223 c.c., 1362 c.c. nella parte in cui non era stato correttamente interpretato il documento relativo all'atto di contestazione dell'abbandono dell'imbarcazione, fatto dall'assicurazione , ma privo CP_4 di valore ricognitivo sfavorevole alla parte destinataria della dichiarazione e dunque inidoneo a far ritenere la circoscritta entità dei danni;
omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danno da lucro cessante, non oggetto di contestazione da parte del convenuto;
reiterata richiesta di ammissione delle prove orali per testi e interrogatorio formale, nonché di ammissione dell'istanza di esibizione della perizia redatta dall'assicurazione in relazione al sinistro, anche in funzione della prova dei danni;
3) Motivazione apparente, violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc, violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 ed art. 116 cpc, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c. e 1363 ed artt. 1892 e ss. c.c., in riferimento all'erronea interpretazione circa l'estensione della polizza IV KO richiamata nel contratto di locazione dell'imbarcazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., 1292 c.c., 1304 c.c., per essere stata ritenuta legittima la dichiarazione del di voler profittare dell'accordo CP_1 transattivo concluso dalla società attrice con PS Leasing & OR e l'assicurazione
, nel gennaio 2017, che non riguardava l'intero debito, bensì le sole prestazioni di CP_4 polizza;
errore nell'aver ritenuto l'obbligazione solidale;
5) erronea condanna delle attrici alla refusione delle spese di lite in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. sussistendo i presupposti per una compensazione parziale delle stesse, in considerazione del fatto che la prescrizione eccepita da controparte era risultata fondata solo riguardo al legale rappresentante, non già anche per la società attrice.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello che eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, ter c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, ter c.p.c. – Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte ex art. 348 bis, ter c.p.c., in quanto, a suo dire, questo non avrebbe CP_1 ragionevole possibilità di essere accolto.
L'eccezione è infondata nei termini di seguito specificati.
Deve in proposito ricordarsi che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è una pronuncia preliminare di natura sommaria, basata su una valutazione prognostica in ordine alle ragionevoli possibilità di accoglimento dell'atto di appello. La natura preliminare della pronuncia fa sì che questa possa essere emessa soltanto prima della trattazione della causa. L'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni rappresenta il momento ultimo dopo il quale non è più possibile operare un vaglio di natura sommaria, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti, dunque nel pieno contraddittorio processuale tra le stesse (cfr. Cass. 1.6.2020, n. 10409, SS.UU.
16.11.2017, n. 27199). La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è dunque esclusivamente quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che con contratto di leasing concluso in data
10.05.2010, PS Leasing & OR si impegnava ad acquistare, al fine di concederla in locazione alla di l'imbarcazione da Parte_1 Parte_1 diporto a vela, nuova di cantiere, modello 'sun odyssy 421'. Era pattuito l'utilizzo dell'imbarcazione da parte della per la durata di 96 mesi, dietro il pagamento Parte_1 del corrispettivo complessivo di euro 203.035,17 oltre IVA, da pagarsi a rate mensili, con previsione, all'esito, dell'opzione di riscatto.
La parte utilizzatrice si impegnava contestualmente ad assicurare il natante a sua cura e spese. In adempimento a tale pattuizione la provvedeva a stipulare oltre Parte_1 che la RC obbligatoria per la navigazione, anche una polizza contro i rischi della navigazione, per la somma di euro 100.000, con la compagnia (come da CP_5 polizza datata 3.05.2013, allegata alle note di replica di primo grado depositate da parte attrice il 15.03.2022).
Del pari documentato in atti è che in data 17.08.2013 la sottoscriveva con Parte_1
un contratto avente ad oggetto il noleggio della medesima Controparte_1 imbarcazione a vela per il periodo dal 17.08.2013 al 24.08.2013, verso il corrispettivo complessivo di €. 3.350,00 (iva compresa). Nel suddetto contratto veniva dato atto, per quanto di interesse ai fini della presente causa, che la barca era consegnata assicurata
(punto 7 delle condizioni del contratto di locazione) sia con la polizza obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, sia anche con la polizza "KO” a garanzia del rischio
'fino alla perdita totale' del natante, con specificazione che la franchigia ivi prevista e pari ad euro 2.000 era coperta dalla cauzione, di pari importo, versata dal locatario. Risulta quindi pacificamente che nella notte tra il 19 ed il 20 agosto 2013, mentre era condotta dal l'imbarcazione noleggiata subiva un sinistro, incagliandosi CP_1 negli scogli prospicenti Cala Porto Vecchio dell'isola di CA, all'esito di avverse condizioni atmosferiche e, in particolare, di un violento fortunale abbattutosi sulla costa.
Su comune iniziativa della società proprietaria del natante (PS Leasing & OR) e della in applicazione dell'art. 540 CN, con atto notarile registrato in data Pt_1
16.10.2013, veniva dichiarato l'abbandono dell'imbarcazione in favore della IA IV , dandosi atto che, considerata l'entità e le caratteristiche dei danni CP_4 riportati dall'imbarcazione, questa doveva considerarsi una 'perdita totale costruttiva'.
Con il medesimo atto la società proprietaria e la utilizzatrice del natante in forza di contratto di leasing, chiedevano quindi alla suddetta compagnia di assicurazione di provvedere all'immediato pagamento dell'indennità per la perdita totale dell'imbarcazione.
Con atto autenticato da notaio in data 12.11.2013 l'assicurazione provvedeva alla CP_4 formale contestazione ex art. 546 CN dell'atto di abbandono del natante, lamentando la mancanza dei relativi presupposti.
In data 26.01.2017 veniva perfezionato tra PS, e l'accordo CP_4 Parte_1 transattivo in forza del quale la compagnia di assicurazioni liquidava in favore di proprietaria e utilizzatrice dell'imbarcazione l'importo di complessive euro 55.000 indicato come 'a saldo e tacitazione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione spettanti rispettivamente a PS e nei suoi confronti, ciascuno per quanto di competenza, Pt_1 loro danti e/o aventi causa, con riguardo al sinistro verificatosi nel mese di agosto 2013 supra menzionato”. Contestualmente era rilasciata quietanza liberatoria da parte della società proprietaria e della società utilizzatrice dell'imbarcazione, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Tanto premesso, oggetto della presente causa è la sussistenza o meno del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro occorso all'imbarcazione, in capo alla società utilizzatrice al contrario, coperta da giudicato in mancanza di Parte_1 specifici motivi di impugnazione va ritenuta la dichiarata prescrizione della pretesa risarcitoria vantata da in proprio. Parte_1
3.Il quarto motivo di appello: gli effetti della transazione – Va preliminarmente esaminato, in quanto potenzialmente dirimente, il quarto motivo di appello.
Con lo stesso, parte appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto validamente espletata ex art. 1304 c.c. la dichiarazione del di voler CP_1 profittare della transazione intervenuta nel gennaio 2017 tra Controparte_6 [...] e con Controparte_7 Parte_1 conseguente efficacia liberatoria rispetto ad ogni ulteriore pretesa creditoria.
In proposito il primo giudice ha così argomentato: 'Nel contratto di locazione, come eccepito da parte convenuta, era garantito espressamente: “la barca viene consegnata assicurata: a) con una polizza kasko per il Mediterraneo fino alla perdita totale;
detta polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del locatario” (vedi contratto di locazione, doc. 3 di parte attrice); è pacifico e documentale che la cauzione di euro
2.000,00 sia stata in effetti addebitata e riscossa dalla società attrice (vedi doc. 1 di parte convenuta). Peraltro in relazione a tale previsione risulta del tutto legittima la dichiarazione ex 1304 c.c. di parte convenuta di voler profittare dell'accordo transattivo sottoscritto anche dalla società attrice con la compagnia IV il 31 gennaio 2017, doc. 31 di parte attrice.
Tali elementi conducono quindi al rigetto delle domande di parte attrice ed in relazione
a tali elementi le prove orali dedotte sono del tutto irrilevanti e superflue'.
L'appellante, nell'articolazione del quarto motivo di gravame, si è prima soffermato sull'inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. e poi sulla violazione dell'art. 1292 c.c., non ritenendo sussistente alcuna obbligazione solidale tra il e la compagnia CP_1
, per mancanza, tra gli stessi, dell'unicità sia della causa, sia della prestazione. CP_4
Il motivo è fondato e merita accoglimento per come di seguito specificato.
L'art. 1304 co 1 c.c. consente - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere.
Dunque, va in primo luogo verificata la sussistenza di una obbligazione solidale tra condebitori, che costituisce il primo presupposto di applicabilità dell'art. 1304 c.c.
In proposito si osserva che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligazione solidale può essere di due tipi: quella ordinaria, in cui si rinviene la coesistenza dei tre presupposti sopra elencati;
quella a interesse c.d. unisoggettivo, detta anche a solidarietà 'diseguale' in cui manca l'eadem causa obligandi. Nella solidarietà 'diseguale', di cui il rapporto assicurativo rappresenta l'esempio più frequente, le cause che legano i condebitori al creditore comune sono sì diverse, ma comunque collegate tra di loro in funzione della tutela di un interesse riferibile a uno solo dei condebitori.
La distinzione tra i due tipi di obbligazioni solidali è stata anche di recente esaminata dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 12928 del 10/05/2024) che, nell'occuparsi di una vicenda che vedeva coinvolti una compagnia IV e un danneggiante, onde determinare il perimetro applicativo dell'art. 1310 c.c., ha preliminarmente chiarito: “E' noto che la figura delle obbligazioni solidali passive nel Codice Civile sottende sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell'eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui”.
Ciò significa, nella sostanza, che la solidarietà tollera la mancanza tra le parti obbligate di una stessa causa obligandi, ma non anche la carenza di una eadam res debita, che deve comunque sussistere;
è cioè necessario, per potersi parlare di obbligazione solidale, che l'oggetto dell'obbligazione risulti il medesimo per tutti i condebitori.
Nel caso di specie tale verifica è destinata a dare esito negativo, considerato che dall'atto di transazione emerge chiaramente che ha concluso l'accordo sulla base CP_4 della polizza di assicurazione stipulata con la quale, pur estendendosi anche ai Pt_1 danni verificatisi in occasione del noleggio a terzi dell'imbarcazione, risulta avere un oggetto differente rispetto a quello dell'obbligazione risarcitoria del nei CP_1 confronti di sulla base del contratto di noleggio intercorso inter partes. Pt_1
Dall'esame del contratto di assicurazione in forza del quale ha concluso la CP_4 transazione (polizza kasko stipulata il 3.05.2013) risulta infatti che la polizza in questione aveva ad oggetto 'l'imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato, contro i rischi di perdita totale o di avaria, materiali e dirette, accidentalmente causati da: accidenti della navigazione, incendio ed esplosione, getto, pirateria, terremoto, eruzioni, fulmini, calamità naturali, atti dolosi e/o vandalici, furto, rapina dell'imbarcazione…[…]' (cfr. art 2 delle condizioni generali di assicurazione), sul presupposto che l'imbarcazione si trovasse a navigare nel Mar Mediterraneo ovvero in giacenza a terra (art. 1 cga). Nella medesima polizza era inoltre espressamente specificato (punti 7 e 8 delle condizioni generali, a parziale deroga del punto 4 lett. f) che la copertura IV in esame si estendeva anche ove l'imbarcazione fosse stata utilizzata per noleggio o altro contratto a titolo oneroso con equipaggio, nonché per locazione o altro contratto a titolo oneroso senza equipaggio. L'oggetto dell'obbligazione di pertanto, è limitato al risarcimento Controparte_4 dei danni relativi alla perdita dell'imbarcazione, i quali ricomprendono anche le spese accessorie, come quelle per il recupero, la rimozione dell'imbarcazione e per il salvataggio (come specificato all'art. 2 alle lett. m, n, o).
La circostanza appare ancora più evidente passando all'esame della clausola contenente le esclusioni dalla garanzia IV (art. 3 cga), laddove si annoverano tra i 'rischi esclusi' quelli relativi al 'mancato uso dell'imbarcazione' nonché 'qualsiasi danno indiretto incluso deprezzamento' (cfr lett. b) art. 3 cit).
Da ciò si inferisce che l'oggetto dell'obbligazione assunta da , limitandosi ai danni CP_4 subiti dall'imbarcazione, per perdita totale o avaria, materiali e diretti, non si estendeva a tutti i danni derivanti all'utilizzatrice dalla perdita del natante, risultandone specificamente esclusi i danni indiretti ed in particolare quelli da mancato uso dell'imbarcazione, che invece sono oggetto della richiesta risarcitoria spiegata da Pt_1 nei confronti del sub specie di danno da lucro cessante per la perdita CP_1 dell'imbarcazione.
È dunque evidente che si tratta di due obbligazioni aventi oggetti distinti: l'uno (quello inerente l'obbligazione assunta da ) afferisce ai danni materiali e diretti derivanti CP_4 dalla perdita dell'imbarcazione, mentre l'altro (inerente l'obbligazione gravante sul in forza del contratto di noleggio) riguarda tutti i danni diretti ed indiretti CP_1 conseguenti al naufragio del natante, ivi compreso il mancato guadagno introiettato da per l'utilizzo che avrebbe potuto fare dell'imbarcazione. Parte_1
Può dirsi, in sostanza, che l'obbligazione assunta da è limitata ai Controparte_4 danni del sinistro, mentre il è chiamato a risarcire tutti i danni derivanti dal CP_1 sinistro.
Trattandosi all'evidenza di due distinte prestazioni debitorie, non può dunque ritenersi sussistente un'obbligazione solidale dal lato passivo tra e il Controparte_4
CP_1
Ne consegue che, mancando il presupposto della solidarietà tra condebitori, l'art. 1304
c.c. non può trovare applicazione al caso di specie;
pertanto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, non può ritenersi legittima ed efficace la dichiarazione del di voler profittare della transazione intervenuta tra PS e CP_1 Parte_1 [...]
la quale, dunque, non può spiegare alcun effetto verso il CP_4 CP_1
Né in senso contrario può valere il riferimento che parte appellata fa al testo della transazione, in particolar modo a pagina 3 dell'accordo, al punto 4, ove si legge che
“PS dà atto che riceverà il pagamento del predetto importo (55.000 euro, ndr) transattivo sotto dichiarazione ed accettazione che lo stesso avviene a saldo, stralcio, tacitazione e transazione di ogni e qualsiasi anche maggior pretesa, ragione, diritto, onere e/o spesa nei confronti di in relazione ai danni sofferti dall'imbarcazione CP_4
“MA” a seguito del Sinistro e, quindi, a totale e completa tacitazione di ogni e qualsivoglia reclamo e/o pretesa e/o domanda di PS nei confronti di e, in genere, CP_4 di ogni pretesa direttamente e/o indirettamente connessa e/o conseguente al Sinistro ed alla Polizza”. Secondo l'interpretazione offerta da parte il riferimento CP_1 finale alla rinuncia ad ogni pretesa “direttamente e/o indirettamente” collegata al sinistro farebbe ricomprendere all'interno della transazione anche il danno da lucro cessante, che si configurerebbe dunque come danno indirettamente collegato al sinistro.
Tuttavia, una tale lettura non può trovare spazio se si considera che ha CP_4 partecipato alla transazione e l'ha conclusa con PS e in forza della polizza stipulata Pt_1
e, dunque, necessariamente nei limiti della stessa, ragione per la quale rilevano in termini di limiti della sua res debita le clausole assicurative e in particolare quelle che ne indicano l'oggetto (artt. 1, 2) e, a contrario, quella che ne elenca le esclusioni (art
3), per come sopra già specificato.
Ciò significa che i danni derivanti dal mancato uso dell'imbarcazione “MA”, in termini di lucro cessante, sono esclusi dalla polizza IV. Il richiamo nella transazione alla rinuncia a qualsiasi pretesa “indirettamente” collegata al sinistro deve essere inteso come riferito alle spese di rimozione del relitto che sono state sostenute per far fronte al recupero dell'imbarcazione. A pagina 2 dell'atto transattivo, invero, può leggersi alla lettera d) della premessa come fosse sorta una “discussione tra e in Parte_1 CP_4 merito alla natura ed estensione delle avarie subite dall'imbarcazione ed all'entità dell'indennizzo assicurativo dovuto ai sensi di Polizza”. La transazione, quindi, ha avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione dell'indennizzo dovuto da
[...]
e il suo oggetto è stato limitato a quanto pattuito nella polizza stipulata;
CP_4 pertanto, il danno da lucro cessante non è dunque all'evidenza stato ricompreso nella transazione.
All'accoglimento del quarto motivo di appello, per come sopra specificato, deve dunque seguire l'esame delle doglianze relative alla ricostruzione del sinistro, alla verifica della responsabilità del e alla valutazione dei danni subiti da CP_1 Pt_1
4. Il primo motivo di appello: il sinistro e la responsabilità del – CP_1
Con il primo motivo di appello di ha censurato la sentenza di Parte_1 Parte_1 primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine ai profili di responsabilità del invocata alternativamente ai sensi degli artt. 1218 c.c. CP_1
o dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini di quanto si esporrà di seguito.
Preliminarmente va rilevata la non utilità ai fini della decisione delle prove testimoniali richieste in funzione della ricostruzione del sinistro, il cui accadimento non è oggetto di contestazione, così come la relativa dinamica, che emerge chiaramente dagli atti.
In particolare, non è contestato che il 19.08.2013 l'imbarcazione da diporto a vela denominata “MAJO” era nella disponibilità esclusiva di , che ne Controparte_1 ricopriva il ruolo di comandante nonché skipper, in forza del contratto di noleggio stipulato con Pt_1
Del pari non contestato è che dalle ore 13 circa di tale giorno l'imbarcazione si trovava alla fonda all'interno di cala di Porto Vecchio nell'isola di CA, a circa 100 mt dalla costa, con a bordo il la sua famiglia ed amici per un totale di sei persone CP_1
(di cui quattro adulti e tre bambini), quando, durante la notte tra il 20 ed il 21 agosto, si abbatteva sull'isola un violento temporale. Risulta altresì pacifico che verso le 6,30 circa del mattino del 20 agosto, sotto le raffiche di un forte grecale, il CP_1 accendeva i motori dell'imbarcazione per tentare di allontanarsi dalla baia, ma la risacca delle onde sospingeva il veliero contro la scogliera, ove si incagliava. Non è quindi controverso ed è documentato in atti che il faceva scendere a terra tutto CP_1
l'equipaggio e scendeva lui stesso, lasciando l'imbarcazione incustodita in balia delle onde. Dalla relazione di servizio in atti risulta in particolare che i soccorsi arrivavano in prossimità dell'imbarcazione verso le 7,30 circa, ma a causa della forte risacca da grecale e del vento (circa 25 nodi) l'unità da pesca con a bordo personale della Guardia
Costiera di CA non riusciva ad avvicinarsi al natante che era descritto come adagiato sugli scogli. Valutata altresì l'impossibilità di eseguire un traino della barca incidentata a causa del mare molto mosso e dei bassi fondali, venivano allertati i
Carabinieri che organizzavano una squadra di recupero dei naufraghi ormai a terra. l personale della Guardia Costiera intanto rimaneva in mare, monitorando la situazione in attesa dei soccorsi provenienti da terra.
Come evidenziato dal registro dei verbali di inchiesta della Direzione Marittima di Livorno
(reg. sinistri n. 21/2013 seduta n.04), “l'incaglio dell'imbarcazione da diporto MA è avvenuto in seguito ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche, segnalato dai bollettini meteo del 19 agosto 2013, che annunciavano un incremento della forza del vento da 4 (da 11 a 16 nodi) a 6 (da 22 a 27 nodi) della scala Beaufort”. Ancora, si legge che “le su riportate avverse condizioni meteorologiche e l'esposizione della zona di fonda ai venti provenienti dal primo e secondo quadrante, hanno inciso sulla perfetta tenuta dell'ancora. Non risulta che sia stata utilizzata, come misura d'emergenza, la seconda ancora installata a poppa, tipo "ombrella” con apposito sistema di bloccaggio con corda in canapa affondante lunga 50 metri”. Nelle fasi di allontanamento dal punto di fonda, è risultato vano il tentativo posto in essere dal di avviare CP_1 prontamente il motore per potersi allontanare dalla e successivamente Parte_2 ridossarsi in luogo protetto dagli eventi meteorologici. Dopo aver acceso il motore, infatti, il non riusciva a governare l'unità a causa della risacca, che impediva CP_1 la corretta azione del propulsore.
La Commissione della Direzione Marittima di Livorno ha ritenuto che l'incaglio dell'imbarcazione MA sia stato determinato da una tardiva reazione da parte del rispetto all'evolversi della situazione meteorologica segnalata dalle CP_1 previsioni meteo della zona. In particolare, il nonostante si trovasse in una CP_1 zona di fonda e con l'imminente arrivo di una burrasca, non ha subito attivato i motori per allontanarsi dalla zona, ma ha proceduto alla loro accensione in un momento in cui era oramai impossibile governare l'imbarcazione attraverso le forti onde, provocando di conseguenza l'incaglio della barca sugli scogli.
Alla luce di questa ricostruzione, emerge un profilo di responsabilità contrattuale a carico del ex art. 1218 c.c.. CP_1
Invero, il contratto di noleggio stipulato tra e il prevedeva al Parte_1 CP_1 punto n. 5 (obblighi del locatario) che “Il locatario è responsabile dell'imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, nell'intero periodo indicato nel presente contratto;
egli in particolare è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia, diligenza, l'imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione”; inoltre, si imponeva al locatario di “restituire la barca nella data, nel luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso”.
Il ha evidentemente inadempiuto al suo obbligo di restituzione CP_1 dell'imbarcazione nelle condizioni in cui la aveva ottenuta a noleggio. Tuttavia, come noto, affinché un inadempimento contrattuale possa fondare una responsabilità ex art. 1218 c.c. è richiesto che questo sia imputabile al debitore e sia connotato dal punto di vista soggettivo. Nel caso di specie, ritiene questa Corte che l'inadempimento posto in essere dal sia a lui imputabile a titolo di colpa, avendo questo tenuto un CP_1 comportamento connotato da negligenza, imperizia e imprudenza.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dagli atti di inchiesta della Direzione
Marittima di Livorno risulta che il ha violato molteplici regole di prudenza CP_1 generale, nonché regole specifiche in materia di navigazione. Difatti, egli non ha in primo luogo consultato preventivamente il bollettino meteo che risultava essere stato tempestivamente diramato dalle Autorità portuali: dalla documentazione in atti risulta come già prima dell'incaglio le condizioni meteomarine non fossero ottimali, con vento forza 4 della scala Beaufort, in incremento nella notte tra il 19 ed il 20 agosto, durante la quale raggiungeva forza 6 (da 22 a 27 nodi), come preannunciato già nel bollettino meteorologico del 19 agosto (cfr. all. 18, 19 e all a nota del 23.02.23, parte attrice primo grado). Era stato inoltre diramato avviso di burrasca per il giorno 20 agosto.
Nonostante ciò – ovvero senza tener conto di detti fattori atmosferici – il CP_8 decideva di ancorare la barca in una zona di fonda potenzialmente esposta a eventi meteorologici avversi. Una volta sopraggiunta la tempesta, non risulta inoltre aver utilizzato, come misura d'emergenza, la seconda ancora installata a poppa, tipo
"ombrella”, con apposito sistema di bloccaggio con corda in canapa affondante lunga
50 metri, che avrebbe consentito una maggiore stabilità all'imbarcazione. Ha poi deciso di accendere i motori quando era oramai troppo tardi, poiché la risacca impediva la corretta azione del propulsore. Infine, una volta avvenuto l'incaglio, ha immediatamente abbandonato l'imbarcazione, lasciandola esposta alle intemperie per una giornata intera. La condotta posta in essere dal caratterizzata da molteplici violazioni CP_1 di regole cautelari ha causato l'incaglio dell'unità da diporto, essendosi prima imprudentemente posto in una situazione critica dal punto di vista meteo marino, quindi non riuscendo, per negligenza e imperizia a governare tale situazione con opportune manovre ed accorgimenti;
deve dunque riconoscersi che l'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'imbarcazione sia a lui imputabile ex art. 1218 c.c.
Il riconoscimento di una responsabilità di natura contrattuale in capo al CP_1 rende superfluo esaminare l'eventuale valenza delle sue condotte a titolo di responsabilità extracontrattuale, come richiesto in subordine nel motivo di appello. Una medesima condotta, infatti, non può giustificare la coesistenza di una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, poiché altrimenti si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria. È possibile ipotizzare che una condotta sia rilevante ex art. 1218 c.c. o ex art. 2043 c.c., ma si tratta di prospettazioni alternative tra loro, per cui il riconoscimento di un profilo di responsabilità impedisce che la medesima condotta possa rilevare anche ad altro titolo.
In accoglimento del primo motivo di gravame, deve quindi essere dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale del alla cui condotta CP_1 negligente, imprudente, imperita è da correlare in naufragio ed il conseguente danneggiamento dell'imbarcazione in oggetto.
5.Il secondo ed il terzo motivo di appello: prova e quantificazione dei danni –
Il secondo ed il terzo motivo di appello meritano trattazione congiunta in quanto entrambi relativi alla prova dei danni di cui il ha chiesto il risarcimento. In CP_1 particolare con il secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la refusione di tutti i danni patiti a seguito della perdita dell'imbarcazione. Con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto non adempiuta da parte di la pattuizione circa la completa assicurazione di tutti i rischi della Pt_1 navigazione, salvo poi confermare che la garanzia era 'fino alla perdita totale'.
Sosteneva l'appellante che la polizza kasko copriva tutti i danni diretti al mezzo, esclusi gli altri di cui doveva rispondere dunque il CP_1
Tanto premesso, si osserva come, per poter addivenire ad un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sono necessari due nessi causali: quello “materiale”, che impone di verificare se la condotta inadempiente abbia causato l'evento dannoso,
e quello “giuridico”, per la quale è necessario che all'evento lesivo sia seguito un danno concretamente risarcibile.
Quanto al primo, come già detto sopra, la condotta negligente del è stata CP_1 causa dell'incaglio dell'imbarcazione e, quindi, della sua perdita. In questa sede occorre esaminare se da questi fatti sia derivato un danno risarcibile per Nella Parte_1 sentenza di primo grado la questione è stata esaminata in via incidentale, alla stregua di una sorta di “doppia motivazione”. Il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che tutti i danni patiti da fossero già stati ricompresi nell'atto transattivo, ma Parte_1 che, in ogni caso, non avesse fornito la prova circa l'an degli stessi. Nella Parte_1 sentenza, infatti, si legge che “Parte attrice si è limitata a produrre documentazione relativa ai costi di trasporto e rimessaggio dell'imbarcazione, una perizia di parte in ordine ai danni (vedi doc. 10, 21-26), ma non è dato sapere se l'imbarcazione, a seguito della contestazione dell'atto di abbandono, sia stata poi in effetti riparata, con quali costi e tempi e quindi se tali costi ed in generale i danni siano stati in effetti superiori rispetto all'indennizzo di euro 55.000,00 pacificamente corrisposto dalla compagnia IV”. Parte appellante ha chiesto che nei suoi confronti sia riconosciuto un risarcimento del danno per euro 129.656,66, così calcolato:
- euro 163.000 per il lucro cessante, calcolato sulla base di una prognosi in ordine al valore annuo a cui sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione per i restanti anni di leasing
(euro 25.248,00 all'anno per i 7 anni rimanenti del contratto);
- euro 21.656,66 per i costi straordinari di recupero, stoccaggio e oneri di cantiere;
-con sottrazione dell'importo di euro 55.000, già liquidato anche nei confronti di Pt_1 con l'atto di transazione stipulato con CP_9
Secondo l'appellante, quindi, il danno da perdita dell'imbarcazione è già stato liquidato con l'atto di transazione, mentre le spese straordinarie e il danno da lucro cessante devono essere ancora risarciti.
I motivi sono parzialmente fondati nei limiti e termini di seguito specificati.
Preliminare alla questione della quantificazione dei danni è la verifica dell'an della loro sussistenza e quindi l'accertamento del loro soddisfacimento in sede transattiva.
Se infatti è vero che il non accomunato alla compagnia di assicurazione CP_1
da una obbligazione solidale dal lato passivo, per come sopra specificato, non può CP_4 avvantaggiarsi della transazione conclusa da con l'assicurazione, deve tuttavia Pt_1 rilevarsi come il danneggiato deve essere ristorato di quanto perso a causa del sinistro, senza poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui.
A tale proposito si osserva come il naufragio dell'imbarcazione ha ovviamente prodotto in via diretta un danno a per la perdita dell'imbarcazione, danno che non è Parte_1 contestato risulti coperto dalla polizza IV stipulata con la Controparte_4 quale, sulla base del suddetto contratto di assicurazione ha concluso la transazione di cui si è detto indennizzando sia PS sia . Pt_1
Del pari ha dovuto sopportare le spese per il recupero e lo stoccaggio Parte_1 dell'imbarcazione, che si configurano come danno emergente derivante dal sinistro.
Anche queste spese, tuttavia, sono coperte dalla polizza, essendo espressamente previste dall'art. 2 delle “Condizioni generali di assicurazione” (sono incluse nella polizza, infatti, “le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio sostenuti allo scopo di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati;
le spese, al netto di quanto ricavato dal salvato, sostenute per la rimozione del relitto dell'imbarcazione affondata a seguito di un avvenimento assicurato, se ciò sia imposto dall'Autorità marittima;
le spese accessorie strettamente necessarie per il ripristino delle parti danneggiate da un evento coperto dalla polizza IV”). Si tratta dunque anche in questo caso di danni che sono stati refusi dall'assicurazione con la transazione conclusa sulla base e nei limiti della polizza stipulata inter partes.
Per detto danno deve dunque ritenersi operante il principio della compensatio lucri cum damni che integra una eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma un elemento di valutazione in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n° 26757/2020; Cass. n° 24177/2020).
Ciò posto, dal punto di vista sostanziale giova rammentare come l'istituto della c.d. compensatio lucri cum damno è inteso dal diritto vivente (in base all'approdo nomofilattico avutosi con le quattro coeve sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione tutte del 22.05.2018 dal n° 12564 al n° 12567, che hanno ripreso l'orientamento delle sezioni semplici citate dal primo giudice) come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno. Esso si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere calcolata sull'entità del danno da risarcire.
Nelle pronunce 'gemelle' delle Sezioni Unite è stato in proposito spiegato che la compensatio lucri cum damno 'è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”, desumibile dall'art. 1223 c.c., in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, così che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Superando dunque il requisito dell'unicità causale, la Suprema Corte è arrivata ad affermare che la compensatio opera anche quando i vantaggi dipendono, sotto il profilo giuridico formale, da una fattispecie diversa dall'illecito, di cui questo rappresenta un elemento costitutivo. In particolare, per quanto in questa sede interessa, con la pronuncia n° 12565 del 2018 le SSUU hanno evidenziato come 'occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità IV è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subìto dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito'. La regola è dettata nei seguenti termini: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. È questo infatti l'elemento essenziale per accedere alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria: se l'erogazione indennitaria è finalizzata, insomma, ad elidere una quota del danno sostanzialmente identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile, le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura IV privata o pubblica.
In tale senso si osserva come nel caso in esame si sia dichiarata soddisfatta con Pt_1
l'atto di transazione relativamente a tutti i danni coperti dalla polizza stipulata con , CP_4 dal chè la preclusione di un ulteriore risarcimento, a carico del delle CP_1 medesime voci di danni di cui l'appellante ha già ottenuto soddisfazione dall'assicurazione.
Quanto al danno da lucro cessante per mancato utilizzo dell'imbarcazione per tutto il periodo di durata del contratto di leasing, che sostiene di aver subito, si tratta Pt_1 invece di una voce di danno non coperta dalla polizza sulla base della quale ha Pt_1 stipulato la transazione con . CP_4
Deve quindi in questa sede essere in primo luogo analizzato l'an di detta voce di danno.
Al riguardo, si deve intanto rilevare che la prova di un lucro cessante presuppone la dimostrazione (per quanto qui in concreto rileva) non soltanto dell'indisponibilità dell'imbarcazione (che nel caso di specie risulta pacificamente per il periodo successivo al sinistro), ma anche dell'effettiva contrazione reddituale, di talché ai fini della sua quantificazione, “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui
a lavorare e produrre reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15737, con riferimento al caso in cui sia dimostrata la malattia del produttore di reddito, ma non la contrazione reddituale). A tale proposito ha prodotto (cfr all 28) una serie di fatture relative al noleggio in Pt_1 favore di terzi, ovvero di società che operano nel settore nautico in Toscana, della medesima imbarcazione 'MA', effettuate in maniera pressochè continuativa, in tutti i periodi dell'anno, dal 2010 al 2013, fino alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Ha quindi prodotto i bilanci societari per tutto il detto arco temporale e per il successivo anno 2014.
Deve dunque ritenersi provato per presunzioni, gravi precise e concordanti che a seguito del sinistro in esame ha perso opportunità di messa a reddito dell'imbarcazione Pt_1
'MA', visto che nei tre anni precedenti era risultata averla utilizzata sistematicamente per il noleggio a terzi e che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe presumibilmente continuato a farlo, in termini analoghi, se il natante non fosse venuto meno.
Con riferimento alla quantificazione del detto danno da lucro cessante, l'appellante ha richiesto la refusione a tale di titolo di complessive euro 163.000, calcolato sulla base di una stima di euro 25.248,00 annui che sarebbero derivati dalla locazione dell'imbarcazione per almeno altri 7 anni di vita utile della stessa. A tale proposito si osserva come per calcolare il lucro cessante non appare corretto, come fa l'appellante, procedere alla semplice determinazione annuale dei canoni che avrebbe percepito dalla locazione dell'imbarcazione per il periodo rimanente. Trattandosi di una società, invero, il lucro cessante non corrisponde in maniera diretta ai mancati guadagni, bensì va rapportato all'utile, ovverosia a ciò che rimane dopo aver decurtato le spese dai guadagni. Nel caso di specie, è vero che avrebbe potuto noleggiare Parte_1
l'imbarcazione MA per ulteriori 57 mesi, ma avrebbe dovuto anche sostenere dei costi di gestione, come ad esempio quelli relativi al rimessaggio, alla manutenzione e simili.
Inoltre, non appare condivisibile stimare una “quota annua” fissa di canoni di locazione e moltiplicarla per gli anni rimanenti del contratto di leasing, poiché con tale operazione non si tiene conto del naturale deprezzamento nel tempo dell'imbarcazione, che inevitabilmente si riverbera sulla determinazione del canone di locazione della stessa.
Infine quanto all'arco temporale in cui detto danno deve essere computato si osserva come lo stesso non può non coincidere con la durata del contratto di leasing che residuava al momento del sinistro, ovvero 4 anni e nove mesi (tenuto conto che la durata complessiva del leasing era di otto anni e che al momento del naufragio il suddetto contratto era in essere già da 3 anni e 3 mesi).
Ciò detto, la valutazione delle spese medie di manutenzione di una imbarcazione del tipo di quella di cui è causa, nonché dell'incidenza nei costi del noleggio dell'invecchiamento della stessa, implica la necessità di disporre CTU sulla quantificazione del detto danno da lucro cessante, previa remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Il riconoscimento dell'an del danno da lucro cessante, pur con le precisazioni sopra enucleate, comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello. Con tale doglianza, infatti, l'appellante ha di fatto nuovamente insistito nel sottolineare che la polizza
“KO” con cui l'imbarcazione era stata consegnata al non era idonea a CP_1 coprire qualsiasi danno che si fosse verificato;
in particolar modo, non era di certo idonea a coprire i danni imputabili al dolo o alla colpa del CP_1
6.Il quinto motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Il quinto motivo di appello rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c..
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
7.Le spese di lite: rinvio alla pronuncia definitiva – La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, per come sopra specificato, è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale di per il naufragio dell'imbarcazione dallo stesso detenuta a titolo di Controparte_1 noleggio;
2) in parziale accoglimento del gravame, riconosce l'an del danno da mancato guadagno subito dall'appellante come conseguenza della perdita dell'imbarcazione, mentre respinge le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'appellante; 3) rimette la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU come da separata ordinanza;
4) spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ceccarelli
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 09/11/2022 al n. 2021/2022 r.g. promossa da:
(C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1
(C.F. ) anche in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. SPAGGIARI ANDREA, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. BATTISTELLA LUCA, e rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ESTER STANCANELLI e dall'avv. LUCA BATTISTELLA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 713/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
05/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.06.2025 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della pronuncia di primo grado, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in relazione ai fatti di cui in Controparte_1 narrativa, tra le altre, ex artt. 1218, 2043 e 2051 c.c.; per l'effetto, condannare il medesimo Sig. al risarcimento in favore della Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali nella misura che, eventualmente anche in via equitativa, risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto (data evento) al saldo. In ogni caso: Compensi professionali, di primo grado e di secondo grado refusi oltre rimborso spese forfettario 15% oltre I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria: ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
2) vero che l'imbarcazione, nuova, veniva varata al Porto di Antibes, condotta nel mese di giugno 2010 in Italia, e messa in esercizio dal mese di luglio 2010 fino a tutto il mese di agosto 2013 quale unità destinata a locazione/noleggio, come da fatture alla 43°
Parallelo ed alla Bs YA in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
3) vero che nel mese di luglio del 2013 l'imbarcazione veniva noleggiata al Dott. Per_1 il quale al termine redigeva il giudizio di “satisfaction” in atti di parte attrice sub doc. 13 che si esibisce al teste;
4) vero che la famiglia ha navigato con l'imbarcazione in Pt_1 plurime occasioni nel mese di giugno e luglio 2013 e tutti gli strumenti ed apparati di bordo funzionavano;
5) vero che nel corso del mese di agosto 2013 la Bs YA per conto dell'attrice stipulava con sig. il contratto di locazione di Controparte_1 imbarcazione per il periodo dal 17.08.2013 ore 17.00 al 24.08.2013 ore 08.30 che si esibisce al teste doc.3-4; 6) vero che l'imbarcazione veniva consegnata al CP_1 con tagliando del motore effettuato in data 30.07.2021 come da fattura in atti di parte attrice sub doc. 13 e memoria 183 n. 1 che si esibisce al teste;
7) vero che i bollettini meteo meteomar della Aeronautica Militare che si produce ed esibisce al teste (doc.1)
e gli altri bollettini sub doc. 19 avevano preannunciato le condizioni meteo ivi menzionate;
8) vero che in data 20.08.2013, l'imbarcazione con al comando del sig.
si trovava alla fonda all'interno di Cala di Porto Vecchio dell'isola di Controparte_1
CA (LI); 9) vero che la baia ove il aveva posizionato l'imbarcazione era CP_1 aperta sul quarto quadrante ed esposta ai venti da Nord-est come da raffigurazione contenuta nella memoria ex art. 183 n. 1 che si esibisce al teste;
10) vero che il abbandonava l'imbarcazione sugli scogli prospicienti all'isola come da CP_1 fotografie in atti di parte attrice sub doc. 6 che si esibiscono al 11) vero che
l'imbarcazione ivi rimaneva fino alla cessazione della burrasca e sua successiva rimozione, come da documentazione fotografica in atti di parte attrice sub doc. 6 e 7 che si esibisce al teste;
12) vero che ho formulato le dichiarazioni a verbale 20 agosto
2013 all'Ufficio Locale Marittimo di CA in atti di parte attrice allegato alla memoria sub doc. 8 di parte attrice che si esibisce alla parte;
13) vero che il al CP_1 momento del sinistro era giunto al terzo giorno di locazione dell'imbarcazione e la prima contestazione sul funzionamento degli apparati di bordo è stata formulata, per la prima volta, dopo l'evento e nelle dichiarazioni rese alle Autorità Inquirenti sul sinistro;
14) vero che per ordine dell'Autorità Marittima dell'Isola di CA, in persona del
Comandante GE Pisani, veniva disposta l'immediata rimozione del relitto a causa del potenziale pericolo di versamento nelle acque dell'isola del carburante “Diesel” contenuto nei serbatoi dell'imbarcazione (il sig. infatti, alla data del sinistro CP_1 aveva infatti “fatto il pieno”) come da doc.9 che si esibisce al teste. 15) vero che le operazioni di recupero venivano condotte dal Sig. in esito alle quali Parte_1
l'imbarcazione veniva condotta con chiatta sino al Porto di Piombino e quindi trasportata presso il Cantiere Porto Verde a Puntone di Scarlino, ove rimaneva sino alla data di vendita del relitto;
16) vero che la provvedeva alla nomina di un proprio perito per Pt_1 la stima dei danni subiti, individuato nel sig. , perito nautico con Persona_2 studio in Reggio Emilia, il quale redigeva le perizie in atti di parte attrice sub doc. 10 e sub doc. 30 che si esibiscono al teste e delle quali ne conferma integralmente il contenuto;
17) Vero che la società attrice sosteneva la spesa del trasporto del relitto da
Piombino a Puntone di Scarlino per € 4.549,60 di cui alla fattura n. 218 del 28.08.2013 della in atti di parte attrice sub doc. 21 e che si esibisce al teste;
18) Persona_3
Vero che alla società attrice veniva richiesto il saldo di € 9.000,00 per la “taccatura” e sosta presso il Porto Verde per € 9.000,00 sino al 31.12.2015 come da intimazione sub doc. 22 che si esibisce al teste;
19) Vero che per spese peritali l'attrice pagava l'importo di €800,00 come da fattura 028/14 del Perito in atti sub doc. 23 che si esibisce Per_2 al teste;
20) Vero che l'attrice sosteneva spese per stoccaggio materiali presso BS
YA per 2.318,00 come da fattura BS YA in atti di parte attrice sub doc. 24 che si esibisce al teste 21) Vero che l'attrice sosteneva le spese notarili per € 1.700,00 per procura speciale Notaio in atti di parte attrice sub doc. 25 che si esibisce CP_3 al teste;
22) Vero che all'attrice veniva addebitata la spesa di € 4.529,25 per oneri gestione Cantiere come da documento n. 26 che si esibisce al teste;
23) Vero che
l'imbarcazione era stata locata negli anni 2010 / 2014 alla 43° parallelo snc ed alla Bs YA come da fatture in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
24) Vero che la società attrice aveva convenuto con la BS YACHTING di proseguire nel rapporto di locazione conto terzi sino al termine del rapporto di Leasing;
25) Vero che la locazione mensile dell'imbarcazione alla precedente conduttrice 43° parallelo fruttava la somma di € 2.737,25 mensili, ridotte ad € 2.104,00 come da fatture in atti di parte attrice sub doc. 28 che si esibiscono al teste;
26) Vero che per la concessione dell'imbarcazione per la locazione a terzi la società attrice percepiva i compensi mensili dapprima dalla 43° Parallelo e poi dalla Bs YA di cui alle fatture sub doc. 28 che si esibiscono al teste. Disporsi CTU sulla stima del valore dell'imbarcazione al momento dell'evento. Ordinarsi ad l'esibizione della perizia redatta in Controparte_4 relazione al sinistro a polizza n. 9068222 Columbus Yachts emessa il 03.05.2013 CP_4 del sinistro 20.08.2013. Testi: della “BS YA di Gianni Innocenti” Testimone_1 con sede legale in Castiglione della Pescaia (Grosseto), Piazza della Luna Rossa n. 6,
con studio in Reggio Emilia, Via Antica n.7 Comandante sig. Persona_2
GE Pisani presso Ufficio Locale Marittimo Isola di CA via Assunzione n. 72; titolare e/o incaricato con sede in Cecina (LI) via Duccio da Boninsegna Persona_3
n. 11, nata a [...]. Cea il 28/01/1972, domiciliata a Botticino, Via Persona_4
Benedusi 14”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
e dal Sig. in proprio, Parte_1 Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Livorno;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(per l'innanzi anche ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_1
nonché quest'ultimo anche in proprio, convenivano davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
713/2022, con la quale il Tribunale di Livorno aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni arrecati dal convenuto all'imbarcazione da diporto denominata
'Maio', di cui la società attrice era utilizzatrice in forza di contratto di leasing concluso con PS Leasing & OR. In particolare, il Tribunale di Livorno rigettava la domanda attorea, ritenendo legittima la dichiarazione ex art. 1304 cc. con cui il aveva inteso avvalersi CP_1 dell'accordo transattivo intervenuto nel gennaio 2017 tra la società utilizzatrice Pt_1
la società concedente il leasing PS Leasing & OR e la compagnia
[...] IV;
accordo in forza del quale e PS avevano accettato la somma CP_4 Pt_1 di euro 55.000,00 erogata dall'assicurazione a titolo di complessivo indennizzo di tutti i danni conseguenti al sinistro dell'imbarcazione, con rilascio di quietanza liberatoria ed espressa rinunzia ad ogni ulteriore pretesa correlata. Aggiungeva il primo giudice che non risultava comunque dimostrato che la parte attrice avesse subito danni Parte_1 per un valore superiore alla somma corrisposta a titolo di indennità.
Il Tribunale, inoltre, rigettava anche la domanda di risarcimento danni proposta a titolo personale da , ritenendo nei suoi confronti maturata la prescrizione del Parte_1 diritto al risarcimento e, comunque, non dimostrata la sussistenza di alcun danno.
Le parti attrici erano quindi state condannate a rifondere al convenuto le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)omessa pronuncia sulla responsabilità contrattuale – ovvero extra contrattuale ex art. 2043 o 2051 c.c. - del a cui l'imbarcazione in oggetto era stata concessa CP_1 in locazione dalla ed a cui doveva ritenersi imputabile il naufragio Parte_1 dell'imbarcazione, con contestuale attivazione della clausola “solve et repete” inserita nel contratto inter partes; mancata ammissione delle prove testimoniali, di cui era reiterata la richiesta;
2) violazione degli artt. 2735 c.c., 2697 c.c., 1324 c.c., 1223 c.c., 1362 c.c. nella parte in cui non era stato correttamente interpretato il documento relativo all'atto di contestazione dell'abbandono dell'imbarcazione, fatto dall'assicurazione , ma privo CP_4 di valore ricognitivo sfavorevole alla parte destinataria della dichiarazione e dunque inidoneo a far ritenere la circoscritta entità dei danni;
omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danno da lucro cessante, non oggetto di contestazione da parte del convenuto;
reiterata richiesta di ammissione delle prove orali per testi e interrogatorio formale, nonché di ammissione dell'istanza di esibizione della perizia redatta dall'assicurazione in relazione al sinistro, anche in funzione della prova dei danni;
3) Motivazione apparente, violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc, violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 ed art. 116 cpc, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c. e 1363 ed artt. 1892 e ss. c.c., in riferimento all'erronea interpretazione circa l'estensione della polizza IV KO richiamata nel contratto di locazione dell'imbarcazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., 1292 c.c., 1304 c.c., per essere stata ritenuta legittima la dichiarazione del di voler profittare dell'accordo CP_1 transattivo concluso dalla società attrice con PS Leasing & OR e l'assicurazione
, nel gennaio 2017, che non riguardava l'intero debito, bensì le sole prestazioni di CP_4 polizza;
errore nell'aver ritenuto l'obbligazione solidale;
5) erronea condanna delle attrici alla refusione delle spese di lite in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. sussistendo i presupposti per una compensazione parziale delle stesse, in considerazione del fatto che la prescrizione eccepita da controparte era risultata fondata solo riguardo al legale rappresentante, non già anche per la società attrice.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello che eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, ter c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, ter c.p.c. – Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte ex art. 348 bis, ter c.p.c., in quanto, a suo dire, questo non avrebbe CP_1 ragionevole possibilità di essere accolto.
L'eccezione è infondata nei termini di seguito specificati.
Deve in proposito ricordarsi che l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è una pronuncia preliminare di natura sommaria, basata su una valutazione prognostica in ordine alle ragionevoli possibilità di accoglimento dell'atto di appello. La natura preliminare della pronuncia fa sì che questa possa essere emessa soltanto prima della trattazione della causa. L'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni rappresenta il momento ultimo dopo il quale non è più possibile operare un vaglio di natura sommaria, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti, dunque nel pieno contraddittorio processuale tra le stesse (cfr. Cass. 1.6.2020, n. 10409, SS.UU.
16.11.2017, n. 27199). La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è dunque esclusivamente quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione che con contratto di leasing concluso in data
10.05.2010, PS Leasing & OR si impegnava ad acquistare, al fine di concederla in locazione alla di l'imbarcazione da Parte_1 Parte_1 diporto a vela, nuova di cantiere, modello 'sun odyssy 421'. Era pattuito l'utilizzo dell'imbarcazione da parte della per la durata di 96 mesi, dietro il pagamento Parte_1 del corrispettivo complessivo di euro 203.035,17 oltre IVA, da pagarsi a rate mensili, con previsione, all'esito, dell'opzione di riscatto.
La parte utilizzatrice si impegnava contestualmente ad assicurare il natante a sua cura e spese. In adempimento a tale pattuizione la provvedeva a stipulare oltre Parte_1 che la RC obbligatoria per la navigazione, anche una polizza contro i rischi della navigazione, per la somma di euro 100.000, con la compagnia (come da CP_5 polizza datata 3.05.2013, allegata alle note di replica di primo grado depositate da parte attrice il 15.03.2022).
Del pari documentato in atti è che in data 17.08.2013 la sottoscriveva con Parte_1
un contratto avente ad oggetto il noleggio della medesima Controparte_1 imbarcazione a vela per il periodo dal 17.08.2013 al 24.08.2013, verso il corrispettivo complessivo di €. 3.350,00 (iva compresa). Nel suddetto contratto veniva dato atto, per quanto di interesse ai fini della presente causa, che la barca era consegnata assicurata
(punto 7 delle condizioni del contratto di locazione) sia con la polizza obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, sia anche con la polizza "KO” a garanzia del rischio
'fino alla perdita totale' del natante, con specificazione che la franchigia ivi prevista e pari ad euro 2.000 era coperta dalla cauzione, di pari importo, versata dal locatario. Risulta quindi pacificamente che nella notte tra il 19 ed il 20 agosto 2013, mentre era condotta dal l'imbarcazione noleggiata subiva un sinistro, incagliandosi CP_1 negli scogli prospicenti Cala Porto Vecchio dell'isola di CA, all'esito di avverse condizioni atmosferiche e, in particolare, di un violento fortunale abbattutosi sulla costa.
Su comune iniziativa della società proprietaria del natante (PS Leasing & OR) e della in applicazione dell'art. 540 CN, con atto notarile registrato in data Pt_1
16.10.2013, veniva dichiarato l'abbandono dell'imbarcazione in favore della IA IV , dandosi atto che, considerata l'entità e le caratteristiche dei danni CP_4 riportati dall'imbarcazione, questa doveva considerarsi una 'perdita totale costruttiva'.
Con il medesimo atto la società proprietaria e la utilizzatrice del natante in forza di contratto di leasing, chiedevano quindi alla suddetta compagnia di assicurazione di provvedere all'immediato pagamento dell'indennità per la perdita totale dell'imbarcazione.
Con atto autenticato da notaio in data 12.11.2013 l'assicurazione provvedeva alla CP_4 formale contestazione ex art. 546 CN dell'atto di abbandono del natante, lamentando la mancanza dei relativi presupposti.
In data 26.01.2017 veniva perfezionato tra PS, e l'accordo CP_4 Parte_1 transattivo in forza del quale la compagnia di assicurazioni liquidava in favore di proprietaria e utilizzatrice dell'imbarcazione l'importo di complessive euro 55.000 indicato come 'a saldo e tacitazione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione spettanti rispettivamente a PS e nei suoi confronti, ciascuno per quanto di competenza, Pt_1 loro danti e/o aventi causa, con riguardo al sinistro verificatosi nel mese di agosto 2013 supra menzionato”. Contestualmente era rilasciata quietanza liberatoria da parte della società proprietaria e della società utilizzatrice dell'imbarcazione, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Tanto premesso, oggetto della presente causa è la sussistenza o meno del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro occorso all'imbarcazione, in capo alla società utilizzatrice al contrario, coperta da giudicato in mancanza di Parte_1 specifici motivi di impugnazione va ritenuta la dichiarata prescrizione della pretesa risarcitoria vantata da in proprio. Parte_1
3.Il quarto motivo di appello: gli effetti della transazione – Va preliminarmente esaminato, in quanto potenzialmente dirimente, il quarto motivo di appello.
Con lo stesso, parte appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto validamente espletata ex art. 1304 c.c. la dichiarazione del di voler CP_1 profittare della transazione intervenuta nel gennaio 2017 tra Controparte_6 [...] e con Controparte_7 Parte_1 conseguente efficacia liberatoria rispetto ad ogni ulteriore pretesa creditoria.
In proposito il primo giudice ha così argomentato: 'Nel contratto di locazione, come eccepito da parte convenuta, era garantito espressamente: “la barca viene consegnata assicurata: a) con una polizza kasko per il Mediterraneo fino alla perdita totale;
detta polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del locatario” (vedi contratto di locazione, doc. 3 di parte attrice); è pacifico e documentale che la cauzione di euro
2.000,00 sia stata in effetti addebitata e riscossa dalla società attrice (vedi doc. 1 di parte convenuta). Peraltro in relazione a tale previsione risulta del tutto legittima la dichiarazione ex 1304 c.c. di parte convenuta di voler profittare dell'accordo transattivo sottoscritto anche dalla società attrice con la compagnia IV il 31 gennaio 2017, doc. 31 di parte attrice.
Tali elementi conducono quindi al rigetto delle domande di parte attrice ed in relazione
a tali elementi le prove orali dedotte sono del tutto irrilevanti e superflue'.
L'appellante, nell'articolazione del quarto motivo di gravame, si è prima soffermato sull'inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. e poi sulla violazione dell'art. 1292 c.c., non ritenendo sussistente alcuna obbligazione solidale tra il e la compagnia CP_1
, per mancanza, tra gli stessi, dell'unicità sia della causa, sia della prestazione. CP_4
Il motivo è fondato e merita accoglimento per come di seguito specificato.
L'art. 1304 co 1 c.c. consente - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere.
Dunque, va in primo luogo verificata la sussistenza di una obbligazione solidale tra condebitori, che costituisce il primo presupposto di applicabilità dell'art. 1304 c.c.
In proposito si osserva che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligazione solidale può essere di due tipi: quella ordinaria, in cui si rinviene la coesistenza dei tre presupposti sopra elencati;
quella a interesse c.d. unisoggettivo, detta anche a solidarietà 'diseguale' in cui manca l'eadem causa obligandi. Nella solidarietà 'diseguale', di cui il rapporto assicurativo rappresenta l'esempio più frequente, le cause che legano i condebitori al creditore comune sono sì diverse, ma comunque collegate tra di loro in funzione della tutela di un interesse riferibile a uno solo dei condebitori.
La distinzione tra i due tipi di obbligazioni solidali è stata anche di recente esaminata dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 12928 del 10/05/2024) che, nell'occuparsi di una vicenda che vedeva coinvolti una compagnia IV e un danneggiante, onde determinare il perimetro applicativo dell'art. 1310 c.c., ha preliminarmente chiarito: “E' noto che la figura delle obbligazioni solidali passive nel Codice Civile sottende sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell'eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui”.
Ciò significa, nella sostanza, che la solidarietà tollera la mancanza tra le parti obbligate di una stessa causa obligandi, ma non anche la carenza di una eadam res debita, che deve comunque sussistere;
è cioè necessario, per potersi parlare di obbligazione solidale, che l'oggetto dell'obbligazione risulti il medesimo per tutti i condebitori.
Nel caso di specie tale verifica è destinata a dare esito negativo, considerato che dall'atto di transazione emerge chiaramente che ha concluso l'accordo sulla base CP_4 della polizza di assicurazione stipulata con la quale, pur estendendosi anche ai Pt_1 danni verificatisi in occasione del noleggio a terzi dell'imbarcazione, risulta avere un oggetto differente rispetto a quello dell'obbligazione risarcitoria del nei CP_1 confronti di sulla base del contratto di noleggio intercorso inter partes. Pt_1
Dall'esame del contratto di assicurazione in forza del quale ha concluso la CP_4 transazione (polizza kasko stipulata il 3.05.2013) risulta infatti che la polizza in questione aveva ad oggetto 'l'imbarcazione descritta in polizza, entro i limiti del valore assicurato, contro i rischi di perdita totale o di avaria, materiali e dirette, accidentalmente causati da: accidenti della navigazione, incendio ed esplosione, getto, pirateria, terremoto, eruzioni, fulmini, calamità naturali, atti dolosi e/o vandalici, furto, rapina dell'imbarcazione…[…]' (cfr. art 2 delle condizioni generali di assicurazione), sul presupposto che l'imbarcazione si trovasse a navigare nel Mar Mediterraneo ovvero in giacenza a terra (art. 1 cga). Nella medesima polizza era inoltre espressamente specificato (punti 7 e 8 delle condizioni generali, a parziale deroga del punto 4 lett. f) che la copertura IV in esame si estendeva anche ove l'imbarcazione fosse stata utilizzata per noleggio o altro contratto a titolo oneroso con equipaggio, nonché per locazione o altro contratto a titolo oneroso senza equipaggio. L'oggetto dell'obbligazione di pertanto, è limitato al risarcimento Controparte_4 dei danni relativi alla perdita dell'imbarcazione, i quali ricomprendono anche le spese accessorie, come quelle per il recupero, la rimozione dell'imbarcazione e per il salvataggio (come specificato all'art. 2 alle lett. m, n, o).
La circostanza appare ancora più evidente passando all'esame della clausola contenente le esclusioni dalla garanzia IV (art. 3 cga), laddove si annoverano tra i 'rischi esclusi' quelli relativi al 'mancato uso dell'imbarcazione' nonché 'qualsiasi danno indiretto incluso deprezzamento' (cfr lett. b) art. 3 cit).
Da ciò si inferisce che l'oggetto dell'obbligazione assunta da , limitandosi ai danni CP_4 subiti dall'imbarcazione, per perdita totale o avaria, materiali e diretti, non si estendeva a tutti i danni derivanti all'utilizzatrice dalla perdita del natante, risultandone specificamente esclusi i danni indiretti ed in particolare quelli da mancato uso dell'imbarcazione, che invece sono oggetto della richiesta risarcitoria spiegata da Pt_1 nei confronti del sub specie di danno da lucro cessante per la perdita CP_1 dell'imbarcazione.
È dunque evidente che si tratta di due obbligazioni aventi oggetti distinti: l'uno (quello inerente l'obbligazione assunta da ) afferisce ai danni materiali e diretti derivanti CP_4 dalla perdita dell'imbarcazione, mentre l'altro (inerente l'obbligazione gravante sul in forza del contratto di noleggio) riguarda tutti i danni diretti ed indiretti CP_1 conseguenti al naufragio del natante, ivi compreso il mancato guadagno introiettato da per l'utilizzo che avrebbe potuto fare dell'imbarcazione. Parte_1
Può dirsi, in sostanza, che l'obbligazione assunta da è limitata ai Controparte_4 danni del sinistro, mentre il è chiamato a risarcire tutti i danni derivanti dal CP_1 sinistro.
Trattandosi all'evidenza di due distinte prestazioni debitorie, non può dunque ritenersi sussistente un'obbligazione solidale dal lato passivo tra e il Controparte_4
CP_1
Ne consegue che, mancando il presupposto della solidarietà tra condebitori, l'art. 1304
c.c. non può trovare applicazione al caso di specie;
pertanto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, non può ritenersi legittima ed efficace la dichiarazione del di voler profittare della transazione intervenuta tra PS e CP_1 Parte_1 [...]
la quale, dunque, non può spiegare alcun effetto verso il CP_4 CP_1
Né in senso contrario può valere il riferimento che parte appellata fa al testo della transazione, in particolar modo a pagina 3 dell'accordo, al punto 4, ove si legge che
“PS dà atto che riceverà il pagamento del predetto importo (55.000 euro, ndr) transattivo sotto dichiarazione ed accettazione che lo stesso avviene a saldo, stralcio, tacitazione e transazione di ogni e qualsiasi anche maggior pretesa, ragione, diritto, onere e/o spesa nei confronti di in relazione ai danni sofferti dall'imbarcazione CP_4
“MA” a seguito del Sinistro e, quindi, a totale e completa tacitazione di ogni e qualsivoglia reclamo e/o pretesa e/o domanda di PS nei confronti di e, in genere, CP_4 di ogni pretesa direttamente e/o indirettamente connessa e/o conseguente al Sinistro ed alla Polizza”. Secondo l'interpretazione offerta da parte il riferimento CP_1 finale alla rinuncia ad ogni pretesa “direttamente e/o indirettamente” collegata al sinistro farebbe ricomprendere all'interno della transazione anche il danno da lucro cessante, che si configurerebbe dunque come danno indirettamente collegato al sinistro.
Tuttavia, una tale lettura non può trovare spazio se si considera che ha CP_4 partecipato alla transazione e l'ha conclusa con PS e in forza della polizza stipulata Pt_1
e, dunque, necessariamente nei limiti della stessa, ragione per la quale rilevano in termini di limiti della sua res debita le clausole assicurative e in particolare quelle che ne indicano l'oggetto (artt. 1, 2) e, a contrario, quella che ne elenca le esclusioni (art
3), per come sopra già specificato.
Ciò significa che i danni derivanti dal mancato uso dell'imbarcazione “MA”, in termini di lucro cessante, sono esclusi dalla polizza IV. Il richiamo nella transazione alla rinuncia a qualsiasi pretesa “indirettamente” collegata al sinistro deve essere inteso come riferito alle spese di rimozione del relitto che sono state sostenute per far fronte al recupero dell'imbarcazione. A pagina 2 dell'atto transattivo, invero, può leggersi alla lettera d) della premessa come fosse sorta una “discussione tra e in Parte_1 CP_4 merito alla natura ed estensione delle avarie subite dall'imbarcazione ed all'entità dell'indennizzo assicurativo dovuto ai sensi di Polizza”. La transazione, quindi, ha avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione dell'indennizzo dovuto da
[...]
e il suo oggetto è stato limitato a quanto pattuito nella polizza stipulata;
CP_4 pertanto, il danno da lucro cessante non è dunque all'evidenza stato ricompreso nella transazione.
All'accoglimento del quarto motivo di appello, per come sopra specificato, deve dunque seguire l'esame delle doglianze relative alla ricostruzione del sinistro, alla verifica della responsabilità del e alla valutazione dei danni subiti da CP_1 Pt_1
4. Il primo motivo di appello: il sinistro e la responsabilità del – CP_1
Con il primo motivo di appello di ha censurato la sentenza di Parte_1 Parte_1 primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine ai profili di responsabilità del invocata alternativamente ai sensi degli artt. 1218 c.c. CP_1
o dell'art. 2043 c.c..
Il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini di quanto si esporrà di seguito.
Preliminarmente va rilevata la non utilità ai fini della decisione delle prove testimoniali richieste in funzione della ricostruzione del sinistro, il cui accadimento non è oggetto di contestazione, così come la relativa dinamica, che emerge chiaramente dagli atti.
In particolare, non è contestato che il 19.08.2013 l'imbarcazione da diporto a vela denominata “MAJO” era nella disponibilità esclusiva di , che ne Controparte_1 ricopriva il ruolo di comandante nonché skipper, in forza del contratto di noleggio stipulato con Pt_1
Del pari non contestato è che dalle ore 13 circa di tale giorno l'imbarcazione si trovava alla fonda all'interno di cala di Porto Vecchio nell'isola di CA, a circa 100 mt dalla costa, con a bordo il la sua famiglia ed amici per un totale di sei persone CP_1
(di cui quattro adulti e tre bambini), quando, durante la notte tra il 20 ed il 21 agosto, si abbatteva sull'isola un violento temporale. Risulta altresì pacifico che verso le 6,30 circa del mattino del 20 agosto, sotto le raffiche di un forte grecale, il CP_1 accendeva i motori dell'imbarcazione per tentare di allontanarsi dalla baia, ma la risacca delle onde sospingeva il veliero contro la scogliera, ove si incagliava. Non è quindi controverso ed è documentato in atti che il faceva scendere a terra tutto CP_1
l'equipaggio e scendeva lui stesso, lasciando l'imbarcazione incustodita in balia delle onde. Dalla relazione di servizio in atti risulta in particolare che i soccorsi arrivavano in prossimità dell'imbarcazione verso le 7,30 circa, ma a causa della forte risacca da grecale e del vento (circa 25 nodi) l'unità da pesca con a bordo personale della Guardia
Costiera di CA non riusciva ad avvicinarsi al natante che era descritto come adagiato sugli scogli. Valutata altresì l'impossibilità di eseguire un traino della barca incidentata a causa del mare molto mosso e dei bassi fondali, venivano allertati i
Carabinieri che organizzavano una squadra di recupero dei naufraghi ormai a terra. l personale della Guardia Costiera intanto rimaneva in mare, monitorando la situazione in attesa dei soccorsi provenienti da terra.
Come evidenziato dal registro dei verbali di inchiesta della Direzione Marittima di Livorno
(reg. sinistri n. 21/2013 seduta n.04), “l'incaglio dell'imbarcazione da diporto MA è avvenuto in seguito ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche, segnalato dai bollettini meteo del 19 agosto 2013, che annunciavano un incremento della forza del vento da 4 (da 11 a 16 nodi) a 6 (da 22 a 27 nodi) della scala Beaufort”. Ancora, si legge che “le su riportate avverse condizioni meteorologiche e l'esposizione della zona di fonda ai venti provenienti dal primo e secondo quadrante, hanno inciso sulla perfetta tenuta dell'ancora. Non risulta che sia stata utilizzata, come misura d'emergenza, la seconda ancora installata a poppa, tipo "ombrella” con apposito sistema di bloccaggio con corda in canapa affondante lunga 50 metri”. Nelle fasi di allontanamento dal punto di fonda, è risultato vano il tentativo posto in essere dal di avviare CP_1 prontamente il motore per potersi allontanare dalla e successivamente Parte_2 ridossarsi in luogo protetto dagli eventi meteorologici. Dopo aver acceso il motore, infatti, il non riusciva a governare l'unità a causa della risacca, che impediva CP_1 la corretta azione del propulsore.
La Commissione della Direzione Marittima di Livorno ha ritenuto che l'incaglio dell'imbarcazione MA sia stato determinato da una tardiva reazione da parte del rispetto all'evolversi della situazione meteorologica segnalata dalle CP_1 previsioni meteo della zona. In particolare, il nonostante si trovasse in una CP_1 zona di fonda e con l'imminente arrivo di una burrasca, non ha subito attivato i motori per allontanarsi dalla zona, ma ha proceduto alla loro accensione in un momento in cui era oramai impossibile governare l'imbarcazione attraverso le forti onde, provocando di conseguenza l'incaglio della barca sugli scogli.
Alla luce di questa ricostruzione, emerge un profilo di responsabilità contrattuale a carico del ex art. 1218 c.c.. CP_1
Invero, il contratto di noleggio stipulato tra e il prevedeva al Parte_1 CP_1 punto n. 5 (obblighi del locatario) che “Il locatario è responsabile dell'imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, nell'intero periodo indicato nel presente contratto;
egli in particolare è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia, diligenza, l'imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione”; inoltre, si imponeva al locatario di “restituire la barca nella data, nel luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso”.
Il ha evidentemente inadempiuto al suo obbligo di restituzione CP_1 dell'imbarcazione nelle condizioni in cui la aveva ottenuta a noleggio. Tuttavia, come noto, affinché un inadempimento contrattuale possa fondare una responsabilità ex art. 1218 c.c. è richiesto che questo sia imputabile al debitore e sia connotato dal punto di vista soggettivo. Nel caso di specie, ritiene questa Corte che l'inadempimento posto in essere dal sia a lui imputabile a titolo di colpa, avendo questo tenuto un CP_1 comportamento connotato da negligenza, imperizia e imprudenza.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dagli atti di inchiesta della Direzione
Marittima di Livorno risulta che il ha violato molteplici regole di prudenza CP_1 generale, nonché regole specifiche in materia di navigazione. Difatti, egli non ha in primo luogo consultato preventivamente il bollettino meteo che risultava essere stato tempestivamente diramato dalle Autorità portuali: dalla documentazione in atti risulta come già prima dell'incaglio le condizioni meteomarine non fossero ottimali, con vento forza 4 della scala Beaufort, in incremento nella notte tra il 19 ed il 20 agosto, durante la quale raggiungeva forza 6 (da 22 a 27 nodi), come preannunciato già nel bollettino meteorologico del 19 agosto (cfr. all. 18, 19 e all a nota del 23.02.23, parte attrice primo grado). Era stato inoltre diramato avviso di burrasca per il giorno 20 agosto.
Nonostante ciò – ovvero senza tener conto di detti fattori atmosferici – il CP_8 decideva di ancorare la barca in una zona di fonda potenzialmente esposta a eventi meteorologici avversi. Una volta sopraggiunta la tempesta, non risulta inoltre aver utilizzato, come misura d'emergenza, la seconda ancora installata a poppa, tipo
"ombrella”, con apposito sistema di bloccaggio con corda in canapa affondante lunga
50 metri, che avrebbe consentito una maggiore stabilità all'imbarcazione. Ha poi deciso di accendere i motori quando era oramai troppo tardi, poiché la risacca impediva la corretta azione del propulsore. Infine, una volta avvenuto l'incaglio, ha immediatamente abbandonato l'imbarcazione, lasciandola esposta alle intemperie per una giornata intera. La condotta posta in essere dal caratterizzata da molteplici violazioni CP_1 di regole cautelari ha causato l'incaglio dell'unità da diporto, essendosi prima imprudentemente posto in una situazione critica dal punto di vista meteo marino, quindi non riuscendo, per negligenza e imperizia a governare tale situazione con opportune manovre ed accorgimenti;
deve dunque riconoscersi che l'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'imbarcazione sia a lui imputabile ex art. 1218 c.c.
Il riconoscimento di una responsabilità di natura contrattuale in capo al CP_1 rende superfluo esaminare l'eventuale valenza delle sue condotte a titolo di responsabilità extracontrattuale, come richiesto in subordine nel motivo di appello. Una medesima condotta, infatti, non può giustificare la coesistenza di una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, poiché altrimenti si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria. È possibile ipotizzare che una condotta sia rilevante ex art. 1218 c.c. o ex art. 2043 c.c., ma si tratta di prospettazioni alternative tra loro, per cui il riconoscimento di un profilo di responsabilità impedisce che la medesima condotta possa rilevare anche ad altro titolo.
In accoglimento del primo motivo di gravame, deve quindi essere dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale del alla cui condotta CP_1 negligente, imprudente, imperita è da correlare in naufragio ed il conseguente danneggiamento dell'imbarcazione in oggetto.
5.Il secondo ed il terzo motivo di appello: prova e quantificazione dei danni –
Il secondo ed il terzo motivo di appello meritano trattazione congiunta in quanto entrambi relativi alla prova dei danni di cui il ha chiesto il risarcimento. In CP_1 particolare con il secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la refusione di tutti i danni patiti a seguito della perdita dell'imbarcazione. Con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto non adempiuta da parte di la pattuizione circa la completa assicurazione di tutti i rischi della Pt_1 navigazione, salvo poi confermare che la garanzia era 'fino alla perdita totale'.
Sosteneva l'appellante che la polizza kasko copriva tutti i danni diretti al mezzo, esclusi gli altri di cui doveva rispondere dunque il CP_1
Tanto premesso, si osserva come, per poter addivenire ad un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sono necessari due nessi causali: quello “materiale”, che impone di verificare se la condotta inadempiente abbia causato l'evento dannoso,
e quello “giuridico”, per la quale è necessario che all'evento lesivo sia seguito un danno concretamente risarcibile.
Quanto al primo, come già detto sopra, la condotta negligente del è stata CP_1 causa dell'incaglio dell'imbarcazione e, quindi, della sua perdita. In questa sede occorre esaminare se da questi fatti sia derivato un danno risarcibile per Nella Parte_1 sentenza di primo grado la questione è stata esaminata in via incidentale, alla stregua di una sorta di “doppia motivazione”. Il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che tutti i danni patiti da fossero già stati ricompresi nell'atto transattivo, ma Parte_1 che, in ogni caso, non avesse fornito la prova circa l'an degli stessi. Nella Parte_1 sentenza, infatti, si legge che “Parte attrice si è limitata a produrre documentazione relativa ai costi di trasporto e rimessaggio dell'imbarcazione, una perizia di parte in ordine ai danni (vedi doc. 10, 21-26), ma non è dato sapere se l'imbarcazione, a seguito della contestazione dell'atto di abbandono, sia stata poi in effetti riparata, con quali costi e tempi e quindi se tali costi ed in generale i danni siano stati in effetti superiori rispetto all'indennizzo di euro 55.000,00 pacificamente corrisposto dalla compagnia IV”. Parte appellante ha chiesto che nei suoi confronti sia riconosciuto un risarcimento del danno per euro 129.656,66, così calcolato:
- euro 163.000 per il lucro cessante, calcolato sulla base di una prognosi in ordine al valore annuo a cui sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione per i restanti anni di leasing
(euro 25.248,00 all'anno per i 7 anni rimanenti del contratto);
- euro 21.656,66 per i costi straordinari di recupero, stoccaggio e oneri di cantiere;
-con sottrazione dell'importo di euro 55.000, già liquidato anche nei confronti di Pt_1 con l'atto di transazione stipulato con CP_9
Secondo l'appellante, quindi, il danno da perdita dell'imbarcazione è già stato liquidato con l'atto di transazione, mentre le spese straordinarie e il danno da lucro cessante devono essere ancora risarciti.
I motivi sono parzialmente fondati nei limiti e termini di seguito specificati.
Preliminare alla questione della quantificazione dei danni è la verifica dell'an della loro sussistenza e quindi l'accertamento del loro soddisfacimento in sede transattiva.
Se infatti è vero che il non accomunato alla compagnia di assicurazione CP_1
da una obbligazione solidale dal lato passivo, per come sopra specificato, non può CP_4 avvantaggiarsi della transazione conclusa da con l'assicurazione, deve tuttavia Pt_1 rilevarsi come il danneggiato deve essere ristorato di quanto perso a causa del sinistro, senza poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui.
A tale proposito si osserva come il naufragio dell'imbarcazione ha ovviamente prodotto in via diretta un danno a per la perdita dell'imbarcazione, danno che non è Parte_1 contestato risulti coperto dalla polizza IV stipulata con la Controparte_4 quale, sulla base del suddetto contratto di assicurazione ha concluso la transazione di cui si è detto indennizzando sia PS sia . Pt_1
Del pari ha dovuto sopportare le spese per il recupero e lo stoccaggio Parte_1 dell'imbarcazione, che si configurano come danno emergente derivante dal sinistro.
Anche queste spese, tuttavia, sono coperte dalla polizza, essendo espressamente previste dall'art. 2 delle “Condizioni generali di assicurazione” (sono incluse nella polizza, infatti, “le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio sostenuti allo scopo di prevenire o ridurre una perdita riconducibile ai rischi assicurati;
le spese, al netto di quanto ricavato dal salvato, sostenute per la rimozione del relitto dell'imbarcazione affondata a seguito di un avvenimento assicurato, se ciò sia imposto dall'Autorità marittima;
le spese accessorie strettamente necessarie per il ripristino delle parti danneggiate da un evento coperto dalla polizza IV”). Si tratta dunque anche in questo caso di danni che sono stati refusi dall'assicurazione con la transazione conclusa sulla base e nei limiti della polizza stipulata inter partes.
Per detto danno deve dunque ritenersi operante il principio della compensatio lucri cum damni che integra una eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma un elemento di valutazione in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n° 26757/2020; Cass. n° 24177/2020).
Ciò posto, dal punto di vista sostanziale giova rammentare come l'istituto della c.d. compensatio lucri cum damno è inteso dal diritto vivente (in base all'approdo nomofilattico avutosi con le quattro coeve sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione tutte del 22.05.2018 dal n° 12564 al n° 12567, che hanno ripreso l'orientamento delle sezioni semplici citate dal primo giudice) come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno. Esso si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere calcolata sull'entità del danno da risarcire.
Nelle pronunce 'gemelle' delle Sezioni Unite è stato in proposito spiegato che la compensatio lucri cum damno 'è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”, desumibile dall'art. 1223 c.c., in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, così che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Superando dunque il requisito dell'unicità causale, la Suprema Corte è arrivata ad affermare che la compensatio opera anche quando i vantaggi dipendono, sotto il profilo giuridico formale, da una fattispecie diversa dall'illecito, di cui questo rappresenta un elemento costitutivo. In particolare, per quanto in questa sede interessa, con la pronuncia n° 12565 del 2018 le SSUU hanno evidenziato come 'occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità IV è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subìto dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito'. La regola è dettata nei seguenti termini: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. È questo infatti l'elemento essenziale per accedere alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria: se l'erogazione indennitaria è finalizzata, insomma, ad elidere una quota del danno sostanzialmente identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile, le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura IV privata o pubblica.
In tale senso si osserva come nel caso in esame si sia dichiarata soddisfatta con Pt_1
l'atto di transazione relativamente a tutti i danni coperti dalla polizza stipulata con , CP_4 dal chè la preclusione di un ulteriore risarcimento, a carico del delle CP_1 medesime voci di danni di cui l'appellante ha già ottenuto soddisfazione dall'assicurazione.
Quanto al danno da lucro cessante per mancato utilizzo dell'imbarcazione per tutto il periodo di durata del contratto di leasing, che sostiene di aver subito, si tratta Pt_1 invece di una voce di danno non coperta dalla polizza sulla base della quale ha Pt_1 stipulato la transazione con . CP_4
Deve quindi in questa sede essere in primo luogo analizzato l'an di detta voce di danno.
Al riguardo, si deve intanto rilevare che la prova di un lucro cessante presuppone la dimostrazione (per quanto qui in concreto rileva) non soltanto dell'indisponibilità dell'imbarcazione (che nel caso di specie risulta pacificamente per il periodo successivo al sinistro), ma anche dell'effettiva contrazione reddituale, di talché ai fini della sua quantificazione, “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui
a lavorare e produrre reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15737, con riferimento al caso in cui sia dimostrata la malattia del produttore di reddito, ma non la contrazione reddituale). A tale proposito ha prodotto (cfr all 28) una serie di fatture relative al noleggio in Pt_1 favore di terzi, ovvero di società che operano nel settore nautico in Toscana, della medesima imbarcazione 'MA', effettuate in maniera pressochè continuativa, in tutti i periodi dell'anno, dal 2010 al 2013, fino alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Ha quindi prodotto i bilanci societari per tutto il detto arco temporale e per il successivo anno 2014.
Deve dunque ritenersi provato per presunzioni, gravi precise e concordanti che a seguito del sinistro in esame ha perso opportunità di messa a reddito dell'imbarcazione Pt_1
'MA', visto che nei tre anni precedenti era risultata averla utilizzata sistematicamente per il noleggio a terzi e che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe presumibilmente continuato a farlo, in termini analoghi, se il natante non fosse venuto meno.
Con riferimento alla quantificazione del detto danno da lucro cessante, l'appellante ha richiesto la refusione a tale di titolo di complessive euro 163.000, calcolato sulla base di una stima di euro 25.248,00 annui che sarebbero derivati dalla locazione dell'imbarcazione per almeno altri 7 anni di vita utile della stessa. A tale proposito si osserva come per calcolare il lucro cessante non appare corretto, come fa l'appellante, procedere alla semplice determinazione annuale dei canoni che avrebbe percepito dalla locazione dell'imbarcazione per il periodo rimanente. Trattandosi di una società, invero, il lucro cessante non corrisponde in maniera diretta ai mancati guadagni, bensì va rapportato all'utile, ovverosia a ciò che rimane dopo aver decurtato le spese dai guadagni. Nel caso di specie, è vero che avrebbe potuto noleggiare Parte_1
l'imbarcazione MA per ulteriori 57 mesi, ma avrebbe dovuto anche sostenere dei costi di gestione, come ad esempio quelli relativi al rimessaggio, alla manutenzione e simili.
Inoltre, non appare condivisibile stimare una “quota annua” fissa di canoni di locazione e moltiplicarla per gli anni rimanenti del contratto di leasing, poiché con tale operazione non si tiene conto del naturale deprezzamento nel tempo dell'imbarcazione, che inevitabilmente si riverbera sulla determinazione del canone di locazione della stessa.
Infine quanto all'arco temporale in cui detto danno deve essere computato si osserva come lo stesso non può non coincidere con la durata del contratto di leasing che residuava al momento del sinistro, ovvero 4 anni e nove mesi (tenuto conto che la durata complessiva del leasing era di otto anni e che al momento del naufragio il suddetto contratto era in essere già da 3 anni e 3 mesi).
Ciò detto, la valutazione delle spese medie di manutenzione di una imbarcazione del tipo di quella di cui è causa, nonché dell'incidenza nei costi del noleggio dell'invecchiamento della stessa, implica la necessità di disporre CTU sulla quantificazione del detto danno da lucro cessante, previa remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Il riconoscimento dell'an del danno da lucro cessante, pur con le precisazioni sopra enucleate, comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello. Con tale doglianza, infatti, l'appellante ha di fatto nuovamente insistito nel sottolineare che la polizza
“KO” con cui l'imbarcazione era stata consegnata al non era idonea a CP_1 coprire qualsiasi danno che si fosse verificato;
in particolar modo, non era di certo idonea a coprire i danni imputabili al dolo o alla colpa del CP_1
6.Il quinto motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Il quinto motivo di appello rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c..
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
7.Le spese di lite: rinvio alla pronuncia definitiva – La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, per come sopra specificato, è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale di per il naufragio dell'imbarcazione dallo stesso detenuta a titolo di Controparte_1 noleggio;
2) in parziale accoglimento del gravame, riconosce l'an del danno da mancato guadagno subito dall'appellante come conseguenza della perdita dell'imbarcazione, mentre respinge le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dall'appellante; 3) rimette la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU come da separata ordinanza;
4) spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ceccarelli
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni