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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5000 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRANCIOSO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 12.03.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.03.1983 in Zola
Predosa (BO) e dalla loro unione sono nati i figli , , Persona_1 Persona_2
e tutti e tre figli, oggi maggiorenni ed economicamente Persona_3
indipendenti.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 413/2024, emessa in data 14.02.2024 a definizione del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi rubricato al n.
8150/2022 R.G.
- Con ricorso del 16.10.2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento in proprio favore dell'importo di Euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 12.03.2025, presente solo la parte ricorrente, il
Presidente, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha rimessa la causa al Collegio per la decisione. Controparte_1
§
2. - La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Quanto alla domanda di assegno divorzile, questa deve essere rigettata non essendo stata fornita la prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello stesso: parte ricorrente non ha formulato istanze di prove orali e ancora prima non ha allegato alcun fatto sul quale fondare tale domanda con riferimento ai criteri assistenziali e compensativo-perequativo.
4. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
pagina 2 di 3 147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20/03/1983 in ZOLA PREDOSA (BO) da (nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 21/09/1964) con (nato a Controparte_1
CASORIA (NA) il 10/10/1964), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZOLA PREDOSA (BO), atto n. 5, parte II, serie A, anno 1983;
2. rigetta la domanda di assegno di divorzio per le motivazioni di cui in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZOLA
PREDOSA (BO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1
he liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il Parte_1
15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.03.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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