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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AGOSTINELLI FRANCESCO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AL NI e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede con OGGETTO: Divorzio contenzioso –Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05/06/2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile con il signor
[...] in Livorno in data 14.06.2017 e allegando la separazione personale dal CP_1 coniuge (con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno il
1.06.2021), rilevando la titolarità di attività commerciale in capo al signor
1 e il proprio stato di disoccupazione, la signora CP_1 Parte_1 evocava in causa al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio chiedendo la condanna del resistente a versare “[…] a titolo di mantenimento, in favore della Sig. ra la somma mensile pari ad Parte_1
Euro 300,00 sino a quando la stessa non reperirà attività lavorativa”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale contestava la CP_1 sussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge (separazione protrattasi ininterrottamente per almeno 6 mesi) per poter accedere al divorzio avendo le parti ricostituito il complesso dei rapporti che caratterizzavano il vincolo matrimoniale successivamente all'omologa di separazione. Il signor concludeva dunque nei termini che si riportano, per sentir “[…] CP_1 accertata la intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla omologa di separazione e dunque la sussistenza di una condizione ostativa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, respingere la domanda presentata dalla sig,ra
[...]
con vittoria di spese diritti ed onorari”. Parte_2
Sentite le parti, all'esito dell'udienza presidenziale non veniva reso alcun provvedimento provvisorio e la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al Giudice istruttore. Disposti numerosi rinvii su istanza delle parti anche nelle more dell'introduzione del procedimento di amministrazione di sostegno in favore della signora in considerazione dell'invalidità psichica alla Pt_1 stessa riconosciuta e che già aveva in precedenza determinato l'apertura di amministrazione di sostegno innanzi ad altro Ufficio, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.pc. veniva svolta istruttoria e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.6.2025.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano:
nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva in Parte_1 tal modo “affinché On.le Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto il 14.06.2017 a Livorno, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni
- il Sig. verserà, a titolo di mantenimento, in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma mensile pari ad euro 300,00 sino a quando la stessa non reperirà
[...] attività lavorativa;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dello Stato”;
nell'interesse della parte resistente signor il procuratore, CP_1 chiedeva “respinta ogni contraria istanza, Voglia, accertata la intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla omologa di separazione e dunque la sussistenza di una condizione ostativa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio,
2 respingere la domanda presentata dalla sig,ra Con vittoria di spese Parte_2 diritti ed onorari”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Nel procedimento di divorzio, l'art. 3, comma 4, lett. b) l. 1 dicembre
1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 5 l. 6 marzo 1987, n. 74) dispone che l'interruzione della separazione, in quanto fatto impeditivo della condizione temporale prevista dalla medesima norma, deve essere eccepita dal convenuto, che ha l'onere di provare l'effettiva ripresa di una stabile relazione, e la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto coniugale.
In applicazione dei principi generali sull'onere della prova, dunque, la parte che solleva l'eccezione di cui si tratta nel caso di specie deve provarne i relativi fatti costitutivi.
Sulla questione oggetto del contraddittorio nel presente giudizio la Corte di legittimità si è più volte espressa, ribadendo che “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva” (ord.
Cass. 23.9.2022 n. 27963; in senso analogo sent. Cass26/07/2019, n.20323).
I giudici della Suprema Corte hanno anche sottolineato il rilievo da dare all'eventuale ripresa della coabitazione, avendo le pronunce, sin dal 2000, chiarito che la semplice ripresa della convivenza non può in sé essere considerata idonea a dimostrare l'effettiva ripresa della comunione di vita che caratterizza il rapporto di coniugio, né sul piano materiale né su quello spirituale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2000 n. 3323). Tali principi sono stati costantemente ribaditi nel tempo dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (v., tra le altre, Cass. civ., 24 dicembre 2013, n. 28655 e, più recentemente, Ord. Cass. 16/06/2020, n.11636).
Sulla scorta del consolidato orientamento, occorre dunque affermare che la ripresa della convivenza, anche ove provata, costituisce un dato del tutto
3 irrilevante se non accompagnato dalla rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della comunione di vita materiale e spirituale.
2. Ciò posto nel caso in esame, tale prova è decisamente mancata.
All'udienza del 19 settembre 2024 il signor ha dichiarato che CP_1
“Dopo la separazione, più o meno dopo 5 o 6 mesi, lei è tornata a casa, era d'accordo a tornare con me;
è rimasta a casa con me circa 3 o 4 mesi;
durante questo periodo abbiamo avuto rapporti sessuali, non solo una volta, ma più volte, non abbiamo fatto viaggi, non abbiamo incontrato altre persone, siamo stati soli a casa;
io lavoravo, quasi tutto il giorno stavo in negozio, lei ha lavorato un mese a Pisa;
la sera stavamo insieme;
per tutto questo periodo non abbiamo avuto problemi, non litigavamo;
in questi 4 mesi non abbiamo frequentato nessuno perciò nessuno può confermare che eravamo tornati insieme;
sua sorella ci è venuta a trovare una volta ma non casa, in negozio da me;
ci ha solo visto insieme però non sa che eravamo tornati insieme;
non abbiamo fatto progetti per il futuro in questo periodo;
dopo questi 4 mesi mia moglie se
n'è andata e mi ha bloccato anche al telefono;
non l'ho più vista;
ci siamo visti in
Tribunale all'udienza di divorzio;
in quell'occasione ci siamo solo salutati ma non parlati;
non ricordo da quanto tempo la vedevo;
credo che sia andata via nel 2022”
A fronte della contestazione delle circostanze fattuali indicate, il resistente non ha assolto il proprio onere probatorio.
Il teste escusso all'udienza del 20 febbraio 2025, signor nulla ha CP_2 saputo riferire circa la relazione tra le parti, avendo anche dichiarato di non conoscere la signora , di non ricordare se il signor Parte_1 CP_1 fosse sposato né di averlo mai visto con la signora Pt_1
Con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati nell'interesse del resistente, ritiene il Collegio che non appaia rilevante al fine di sostenere l'eccezione proposta quanto risulta dall'ordinanza di applicazione di misura alternativa del 10.11.2022 prodotta in causa dal signor provvedimento ove CP_1 si legge che “quanto alla sua situazione abitativa, “dalla nota suddetta risulta che attualmente vive in un appartamento con la moglie, che ha Parte_1 dichiarato di voler continuare a condividere l'abitazione anche in caso di applicazione di misura alternativa.”
Pur a prescindere dalla valutazione della condizione di salute psichica della signora (alla quale è stato in corso di causa nominato un ADS anche Pt_1 alla luce degli esiti della perizia psichiatrica svolta nei procedimenti penali a suo carico) l'eventuale consenso reso dalla ricorrente alla condivisione dell'abitazione non può rappresentare, secondo il Collegio, prova di quella condizione di convivenza che caratterizza la situazione di persistenza (o, secondo quanto oggetto di prova nel presente giudizio, di ricostituzione del
4 vincolo matrimoniale e dunque del complesso dei rapporti riguardanti sia l'aspetto materiale dell'unione sia la comunione spirituale tra i coniugi). Nel complessivo contesto probatorio, del tutto assenti ulteriori elementi anche a carattere indiziario, trattasi infatti di un elemento in sé non specificamente dirimente considerata peraltro la necessità di addivenire ad “una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare”.
Né appare vieppiù rilevante l'inciso del magistrato di Sorveglianza circa la sussistenza di un “[…] di un riferimento affettivo importante” trattandosi di un riferimento che non appare collegato ad una reale verifica del ripristino della comunione materiale e spirituale tra le parti.
Essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente delegato e non essendo stata data prova dell'eccepita riconciliazione successivamente alla separazione, la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
3. Quanto alle domande accessorie a contenuto economico, va osservato quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “La funzione assistenziale dell'assegno, invero, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, «ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno
5 alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore
o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)» (Cass. n. 32354/2024 citata).” (ord.
Cass. civile sez. I, 15/06/2025, n.15986 in motivazione).
In applicazione dei suddetti principi, del tutto non allegati dalla parte ricorrente l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico, per un verso, e, per altro verso, che l'ex coniuge abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si
è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio, la domanda va respinta.
La sussistenza di un vincolo matrimoniale non caratterizzato da un effettivo sostegno reciproco risulta peraltro dalle stesse dichiarazioni della signora la quale ha nel corso del procedimento sottolineato che Parte_1
“[…] ci siamo sposati io per avere un tetto e lui per altri motivi, ma non mi piaceva lui come uomo;
ci siamo separati dal 2018 più o meno, e poi ognuno ha preso la sua strada;
[…] abbiamo vissuto insieme per un periodo di un anno circa, io poi andavo via spesso;
ci siamo anche divisi la camera perché io stavo per conto mio e lui per conto suo;
quando ci siamo separati abbiamo fatto io la mia strada lui la sua;
[…]” (vedi verbale di causa del 27 novembre 2024).
4. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto dell'esito della causa alla luce delle conclusioni rassegnate.
PQM
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data
14.06.2017, tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio (Atto N.
343 parte 2 serie C - anno 2017);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora Parte_1
[...]
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, li 14.10.2025
6 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
7
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AGOSTINELLI FRANCESCO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AL NI e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede con OGGETTO: Divorzio contenzioso –Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05/06/2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile con il signor
[...] in Livorno in data 14.06.2017 e allegando la separazione personale dal CP_1 coniuge (con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno il
1.06.2021), rilevando la titolarità di attività commerciale in capo al signor
1 e il proprio stato di disoccupazione, la signora CP_1 Parte_1 evocava in causa al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio chiedendo la condanna del resistente a versare “[…] a titolo di mantenimento, in favore della Sig. ra la somma mensile pari ad Parte_1
Euro 300,00 sino a quando la stessa non reperirà attività lavorativa”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale contestava la CP_1 sussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge (separazione protrattasi ininterrottamente per almeno 6 mesi) per poter accedere al divorzio avendo le parti ricostituito il complesso dei rapporti che caratterizzavano il vincolo matrimoniale successivamente all'omologa di separazione. Il signor concludeva dunque nei termini che si riportano, per sentir “[…] CP_1 accertata la intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla omologa di separazione e dunque la sussistenza di una condizione ostativa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, respingere la domanda presentata dalla sig,ra
[...]
con vittoria di spese diritti ed onorari”. Parte_2
Sentite le parti, all'esito dell'udienza presidenziale non veniva reso alcun provvedimento provvisorio e la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al Giudice istruttore. Disposti numerosi rinvii su istanza delle parti anche nelle more dell'introduzione del procedimento di amministrazione di sostegno in favore della signora in considerazione dell'invalidità psichica alla Pt_1 stessa riconosciuta e che già aveva in precedenza determinato l'apertura di amministrazione di sostegno innanzi ad altro Ufficio, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.pc. veniva svolta istruttoria e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.6.2025.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano:
nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva in Parte_1 tal modo “affinché On.le Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto il 14.06.2017 a Livorno, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni
- il Sig. verserà, a titolo di mantenimento, in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma mensile pari ad euro 300,00 sino a quando la stessa non reperirà
[...] attività lavorativa;
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dello Stato”;
nell'interesse della parte resistente signor il procuratore, CP_1 chiedeva “respinta ogni contraria istanza, Voglia, accertata la intervenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla omologa di separazione e dunque la sussistenza di una condizione ostativa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio,
2 respingere la domanda presentata dalla sig,ra Con vittoria di spese Parte_2 diritti ed onorari”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Nel procedimento di divorzio, l'art. 3, comma 4, lett. b) l. 1 dicembre
1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 5 l. 6 marzo 1987, n. 74) dispone che l'interruzione della separazione, in quanto fatto impeditivo della condizione temporale prevista dalla medesima norma, deve essere eccepita dal convenuto, che ha l'onere di provare l'effettiva ripresa di una stabile relazione, e la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto coniugale.
In applicazione dei principi generali sull'onere della prova, dunque, la parte che solleva l'eccezione di cui si tratta nel caso di specie deve provarne i relativi fatti costitutivi.
Sulla questione oggetto del contraddittorio nel presente giudizio la Corte di legittimità si è più volte espressa, ribadendo che “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva” (ord.
Cass. 23.9.2022 n. 27963; in senso analogo sent. Cass26/07/2019, n.20323).
I giudici della Suprema Corte hanno anche sottolineato il rilievo da dare all'eventuale ripresa della coabitazione, avendo le pronunce, sin dal 2000, chiarito che la semplice ripresa della convivenza non può in sé essere considerata idonea a dimostrare l'effettiva ripresa della comunione di vita che caratterizza il rapporto di coniugio, né sul piano materiale né su quello spirituale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2000 n. 3323). Tali principi sono stati costantemente ribaditi nel tempo dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (v., tra le altre, Cass. civ., 24 dicembre 2013, n. 28655 e, più recentemente, Ord. Cass. 16/06/2020, n.11636).
Sulla scorta del consolidato orientamento, occorre dunque affermare che la ripresa della convivenza, anche ove provata, costituisce un dato del tutto
3 irrilevante se non accompagnato dalla rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della comunione di vita materiale e spirituale.
2. Ciò posto nel caso in esame, tale prova è decisamente mancata.
All'udienza del 19 settembre 2024 il signor ha dichiarato che CP_1
“Dopo la separazione, più o meno dopo 5 o 6 mesi, lei è tornata a casa, era d'accordo a tornare con me;
è rimasta a casa con me circa 3 o 4 mesi;
durante questo periodo abbiamo avuto rapporti sessuali, non solo una volta, ma più volte, non abbiamo fatto viaggi, non abbiamo incontrato altre persone, siamo stati soli a casa;
io lavoravo, quasi tutto il giorno stavo in negozio, lei ha lavorato un mese a Pisa;
la sera stavamo insieme;
per tutto questo periodo non abbiamo avuto problemi, non litigavamo;
in questi 4 mesi non abbiamo frequentato nessuno perciò nessuno può confermare che eravamo tornati insieme;
sua sorella ci è venuta a trovare una volta ma non casa, in negozio da me;
ci ha solo visto insieme però non sa che eravamo tornati insieme;
non abbiamo fatto progetti per il futuro in questo periodo;
dopo questi 4 mesi mia moglie se
n'è andata e mi ha bloccato anche al telefono;
non l'ho più vista;
ci siamo visti in
Tribunale all'udienza di divorzio;
in quell'occasione ci siamo solo salutati ma non parlati;
non ricordo da quanto tempo la vedevo;
credo che sia andata via nel 2022”
A fronte della contestazione delle circostanze fattuali indicate, il resistente non ha assolto il proprio onere probatorio.
Il teste escusso all'udienza del 20 febbraio 2025, signor nulla ha CP_2 saputo riferire circa la relazione tra le parti, avendo anche dichiarato di non conoscere la signora , di non ricordare se il signor Parte_1 CP_1 fosse sposato né di averlo mai visto con la signora Pt_1
Con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati nell'interesse del resistente, ritiene il Collegio che non appaia rilevante al fine di sostenere l'eccezione proposta quanto risulta dall'ordinanza di applicazione di misura alternativa del 10.11.2022 prodotta in causa dal signor provvedimento ove CP_1 si legge che “quanto alla sua situazione abitativa, “dalla nota suddetta risulta che attualmente vive in un appartamento con la moglie, che ha Parte_1 dichiarato di voler continuare a condividere l'abitazione anche in caso di applicazione di misura alternativa.”
Pur a prescindere dalla valutazione della condizione di salute psichica della signora (alla quale è stato in corso di causa nominato un ADS anche Pt_1 alla luce degli esiti della perizia psichiatrica svolta nei procedimenti penali a suo carico) l'eventuale consenso reso dalla ricorrente alla condivisione dell'abitazione non può rappresentare, secondo il Collegio, prova di quella condizione di convivenza che caratterizza la situazione di persistenza (o, secondo quanto oggetto di prova nel presente giudizio, di ricostituzione del
4 vincolo matrimoniale e dunque del complesso dei rapporti riguardanti sia l'aspetto materiale dell'unione sia la comunione spirituale tra i coniugi). Nel complessivo contesto probatorio, del tutto assenti ulteriori elementi anche a carattere indiziario, trattasi infatti di un elemento in sé non specificamente dirimente considerata peraltro la necessità di addivenire ad “una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare”.
Né appare vieppiù rilevante l'inciso del magistrato di Sorveglianza circa la sussistenza di un “[…] di un riferimento affettivo importante” trattandosi di un riferimento che non appare collegato ad una reale verifica del ripristino della comunione materiale e spirituale tra le parti.
Essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente delegato e non essendo stata data prova dell'eccepita riconciliazione successivamente alla separazione, la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
3. Quanto alle domande accessorie a contenuto economico, va osservato quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “La funzione assistenziale dell'assegno, invero, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, «ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno
5 alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore
o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)» (Cass. n. 32354/2024 citata).” (ord.
Cass. civile sez. I, 15/06/2025, n.15986 in motivazione).
In applicazione dei suddetti principi, del tutto non allegati dalla parte ricorrente l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico, per un verso, e, per altro verso, che l'ex coniuge abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si
è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio, la domanda va respinta.
La sussistenza di un vincolo matrimoniale non caratterizzato da un effettivo sostegno reciproco risulta peraltro dalle stesse dichiarazioni della signora la quale ha nel corso del procedimento sottolineato che Parte_1
“[…] ci siamo sposati io per avere un tetto e lui per altri motivi, ma non mi piaceva lui come uomo;
ci siamo separati dal 2018 più o meno, e poi ognuno ha preso la sua strada;
[…] abbiamo vissuto insieme per un periodo di un anno circa, io poi andavo via spesso;
ci siamo anche divisi la camera perché io stavo per conto mio e lui per conto suo;
quando ci siamo separati abbiamo fatto io la mia strada lui la sua;
[…]” (vedi verbale di causa del 27 novembre 2024).
4. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto dell'esito della causa alla luce delle conclusioni rassegnate.
PQM
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data
14.06.2017, tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio (Atto N.
343 parte 2 serie C - anno 2017);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora Parte_1
[...]
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, li 14.10.2025
6 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
7
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)