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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3273 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 55, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lorenzo Bianchi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso del primo grado.
Appellante
E elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.71 presso CP_1 lo studio dell'avv. Maurizio Bellucci che –unitamente e disgiuntamente all'avv.
BR D. AN ed all'avv. Massimo Cesareo - la rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in calce all'originale della memoria di costituzione in appello
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10444/2022 depositata in data 12.12.2022
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha dedotto: - di aver ricevuto, con Parte_1 contratto del 4.2.2013, l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti della CP_1 nel territorio “Roma e provincia” e di aver operato nell'ambito del rapporto
[...] contrattuale con la dovuta diligenza, procurando numerosi nuovi clienti e sviluppando sensibilmente le vendite;
- di aver procurato alla società proponente, nel 2019, gli affari relativi alle ristrutturazioni degli Hotel Hilton e Hotel Soho, senza ricevere alcuna provvigione;
- di aver risolto il contratto di agenzia per giusta causa in data 30.6.2021, per inadempimento della preponente agli obblighi informativi e di pagamento, in relazione agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho;
di aver diritto al pagamento dei compensi non saldati e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle indennità di cessazione del rapporto. La società resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese, rilevando che la ricorrente non aveva svolto alcun significativo intervento per la conclusione degli affari Hilton
e Soho, che nemmeno erano compresi nell'oggetto del mandato in esclusiva;
in particolare, per l'Hotel Hilton, ha dedotto che il contratto era stato concluso con la attraverso l'attività diretta del direttore commerciale della società Controparte_2 resistente;
riguardo all'Hotel Soho, ha precisato che la conclusione del relativo contratto era imputabile all'attività dell'agente Ha quindi negato la Persona_1 sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni per gli affari relativi agli
Hotel Hilton e Soho, nonché della giusta causa del recesso esercitato dalla ricorrente e del diritto alle spettanze riconducibili alla cessazione del contratto.
L'attuale appellante ha concluso come segue: << per i motivi sopra esposti, condannare la preponente, anche ex artt. 1748 e 1749 c.c., al pagamento delle provvigioni relative agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho, in Roma, rispettivamente in Viale Europa e Via De Lollis, comunque risultanti fatturati a: IC PA cf.
, cf. cf. P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
e/o eventuali ulteriori soggetti comunque taciuti dalla preponente, e ciò per complessivi € 44.000,00 o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
condannare la preponente altresì al pagamento delle provvigioni di cui all'estratto conto datato 19.7.2021 per € 6.541,97 o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
2) per i motivi sopra esposti, condannare la preponente alla consegna – relativamente al territorio di cui al contratto di agenzia ed agli ultimi 5 anni di rapporto (giugno 2016 – giugno 2021) o per diverso periodo ritenuto opportuno - di copia (anche autentica) dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, degli estratti conto ex art. 1749 c.c., delle bolle di consegna della merce, dei contratti di fornitura e delle ricevute di versamento previdenziali ed indennitarie
; nonchè della detta documentazione contrattuale e contabile relativamente CP_5 agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho, in Roma, rispettivamente Viale Europa e Via
De Lollis, comunque risultanti fatturati a: IC PA cf. P.IVA_1 [...]
cf. cf. in via alternativa, si Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 chiede la condanna della preponente al risarcimento del danno per inadempienza contrattuale, anche ex art. 1749 c.c., da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa;
3) per i motivi sopra esposti, semmai anche dichiarata la legittimità della risoluzione contrattuale ex artt. 1454, 1455 e/o 2119 c.c., condannare la preponente al pagamento: dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 9 dell'AEC
e/o ex art. 1750 c.c. per € 11.061,48 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia anche in virtù delle provvigioni oggi reclamate e da porre a base di calcolo dell'indennizzo; delle indennità collettive per complessivi € 33.841,42 (già detratto il FIRR) o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia oppure dell'indennità ex art. 1751 c.c. per € 32.176,97 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalle maturazioni al saldo…”.
La parte resistente ha così concluso: “…dichiarare inammissibile e comunque respingere integralmente l'avverso ricorso e le domande ivi avanzate in quanto infondate per i motivi di cui al presente atto, sia in fatto che in diritto, sia in ordine all‟ “an debeatur” che al“quantum debeatur”, nonché in quanto prescritte. Con vittoria di spese e compenso professionale…”.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso.
Con il gravame l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Con deposito telematico l'appellante ha comunicato che << in virtù dell'avvenuta negoziazione assistita, positivamente conclusa dalle parti con l'ausilio dei rispettivi difensori, l'appellante che aveva impugnato la sentenza n. Parte_1
10444/2022 depositata in data 12.12.2022…rinunzia per mezzo del sottoscritto procuratore e non avendone più interesse, all'impugnazione e quindi agli atti del giudizio R.G. n. 3272/2022 contro la con conseguente estinzione del CP_1 processo a spese compensate>>.
All'udienza del 13.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna del 20.11.2025 ex art. 181 c.p.c. ritualemente comunicato alle parti e nessuno è comparso.
E' stata, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti e l'intervenuta soluzione della controversia in sede extra processuale giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3273 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 55, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lorenzo Bianchi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso del primo grado.
Appellante
E elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.71 presso CP_1 lo studio dell'avv. Maurizio Bellucci che –unitamente e disgiuntamente all'avv.
BR D. AN ed all'avv. Massimo Cesareo - la rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in calce all'originale della memoria di costituzione in appello
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10444/2022 depositata in data 12.12.2022
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha dedotto: - di aver ricevuto, con Parte_1 contratto del 4.2.2013, l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti della CP_1 nel territorio “Roma e provincia” e di aver operato nell'ambito del rapporto
[...] contrattuale con la dovuta diligenza, procurando numerosi nuovi clienti e sviluppando sensibilmente le vendite;
- di aver procurato alla società proponente, nel 2019, gli affari relativi alle ristrutturazioni degli Hotel Hilton e Hotel Soho, senza ricevere alcuna provvigione;
- di aver risolto il contratto di agenzia per giusta causa in data 30.6.2021, per inadempimento della preponente agli obblighi informativi e di pagamento, in relazione agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho;
di aver diritto al pagamento dei compensi non saldati e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle indennità di cessazione del rapporto. La società resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese, rilevando che la ricorrente non aveva svolto alcun significativo intervento per la conclusione degli affari Hilton
e Soho, che nemmeno erano compresi nell'oggetto del mandato in esclusiva;
in particolare, per l'Hotel Hilton, ha dedotto che il contratto era stato concluso con la attraverso l'attività diretta del direttore commerciale della società Controparte_2 resistente;
riguardo all'Hotel Soho, ha precisato che la conclusione del relativo contratto era imputabile all'attività dell'agente Ha quindi negato la Persona_1 sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni per gli affari relativi agli
Hotel Hilton e Soho, nonché della giusta causa del recesso esercitato dalla ricorrente e del diritto alle spettanze riconducibili alla cessazione del contratto.
L'attuale appellante ha concluso come segue: << per i motivi sopra esposti, condannare la preponente, anche ex artt. 1748 e 1749 c.c., al pagamento delle provvigioni relative agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho, in Roma, rispettivamente in Viale Europa e Via De Lollis, comunque risultanti fatturati a: IC PA cf.
, cf. cf. P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
e/o eventuali ulteriori soggetti comunque taciuti dalla preponente, e ciò per complessivi € 44.000,00 o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
condannare la preponente altresì al pagamento delle provvigioni di cui all'estratto conto datato 19.7.2021 per € 6.541,97 o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia;
2) per i motivi sopra esposti, condannare la preponente alla consegna – relativamente al territorio di cui al contratto di agenzia ed agli ultimi 5 anni di rapporto (giugno 2016 – giugno 2021) o per diverso periodo ritenuto opportuno - di copia (anche autentica) dei suoi libri IVA, delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, degli estratti conto ex art. 1749 c.c., delle bolle di consegna della merce, dei contratti di fornitura e delle ricevute di versamento previdenziali ed indennitarie
; nonchè della detta documentazione contrattuale e contabile relativamente CP_5 agli affari Hotel Hilton e Hotel Soho, in Roma, rispettivamente Viale Europa e Via
De Lollis, comunque risultanti fatturati a: IC PA cf. P.IVA_1 [...]
cf. cf. in via alternativa, si Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 chiede la condanna della preponente al risarcimento del danno per inadempienza contrattuale, anche ex art. 1749 c.c., da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa;
3) per i motivi sopra esposti, semmai anche dichiarata la legittimità della risoluzione contrattuale ex artt. 1454, 1455 e/o 2119 c.c., condannare la preponente al pagamento: dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 9 dell'AEC
e/o ex art. 1750 c.c. per € 11.061,48 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia anche in virtù delle provvigioni oggi reclamate e da porre a base di calcolo dell'indennizzo; delle indennità collettive per complessivi € 33.841,42 (già detratto il FIRR) o per quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia oppure dell'indennità ex art. 1751 c.c. per € 32.176,97 o pari a quella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalle maturazioni al saldo…”.
La parte resistente ha così concluso: “…dichiarare inammissibile e comunque respingere integralmente l'avverso ricorso e le domande ivi avanzate in quanto infondate per i motivi di cui al presente atto, sia in fatto che in diritto, sia in ordine all‟ “an debeatur” che al“quantum debeatur”, nonché in quanto prescritte. Con vittoria di spese e compenso professionale…”.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso.
Con il gravame l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Con deposito telematico l'appellante ha comunicato che << in virtù dell'avvenuta negoziazione assistita, positivamente conclusa dalle parti con l'ausilio dei rispettivi difensori, l'appellante che aveva impugnato la sentenza n. Parte_1
10444/2022 depositata in data 12.12.2022…rinunzia per mezzo del sottoscritto procuratore e non avendone più interesse, all'impugnazione e quindi agli atti del giudizio R.G. n. 3272/2022 contro la con conseguente estinzione del CP_1 processo a spese compensate>>.
All'udienza del 13.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna del 20.11.2025 ex art. 181 c.p.c. ritualemente comunicato alle parti e nessuno è comparso.
E' stata, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti e l'intervenuta soluzione della controversia in sede extra processuale giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa