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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
2949/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO CARNESECCHI (C.F. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Lucca, Via Vincenzo Civitali n.
57
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GRAZIA MALENA (C.F.
) e NA ON (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Firenze, Via Luigi Gordigiani n. 40
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2514/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Firenze adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n.
2514/2023 pubblicata in data 8.12.2023 e pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze a definizione del giudizio a R.G. 8450/2021 e nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'an e del quantum della somma ingiunta per tutti i motivi indicati in narrativa
1 e quindi accertare e dichiarare nullo ed inefficace, e comunque revocarsi, il decreto ingiuntivo
n. 2301/2021 del 20/23.04.2021 (R.G. 2647/2021) emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in quanto infondato in fatto in diritto, stante l'inesigibilità delle somme in esso contenuto e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie, accertando e dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto da a SEMPRE NEL Parte_1 Controparte_2
MERITO: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 ordine alle obbligazioni assunte in forza del contratto intercorso inter partes per tutte le motivazioni indicate in narrativa e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019, con conseguente condanna di a Controparte_2 rimborsare e/o restituire a tutto quanto corrisposto da quest'ultima in forza Parte_1 di detto contratto, pari a € 1,313,89=, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio del doppio grado di giudizio e condanna di CP_2
[... alla restituzione di tutti gli importi che medio tempore saranno eventualmente corrisposti da
a . Parte_1 Controparte_2
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “Voglia il Tribunale di Firenze previo rigetto di tutti i motivi di appello e delle istanze e domande ex adverso dedotte, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze in ogni sua parte e quindi anche in punto di conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, Parte_1
(nel prosieguo ) ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2301/2021, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Firenze su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1
), con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 2.858,51 oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per prestazioni di servizi rese in suo favore in esecuzione del contratto tra le parti del 12.06.2019, chiedendo la revoca dell'ingiunzione in quanto basata su una pretesa infondata nell'an e nel quantum e, in via riconvenzionale, pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 1.313,89 versato a titolo di corrispettivo, con vittoria delle spese di lite.
2 A fondamento della propria domanda l'opponente, premessa la sua qualità di società specializzata in opere di rifacimento di coperture industriali, di bonifica, smaltimento e confinamento dell'amianto, ha allegato:
- di aver stipulato con l'opposta il contratto di “hosting web e SEO” del 12.06.2019, al fine di implementare la promozione e la pubblicità delle proprie attività commerciali mediante siti internet, i quali, già prima della stipula di detto accordo, costituivano la principale modalità di acquisizione di nuove commesse e clienti;
- che la corretta esecuzione del contratto avrebbe dovuto garantire una crescita esponenziale del proprio business grazie alla maggiore visibilità e al conseguente incremento di fatturato;
- che, in particolare, in virtù di detto contratto l'opposta si era obbligata a gestire il sito www.toscanasystembonificaamianto.it, nonché a realizzare le attività inerenti alla campagna pubblicitaria;
- l'inadempimento dell'opposta rispetto agli obblighi assunti, tale da comportare la risoluzione del contratto, consistito: nell'aver trasferito il sito predisposto con un ritardo di oltre tre mesi, da cui era derivata l'impossibilità per l'intero periodo di acquisizione di nuovi contatti di clienti;
nel mancato funzionamento della campagna Adwords, evincibile dal fatto che il proprio sito, contrariamente a quanto avveniva prima del giugno del 2019, non risultava più visibile nella prima pagina del motore di ricerca Google nelle varie province della Regione mediante Pt_1 ricerca per parole chiave;
nel protrarsi di disservizi anche nei mesi successivi e nel corso del
2020, anno in cui la diffusione dell'epidemia da Covid-19 aveva reso ancora più importante il reperimento di clienti tramite internet;
nel non aver restituito, una volta cessato il rapporto contrattuale, il dominio del sito http://www.toscanasystembonificaamianto.it/, di sua proprietà come evincibile dalla consultazione dell'anagrafe dei domini internet (NIC); nell'illegittimo oscuramento di detto sito, che ha reso necessaria la creazione di nuovo indirizzo informatico con altro fornitore;
- l'inesistenza del diritto dell'opposta alla ritenzione del dominio del sito in questione o alla sospensione dell'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, nel cui contesto il mero richiamo numerico e cumulativo agli articoli firmati ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. non poteva considerarsi una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore in ordine al significato delle clausole specificamente approvate e contenenti la previsione di detto rimedio a favore della controparte;
3 - di aver riportato ingenti danni dall'oscuramento del sito, dati dalla perdita della possibilità di acquisizione di clienti nel periodo in cui lo stesso non era visibile, dalla mancata riconsegna del dominio dopo la cessazione dei rapporti e dalla necessità di provvedere alla creazione di un nuovo indirizzo informatico;
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, atteso che risultavano corrisposte somme superiori al prezzo complessivo stabilito per contratto pari a € 356,00 tenuto conto anche della nota di credito n. 29 del 2019 emessa dall'opposta.
si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1 provvisoria esecutività del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le deduzioni dell'opponente e allegando:
- che in base al contratto con , avente ad oggetto lo sviluppo di un sito web, Parte_1
l'attivazione di due nuovi domini e il relativo trasferimento su propria piattaforma, attività di
SEO e inserimento di cinque parole chiave, il corrispettivo a proprio favore era da corrispondersi mediante acconto di € 350,00, cinque rate mensili da € 350,00 e successive sei da € 160,00 oltre
IVA;
- di aver regolarmente fornito le prestazioni a proprio carico, registrando già in data 25.06.2019 il sito al dominio attivando la campagna cosiddetta “Adwords” in un primo Email_1 momento, ossia dal 15.07.2019, su un'area riservata all'opponente, posto che quest'ultima, più volte sollecitata, non le aveva inviato le credenziali necessarie per il trasferimento del dominio
(operazione questa che avrebbe consentito a di avviare la gestione diretta del Controparte_1 sito con verifica di funzionamento e monitoraggio, come da accordi contrattuali), e successivamente alla consegna da parte dell'opponente dei codici avvenuta il 17.07.2019, con gestione diretta sulla propria piattaforma;
- che in ragione dei buoni risultati ottenuti in termini di minori costi sostenuti con la nuova gestione del sito, come risultanti dal report del 23.07.2019 inviato all'opponente, quest'ultima acconsentiva all'aumento del budget per la campagna Adwords da € 500,00 a € 800,00 per ulteriori quattro mesi;
- di aver potuto rendere il sito visibile e accessibile mediante l'utilizzo di parole chiave concordate per il motore di ricerca soltanto l'11.09.2019 per causa imputabile all'opponente, che le aveva tardivamente consegnato i codici necessari per procedere a detta operazione, la cui realizzazione aveva comunque consentito alla committente di ottenere, nell'arco di poche 4 settimane, un ottimo posizionamento nei risultati di ricerca, con un uso di parole chiave anche superiore a quello inizialmente concordato, come si evince dai report inviati;
- il mancato versamento da parte dell'opponente della somma di € 2.858,51 (al netto dell'acconto di € 1.313,89) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, inadempimento questo che la legittimava, in base all'art. 8 del contratto intercorso tra le parti – sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con menzione non solo del numero ma anche del titolo della clausola da cui evincersi il contenuto – a sospendere l'erogazione dei servizi in questione;
- l'assenza di duplicazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo, la corretta imputazione dei parziali pagamenti operati dall'opponente e l'inconferenza della nota di credito n. 29 del
2019 attinente ad una precedente fattura erroneamente emessa, diversa da quelle azionate in monitorio;
- che soltanto a partire dal gennaio del 2021 le era stata chiesta la riconsegna dei codici, i quali peraltro erano recuperabili direttamente dall'opponente in quanto titolare del dominio.
Il procedimento di primo grado è stato istruito con assunzione delle prove orali dedotte dall'opponente e dall'opposta limitatamente ai capitoli ammessi con provvedimento del
25.05.2022 e, con Sentenza n. 2514/2023, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione e le domande riconvenzionali, confermando il D.I. e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in ragione del suo inadempimento e, segnatamente, per non aver provveduto tempestivamente alla consegna dei codici e credenziali necessari per il trasferimento e l'ottimizzazione del sito né al pagamento delle rate di corrispettivo dovute, circostanza questa che abilitava l'opposta all'oscuramento del sito.
Avverso la predetta Sentenza, ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC del 07.03.2024, adducendo quali motivi di gravame:
- la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere il Giudice di primo grado adeguatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione assunta, mancando, per un verso, l'individuazione della clausola del contratto che legittimava l'appellata all'oscuramento del sito e, per altro verso, la precisazione delle prove sulla cui base era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta;
- in ogni caso, l'erronea interpretazione del contratto per cui è causa ad opera del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto valida ed efficace la clausola che abilitava l'appellata ad oscurare il sito in caso di inadempimento agli obblighi di pagamento del corrispettivo, in realtà non
5 rinvenibile nell'accordo negoziale in questione, che si limitava a conferire alla controparte la facoltà di sospendere l'erogazione dei propri servizi con previsioni che, oltre a non includere la messa in atto di una ritorsione grave come l'oscuramento del sito, erano comunque vessatorie e quindi nulle, in quanto richiamate cumulativamente e senza l'utilizzo di tecniche redazionali idonee a renderne conoscibile per il sottoscrittore il contenuto, in violazione degli art. 1341 e
1342 c.c.;
- l'omessa disamina degli inadempimenti imputabili all'appellata dedotti nel procedimento di primo grado, quali la mancata esecuzione delle prestazioni per il periodo convenuto (ossia per l'intera durata di un anno e scadenza nell'estate del 2020), nonché la mancata restituzione delle password e dei codici di accesso al proprio sito una volta cessato il rapporto;
- la scorretta valutazione delle prove e la violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c., stante l'inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni rese dai testimoni indotti dall'appellata e non essendosi tenuto conto, nella sentenza di primo grado, di documenti e testimonianze dimostrativi degli inadempimenti a questa imputabili e dei danni derivanti dall'oscuramento del sito e dalla mancata restituzione dei codici di accesso al proprio dominio, consistiti nella perdita di contatti di nuovi clienti e nei costi sostenuti per la creazione di un nuovo sito, copy, indicizzazione SEO e campagna di visibilità sui motori di ricerca.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del D.I. opposto e l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria azionata da controparte, e in via riconvenzionale l'accertamento della risoluzione del contratto del 12.06.2019 e la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 1.313,89, versata a titolo di corrispettivo, ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello, CP_1 per la mancata articolazione di censure precise, indicazione dei capi della sentenza di primo grado impugnati, delle norme violate e degli errori di diritto che ne sono derivati, contestando la fondatezza, nel merito, dei motivi di gravame articolati con l'atto introduttivo dell'appello, e chiedendo, pertanto, l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice, all'esito della prima udienza, ha rinviato la causa per la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. al 1°.10.2025, all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * * 6
1. Sull'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di indicazione sia di censure specifiche in ordine all'omessa e/o insufficiente individuazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, sia dei capi della sentenza oggetto di impugnazione e delle norme che si assumono non rispettate, è infondata.
Invero, l'appellante ha individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando interamente nell'atto di citazione la parte della decisione che afferma essere erroneamente motivata (“L'opposizione va respinta e il Decreto Ingiuntivo confermato sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e diritto. Parte attrice sostiene di non dovere pagare la società opposta perché non avrebbe onorato il contratto relativo ai servizi informatici di Controparte_2 gestione del sito web della e della relativa campagna pubblicitaria, come da Parte_1 contratto sottoscritto nel giugno 2019. In particolare secondo l'opponente, dopo avere inoltrato alla opposta i necessari codici di accesso per la gestione e la modifica del sito, questo rimaneva oscurato nei mesi di giugno e luglio 2019 e pure nei mesi successivi, con danno economico per la società, per la quale la clientela viene reperita soprattutto attraverso la pubblicità sul web.
Dall'istruttoria svolta risulta invece che la necessaria collaborazione e lealtà nell'esecuzione del contratto sia mancata da parte della che, pur sollecitata, ha fornito solo a Parte_1 fine luglio 2019 i dati necessari per il trasferimento del sito e l'ottimizzazione dello stesso (doc.
4 e 5 del fascicolo dell'opposta). La visibilità del sito è avvenuta nel settembre 2019 per il ritardo nella consegna dei dati imputabile all'opponente, come risulta dalla documentazione depositata dalla opposta. A fronte della mancata corresponsione della rate concordate,
l'opposta ha poi effettivamente oscurato il sito, e ciò sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta e per questo vincolante tra le parti. Le somme di cui al decreto ingiuntivo e alle fatture relative sono quindi dovute. Le prove orali espletate nulla hanno aggiunto rispetto alle prove documentali allegate. La domanda riconvenzionale, alla luce dell'istruttoria svolta, deve essere quindi respinta. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo”).
Parimenti, risultano indicate le disposizioni normative che si ritengono violate in ragione della mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dell'erronea valutazione delle prove, nonché della scorretta interpretazione del contratto (artt. 132 comma 1 n. 4, 115 e
116 c.p.c., artt. 1341 e 1342 c.c.).
7 Sono infine articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) l'omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, laddove non vengono individuate né la clausola del contratto tra le parti che conferiva all'appellata la facoltà di oscurare il sito di proprietà della committente, né le prove poste a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta;
ii) l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, non avendo questi tenuto conto di documenti e testimonianze rilevanti ai fini della dimostrazione sia degli inadempimenti imputabili all'appellata, sia dei danni cagionati dall'oscuramento del sito e dalla mancata restituzione dei codici di accesso al proprio dominio;
iii) l'erronea interpretazione del contratto ad opera del Giudice di Pace, il quale ha ritenuto legittimo l'oscuramento del sito in caso di inadempimento dell'appellante sulla base di una clausola in realtà inesistente; iv) la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., stante il mancato accertamento della nullità di una simile previsione negoziale in quanto vessatoria e approvata mediante tecnica redazionale inadeguata.
2. Sui motivi di gravame.
I motivi di appello, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono infondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
In primo luogo, è provata in quanto pacifica e comunque risultante dai documenti prodotti, la stipula, in data 12.06.2019, del contratto denominato “HOSTING WEB E SEO”, con cui l'appellante aveva conferito all'appellata – secondo uno schema negoziale riconducibile all'appalto, venendo in rilievo la fornitura di servizi ad opera di quest'ultima con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio a fronte del pagamento di un corrispettivo – l'incarico di: sviluppare il sito web www.toscanasystembonificaamianti.it di proprietà della committente attraverso operazioni promozionali (definite “Start Up campagna Adwords” e “Campagna Budjet”), eseguire attività di
SEO (Search Engine Optimization, ovvero predisporre pratiche per il posizionamento del sito Web tra i primi risultati sui motori di ricerca), fornire assistenza per un totale di quattro ore comprensiva del servizio “Google My business” e attivare e trasferire il nuovo dominio www.toscanasystem.it
(doc. n. 1 dell'appellata).
Ciò detto, parimenti provato è l'adempimento dell'appellata agli obblighi assunti con il contratto di appalto in questione fino al mese di maggio del 2020, momento in cui venivano sospesi i servizi erogati in ragione del mancato pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo.
8 Segnatamente, l'appellata ha dimostrato di aver provveduto all'attivazione del nuovo dominio www.toscanasystem.it il 25.09.2019 (come si evince dalla comunicazione e-mail di conferma dell'attivazione inviata dalla piattaforma Register.it sub doc. 2 dell'appellata, su cui l'appellante non ha preso posizione in modo specifico) e di aver tempestivamente richiesto all'appellante, mediante comunicazione e-mail del 25.06.2019, l'invio dei dati necessari per il trasferimento e l'avvio delle attività di ottimizzazione e gestione del sito www.toscanasystembonificaamianti.it (cfr. doc. 3 dell'appellata in cui quest'ultima indicava come necessari i codici ftp del sito, il dump del database, gli accessi con credenziali di amministratore della piattaforma WordPress;
vedi anche doc. 4 dell'appellata), garantendo medio tempore, ossia in attesa dell'invio di detti dati da parte dell'appellante – avvenuto successivamente, in data 17.07.2019 – l'avvio della campagna pubblicitaria cosiddetta Adwords di Google su area riservata a quest'ultima.
Il fatto che la campagna è stata effettivamente e tempestivamente avviata ad opera dell'appellata entro il mese di luglio del 2019 come previsto dal contratto, nonostante il mancato invio da parte dell'appellante dei codici per il trasferimento del sito – che non ne precludeva l'avvio quanto piuttosto una gestione ottimizzata, passibile di verifica e monitoraggio diretto dell'appaltatrice – risulta confermato anche dal contenuto delle comunicazioni e-mail dell'11.07.2015 sub doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellata, in cui si dava conto dell'anticipazione dell'attivazione della campagna pubblicitaria in questione, nonché dalle dichiarazioni attendibili e prive di contraddizioni del teste, Sig. DO, qualificatosi come collaboratore della società con compiti Controparte_1 di marketing e pubblicità e rispetto al quale non è ravvisabile un interesse personale rispetto all'esito del giudizio (si veda il verbale dell'udienza del 06.12.2022 in cui detto teste ha confermato di aver provveduto personalmente all'attivazione della campagna pubblicitaria in esame su account della cliente a partire dal 15.07.2019).
Ancora, emerge dai documenti agli atti del giudizio di primo grado che, successivamente all'invio da parte dell'appellante dei codici in data 17.07.2019, l'appellata aveva inoltre provveduto sia al trasferimento del sito e all'avvio della gestione diretta dello stesso a fini promozionali e pubblicitari
(cfr. comunicazione e-mail del 26.07.2019 sub doc. n. 8 dell'appellata allegato al fascicolo di primo grado), sia ad informare la committente in ordine ai risultati conseguiti in termini di minori costi sostenuti rispetto alla precedente gestione a fronte di un numero di visualizzazioni pressoché corrispondente (vedi la comunicazione e-mail del 23.07.2019 sub doc. n. 9 dell'appellata), circostanza questa che – pacificamente - aveva convinto l'appellante ad accettare la proposta di aumento del budget della campagna pubblicitaria Adwords Google da € 500,00 a € 800,00 (doc. 9
9 dell'appellata; si vedano anche le dichiarazioni testimoniali del sig. DO e del sig. rese Tes_1 all'udienza del 06.12.2022 sul capitolo n. 8 articolato dall'appellata con memoria istruttoria in primo grado).
Detti rilievi in ordine all'avvio della campagna Adwords – comprovato dall'invio dei risultati del monitoraggio eseguito nel mese di luglio del 2019 – sono idonei, pertanto, a confutare le critiche dell'appellante secondo cui il sito in questione non era visibile già dal mese di luglio del 2019, sicché non appaiono attendibili, sotto questo profilo, le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste, Sig. – qualificatosi come responsabile commerciale, tecnico e Tes_1 amministrativo della – che ha fornito dichiarazioni del tutto imprecise e Parte_1 contradditorie in merito alle circostanze di cui ai capitoli n. 6 e 7 della memoria istruttoria dell'appellante in primo grado (cfr. verbale d'udienza di primo grado del 06.11.2022 in cui detto teste dapprima ha affermato che il sito non era visibile dal luglio del 2019, per poi dichiarare di non ricordare con esattezza se l'oscuramento era avvenuto da luglio a dicembre del 2019).
Il fatto che il sito dell'appellante era rimasto visibile dal luglio del 2019 fino alla sospensione dei servizi nel maggio del 2020 è inoltre comprovato dai numerosi report inviati dall'appellata in corso di rapporto, al fine di dare conto dei risultati delle attività pubblicitarie e di ottimizzazione eseguite, come previste dal contratto (cfr. doc. n. 9 e 11 dell'appellata, da cui si evincono monitoraggi sulla campagna Adwords, sull'inserimento delle parole chiave e sui risultati di visualizzazione e visibilità del sito nel periodo in questione).
Per quanto detto, appaiono del tutto infondate, nonché allegate in modo estremamente generico, le contestazioni dell'appellante in merito alla presunta non visibilità del sito, oggetto di comunicazione all'appellata in data 18.09.2019 (cfr. e-mail sub doc. 1 dell'appellante in cui quest'ultima chiedeva “la massima attività visto che siamo alla fine del mese e che non riusciamo ancora ad essere visibile […]”).
Neppure con riguardo all'attività di SEO, da attuare garantendo la visibilità del sito mediante inserimento di 5 parole chiave sui principali motori di ricerca in uso, sono rinvenibili inadempimenti gravi dell'appellata, atteso che il contratto non prevedeva un termine preciso per l'avvio di detta operazione – che presupponeva necessariamente l'invio dei codici di accesso al sito esistente di proprietà dell'appellante avvenuto il 17.07.2019 (cfr. clausola contenuta sotto la tabella
“B-SEO” del contratto sub doc. n. 1 dell'appellata secondo cui “in caso di ottimizzazione sito esistente è necessaria consegna codici FTP o sarà applicato un pagamento extra del 20% sul totale dei servizi”) – e che in ogni caso detta prestazione è stata effettivamente realizzata in data
10 11.09.2019 assicurando la visibilità del sito per un numero di parole chiave ben superiore alle cinque inizialmente previste dal contratto (come confermato dai report allegati all'e-mail non specificamente contestata sub doc. n. 10 dell'appellata).
Genericamente allegate e indimostrate, sono rimaste, pertanto, le affermazioni dell'appellante in merito all'imputabilità all'appellata di non meglio precisati disservizi o di una gestione negligente del sito durante l'esecuzione del rapporto negoziale (si veda pag. 5 dell'atto di citazione in appello in cui si fa riferimento ad asseriti disagi iniziali, mancata implementazione, negligente gestione e disservizi durante l'intera durata del rapporto sino al 2020).
Risulta, invece, pacifico in quanto non contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il mancato saldo, al netto dei parziali pagamenti effettuati dall'appellante per un ammontare di € 1.313,89, delle somme indicate nelle fatture n. 382 del 11.06.2019, n. 745 del 08.11.2019, n. 746 del
08.11.2019 (recante in descrizione “upgrade campagna adwords 4 mesi”), azionate in monitorio dall'appellata a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del contratto di appalto di servizi per cui è causa.
In ordine alle quantificazioni contenute in dette fatture, l'appellante ha fornito contestazioni del tutto imprecise e generiche, non corroborate dalle previsioni del contratto né da elementi di prova, atteso che i singoli riquadri riportati nell'accordo in corrispondenza dei diversi servizi concordati recano indicazione non del prezzo annuale del servizio, bensì di quello dovuto per ogni mese nell'arco dell'anno di vigenza dell'accordo, da versarsi mediante versamenti rateali (si veda il contratto sub doc. n. 1 dell'appellata).
Né sussistono i presupposti per decurtare dalle somme dovute a titolo di corrispettivo l'importo della nota di credito n. 29 del 08.11.2019 (doc. n. 6 dell'appellante), che, come chiarito dall'appellata, sul punto non specificamente contraddetta, attiene ad una precedente fattura erroneamente emessa, diversa da quelle fatte valere in monitorio (fattura n. 742 del 04.11.2019 sub doc. n. 19 dell'appellata).
Del tutto valida è, inoltre, la pattuizione contenuta nella sezione finale del contratto per cui è causa, con la quale le parti si sono liberamente accordate, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, per il pagamento di un primo acconto di € 350,00 oltre IVA, di successive cinque rate di € 350,00 oltre IVA ciascuna e di ulteriori 6 rate di € 160,00 oltre IVA al mese.
Tramite detto accordo, invero, sono stati applicati al rapporto con la committente prezzi mensili addirittura inferiori rispetto a quelli totali previsti nei singoli riquadri recanti descrizione dei servizi
11 richiesti (ammontanti complessivamente a € 356,00 mensili), sicché del tutto infondate si palesano le affermazioni dell'appellante in merito alla maggiorazione dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli effettivamente dovuti e concordati.
Prive di fondamento, ancora, risultano le osservazioni dell'appellante secondo cui l'appellata non avrebbe maturato un credito a titolo di corrispettivo, non avendo eseguito i servizi previsti fino alla conclusione del rapporto, ossia fino al giugno del 2020, dal momento che era stata espressamente concordata una fatturazione frazionata con previsione di pagamenti rateali a effettuarsi mensilmente in base ai servizi effettivamente eseguiti in detto arco temporale.
Sul punto, la mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'appellante con riguardo alle quantificazioni contenute nel documento riepilogativo delle fatturazioni dei servizi resi fino al mese di maggio del 2020 (cfr. doc. n. 17 dell'appellata), nonché l'insussistenza di allegazioni sufficientemente precise in ordine agli inadempimenti attribuiti all'appellata, sono idonee a confermare l'esistenza del credito vantato da quest'ultima nella misura indicata dalle fatture azionate in monitorio e nel successivo giudizio di opposizione.
A fronte del mancato pagamento dei crediti portati da dette fatture e maturati per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese e contrattualmente concordate, legittimamente l'appellata si è avvalsa della facoltà di sospendere i servizi in questione dopo il mese di maggio del 2020 (ossia nella primavera del 2020 come confermato anche dal teste all'udienza di primo grado del Tes_1
06.12.2022), sia in applicazione del disposto di cui all'art. 1460 c.c. che stabilisce in generale, nell'ipotesi di inadempimento negoziale, la possibilità per la parte adempiente di rifiutare di dare attuazione agli obblighi assunti purché ciò avvenga nel rispetto del principio di buona fede, sia in forza della clausola n. 8 delle condizioni generali applicabili al contratto di appalto del 12.06.2019, secondo cui l'appaltatrice spettava il rimedio della sospensione dei servizi in difetto di pagamento a suo favore del corrispettivo pattuito.
Quanto alla validità di detta clausola, non colgono nel segno le censure dell'appellante con riguardo alla violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e all'erronea interpretazione del disposto operata dal
Giudice di Pace.
Nel dettaglio, l'art. 8 in questione è stato senz'altro specificamente sottoscritto dall'appellante ai sensi delle disposizioni normative richiamate, come si evince chiaramente dal contratto prodotto in giudizio (doc. n. 1 dell'appellata), e tanto basta a considerare valida ed efficace la previsione della sospensione dei servizi in caso di inadempimento della committente rispetto agli obblighi di
12 pagamento del corrispettivo assunti, essendo, nel caso di specie, il richiamo cumulativo agli articoli contrattuali specificamente sottoscritti accompagnato dall'indicazione, oltre che del numero, anche del titolo valevole a richiamarne il contenuto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'elemento dirimente, ai fini della valutazione del rispetto del requisito formale richiesto dall'art. 1341 cod. civ., è l'adozione di una modalità di scrittura tale da garantire che al contraente debole non sfugga il tenore della clausola a lui sfavorevole, ancorché inserita fra altre contestualmente richiamate. Ma, se così è, la lettura del contratto versato in atti - direttamente esaminato dal collegio, in applicazione del principio per cui la Corte di cassazione è in questi casi giudice anche del fatto - impone di escludere che il disposto del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. sia rimasto inosservato. È sufficiente al riguardo considerare che tutte le clausole, compresa quella di deroga alla competenza territoriale, non sono richiamate in blocco, né solo numericamente, ma con il loro titolo specifico, che ne individua l'oggetto, di talché nessun rilievo può avere la controvertibilità del carattere vessatorio di alcune di esse, certo essendo che il sottoscrittore, anche a prescindere dalla sua qualità professionale, è stato posto in grado di valutarne il contenuto” (Cass. n. 16087/2015; in termini anche Cass. n. 22984/2015 e Cass. n.
4377/2017).
Nel caso di specie, infatti, in riferimento a tutte le clausole specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono riportati i singoli titoli, ivi incluso quello relativo all'art. 8 in tema di
“inadempimento”, locuzione questa idonea a richiamare l'attenzione della società appellante sottoscrittrice sul contenuto della previsione e, quindi, sulle possibili conseguenze derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste.
Restano da esaminare i motivi di gravame relativi all'esistenza di ulteriori inadempimenti dedotti dall'appellante, consistiti, secondo quest'ultima, nell'oscuramento del sito dopo la cessazione del rapporto tra le parti e nella mancata riconsegna dei codici di accesso.
Quanto al primo aspetto, è incontestato l'oscuramento del sito a fronte della mancata corresponsione della rate concordate, di cui si dà atto nella Sentenza impugnata (cfr pag. 2 in cui si legge “A fronte della mancata corresponsione della rate concordate, l'opposta ha poi effettivamente oscurato il sito, e ciò sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta e per questo vincolante tra le parti”).
Ne deriva che l'appellata non si è limitata alla sospensione dei servizi resi a favore dell'appellata mediante la mera interruzione delle attività di gestione e di promozione concordate – facoltà questa
13 che le risultava espressamente attribuita dall'art. 8 delle condizioni generali – ma ha anche oscurato il sito di proprietà dell'appellante.
Tuttavia, non risultano dimostrati dall'appellante – in tal senso onerata –inadempimenti o violazioni degli obblighi di buona fede nella fase di esecuzione del contratto di carattere grave imputabili all'appellata, in quanto tali legittimanti l'accoglimento delle domande di risoluzione dell'accordo e di restituzione delle somme versate, tenuto conto:
- del fatto che detto oscuramento è avvenuto dopo che si era già ampiamente verificato l'inadempimento dell'appellante agli obblighi di pagamento assunti, nonostante la già avvenuta erogazione dei servizi pubblicitari e di gestione previsti dal contratto;
- dell'inesistenza di un obbligo contrattuale in capo all'appellata in ordine alla riconsegna dei codici di accesso al sito una volta eseguite le prestazioni dedotte nel contratto;
- della mancata dimostrazione di danni subiti dall'appellante causalmente riconducibili all'oscuramento del sito, non rinvenendosi in atti documenti attestanti la perdita di occasioni di acquisizione di nuovi clienti o i costi sostenuti per la creazione di un nuovo sito comprensivo di copy e indicizzazione SEO, da cui potersi evincere l'esistenza di un nesso causale tra i pregiudizi affermati e l'inattività del sito provocata dall'appellata;
- della mancata indicazione della data precisa in cui sarebbe stato creato il nuovo sito, circostanza questa che preclude di verificare il lasso di tempo intercorso tra l'oscuramento del sito e la realizzazione del nuovo indirizzo, indispensabile ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta dell'appellata e i danni lamentati dall'appellata (non evincibile neppure dalle generiche dichiarazioni del teste , che non nulla ha riferito in merito alla data in cui è stato creato il Tes_1 nuovo sito, al fornitore individuato, alle modalità di versamento dell'asserito costo sostenuto di €
4.000,00);
- dell'invio della richiesta di restituzione dei codici di accesso al sito da parte dell'appellante soltanto in data 15.01.2021 (doc. n. 4 dell'appellante), ossia molti mesi dopo la sospensione dei servizi da parte dell'appellata;
- del fatto che, in ogni caso, l'appellante avrebbe potuto evitare eventuali conseguenze pregiudizievoli – nella specie non provate – provvedendo tempestivamente alla creazione di un nuovo indirizzo, operazione questa che le avrebbe consentito di tornare immediatamente visibile nelle ricerche su internet, scongiurando, conseguentemente, la perdita di visualizzazioni e di nuove commesse. 14 Sul punto, è pertanto pertinente il richiamo all'indirizzo della SC secondo cui, in ipotesi di denuncia di inadempienze reciproche afferenti a contratti con prestazioni corrispettive, è necessario
“comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 3273/2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'oscuramento del sito da parte dell'appellata si colloca sul piano cronologico ben oltre il mancato pagamento del corrispettivo ad opera dell'appellante e, a differenza di quest'ultima condotta, è privo – sotto il profilo temporale e avuto riguardo alle conseguenze derivate rispetto agli interessi delle parti - di una connotazione negativa tale da inficiare l'equilibrio contrattuale.
In altre parole, la temporanea inutilizzabilità del sito provocata dall'appellata era rimediabile anche a prescindere dalla collaborazione di questa (mediante ricorso ad altri operatori del settore) e, in ogni caso, è conseguente sul piano temporale al mancato pagamento di una parte preponderante del corrispettivo ad opera dell'appellante, quest'ultima tale per la sua gravità da avere già determinato un'alterazione irreversibile del sinallagma.
Non risulta, pertanto, provata l'idoneità della condotta tenuta dall'appellata in riferimento all'oscuramento del sito e alla mancata riconsegna dei codici di accesso a integrare – per gravità e tempo di verificazione - il presupposto per l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione e di restituzione proposte dall'appellante in via riconvenzionale.
Per quanto detto, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma, per i motivi esposti, della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2514/2023.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minime per quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, attesa l'attività difensiva in concreto svolta, tenuto conto dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata si sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge. 15 Sussistono, con riferimento all'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata (sentenza del Giudice di
Pace di Firenze n. 2514/2023);
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.702,00 a titolo di compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) DICHIARA che sussistono, con riferimento all'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 16.10.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
2949/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO CARNESECCHI (C.F. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Lucca, Via Vincenzo Civitali n.
57
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GRAZIA MALENA (C.F.
) e NA ON (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Firenze, Via Luigi Gordigiani n. 40
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2514/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Firenze adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n.
2514/2023 pubblicata in data 8.12.2023 e pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze a definizione del giudizio a R.G. 8450/2021 e nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'an e del quantum della somma ingiunta per tutti i motivi indicati in narrativa
1 e quindi accertare e dichiarare nullo ed inefficace, e comunque revocarsi, il decreto ingiuntivo
n. 2301/2021 del 20/23.04.2021 (R.G. 2647/2021) emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in quanto infondato in fatto in diritto, stante l'inesigibilità delle somme in esso contenuto e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese creditorie, accertando e dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto da a SEMPRE NEL Parte_1 Controparte_2
MERITO: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 ordine alle obbligazioni assunte in forza del contratto intercorso inter partes per tutte le motivazioni indicate in narrativa e per l'effetto dichiarare la risoluzione di detto contratto sottoscritto dalle parti in data 12.06.2019, con conseguente condanna di a Controparte_2 rimborsare e/o restituire a tutto quanto corrisposto da quest'ultima in forza Parte_1 di detto contratto, pari a € 1,313,89=, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio del doppio grado di giudizio e condanna di CP_2
[... alla restituzione di tutti gli importi che medio tempore saranno eventualmente corrisposti da
a . Parte_1 Controparte_2
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “Voglia il Tribunale di Firenze previo rigetto di tutti i motivi di appello e delle istanze e domande ex adverso dedotte, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze in ogni sua parte e quindi anche in punto di conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, Parte_1
(nel prosieguo ) ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2301/2021, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Firenze su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1
), con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 2.858,51 oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per prestazioni di servizi rese in suo favore in esecuzione del contratto tra le parti del 12.06.2019, chiedendo la revoca dell'ingiunzione in quanto basata su una pretesa infondata nell'an e nel quantum e, in via riconvenzionale, pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 1.313,89 versato a titolo di corrispettivo, con vittoria delle spese di lite.
2 A fondamento della propria domanda l'opponente, premessa la sua qualità di società specializzata in opere di rifacimento di coperture industriali, di bonifica, smaltimento e confinamento dell'amianto, ha allegato:
- di aver stipulato con l'opposta il contratto di “hosting web e SEO” del 12.06.2019, al fine di implementare la promozione e la pubblicità delle proprie attività commerciali mediante siti internet, i quali, già prima della stipula di detto accordo, costituivano la principale modalità di acquisizione di nuove commesse e clienti;
- che la corretta esecuzione del contratto avrebbe dovuto garantire una crescita esponenziale del proprio business grazie alla maggiore visibilità e al conseguente incremento di fatturato;
- che, in particolare, in virtù di detto contratto l'opposta si era obbligata a gestire il sito www.toscanasystembonificaamianto.it, nonché a realizzare le attività inerenti alla campagna pubblicitaria;
- l'inadempimento dell'opposta rispetto agli obblighi assunti, tale da comportare la risoluzione del contratto, consistito: nell'aver trasferito il sito predisposto con un ritardo di oltre tre mesi, da cui era derivata l'impossibilità per l'intero periodo di acquisizione di nuovi contatti di clienti;
nel mancato funzionamento della campagna Adwords, evincibile dal fatto che il proprio sito, contrariamente a quanto avveniva prima del giugno del 2019, non risultava più visibile nella prima pagina del motore di ricerca Google nelle varie province della Regione mediante Pt_1 ricerca per parole chiave;
nel protrarsi di disservizi anche nei mesi successivi e nel corso del
2020, anno in cui la diffusione dell'epidemia da Covid-19 aveva reso ancora più importante il reperimento di clienti tramite internet;
nel non aver restituito, una volta cessato il rapporto contrattuale, il dominio del sito http://www.toscanasystembonificaamianto.it/, di sua proprietà come evincibile dalla consultazione dell'anagrafe dei domini internet (NIC); nell'illegittimo oscuramento di detto sito, che ha reso necessaria la creazione di nuovo indirizzo informatico con altro fornitore;
- l'inesistenza del diritto dell'opposta alla ritenzione del dominio del sito in questione o alla sospensione dell'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, nel cui contesto il mero richiamo numerico e cumulativo agli articoli firmati ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. non poteva considerarsi una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore in ordine al significato delle clausole specificamente approvate e contenenti la previsione di detto rimedio a favore della controparte;
3 - di aver riportato ingenti danni dall'oscuramento del sito, dati dalla perdita della possibilità di acquisizione di clienti nel periodo in cui lo stesso non era visibile, dalla mancata riconsegna del dominio dopo la cessazione dei rapporti e dalla necessità di provvedere alla creazione di un nuovo indirizzo informatico;
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, atteso che risultavano corrisposte somme superiori al prezzo complessivo stabilito per contratto pari a € 356,00 tenuto conto anche della nota di credito n. 29 del 2019 emessa dall'opposta.
si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1 provvisoria esecutività del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le deduzioni dell'opponente e allegando:
- che in base al contratto con , avente ad oggetto lo sviluppo di un sito web, Parte_1
l'attivazione di due nuovi domini e il relativo trasferimento su propria piattaforma, attività di
SEO e inserimento di cinque parole chiave, il corrispettivo a proprio favore era da corrispondersi mediante acconto di € 350,00, cinque rate mensili da € 350,00 e successive sei da € 160,00 oltre
IVA;
- di aver regolarmente fornito le prestazioni a proprio carico, registrando già in data 25.06.2019 il sito al dominio attivando la campagna cosiddetta “Adwords” in un primo Email_1 momento, ossia dal 15.07.2019, su un'area riservata all'opponente, posto che quest'ultima, più volte sollecitata, non le aveva inviato le credenziali necessarie per il trasferimento del dominio
(operazione questa che avrebbe consentito a di avviare la gestione diretta del Controparte_1 sito con verifica di funzionamento e monitoraggio, come da accordi contrattuali), e successivamente alla consegna da parte dell'opponente dei codici avvenuta il 17.07.2019, con gestione diretta sulla propria piattaforma;
- che in ragione dei buoni risultati ottenuti in termini di minori costi sostenuti con la nuova gestione del sito, come risultanti dal report del 23.07.2019 inviato all'opponente, quest'ultima acconsentiva all'aumento del budget per la campagna Adwords da € 500,00 a € 800,00 per ulteriori quattro mesi;
- di aver potuto rendere il sito visibile e accessibile mediante l'utilizzo di parole chiave concordate per il motore di ricerca soltanto l'11.09.2019 per causa imputabile all'opponente, che le aveva tardivamente consegnato i codici necessari per procedere a detta operazione, la cui realizzazione aveva comunque consentito alla committente di ottenere, nell'arco di poche 4 settimane, un ottimo posizionamento nei risultati di ricerca, con un uso di parole chiave anche superiore a quello inizialmente concordato, come si evince dai report inviati;
- il mancato versamento da parte dell'opponente della somma di € 2.858,51 (al netto dell'acconto di € 1.313,89) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, inadempimento questo che la legittimava, in base all'art. 8 del contratto intercorso tra le parti – sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con menzione non solo del numero ma anche del titolo della clausola da cui evincersi il contenuto – a sospendere l'erogazione dei servizi in questione;
- l'assenza di duplicazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo, la corretta imputazione dei parziali pagamenti operati dall'opponente e l'inconferenza della nota di credito n. 29 del
2019 attinente ad una precedente fattura erroneamente emessa, diversa da quelle azionate in monitorio;
- che soltanto a partire dal gennaio del 2021 le era stata chiesta la riconsegna dei codici, i quali peraltro erano recuperabili direttamente dall'opponente in quanto titolare del dominio.
Il procedimento di primo grado è stato istruito con assunzione delle prove orali dedotte dall'opponente e dall'opposta limitatamente ai capitoli ammessi con provvedimento del
25.05.2022 e, con Sentenza n. 2514/2023, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione e le domande riconvenzionali, confermando il D.I. e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in ragione del suo inadempimento e, segnatamente, per non aver provveduto tempestivamente alla consegna dei codici e credenziali necessari per il trasferimento e l'ottimizzazione del sito né al pagamento delle rate di corrispettivo dovute, circostanza questa che abilitava l'opposta all'oscuramento del sito.
Avverso la predetta Sentenza, ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC del 07.03.2024, adducendo quali motivi di gravame:
- la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere il Giudice di primo grado adeguatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione assunta, mancando, per un verso, l'individuazione della clausola del contratto che legittimava l'appellata all'oscuramento del sito e, per altro verso, la precisazione delle prove sulla cui base era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta;
- in ogni caso, l'erronea interpretazione del contratto per cui è causa ad opera del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto valida ed efficace la clausola che abilitava l'appellata ad oscurare il sito in caso di inadempimento agli obblighi di pagamento del corrispettivo, in realtà non
5 rinvenibile nell'accordo negoziale in questione, che si limitava a conferire alla controparte la facoltà di sospendere l'erogazione dei propri servizi con previsioni che, oltre a non includere la messa in atto di una ritorsione grave come l'oscuramento del sito, erano comunque vessatorie e quindi nulle, in quanto richiamate cumulativamente e senza l'utilizzo di tecniche redazionali idonee a renderne conoscibile per il sottoscrittore il contenuto, in violazione degli art. 1341 e
1342 c.c.;
- l'omessa disamina degli inadempimenti imputabili all'appellata dedotti nel procedimento di primo grado, quali la mancata esecuzione delle prestazioni per il periodo convenuto (ossia per l'intera durata di un anno e scadenza nell'estate del 2020), nonché la mancata restituzione delle password e dei codici di accesso al proprio sito una volta cessato il rapporto;
- la scorretta valutazione delle prove e la violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c., stante l'inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni rese dai testimoni indotti dall'appellata e non essendosi tenuto conto, nella sentenza di primo grado, di documenti e testimonianze dimostrativi degli inadempimenti a questa imputabili e dei danni derivanti dall'oscuramento del sito e dalla mancata restituzione dei codici di accesso al proprio dominio, consistiti nella perdita di contatti di nuovi clienti e nei costi sostenuti per la creazione di un nuovo sito, copy, indicizzazione SEO e campagna di visibilità sui motori di ricerca.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del D.I. opposto e l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria azionata da controparte, e in via riconvenzionale l'accertamento della risoluzione del contratto del 12.06.2019 e la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 1.313,89, versata a titolo di corrispettivo, ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello, CP_1 per la mancata articolazione di censure precise, indicazione dei capi della sentenza di primo grado impugnati, delle norme violate e degli errori di diritto che ne sono derivati, contestando la fondatezza, nel merito, dei motivi di gravame articolati con l'atto introduttivo dell'appello, e chiedendo, pertanto, l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice, all'esito della prima udienza, ha rinviato la causa per la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. al 1°.10.2025, all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * * 6
1. Sull'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di indicazione sia di censure specifiche in ordine all'omessa e/o insufficiente individuazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, sia dei capi della sentenza oggetto di impugnazione e delle norme che si assumono non rispettate, è infondata.
Invero, l'appellante ha individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando interamente nell'atto di citazione la parte della decisione che afferma essere erroneamente motivata (“L'opposizione va respinta e il Decreto Ingiuntivo confermato sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e diritto. Parte attrice sostiene di non dovere pagare la società opposta perché non avrebbe onorato il contratto relativo ai servizi informatici di Controparte_2 gestione del sito web della e della relativa campagna pubblicitaria, come da Parte_1 contratto sottoscritto nel giugno 2019. In particolare secondo l'opponente, dopo avere inoltrato alla opposta i necessari codici di accesso per la gestione e la modifica del sito, questo rimaneva oscurato nei mesi di giugno e luglio 2019 e pure nei mesi successivi, con danno economico per la società, per la quale la clientela viene reperita soprattutto attraverso la pubblicità sul web.
Dall'istruttoria svolta risulta invece che la necessaria collaborazione e lealtà nell'esecuzione del contratto sia mancata da parte della che, pur sollecitata, ha fornito solo a Parte_1 fine luglio 2019 i dati necessari per il trasferimento del sito e l'ottimizzazione dello stesso (doc.
4 e 5 del fascicolo dell'opposta). La visibilità del sito è avvenuta nel settembre 2019 per il ritardo nella consegna dei dati imputabile all'opponente, come risulta dalla documentazione depositata dalla opposta. A fronte della mancata corresponsione della rate concordate,
l'opposta ha poi effettivamente oscurato il sito, e ciò sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta e per questo vincolante tra le parti. Le somme di cui al decreto ingiuntivo e alle fatture relative sono quindi dovute. Le prove orali espletate nulla hanno aggiunto rispetto alle prove documentali allegate. La domanda riconvenzionale, alla luce dell'istruttoria svolta, deve essere quindi respinta. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo”).
Parimenti, risultano indicate le disposizioni normative che si ritengono violate in ragione della mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dell'erronea valutazione delle prove, nonché della scorretta interpretazione del contratto (artt. 132 comma 1 n. 4, 115 e
116 c.p.c., artt. 1341 e 1342 c.c.).
7 Sono infine articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) l'omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, laddove non vengono individuate né la clausola del contratto tra le parti che conferiva all'appellata la facoltà di oscurare il sito di proprietà della committente, né le prove poste a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta;
ii) l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, non avendo questi tenuto conto di documenti e testimonianze rilevanti ai fini della dimostrazione sia degli inadempimenti imputabili all'appellata, sia dei danni cagionati dall'oscuramento del sito e dalla mancata restituzione dei codici di accesso al proprio dominio;
iii) l'erronea interpretazione del contratto ad opera del Giudice di Pace, il quale ha ritenuto legittimo l'oscuramento del sito in caso di inadempimento dell'appellante sulla base di una clausola in realtà inesistente; iv) la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., stante il mancato accertamento della nullità di una simile previsione negoziale in quanto vessatoria e approvata mediante tecnica redazionale inadeguata.
2. Sui motivi di gravame.
I motivi di appello, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono infondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
In primo luogo, è provata in quanto pacifica e comunque risultante dai documenti prodotti, la stipula, in data 12.06.2019, del contratto denominato “HOSTING WEB E SEO”, con cui l'appellante aveva conferito all'appellata – secondo uno schema negoziale riconducibile all'appalto, venendo in rilievo la fornitura di servizi ad opera di quest'ultima con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio a fronte del pagamento di un corrispettivo – l'incarico di: sviluppare il sito web www.toscanasystembonificaamianti.it di proprietà della committente attraverso operazioni promozionali (definite “Start Up campagna Adwords” e “Campagna Budjet”), eseguire attività di
SEO (Search Engine Optimization, ovvero predisporre pratiche per il posizionamento del sito Web tra i primi risultati sui motori di ricerca), fornire assistenza per un totale di quattro ore comprensiva del servizio “Google My business” e attivare e trasferire il nuovo dominio www.toscanasystem.it
(doc. n. 1 dell'appellata).
Ciò detto, parimenti provato è l'adempimento dell'appellata agli obblighi assunti con il contratto di appalto in questione fino al mese di maggio del 2020, momento in cui venivano sospesi i servizi erogati in ragione del mancato pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo.
8 Segnatamente, l'appellata ha dimostrato di aver provveduto all'attivazione del nuovo dominio www.toscanasystem.it il 25.09.2019 (come si evince dalla comunicazione e-mail di conferma dell'attivazione inviata dalla piattaforma Register.it sub doc. 2 dell'appellata, su cui l'appellante non ha preso posizione in modo specifico) e di aver tempestivamente richiesto all'appellante, mediante comunicazione e-mail del 25.06.2019, l'invio dei dati necessari per il trasferimento e l'avvio delle attività di ottimizzazione e gestione del sito www.toscanasystembonificaamianti.it (cfr. doc. 3 dell'appellata in cui quest'ultima indicava come necessari i codici ftp del sito, il dump del database, gli accessi con credenziali di amministratore della piattaforma WordPress;
vedi anche doc. 4 dell'appellata), garantendo medio tempore, ossia in attesa dell'invio di detti dati da parte dell'appellante – avvenuto successivamente, in data 17.07.2019 – l'avvio della campagna pubblicitaria cosiddetta Adwords di Google su area riservata a quest'ultima.
Il fatto che la campagna è stata effettivamente e tempestivamente avviata ad opera dell'appellata entro il mese di luglio del 2019 come previsto dal contratto, nonostante il mancato invio da parte dell'appellante dei codici per il trasferimento del sito – che non ne precludeva l'avvio quanto piuttosto una gestione ottimizzata, passibile di verifica e monitoraggio diretto dell'appaltatrice – risulta confermato anche dal contenuto delle comunicazioni e-mail dell'11.07.2015 sub doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellata, in cui si dava conto dell'anticipazione dell'attivazione della campagna pubblicitaria in questione, nonché dalle dichiarazioni attendibili e prive di contraddizioni del teste, Sig. DO, qualificatosi come collaboratore della società con compiti Controparte_1 di marketing e pubblicità e rispetto al quale non è ravvisabile un interesse personale rispetto all'esito del giudizio (si veda il verbale dell'udienza del 06.12.2022 in cui detto teste ha confermato di aver provveduto personalmente all'attivazione della campagna pubblicitaria in esame su account della cliente a partire dal 15.07.2019).
Ancora, emerge dai documenti agli atti del giudizio di primo grado che, successivamente all'invio da parte dell'appellante dei codici in data 17.07.2019, l'appellata aveva inoltre provveduto sia al trasferimento del sito e all'avvio della gestione diretta dello stesso a fini promozionali e pubblicitari
(cfr. comunicazione e-mail del 26.07.2019 sub doc. n. 8 dell'appellata allegato al fascicolo di primo grado), sia ad informare la committente in ordine ai risultati conseguiti in termini di minori costi sostenuti rispetto alla precedente gestione a fronte di un numero di visualizzazioni pressoché corrispondente (vedi la comunicazione e-mail del 23.07.2019 sub doc. n. 9 dell'appellata), circostanza questa che – pacificamente - aveva convinto l'appellante ad accettare la proposta di aumento del budget della campagna pubblicitaria Adwords Google da € 500,00 a € 800,00 (doc. 9
9 dell'appellata; si vedano anche le dichiarazioni testimoniali del sig. DO e del sig. rese Tes_1 all'udienza del 06.12.2022 sul capitolo n. 8 articolato dall'appellata con memoria istruttoria in primo grado).
Detti rilievi in ordine all'avvio della campagna Adwords – comprovato dall'invio dei risultati del monitoraggio eseguito nel mese di luglio del 2019 – sono idonei, pertanto, a confutare le critiche dell'appellante secondo cui il sito in questione non era visibile già dal mese di luglio del 2019, sicché non appaiono attendibili, sotto questo profilo, le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste, Sig. – qualificatosi come responsabile commerciale, tecnico e Tes_1 amministrativo della – che ha fornito dichiarazioni del tutto imprecise e Parte_1 contradditorie in merito alle circostanze di cui ai capitoli n. 6 e 7 della memoria istruttoria dell'appellante in primo grado (cfr. verbale d'udienza di primo grado del 06.11.2022 in cui detto teste dapprima ha affermato che il sito non era visibile dal luglio del 2019, per poi dichiarare di non ricordare con esattezza se l'oscuramento era avvenuto da luglio a dicembre del 2019).
Il fatto che il sito dell'appellante era rimasto visibile dal luglio del 2019 fino alla sospensione dei servizi nel maggio del 2020 è inoltre comprovato dai numerosi report inviati dall'appellata in corso di rapporto, al fine di dare conto dei risultati delle attività pubblicitarie e di ottimizzazione eseguite, come previste dal contratto (cfr. doc. n. 9 e 11 dell'appellata, da cui si evincono monitoraggi sulla campagna Adwords, sull'inserimento delle parole chiave e sui risultati di visualizzazione e visibilità del sito nel periodo in questione).
Per quanto detto, appaiono del tutto infondate, nonché allegate in modo estremamente generico, le contestazioni dell'appellante in merito alla presunta non visibilità del sito, oggetto di comunicazione all'appellata in data 18.09.2019 (cfr. e-mail sub doc. 1 dell'appellante in cui quest'ultima chiedeva “la massima attività visto che siamo alla fine del mese e che non riusciamo ancora ad essere visibile […]”).
Neppure con riguardo all'attività di SEO, da attuare garantendo la visibilità del sito mediante inserimento di 5 parole chiave sui principali motori di ricerca in uso, sono rinvenibili inadempimenti gravi dell'appellata, atteso che il contratto non prevedeva un termine preciso per l'avvio di detta operazione – che presupponeva necessariamente l'invio dei codici di accesso al sito esistente di proprietà dell'appellante avvenuto il 17.07.2019 (cfr. clausola contenuta sotto la tabella
“B-SEO” del contratto sub doc. n. 1 dell'appellata secondo cui “in caso di ottimizzazione sito esistente è necessaria consegna codici FTP o sarà applicato un pagamento extra del 20% sul totale dei servizi”) – e che in ogni caso detta prestazione è stata effettivamente realizzata in data
10 11.09.2019 assicurando la visibilità del sito per un numero di parole chiave ben superiore alle cinque inizialmente previste dal contratto (come confermato dai report allegati all'e-mail non specificamente contestata sub doc. n. 10 dell'appellata).
Genericamente allegate e indimostrate, sono rimaste, pertanto, le affermazioni dell'appellante in merito all'imputabilità all'appellata di non meglio precisati disservizi o di una gestione negligente del sito durante l'esecuzione del rapporto negoziale (si veda pag. 5 dell'atto di citazione in appello in cui si fa riferimento ad asseriti disagi iniziali, mancata implementazione, negligente gestione e disservizi durante l'intera durata del rapporto sino al 2020).
Risulta, invece, pacifico in quanto non contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il mancato saldo, al netto dei parziali pagamenti effettuati dall'appellante per un ammontare di € 1.313,89, delle somme indicate nelle fatture n. 382 del 11.06.2019, n. 745 del 08.11.2019, n. 746 del
08.11.2019 (recante in descrizione “upgrade campagna adwords 4 mesi”), azionate in monitorio dall'appellata a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del contratto di appalto di servizi per cui è causa.
In ordine alle quantificazioni contenute in dette fatture, l'appellante ha fornito contestazioni del tutto imprecise e generiche, non corroborate dalle previsioni del contratto né da elementi di prova, atteso che i singoli riquadri riportati nell'accordo in corrispondenza dei diversi servizi concordati recano indicazione non del prezzo annuale del servizio, bensì di quello dovuto per ogni mese nell'arco dell'anno di vigenza dell'accordo, da versarsi mediante versamenti rateali (si veda il contratto sub doc. n. 1 dell'appellata).
Né sussistono i presupposti per decurtare dalle somme dovute a titolo di corrispettivo l'importo della nota di credito n. 29 del 08.11.2019 (doc. n. 6 dell'appellante), che, come chiarito dall'appellata, sul punto non specificamente contraddetta, attiene ad una precedente fattura erroneamente emessa, diversa da quelle fatte valere in monitorio (fattura n. 742 del 04.11.2019 sub doc. n. 19 dell'appellata).
Del tutto valida è, inoltre, la pattuizione contenuta nella sezione finale del contratto per cui è causa, con la quale le parti si sono liberamente accordate, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, per il pagamento di un primo acconto di € 350,00 oltre IVA, di successive cinque rate di € 350,00 oltre IVA ciascuna e di ulteriori 6 rate di € 160,00 oltre IVA al mese.
Tramite detto accordo, invero, sono stati applicati al rapporto con la committente prezzi mensili addirittura inferiori rispetto a quelli totali previsti nei singoli riquadri recanti descrizione dei servizi
11 richiesti (ammontanti complessivamente a € 356,00 mensili), sicché del tutto infondate si palesano le affermazioni dell'appellante in merito alla maggiorazione dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli effettivamente dovuti e concordati.
Prive di fondamento, ancora, risultano le osservazioni dell'appellante secondo cui l'appellata non avrebbe maturato un credito a titolo di corrispettivo, non avendo eseguito i servizi previsti fino alla conclusione del rapporto, ossia fino al giugno del 2020, dal momento che era stata espressamente concordata una fatturazione frazionata con previsione di pagamenti rateali a effettuarsi mensilmente in base ai servizi effettivamente eseguiti in detto arco temporale.
Sul punto, la mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'appellante con riguardo alle quantificazioni contenute nel documento riepilogativo delle fatturazioni dei servizi resi fino al mese di maggio del 2020 (cfr. doc. n. 17 dell'appellata), nonché l'insussistenza di allegazioni sufficientemente precise in ordine agli inadempimenti attribuiti all'appellata, sono idonee a confermare l'esistenza del credito vantato da quest'ultima nella misura indicata dalle fatture azionate in monitorio e nel successivo giudizio di opposizione.
A fronte del mancato pagamento dei crediti portati da dette fatture e maturati per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese e contrattualmente concordate, legittimamente l'appellata si è avvalsa della facoltà di sospendere i servizi in questione dopo il mese di maggio del 2020 (ossia nella primavera del 2020 come confermato anche dal teste all'udienza di primo grado del Tes_1
06.12.2022), sia in applicazione del disposto di cui all'art. 1460 c.c. che stabilisce in generale, nell'ipotesi di inadempimento negoziale, la possibilità per la parte adempiente di rifiutare di dare attuazione agli obblighi assunti purché ciò avvenga nel rispetto del principio di buona fede, sia in forza della clausola n. 8 delle condizioni generali applicabili al contratto di appalto del 12.06.2019, secondo cui l'appaltatrice spettava il rimedio della sospensione dei servizi in difetto di pagamento a suo favore del corrispettivo pattuito.
Quanto alla validità di detta clausola, non colgono nel segno le censure dell'appellante con riguardo alla violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e all'erronea interpretazione del disposto operata dal
Giudice di Pace.
Nel dettaglio, l'art. 8 in questione è stato senz'altro specificamente sottoscritto dall'appellante ai sensi delle disposizioni normative richiamate, come si evince chiaramente dal contratto prodotto in giudizio (doc. n. 1 dell'appellata), e tanto basta a considerare valida ed efficace la previsione della sospensione dei servizi in caso di inadempimento della committente rispetto agli obblighi di
12 pagamento del corrispettivo assunti, essendo, nel caso di specie, il richiamo cumulativo agli articoli contrattuali specificamente sottoscritti accompagnato dall'indicazione, oltre che del numero, anche del titolo valevole a richiamarne il contenuto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'elemento dirimente, ai fini della valutazione del rispetto del requisito formale richiesto dall'art. 1341 cod. civ., è l'adozione di una modalità di scrittura tale da garantire che al contraente debole non sfugga il tenore della clausola a lui sfavorevole, ancorché inserita fra altre contestualmente richiamate. Ma, se così è, la lettura del contratto versato in atti - direttamente esaminato dal collegio, in applicazione del principio per cui la Corte di cassazione è in questi casi giudice anche del fatto - impone di escludere che il disposto del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. sia rimasto inosservato. È sufficiente al riguardo considerare che tutte le clausole, compresa quella di deroga alla competenza territoriale, non sono richiamate in blocco, né solo numericamente, ma con il loro titolo specifico, che ne individua l'oggetto, di talché nessun rilievo può avere la controvertibilità del carattere vessatorio di alcune di esse, certo essendo che il sottoscrittore, anche a prescindere dalla sua qualità professionale, è stato posto in grado di valutarne il contenuto” (Cass. n. 16087/2015; in termini anche Cass. n. 22984/2015 e Cass. n.
4377/2017).
Nel caso di specie, infatti, in riferimento a tutte le clausole specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono riportati i singoli titoli, ivi incluso quello relativo all'art. 8 in tema di
“inadempimento”, locuzione questa idonea a richiamare l'attenzione della società appellante sottoscrittrice sul contenuto della previsione e, quindi, sulle possibili conseguenze derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste.
Restano da esaminare i motivi di gravame relativi all'esistenza di ulteriori inadempimenti dedotti dall'appellante, consistiti, secondo quest'ultima, nell'oscuramento del sito dopo la cessazione del rapporto tra le parti e nella mancata riconsegna dei codici di accesso.
Quanto al primo aspetto, è incontestato l'oscuramento del sito a fronte della mancata corresponsione della rate concordate, di cui si dà atto nella Sentenza impugnata (cfr pag. 2 in cui si legge “A fronte della mancata corresponsione della rate concordate, l'opposta ha poi effettivamente oscurato il sito, e ciò sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta e per questo vincolante tra le parti”).
Ne deriva che l'appellata non si è limitata alla sospensione dei servizi resi a favore dell'appellata mediante la mera interruzione delle attività di gestione e di promozione concordate – facoltà questa
13 che le risultava espressamente attribuita dall'art. 8 delle condizioni generali – ma ha anche oscurato il sito di proprietà dell'appellante.
Tuttavia, non risultano dimostrati dall'appellante – in tal senso onerata –inadempimenti o violazioni degli obblighi di buona fede nella fase di esecuzione del contratto di carattere grave imputabili all'appellata, in quanto tali legittimanti l'accoglimento delle domande di risoluzione dell'accordo e di restituzione delle somme versate, tenuto conto:
- del fatto che detto oscuramento è avvenuto dopo che si era già ampiamente verificato l'inadempimento dell'appellante agli obblighi di pagamento assunti, nonostante la già avvenuta erogazione dei servizi pubblicitari e di gestione previsti dal contratto;
- dell'inesistenza di un obbligo contrattuale in capo all'appellata in ordine alla riconsegna dei codici di accesso al sito una volta eseguite le prestazioni dedotte nel contratto;
- della mancata dimostrazione di danni subiti dall'appellante causalmente riconducibili all'oscuramento del sito, non rinvenendosi in atti documenti attestanti la perdita di occasioni di acquisizione di nuovi clienti o i costi sostenuti per la creazione di un nuovo sito comprensivo di copy e indicizzazione SEO, da cui potersi evincere l'esistenza di un nesso causale tra i pregiudizi affermati e l'inattività del sito provocata dall'appellata;
- della mancata indicazione della data precisa in cui sarebbe stato creato il nuovo sito, circostanza questa che preclude di verificare il lasso di tempo intercorso tra l'oscuramento del sito e la realizzazione del nuovo indirizzo, indispensabile ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta dell'appellata e i danni lamentati dall'appellata (non evincibile neppure dalle generiche dichiarazioni del teste , che non nulla ha riferito in merito alla data in cui è stato creato il Tes_1 nuovo sito, al fornitore individuato, alle modalità di versamento dell'asserito costo sostenuto di €
4.000,00);
- dell'invio della richiesta di restituzione dei codici di accesso al sito da parte dell'appellante soltanto in data 15.01.2021 (doc. n. 4 dell'appellante), ossia molti mesi dopo la sospensione dei servizi da parte dell'appellata;
- del fatto che, in ogni caso, l'appellante avrebbe potuto evitare eventuali conseguenze pregiudizievoli – nella specie non provate – provvedendo tempestivamente alla creazione di un nuovo indirizzo, operazione questa che le avrebbe consentito di tornare immediatamente visibile nelle ricerche su internet, scongiurando, conseguentemente, la perdita di visualizzazioni e di nuove commesse. 14 Sul punto, è pertanto pertinente il richiamo all'indirizzo della SC secondo cui, in ipotesi di denuncia di inadempienze reciproche afferenti a contratti con prestazioni corrispettive, è necessario
“comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 3273/2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'oscuramento del sito da parte dell'appellata si colloca sul piano cronologico ben oltre il mancato pagamento del corrispettivo ad opera dell'appellante e, a differenza di quest'ultima condotta, è privo – sotto il profilo temporale e avuto riguardo alle conseguenze derivate rispetto agli interessi delle parti - di una connotazione negativa tale da inficiare l'equilibrio contrattuale.
In altre parole, la temporanea inutilizzabilità del sito provocata dall'appellata era rimediabile anche a prescindere dalla collaborazione di questa (mediante ricorso ad altri operatori del settore) e, in ogni caso, è conseguente sul piano temporale al mancato pagamento di una parte preponderante del corrispettivo ad opera dell'appellante, quest'ultima tale per la sua gravità da avere già determinato un'alterazione irreversibile del sinallagma.
Non risulta, pertanto, provata l'idoneità della condotta tenuta dall'appellata in riferimento all'oscuramento del sito e alla mancata riconsegna dei codici di accesso a integrare – per gravità e tempo di verificazione - il presupposto per l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione e di restituzione proposte dall'appellante in via riconvenzionale.
Per quanto detto, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma, per i motivi esposti, della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2514/2023.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minime per quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, attesa l'attività difensiva in concreto svolta, tenuto conto dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata si sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge. 15 Sussistono, con riferimento all'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata (sentenza del Giudice di
Pace di Firenze n. 2514/2023);
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.702,00 a titolo di compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) DICHIARA che sussistono, con riferimento all'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 16.10.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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