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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 709 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
c.f. e p.iva: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo
Porrini (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, C.F._1
alla via Oslavia al n. 6
- ricorrente -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paola Attili (c.f. ) e C.F._3
Liberato Taglieri (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._4
Avezzano, alla via C. Battisti n. 101
- resistente -
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in date 8.11.2024 (per parte ricorrente) e 7.11.2024 (per parte resistente)
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.5.2018, la società agricola deducendo di Parte_1
detenere i terreni agricoli siti in Pescina e censiti nel Catasto del detto comune al fg. 41, particelle
4,198, 201 in virtù di contratto di affitto agrario, ha chiesto di essere reintegrata nella detenzione/ possesso di tali fondi, allegandone lo spoglio ad opera del resistente . Controparte_1
In particolare, la società istante ha dedotto che dal febbraio 2018 il resistente le ha impedito di poter proseguire l'attività di coltivazione dei fondi, già iniziata con i lavori preparatori del novembre 2017
e che a nulla sono valsi i tentativi di bonario componimento della lite, essendosi il resistente introdotto sui terreni ed avendo proceduto ad ararli e modificarli, così impedendo alla società ricorrente di mettere a coltura le patate predisposte per la semina, che hanno iniziato ad ammalorarsi.
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente Controparte_1
ed eccependo, in particolare, l'insussistenza dell'animus spoliandi sia in ragione dello stato di abbandono dei terreni (che si presentavano incolti e privi di lavorazioni) sia in ragione della garanzia, prestata dai precedenti proprietari, della piena libertà e del possesso dei terreni per cui è causa.
3. All'esito della fase sommaria, con ordinanza del 16.11.2018 è stato rigettato il ricorso.
4. La ricorrente ha quindi presentato istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ai sensi dell'art. 703, co. 4, c.p.c., deducendo l'erroneità dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria nella parte in cui il giudice ha ritenuto insussistente la prova dell'animus spoliandi in capo al resistente ed ha insistito, dunque, per la revoca della predetta ordinanza e per la condanna del resistente all'immediato rilascio dei terreni;
la ricorrente ha altresì chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'ingiusta lesione della detenzione e del mancato godimento dei terreni occupati.
Parte resistente si è costituita riportandosi alle conclusioni precedentemente articolate nella fase sommaria.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testimoni ammessi, la causa, con ordinanza del 10.1.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 9.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda di reintegra del possesso esercitata dal ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
2 6. Come noto, l'azione di reintegrazione esercitata dal ricorrente è prevista, dagli artt. 703 c.p.c. e
1168 c.c., a tutela del possessore o del detentore che sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso al fine di ottenere il ripristino della situazione possessoria compromessa.
Presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione sono, in particolare, l'esistenza di un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res da parte del ricorrente, la ricorrenza di una condotta di spoglio (e, dunque, la privazione del possesso, anche solo parziale, da parte del resistente), la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al resistente (inteso quale consapevolezza di ledere una situazione possessoria contro la volontà espressa o tacita del possessore, privandolo del potere di fatto sulla cosa).
Quanto al requisito della violenza, in giurisprudenza è pacifico che non occorre una condotta consistente in violenza fisica, ma è sufficiente che questa sia avvenuta contro la volontà espressa o tacita del possessore, fermo peraltro restando che lo spoglio può concretizzarsi non solo nella totale privazione del possesso, ma anche nella restrizione o riduzione delle facoltà riconosciute al possessore, e più in generale, in una turbativa tale da rendere meno agevole il godimento della res
(Cass., ex multis, sent. n. 3526/72, Cass., sent. n. 26985/13).
Sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, lo spoglio, quale atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, richiede che la relativa condotta materiale sia sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione (cfr., Cass., sent. n. 3955/08, Cass., ord. n. 21475/18).
Inoltre, ancora in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 16236/11), il requisito soggettivo in esame deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
7. Ciò premesso, non può ritenersi che parte ricorrente abbia pienamente assolto proprio onere probatorio quanto alla ricorrenza, in capo al resistente, del necessario elemento soggettivo, fermo restando che nella specie la condotta di spoglio può ritenersi dimostrata sotto il profilo oggettivo, essendo sostanzialmente pacifico - come sottolineato già con l'ordinanza del 16.11.2018, non oggetto di specifiche contestazioni sul punto - che il resistente abbia provveduto ad arare i fondi nel febbraio
2018.
7.1 Con riferimento all'elemento soggettivo deve in primo luogo rilevarsi che nel contratto di vendita in favore del resistente del 21.12.2017 in atti la parte venditrice ha garantito, al resistente, la piena
3 proprietà e la disponibilità di quanto venduto, assicurando altresì la libertà degli immobili stessi da qualsiasi censo, canone, peso, vincolo o gravame, eccezion fatta che per il patto di riservato dominio, ben noto alla parte acquirente, che grava solo formalmente essendo state pagate le trenta annualità come da documentazione allegata all'atto.
Ebbene, fermo ovviamente che tale atto non può di per sé costituire prova positiva dell'assenza dell'elemento soggettivo e fermo altresì che esula dal presente giudizio ogni questione relativa alla eventuale invalidità od inefficacia dello stesso, certamente non può ritenersi che dall'atto in esame possa evincersi la prova della consapevolezza in capo al resistente di un contratto di locazione in essere con la ricorrente e, soprattutto, dell'attualità dell'attività svolta dalla stessa sul fondo.
Né peraltro sono state documentate circostanze tali da ritenere che una simile consapevolezza possa desumersi dalle modalità di conclusione del contratto.
In particolare, quanto all'inserimento dei fondi nel fascicolo aziendale , se non può ascriversi CP_2
significato dirimente alla mera scelta della ricorrente di inserire i fondi in tale fascicolo entro il termine ultimo consentito (contrariamente a quanto dedotto dal resistente), non può certamente ascriversi rilievo, a contrario, alla scelta del resistente di provvedervi subito dopo l'acquisto.
Trattasi infatti di scelte gestionali sostanzialmente neutre, cui, come detto, non può ascriversi rilievo apprezzabile in assenza di puntuali elementi di segno contrario.
7.2 Assume quindi dirimente rilievo verificare se il resistente avesse comunque in concreto, in ragione della concreta condizione dei luoghi o di altri elementi acquisiti, consapevolezza della detenzione dei terreni da parte della società ricorrente al momento dell'acquisto dei fondi e, soprattutto, all'epoca del compimento degli atti di spoglio.
Sul punto giova premettere che non può assumere rilievo di per sé solo dirimente in questa sede il fatto che la società ricorrente aveva coltivato i fondi e ritratto i relativi frutti dell'annata agraria del
2017, nonché in precedenza.
Tanto in considerazione del fatto che ciò che nel caso di specie è controverso è se siffatta attività si sia concretamente protratta anche successivamente a tale epoca ed in relazione alla successiva annata agraria mediante il compimento di attività oggettivamente visibili al momento dello spoglio (sì da poter desumere che il resistente ne fosse consapevole) o, comunque, se della concreta protrazione in fatto dell'attività agricola oltre tale epoca il resistente avesse in ogni caso contezza in ragione di altri e diversi elementi.
4 Così delimitato l'ambito della controversia si rileva, quanto al compimento di attività oggettivamente percepibili, che parte ricorrente ha prospettato di aver eseguito nel mese di novembre 2017 i lavori preparatori per la messa a dimora delle colture primaverili e di aver poi risistemato i fondi nel febbraio
2018 dopo che erano stati in precedenza modificati ed arati, sempre nel febbraio 2018, da parte del resistente.
Si ritiene tuttavia di dover avere riguardo, quanto alle opere asseritamente eseguite sui fondi, a quelle che la società ricorrente assume di aver posto in essere nel novembre del 2017: ed infatti solo tali opere, in quanto anteriori allo spoglio (sostanzialmente incontestato nella sua oggettività e risalente al febbraio 2018, come desumibile dal punto n. 6 del ricorso), potrebbero, se visibili, costituire indice del necessario animus in capo al resistente (cfr., Cass., sent. n. 1048/75 con riguardo al momento in cui occorre verificare la sussistenza dell'animus spoliandi).
Ciò posto non può ritenersi che la ricorrente, in tal senso onerata, abbia pienamente dimostrato l'effettuazione delle allegate opere di preparazione del fondo per la messa a dimora delle colture.
Vengono infatti in rilievo le dichiarazioni rese, oltre che nella prima fase, da diversi testimoni escussi nella fase di merito, i quali hanno concordemente riferito che in tale periodo il terreno si presentava incolto (si vedano le dichiarazioni rese dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, ). Tes_3 Testimone_4
Tali concordi dichiarazioni risultano invero attendibili, avuto in particolare riguardo a quelle di soggetti, del tutto estranei alla presente vicenda, che ben conoscono lo stato dei luoghi in quanto titolari di diritti su fondi vicini (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
). Testimone_3
Di contro l'avvenuta esecuzione di opere di preparazioni visibili da parte della società ricorrente è stata confermata per lo più da soggetti che lavoravano per la medesima società (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi , , , i Tes_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
quali non poi hanno reso dichiarazioni pienamente coerenti quanto alle caratteristiche dell'attività posta in essere (con particolare riguardo all'indicazione del numero di persone impiegate per tale attività, come anche alla specifica indicazione di tutti gli addetti a tali attività ovvero al numero di giorni effettivamente impiegati).
Né possono risultare dirimenti le dichiarazioni rese dal teste titolare di un fondo Tes_9
confinante, che, pur confermando la preparazione dei fondi, non ha saputo tuttavia riferire da chi sia stata realizzata ed ha anzi precisato di aver visto i fondi pianeggianti senza però sapere se fossero pronti per la semina.
5 Tes_1 Né, ancora, possono risultare dirimenti le invero generiche dichiarazioni rese dal teste che non ha saputo specificare il tipo di lavorazione in essere e che ha descritto i fondi come in corso di coltivazione nel novembre 2017 quando invece la stessa resistente ha allegato il compimento, a tale epoca, di attività di preparazione.
Ebbene è noto che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di apprezzare la credibilità delle deposizioni in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, dandone conto in motivazione (cfr., Cass., ord. n. 15270/24).
Nella specie si ritiene di dover ascrivere maggiore attendibilità alle concordi dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, in quanto dichiarazioni provenienti anche da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi e del tutto terzi rispetto alle parti del giudizio, oltre che non smentiti dagli ulteriori elementi di prova acquisiti (dovendosi peraltro evidenziare che non consta, a mero titolo esemplificativo, la produzione di documentazione fotografica delle attività svolte sui fondi onde apprezzarne in ogni caso la “visibilità” ovvero di specifici registri tenuti dalla società agricola ricorrente da cui comunque desumere le attività tempo per tempo poste in essere sul fondo, risultando per altro verso non immediata ed univoca la riconducibilità anche al periodo successivo all'annata agraria 2017 dei pagamenti documentati dalla ricorrente).
Deve poi in ogni caso evidenziarsi che, a fronte dell'insanabile e non dirimibile contrasto tra le deposizioni dei testi, l'insufficienza della prova si ripercuoterebbe in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, ossia, nella specie, la società ricorrente (cfr., Cass., sent. n. 6760/03).
Non può dunque ritenersi idoneamente provato che la resistente avesse curato, anteriormente allo spoglio, il compimento di attività sui fondi così visibili da poter ritenere provata la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al resistente.
Giova peraltro sottolineare che nella specie, come sottolineato anche dal ricorrente, vengono in rilievo due soggetti professionalmente dediti all'attività agricola sicché l'essere risultato incolto il terreno a fronte di un precedente contratto di affitto (in ipotesi noto al resistente) ben potrebbe costituire ancor più significativo indice dell'inesistenza al momento dello spoglio, unico rilevante, di una situazione giuridica tutelabile mediante l'azione di reintegra (fermo ovviamente restando che il possesso solo animo viene meno e non è sufficiente per la conservazione del possesso o della detenzione se sia poi venuta meno l'effettiva disponibilità del bene;
cfr., Cass., sent. n. 1723/16).
6 7.3 Deve poi parimenti escludersi che, in disparte il suesposto profilo della realizzazione di “opere visibili”, siano emersi elementi comunque idonei a far ritenere provata la ricorrenza del richiesto elemento soggettivo.
Sul punto non possono risultare in particolare dirimenti, né in un senso né in un altro, le dichiarazioni rese dai testi che hanno riferito della volontà ovvero della non volontà della ricorrente di proseguire il rapporto di affitto in essere e di coltivare i fondi anche dopo la conclusione dell'annata agraria del
2017 (si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dal dante causa del resistente e dal Tes_4
teste . Tes_11
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che, in disparte ogni più approfondita considerazione sulla attendibilità dei suindicati testi in ragione dei ruoli comunque assunti nella presente articolata vicenda, nel caso di specie non è sostanzialmente contestato che, anteriormente all'acquisto da parte del resistente, vi siano stati contatti, non andata a buon fine, per la vendita dei fondi alla ricorrente.
Ebbene in tale contesto quanto dichiarato dal teste che comunque non ha riferito con la Tes_11 necessaria univocità che al momento dello spoglio il resistente fosse consapevole dell'effettivo esercizio del potere sulla res, non è univocamente riferibile alla situazione di fatto concretamente in essere sul fondo, ben potendo essere anzi riconducibile a profili diversi rispetto a quelli che in questa sede possono assumere rilievo (quali l'esistenza, la validità, l'efficacia dei contratti conclusi e l'andamento delle trattative con i diversi soggetti, profilo rispetto a cui le parti potevano comunque avere interesse al raggiungimento di un accordo).
5. Dalle argomentazioni che precedono consegue dunque il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per il relativo scaglione tariffario (valore indeterminabile – complessità bassa), in ragione della ridotta complessità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 709 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
- RIGETTA le domande proposte dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
7 - CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 17.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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