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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2024, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 24641 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24641 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
TRA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.07.1958 - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ANNICCHIARICO ANGELO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giuseppe
Cotronei 11/d
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli in data
[...]
Per_ 1.09.1990, che dalla predetta unione era nata una figlia, maggiorenne ed attualmente assunta con contratto a tempo determinato presso il Comune di Napoli, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni tra loro pattuite
1 nonché, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni contenute nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
All'udienza del 27.02.2024 le parti facevano pertanto pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e di ottenere il divorzio dopo la decorrenza dei termini di legge.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza interrotta già da diversi anni con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio, che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“
1.L'abitazione familiare, sita in Napoli, alla De Bonis 29, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla moglie , che attualmente la abita Parte_2
Per_ unitamente alla figlia;
2. Il marito verserà, entro il giorno 05 del mese, la somma di euro Parte_1
650,00 in favore della moglie l'importo così determinato Parte_2 liberamente dalle parti, in ragione della situazione reddituale esistente, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici;
Org_1
3. Le spese straordinarie relative all'immobile di via De Bonis 29 – in comproprietà tra i coniugi – saranno a carico di entrambi al 50%.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa
2 familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art
473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e Parte_1
Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 426 , P. II, S. A, sez. D anno 1990 )
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 1.03.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24641 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
TRA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.07.1958 - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ANNICCHIARICO ANGELO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giuseppe
Cotronei 11/d
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli in data
[...]
Per_ 1.09.1990, che dalla predetta unione era nata una figlia, maggiorenne ed attualmente assunta con contratto a tempo determinato presso il Comune di Napoli, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni tra loro pattuite
1 nonché, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni contenute nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
All'udienza del 27.02.2024 le parti facevano pertanto pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e di ottenere il divorzio dopo la decorrenza dei termini di legge.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza interrotta già da diversi anni con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio, che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“
1.L'abitazione familiare, sita in Napoli, alla De Bonis 29, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla moglie , che attualmente la abita Parte_2
Per_ unitamente alla figlia;
2. Il marito verserà, entro il giorno 05 del mese, la somma di euro Parte_1
650,00 in favore della moglie l'importo così determinato Parte_2 liberamente dalle parti, in ragione della situazione reddituale esistente, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici;
Org_1
3. Le spese straordinarie relative all'immobile di via De Bonis 29 – in comproprietà tra i coniugi – saranno a carico di entrambi al 50%.”
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa
2 familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire e porre a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art
473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti e Parte_1
Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 426 , P. II, S. A, sez. D anno 1990 )
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 1.03.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
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