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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G. V.G. 12072 / 2024 proposta
C.F. C.F. 1 da Parte 1
avv. EMANUELE MAMBRINI
C.F. C.F. 2 da Parte_2
avv. FELICE VALENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate in data 14.07.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: "1. entrambi i ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, senza alcun obbligo reciproco, disponendo di idonee e sufficienti fonti di reddito.
Pertanto i ricorrenti, ciascuno per quanto di propria ragione, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
2. la sig.ra Parte 2 verserà alla figlia R_ , a titolo di contributo di mantenimento, un assegno mensile di € 300,00 entro il 15 (quindici) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. il sig. Parte 1 verserà alla figlia R_ a titolo di
,
contributo di mantenimento mensile, la somma di € 400,00 entro il 15 (quindici) di ogni mese, da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché gli importi non coperti dall'assicurazione sanitaria;
4. la casa familiare sita in Roma alla Via Galilei n. 45 cesserà definitivamente ogni tale sua funzione, dandosi atto che è di già stata restituita dalla Sig.ra ai proprietari Parte 2
in data 10/10/2022; 5. le parti si rilasciano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità";
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.10.1988 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00424, parte 2, serie A06, anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 09/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G. V.G. 12072 / 2024 proposta
C.F. C.F. 1 da Parte 1
avv. EMANUELE MAMBRINI
C.F. C.F. 2 da Parte_2
avv. FELICE VALENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate in data 14.07.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: "1. entrambi i ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, senza alcun obbligo reciproco, disponendo di idonee e sufficienti fonti di reddito.
Pertanto i ricorrenti, ciascuno per quanto di propria ragione, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
2. la sig.ra Parte 2 verserà alla figlia R_ , a titolo di contributo di mantenimento, un assegno mensile di € 300,00 entro il 15 (quindici) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. il sig. Parte 1 verserà alla figlia R_ a titolo di
,
contributo di mantenimento mensile, la somma di € 400,00 entro il 15 (quindici) di ogni mese, da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché gli importi non coperti dall'assicurazione sanitaria;
4. la casa familiare sita in Roma alla Via Galilei n. 45 cesserà definitivamente ogni tale sua funzione, dandosi atto che è di già stata restituita dalla Sig.ra ai proprietari Parte 2
in data 10/10/2022; 5. le parti si rilasciano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità";
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.10.1988 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00424, parte 2, serie A06, anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 09/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi