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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 64714 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del.18.12.2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle
Belle Arti n. 8, presso lo studio legale Paglietti, nella persona dell'Avv.to Federica Trionfetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Salardi (PEC e Email_1
SA RO (PEC in virtù Email_2 di procura in calce alla citazione.
PARTE ATTRICE 2
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Europa n. 190, presso la direzione affari legali della società di Roma, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria
Ursino in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta e dall'avv. Henry Alessandro
Oliverio in virtù di procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2021, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la responsabilità di per la perdita delle cose consegnatigli Controparte_1 per il trasporto ex art. 1693 c.c.; b) accertare e dichiarare che la perdita della merce è stata determinata da dolo o colpa grave di ex art. 1696, ultimo comma, Controparte_1
c.c. e, per l'effetto, condannarsi al Controparte_1 pagamento a favore di della somma di € Parte_1
20.666,80, corrispondente al valore della merce smarrita e alle note di credito emesse da nei confronti dei propri Pt_1 clienti, o quella somma maggiore o minore che risulterà in 3
corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. c) Dichiararsi la compensazione giudiziale del credito di Euro 16.219,75 vantato da nei Controparte_1 confronti di con quello maggiore vantato da Parte_1 di Euro 20.666,80”. Pt_1
In data 20.05.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. n. 3 e 4, perché privo degli elementi essenziali in diritto ed in fatto richiesti dalla norma;
nel merito respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del
25.05.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice rilevava che la parte convenuta si era costituita in giudizio successivamente al deposito delle note a trattazione scritta di parte attrice e, pertanto, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 13.07.2022.
All'udienza del 13.07.2022, a trattazione scritta, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava all'udienza del 25.01.2023.
All'udienza del 25.01.2023, il procuratore di parte attrice insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, mentre il difensore della convenuta si riportava alle proprie difese e si opponeva all'ammissione delle richieste istruttorie di parte avversa. Il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del
17.05.2023, per i medesimi incombenti. 4
All'udienza del 17.05.2023, svolta in modalità cartolare, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi anticipata, con ordinanza del 10.01.2024, al 18.12.2024.
Istruita documentalmente la causa e definito il tema della lite, all'udienza del 18.12.2024, svolta in trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni;
quindi, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c., decorrenti dal 07.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. le parti stipulavano un contratto di trasporto, come emergente dal modulo vendite allegato all'atto di citazione;
2. nel mese di gennaio e marzo 2021, Parte_1 affidava alla convenuta sulla base Controparte_1 di tale contratto, il trasporto di merce per un valore complessivo di € 45.128,72, nella specie capi di abbigliamento, destinata a sette propri clienti;
3. tuttavia, tale merce veniva consegnata solo in parte ai destinatari, mentre i plichi non recapitati, di contro, venivano riconsegnati solo parzialmente alla mittente senza fornire alcuna giustificazione in merito Pt_1 alla mancata consegna e alla perdita dei colli;
5
4. in definitiva, il totale dei capi smarriti risultava pari a n. 160, per un valore di € 20.666,80, somme per le quali aveva emesso apposite note di credito in Pt_1 favore dei propri clienti;
5. che nel caso in esame non era applicabile il limite risarcitorio di cui all'art. 1696, 1 comma c.c., trattandosi di responsabilità imputabile a titolo di dolo o, comunque, con colpa grave, atteso che la perdita di un numero elevato di colli, destinati a clienti diversi, nell'ambito di un arco temporale breve e in assenza di alcuna giustificazione da parte della convenuta sarebbero circostanze sintomatiche della straordinaria ed inescusabile negligenza nell'esecuzione della prestazione;
6. che, nelle more, aveva emesso nei CP_1 confronti di fatture di trasporto per un importo Pt_1 complessivo pari ad € 16.219,75, di cui rifiutava Pt_1 il pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c., eccependone, quindi, la compensazione, ex art. 1243 c.c., con il proprio maggior credito come sopra descritto.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., specificava:
1. in via preliminare, che l'atto di citazione era da considerarsi nullo per violazione dell'art. 163 n. 4
c.p.c. in quanto parte attrice aveva omesso di indicare in modo specifico e circostanziato la causa petendi;
2. nel merito, che aveva solo genericamente Parte_1 allegato il parziale mancato recapito della merce, 6
senza tuttavia fornire i dati identificativi dei plichi al fine di tracciarne la spedizione;
3. che parte attrice non aveva presentato alcun reclamo, né aveva attivato le procedure di conciliazione, come invece previsto dal contratto stipulato;
4. che le condizioni generali del contratto intercorso tra le parti prevedevano una limitazione di responsabilità in favore di per i soli casi di perdita, furto o CP_1 danno ai beni trasportati verificati per dolo o colpa grave del vettore e che il relativo onere della prova era da porsi a carico del mittente;
5. che, ai sensi della limitazione di responsabilità contemplata dall'art. 1696 c.c., il risarcimento non potrebbe comunque superare l'importo di € 1,00 per
Kg di merce trasportata, oltre al costo della spedizione e al netto dell'IVA e dei servizi accessori.
Parte attrice, nei propri successivi scritti difensivi, resisteva a tutto quanto sostenuto da parte avversa e, in particolare, rappresentava che non avrebbe CP_1 mai consegnato alla società alcun contratto da sottoscrivere né tantomeno avrebbe sottoposto all'attrice le allegate condizioni generali di contratto.
Di contro, parte attrice evidenziava che la presa in carico della merce era avvenuta sulla base di un modulo di vendita, prodotto agli atti da a cui era seguita la consegna Pt_1
della merce al vettore. Poste italiane, da parte sua, si era limitata al solo rilascio di numeri di lettere di vettura c.d. tracking, poi riversati nelle fatture emesse da e, Pt_1 7
comunque, tempestivamente comunicati alla convenuta con mail del giugno 2021. Quest'ultima si trovava quindi nella condizione, sin dal principio, di tracciare le relative spedizioni.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di nullità della citazione spiegata da deve essere Controparte_1 rigettata. Occorre ricordare che l'art. 164, 4° comma, c.p.c. dispone che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo (cioè, l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni). La ratio della norma è quella di garantire la valida instaurazione del contraddittorio, ponendo il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
12/11/2003, n. 17023). Si deve altresì precisare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163
c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta 8
incertezza delle ragioni della domanda(v. Cass. Civ., Sez. III,
15/05/2013, n. 11751).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno pari a € 20.666,80) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (chiarendo di agire nei confronti del vettore, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver perso le cose trasportate sulla base del contratto di trasporto stipulato dalle parti).
Parimenti infondato risulta il rilievo svolto da parte convenuta in merito alla mancata attivazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dal contratto di trasporto sottoscritto. Ed invero, la parte non ha prodotto il testo negoziale dal quale evincere la sussistenza di siffatte clausole contrattuali e dei relativi obblighi incombenti sulla attrice che, pertanto, risultano sforniti di prova.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. assume di avere stipulato un contratto di Parte_1 trasporto con e che, nell'adempimento Controparte_1 di tale obbligazione, quest'ultima ometteva di consegnare parte della merce. Pertanto, parte attrice conveniva in giudizio al fine di vederla condannare al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in € 20.666,8, somme per le quali aveva emesso note di credito ai Parte_1
destinatari dei colli non recapitati, allegate in atti.
Con il contratto di trasporto – costituente una particolare figura di locatio operis, con la previsione della 9
forma c.d. libera e, quindi, oggetto di prova con ogni mezzo
- il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.).
Con riferimento specifico al trasporto di cose, poi, le obbligazioni poste a carico del vettore consistono nel prendere in consegna la merce da trasportare, nell'effettuare il trasporto nelle modalità e nei termini convenuti nel contratto e, infine, nel riconsegnare la merce stessa al destinatario, con l'applicazione, in questo ultimo caso, del dettato normativo di cui all'art. 1177 c.c., per il quale
“l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”, con conseguente obbligo di mantenere la merce ricevuta nello stesso stato in cui si trovava al momento del sorgere dell'obbligazione, evitando tutti quei comportamenti o quei fatti che potrebbero provocarne la perdita o il deterioramento.
Discende da ciò che la qualificazione giuridica della prestazione del vettore nel trasporto di cose è da ricondursi nella così detta obbligazione di risultato o, secondo un orientamento più moderno, alla obbligazione a risultato finale: il vettore si impegna a perfezionare il trasferimento delle cose portandole a destinazione e l'interesse del mittente viene soddisfatto soltanto nel momento in cui viene conseguito il risultato promesso.
Il vettore, pertanto, risponde per inadempimento contrattuale sia quando il trasporto non viene eseguito o viene eseguito solo parzialmente – applicandosi, in questo caso, le regole generali per l'inadempimento ex art. 1218 cc 10
- sia quando si verifica la perdita totale o parziale della merce, oppure l'avaria della stessa, nel qual caso il vettore non procede all'adempimento dell'obbligazione di custodire la merce – quale obbligazione accessoria al trasporto – e, pertanto, ne è responsabile nei limiti in cui non fornisca prova positiva a suo carico che la causa del danno prodotto rientra in una di quelle specificatamente individuate dall'art. 1693
c.c.
Nel dettaglio, l'articolo 1693 c.c. stabilisce che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
In particolare, il concetto di perdita comprende la mancata riconsegna – totale o anche parziale – delle merci trasportate per via del loro perimento o smarrimento, la riconsegna a persona diversa dall'avente diritto, così come la riconsegna di una cosa diversa da quella originariamente prevista;
con il concetto di avaria, invece, ci si riferisce alle alterazioni della qualità delle merci con conseguente diminuzione del valore delle stesse, laddove sia nel caso di perdita che in quello di avaria, si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per custodia.
Quanto al riparto dell'onere probatorio con riferimento specifico al trasporto di merci, l'art. 1693 c.c. stabilisce che il vettore risponde della perdita o dell'avaria delle cose 11
consegnategli per il trasporto, se non prova che le stesse siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se è vero che tale ultima norma configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al vettore, il quale deve dare la prova positiva che il danno è dipeso da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dall'imballaggio, dal fatto del mittente o del destinatario, è vero anche che lo stesso articolo non deroga affatto al regime dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., motivo per cui incombe sul mittente – danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo ed il danno (Cass. 12/01/2018, n. 702).
Si deve, infatti, ritenere che, in tema di trasporto di cose, in applicazione della norma di cui all'art. 1693 cod. civ., una volta provata dal mittente la quantità della merce affidata al vettore, spetta a costui dimostrare, rispetto alla pretesa di risarcimento per la perdita dell'intero carico e al fine di limitare il suo obbligo risarcitorio, di avere consegnato al destinatario una parte del carico stesso.
Il suddetto riparto dell'onere della prova discende dal generale principio (Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533) secondo cui in tema di dimostrazione dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, 12
costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass.,
n. 5167 del 09/03/2005)
Assolto l'onere probatorio gravante sul mittente, la presunzione di responsabilità ex recepto del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto provando la specifica derivazione del danno da evento, positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile a fatti di caso fortuito e di forza maggiore, come tali imprevedibili ed inevitabili in base ad una prudente valutazione, da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (v. Cass. Civ. 21 aprile 2010 n 9439; nonché, tra le tante, Cass. Civ. n. 8978/20; n. 15107/13; n.
14397/99; n. 8750/96; n. 7293/96; n. 10262/92; n.
12120/90; n. 7532/86; n. 3537/82). Oltre al caso fortuito,
l'art. 1693 c.c. prevede poi altri eventi che, solo se provati con onere a carico del vettore, esonerano lo stesso dalla sua responsabilità, vale a dire: la natura e vizi delle cose trasportate;
il difetto di imballaggio;
il fatto proprio del mittente o del destinatario.
In difetto di qualsivoglia prova sul punto, ad opera del vettore stesso, quest'ultimo è pertanto contrattualmente responsabile dello smarrimento del collo a lui consegnato per il trasporto, rimanendo, all'evidenza, a suo carico la perdita delle cose trasportate dovuta a causa ignota.
Ciò posto in diritto, nel caso di specie si rileva che la società attrice ha fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi 13
del proprio diritto al risarcimento. Di contro, la convenuta nulla ha allegato e dimostrato in merito alla prova liberatoria sulla stessa gravante.
Ed invero, la conclusione, tra e Parte_1 [...]
del contratto di trasporto finalizzato alla Controparte_1 consegna di diversi colli, di cui al modulo vendita allegato all'atto di citazione, risulta pacifica in quanto non contestata da parte convenuta.
Parimenti pacifica risulta essere la consegna al vettore della merce indicata nelle fatture e la perdita dei colli indicati nelle note di credito emesse da in favore dei Pt_1 destinatari della merce non recapitata. Ed invero, tali circostanze emergono dall'istruttoria documentale espletata e costituita dalle note di credito prodotte da parte attrice, nonché dalla corrispondenza telematica tra le parti del giudizio e, infine, dalle fatture che recavano, oltre al dettaglio della merce consegnata al vettore, i dati relativi alla lettera di vettura, quali: il mittente, il destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso e la quantità delle cose da trasportate, il numero di tracciamento della spedizione, il numero identificativo dei colli e della spedizione, l'ente incaricato del trasporto e le relative modalità.
Sul punto, parte convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato tali circostanze in modo specifico. Di contro, si è limitata, al fine di paralizzare la Controparte_1
pretesa di parte attrice, a richiamare genericamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul 14
creditore per non aver allegato i dati identificativi dei plichi, così da impedire di tracciarne la spedizione.
Orbene, a fronte degli specifici elementi forniti da parte attrice, tra cui, diversamente da quanto allegato da parte convenuta, i relativi dati identificativi dei plichi non recapitati,
ha omesso di contestare in maniera specifica e CP_1 puntuale la presa in carico dei colli nonché la loro perdita, circostanze che, pertanto, risultano pacifiche.
In altre parole, allegati i dati specifici relativi alla merce non recapitata, spettava alla convenuta disconoscerne la presa in carico o, comunque, contestare in maniera puntuale l'entità e la qualità dei colli non recapitati. Ad ogni modo, trattasi di circostanze che dovevano essere conosciute dal vettore, in quanto soggetto che ha curato il trasporto della merce e, quindi, in possesso dei documenti recanti le informazioni relative al tracciamento dei plichi, sin dalla loro presa in carico. Ciò nonostante, nulla ha Controparte_1 allegato in merito.
Ed invero, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 15
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. Nello specifico, mettendo in relazione il nuovo co. 1 dell'art. 115 con gli artt.
167 e 416, laddove fissano l'onere di «prendere posizione» sui fatti ex adverso allegati, si trae agevolmente la conclusione che, nel momento in cui la parte intenda assolvere l'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso allegati avanzando la contestazione degli stessi, debba farlo in modo specifico e puntuale.
L'istituto della non contestazione, quindi, ricorre tutte le volte in cui la controparte:
a) o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati
(Cass., 10.11.2010, n. 22837; Cass., 5.11.2010, n. 22598;
Cass., 2.11.2009, n. 23142; Trib. Sulmona, 12.5.2011, Trib.
Roma, 27.1.2011);
b) oppure li contesti in modo del tutto generico (a proposito dell'equivalenza fra contestazione generica e non 16
contestazione v. Trib. Monza, 5.5.2011; Trib. Varese,
30.10.2009; Trib. Catanzaro, 30.10.2009, il quale ha escluso che per l'adempimento dell'onere sia sufficiente la semplice negazione dei fatti affermati dalla controparte;
v. anche Trib.
Piacenza, 2.2.2010, cit.; Trib. Monza, 5.1.2011, nel senso che la non contestazione debba emergere in sede processuale, a nulla rilevando il comportamento extraprocessuale, Trib. Lamezia Terme, 18.3.2010, Cass.,
3.7.2008, n. 18202);
c) oppure quando ottemperi all'onere ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda;
e dunque, ad esempio, in caso di impostazione della propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento (Così Cass., 24.11.2011, n. 23816) oppure di contestazione solo in iure della domanda oppure in caso di proposizione di eccezioni di merito non incompatibili con la negazione dei fatti costitutivi della domanda (proposizione di eccezione di pagamento o di eccezione di compensazione o di eccezione di prescrizione), oppure di proposizione di sole eccezioni in rito senza accompagnare queste con la contestazione specifica (ma, evidentemente, subordinata al rigetto delle prime) dei fatti ex adverso allegati (V., a questo proposito, per l'art. 186 bis, Trib. Milano, ord. 6.3.1995).
Mentre, per le stesse ragioni è da ritenere inidonea ad integrare il presupposto della non contestazione la 17
dichiarazione di «non sapere», ossia di ignorare i fatti allegati a fondamento della domanda e sempreché si tratti di fatti che, nel caso di specie, effettivamente potrebbero non essere conosciute (perché in caso contrario, e dunque laddove si tratti di fatti che la parte onerata dell'onere di prendere posizione non può non conoscere, l'onere non può ritenersi correttamente assolto mediante la dichiarazione di non sapere). In definitiva, il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova ove la parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, abbia omesso ogni contestazione o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Ne consegue che, ritenendosi fornita la prova della conclusione di un contratto di trasporto nonché della consegna dei colli al vettore ed essendo stato allegato l'inadempimento della convenuta, spettava a Controparte_1 dimostrare il corretto adempimento della propria
[...] obbligazione o, in alternativa, fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1693 c.c..
Orbene, in merito alla responsabilità del convenuto vettore fermo quanto sopra esposto in Controparte_1 18
ordine alla presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., deve osservarsi che la convenuta nulla ha allegato in merito alle ragioni del proprio inadempimento, né ha altrimenti sostenuto di aver correttamente ed esattamente adempito. In difetto di qualsivoglia prova sul punto ad opera del vettore stesso, quest'ultimo è pertanto, nel caso di specie, contrattualmente responsabile dello smarrimento del collo a lui consegnato per il trasporto;
rimanendo, all'evidenza, a suo carico la perdita delle cose trasportate dovuta a causa ignota.
Non risulta che il convenuto vettore Controparte_1
abbia, infatti, mai reso noto alla mittente il motivo dello
[...]
smarrimento; essendosi limitato a dichiarare, con PEC del
10.07.2021, che per la casistica segnalata non era prevista la possibilità di emettere note di credito. Né ciò ha fatto nel corso del presente giudizio.
Orbene, la circostanza che il vettore non alleghi, né provi alcunché in ordine alle cause ed alle circostanze di tempo e di luogo dello smarrimento della cosa a lui consegnata per il trasporto, consente di inferire che il trasporto in esame sia stato eseguito senza l'adozione delle più elementari accortezze organizzative relative al tracciamento ed al controllo delle operazioni interne di indirizzamento, trasferimento, transito e custodia delle cose oggetto di trasporto, da osservarsi da parte dei vettori 19
professionali al fine di assicurare standard minimi di ordine ed efficienza del servizio svolto, come tali integranti la colpa grave del vettore (v. Trib. Roma, n. 1353/2024; Cass.
13/10/2009, n. 21679).
Pertanto, deve concludersi che lo smarrimento di cui si discute sia conseguenza di inescusabile negligenza e, dunque, debba essere imputato al vettore stesso a titolo di colpa grave.
Sul punto, va rigettata l'eccezione – non qualificabile quale eccezione in senso stretto e quindi sottratta alla decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. – sollevata da
[...]
di limitazione della responsabilità del vettore Controparte_1
ai soli casi di dolo e colpa grave, contenuta nelle condizioni generali di contratto. Ed invero, da un lato, non CP_1
ne ha prodotto il testo negoziale, né la sua approvazione per iscritto come richiesto dall'art. 1341, 2° comma, c.c., onde le relative statuizioni risultano sfornite di prova e, comunque, inefficaci;
dall'altro, si è accertata, per le ragioni di cui sopra, la responsabilità del vettore a titolo di colpa grave, ragione per la quale, in definitiva, l'allegata limitazione di responsabilità non avrebbe comunque potuto operare.
Va altresì rigettata l'eccezione volta a ridurre l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1696 c.c., nella misura pari a un euro per ciascun chilogrammo di merce spedita. 20
Ed invero, da un lato, secondo la giurisprudenza di legittimità, la determinazione del danno conseguente alla perdita (o all'avaria) delle cose trasportate ai sensi dell'art. 1696 c.c. può legittimamente essere svolta in base al prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, o ancora in base alle risultanze della fattura emessa dal mittente nei confronti del destinatario (Cass.,
16.08.2015, n. 16554; 23.01.1985, n. 289; 20.12.1976, n.
4696). D'altra parte, secondo quanto osservato in precedenza, le modalità concrete della perdita della merce integrano un'ipotesi di colpa grave del soggetto di cui il vettore si è avvalso per l'esecuzione del trasporto, tale da escludere, ai sensi dell'art. 1696, comma terzo, c.p.c., ogni limitazione di responsabilità in merito al quantum risarcitorio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'entità del danno subito da può essere ricavato dal valore, pari ad euro Parte_1
20.666,80, della merce trasportata, rilevabile dalle fatture e dalle note di credito allegate alla citazione ed emesse dalla società attrice nei confronti dei destinatari dei colli non recapitati.
Ad ogni modo, il valore della merce trasportata non è stato specificamente contestato dalla convenuta, la quale, costituendosi in giudizio, non ha contestato l'ammontare dell'avversa pretesa risarcitoria, limitandosi piuttosto a 21
chiederne la riduzione ai sensi dell'art. 1696, comma secondo, c.c.. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il valore della merce trasportata rappresenta un fatto non contestato che va posto a fondamento della decisione. Il valore della merce perduta, pertanto, può essere quantificato nella misura allegata da parte attrice nel proprio atto di citazione, pari ad € 20.666,80.
Poiché, infine, l'obbligazione di risarcimento del danno da perdita di cose trasportate deve essere considerata come debito di valore (cfr. Cass., 16.03.1977, n. 1055), la sua liquidazione deve comprendere non solo gli interessi compensativi richiesti da parte attrice dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, ma anche la rivalutazione monetaria, liquidabile dal giudice anche in assenza di espressa domanda, senza, per ciò solo, incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr. Cass., 04.11.2020, n. 24468;
Cass., 17.09.2015, n. 18243; Cass., 07.10.2005, n. 19636).
Da ultimo, va rigettata la domanda di parte attrice volta alla compensazione tra le somme riconosciute in suo favore a titolo di risarcimento del danno contrattuale e l'importo di cui alle fatture emesse da per compensi Controparte_1
dovuti in base al contratto di trasporto stipulato.
Orbene, nel caso di specie la fattispecie va ricondotta nell'ambito della compensazione c.d. impropria, o atecnica, che ricorre allorquando, tra due soggetti, i rispettivi debiti e 22
crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non essendo di ostacolo all'istituto il fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria (v. Cass. Civ.
n. 16800 del 13/08/2015).
Nel dettaglio, ai fini dell'applicazione della compensazione atecnica, l'identità del rapporto non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento, purché le rispettive poste di dare e avere siano accertate e determinate nell'an e nel quantum, potendo il giudice effettuare, anche d'ufficio, una mera operazione contabile che, in quanto tale, non è soggetta alle preclusioni processuali e sostanziali previste per la compensazione c.d. propria (v. Cass. n. 3856/2020).
In tali fattispecie, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere, anche d'ufficio, senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. Civ.
n. 26365 del 09/10/2024; Cass. Civ.,
n. 6700 del 13/03/2024).
Le caratteristiche strutturali della compensazione impropria rendono, in altri termini, inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla 23
proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. civ.,
n. 4825 del 19/02/2019).
Ciò non significa, tuttavia, che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione impropria non può attuarsi allorquando il credito opposto in compensazione sia privo del requisito della certezza, espressamente richiesto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c.. Infatti, “ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibili). D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere
l'accertamento del controcredito opposto in compensazione 24
impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art.
1243, 2° co. c.c.” (v. Cass. n. 7474/2017).
Orbene, venendo al caso di specie, i crediti opposti in compensazione originano dal medesimo contratto di trasporto stipulato tra le parti, afferendo, da un lato, alla pretesa risarcitoria vantata dal mittente per il recupero del valore dei colli andati perduti e, dall'altro, al corrispettivo contrattuale richiesto dal vettore, come risultante dal prospetto contabile allegato all'atto di citazione.
Tuttavia, nella fattispecie non può essere invocato l'istituto della compensazione impropria dal momento che il credito per il corrispettivo contrattuale vantato da
[...]
non è determinato né nell'an, né nel quantum, Controparte_1
essendo invece demandato ad un accertamento istruttorio che impedisce di attribuire il requisito della certezza alla pretesa creditoria. Ed invero, nel caso in esame non viene in rilievo una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, dal momento che parte attrice, già in sede stragiudiziale, aveva eccepito l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., al fine di paralizzare la pretesa creditoria di allegando che i relativi Controparte_1 25
importi non fossero dovuti a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla stessa nel trasporto dei colli mai recapitati.
Ebbene, tali rilievi non permettono di quantificare l'importo dovuto da in modo certo dal momento Parte_1
che non sono stati forniti elementi dai quali poter ritenere quantomeno di pronta e facile liquidazione l'importo dovuto dall'attrice nei confronti della convenuta, con conseguente impossibilità di invocare la cd. compensazione impropria.
Sul punto, peraltro, la compensazione richiesta da parte attrice non vale ad integrare una ricognizione del debito. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa qualificarsi come ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammette il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma oppone in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie. In tal caso, infatti, il dichiarante nega l'attualità del debito e quindi di dover adempiere, il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere la ricognizione di debito (Cass. civ. n. 13395; Cass. civ. 24.11.2010, n. 23822; più di recente, in termini corrispondenti a quanto sopra rilevato,
Cass. civ. Sez. VI-III 11.2.2020, n. 3303, per cui non può qualificarsi ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il 26
dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere).
La domanda di parte attrice sul punto va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 20.666,80.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, per un importo complessivo pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 64714/21, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ dichiara la responsabilità di nei Controparte_1
confronti di per la perdita delle cose Parte_1
trasportate e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al risarcimento del danno nei confronti di
[...] Pt_1
quantificato nella somma di € 20.666,80, oltre
[...] 27
interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, calcolati sulla somma via via rivalutata;
❖ rigetta ogni altra domanda;
❖ condanna la convenuta a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese del presente giudizio Parte_1
che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 27.6.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 22.10.2024)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 64714 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del.18.12.2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle
Belle Arti n. 8, presso lo studio legale Paglietti, nella persona dell'Avv.to Federica Trionfetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Salardi (PEC e Email_1
SA RO (PEC in virtù Email_2 di procura in calce alla citazione.
PARTE ATTRICE 2
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Europa n. 190, presso la direzione affari legali della società di Roma, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria
Ursino in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta e dall'avv. Henry Alessandro
Oliverio in virtù di procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2021, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la responsabilità di per la perdita delle cose consegnatigli Controparte_1 per il trasporto ex art. 1693 c.c.; b) accertare e dichiarare che la perdita della merce è stata determinata da dolo o colpa grave di ex art. 1696, ultimo comma, Controparte_1
c.c. e, per l'effetto, condannarsi al Controparte_1 pagamento a favore di della somma di € Parte_1
20.666,80, corrispondente al valore della merce smarrita e alle note di credito emesse da nei confronti dei propri Pt_1 clienti, o quella somma maggiore o minore che risulterà in 3
corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. c) Dichiararsi la compensazione giudiziale del credito di Euro 16.219,75 vantato da nei Controparte_1 confronti di con quello maggiore vantato da Parte_1 di Euro 20.666,80”. Pt_1
In data 20.05.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. n. 3 e 4, perché privo degli elementi essenziali in diritto ed in fatto richiesti dalla norma;
nel merito respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del
25.05.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice rilevava che la parte convenuta si era costituita in giudizio successivamente al deposito delle note a trattazione scritta di parte attrice e, pertanto, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 13.07.2022.
All'udienza del 13.07.2022, a trattazione scritta, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava all'udienza del 25.01.2023.
All'udienza del 25.01.2023, il procuratore di parte attrice insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, mentre il difensore della convenuta si riportava alle proprie difese e si opponeva all'ammissione delle richieste istruttorie di parte avversa. Il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del
17.05.2023, per i medesimi incombenti. 4
All'udienza del 17.05.2023, svolta in modalità cartolare, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi anticipata, con ordinanza del 10.01.2024, al 18.12.2024.
Istruita documentalmente la causa e definito il tema della lite, all'udienza del 18.12.2024, svolta in trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni;
quindi, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c., decorrenti dal 07.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. le parti stipulavano un contratto di trasporto, come emergente dal modulo vendite allegato all'atto di citazione;
2. nel mese di gennaio e marzo 2021, Parte_1 affidava alla convenuta sulla base Controparte_1 di tale contratto, il trasporto di merce per un valore complessivo di € 45.128,72, nella specie capi di abbigliamento, destinata a sette propri clienti;
3. tuttavia, tale merce veniva consegnata solo in parte ai destinatari, mentre i plichi non recapitati, di contro, venivano riconsegnati solo parzialmente alla mittente senza fornire alcuna giustificazione in merito Pt_1 alla mancata consegna e alla perdita dei colli;
5
4. in definitiva, il totale dei capi smarriti risultava pari a n. 160, per un valore di € 20.666,80, somme per le quali aveva emesso apposite note di credito in Pt_1 favore dei propri clienti;
5. che nel caso in esame non era applicabile il limite risarcitorio di cui all'art. 1696, 1 comma c.c., trattandosi di responsabilità imputabile a titolo di dolo o, comunque, con colpa grave, atteso che la perdita di un numero elevato di colli, destinati a clienti diversi, nell'ambito di un arco temporale breve e in assenza di alcuna giustificazione da parte della convenuta sarebbero circostanze sintomatiche della straordinaria ed inescusabile negligenza nell'esecuzione della prestazione;
6. che, nelle more, aveva emesso nei CP_1 confronti di fatture di trasporto per un importo Pt_1 complessivo pari ad € 16.219,75, di cui rifiutava Pt_1 il pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c., eccependone, quindi, la compensazione, ex art. 1243 c.c., con il proprio maggior credito come sopra descritto.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., specificava:
1. in via preliminare, che l'atto di citazione era da considerarsi nullo per violazione dell'art. 163 n. 4
c.p.c. in quanto parte attrice aveva omesso di indicare in modo specifico e circostanziato la causa petendi;
2. nel merito, che aveva solo genericamente Parte_1 allegato il parziale mancato recapito della merce, 6
senza tuttavia fornire i dati identificativi dei plichi al fine di tracciarne la spedizione;
3. che parte attrice non aveva presentato alcun reclamo, né aveva attivato le procedure di conciliazione, come invece previsto dal contratto stipulato;
4. che le condizioni generali del contratto intercorso tra le parti prevedevano una limitazione di responsabilità in favore di per i soli casi di perdita, furto o CP_1 danno ai beni trasportati verificati per dolo o colpa grave del vettore e che il relativo onere della prova era da porsi a carico del mittente;
5. che, ai sensi della limitazione di responsabilità contemplata dall'art. 1696 c.c., il risarcimento non potrebbe comunque superare l'importo di € 1,00 per
Kg di merce trasportata, oltre al costo della spedizione e al netto dell'IVA e dei servizi accessori.
Parte attrice, nei propri successivi scritti difensivi, resisteva a tutto quanto sostenuto da parte avversa e, in particolare, rappresentava che non avrebbe CP_1 mai consegnato alla società alcun contratto da sottoscrivere né tantomeno avrebbe sottoposto all'attrice le allegate condizioni generali di contratto.
Di contro, parte attrice evidenziava che la presa in carico della merce era avvenuta sulla base di un modulo di vendita, prodotto agli atti da a cui era seguita la consegna Pt_1
della merce al vettore. Poste italiane, da parte sua, si era limitata al solo rilascio di numeri di lettere di vettura c.d. tracking, poi riversati nelle fatture emesse da e, Pt_1 7
comunque, tempestivamente comunicati alla convenuta con mail del giugno 2021. Quest'ultima si trovava quindi nella condizione, sin dal principio, di tracciare le relative spedizioni.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di nullità della citazione spiegata da deve essere Controparte_1 rigettata. Occorre ricordare che l'art. 164, 4° comma, c.p.c. dispone che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo (cioè, l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni). La ratio della norma è quella di garantire la valida instaurazione del contraddittorio, ponendo il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
12/11/2003, n. 17023). Si deve altresì precisare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163
c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta 8
incertezza delle ragioni della domanda(v. Cass. Civ., Sez. III,
15/05/2013, n. 11751).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha indicato sia il petitum (domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno pari a € 20.666,80) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (chiarendo di agire nei confronti del vettore, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver perso le cose trasportate sulla base del contratto di trasporto stipulato dalle parti).
Parimenti infondato risulta il rilievo svolto da parte convenuta in merito alla mancata attivazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dal contratto di trasporto sottoscritto. Ed invero, la parte non ha prodotto il testo negoziale dal quale evincere la sussistenza di siffatte clausole contrattuali e dei relativi obblighi incombenti sulla attrice che, pertanto, risultano sforniti di prova.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. assume di avere stipulato un contratto di Parte_1 trasporto con e che, nell'adempimento Controparte_1 di tale obbligazione, quest'ultima ometteva di consegnare parte della merce. Pertanto, parte attrice conveniva in giudizio al fine di vederla condannare al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in € 20.666,8, somme per le quali aveva emesso note di credito ai Parte_1
destinatari dei colli non recapitati, allegate in atti.
Con il contratto di trasporto – costituente una particolare figura di locatio operis, con la previsione della 9
forma c.d. libera e, quindi, oggetto di prova con ogni mezzo
- il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.).
Con riferimento specifico al trasporto di cose, poi, le obbligazioni poste a carico del vettore consistono nel prendere in consegna la merce da trasportare, nell'effettuare il trasporto nelle modalità e nei termini convenuti nel contratto e, infine, nel riconsegnare la merce stessa al destinatario, con l'applicazione, in questo ultimo caso, del dettato normativo di cui all'art. 1177 c.c., per il quale
“l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”, con conseguente obbligo di mantenere la merce ricevuta nello stesso stato in cui si trovava al momento del sorgere dell'obbligazione, evitando tutti quei comportamenti o quei fatti che potrebbero provocarne la perdita o il deterioramento.
Discende da ciò che la qualificazione giuridica della prestazione del vettore nel trasporto di cose è da ricondursi nella così detta obbligazione di risultato o, secondo un orientamento più moderno, alla obbligazione a risultato finale: il vettore si impegna a perfezionare il trasferimento delle cose portandole a destinazione e l'interesse del mittente viene soddisfatto soltanto nel momento in cui viene conseguito il risultato promesso.
Il vettore, pertanto, risponde per inadempimento contrattuale sia quando il trasporto non viene eseguito o viene eseguito solo parzialmente – applicandosi, in questo caso, le regole generali per l'inadempimento ex art. 1218 cc 10
- sia quando si verifica la perdita totale o parziale della merce, oppure l'avaria della stessa, nel qual caso il vettore non procede all'adempimento dell'obbligazione di custodire la merce – quale obbligazione accessoria al trasporto – e, pertanto, ne è responsabile nei limiti in cui non fornisca prova positiva a suo carico che la causa del danno prodotto rientra in una di quelle specificatamente individuate dall'art. 1693
c.c.
Nel dettaglio, l'articolo 1693 c.c. stabilisce che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
In particolare, il concetto di perdita comprende la mancata riconsegna – totale o anche parziale – delle merci trasportate per via del loro perimento o smarrimento, la riconsegna a persona diversa dall'avente diritto, così come la riconsegna di una cosa diversa da quella originariamente prevista;
con il concetto di avaria, invece, ci si riferisce alle alterazioni della qualità delle merci con conseguente diminuzione del valore delle stesse, laddove sia nel caso di perdita che in quello di avaria, si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per custodia.
Quanto al riparto dell'onere probatorio con riferimento specifico al trasporto di merci, l'art. 1693 c.c. stabilisce che il vettore risponde della perdita o dell'avaria delle cose 11
consegnategli per il trasporto, se non prova che le stesse siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se è vero che tale ultima norma configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al vettore, il quale deve dare la prova positiva che il danno è dipeso da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dall'imballaggio, dal fatto del mittente o del destinatario, è vero anche che lo stesso articolo non deroga affatto al regime dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c., motivo per cui incombe sul mittente – danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo ed il danno (Cass. 12/01/2018, n. 702).
Si deve, infatti, ritenere che, in tema di trasporto di cose, in applicazione della norma di cui all'art. 1693 cod. civ., una volta provata dal mittente la quantità della merce affidata al vettore, spetta a costui dimostrare, rispetto alla pretesa di risarcimento per la perdita dell'intero carico e al fine di limitare il suo obbligo risarcitorio, di avere consegnato al destinatario una parte del carico stesso.
Il suddetto riparto dell'onere della prova discende dal generale principio (Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533) secondo cui in tema di dimostrazione dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, 12
costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass.,
n. 5167 del 09/03/2005)
Assolto l'onere probatorio gravante sul mittente, la presunzione di responsabilità ex recepto del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto provando la specifica derivazione del danno da evento, positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile a fatti di caso fortuito e di forza maggiore, come tali imprevedibili ed inevitabili in base ad una prudente valutazione, da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (v. Cass. Civ. 21 aprile 2010 n 9439; nonché, tra le tante, Cass. Civ. n. 8978/20; n. 15107/13; n.
14397/99; n. 8750/96; n. 7293/96; n. 10262/92; n.
12120/90; n. 7532/86; n. 3537/82). Oltre al caso fortuito,
l'art. 1693 c.c. prevede poi altri eventi che, solo se provati con onere a carico del vettore, esonerano lo stesso dalla sua responsabilità, vale a dire: la natura e vizi delle cose trasportate;
il difetto di imballaggio;
il fatto proprio del mittente o del destinatario.
In difetto di qualsivoglia prova sul punto, ad opera del vettore stesso, quest'ultimo è pertanto contrattualmente responsabile dello smarrimento del collo a lui consegnato per il trasporto, rimanendo, all'evidenza, a suo carico la perdita delle cose trasportate dovuta a causa ignota.
Ciò posto in diritto, nel caso di specie si rileva che la società attrice ha fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi 13
del proprio diritto al risarcimento. Di contro, la convenuta nulla ha allegato e dimostrato in merito alla prova liberatoria sulla stessa gravante.
Ed invero, la conclusione, tra e Parte_1 [...]
del contratto di trasporto finalizzato alla Controparte_1 consegna di diversi colli, di cui al modulo vendita allegato all'atto di citazione, risulta pacifica in quanto non contestata da parte convenuta.
Parimenti pacifica risulta essere la consegna al vettore della merce indicata nelle fatture e la perdita dei colli indicati nelle note di credito emesse da in favore dei Pt_1 destinatari della merce non recapitata. Ed invero, tali circostanze emergono dall'istruttoria documentale espletata e costituita dalle note di credito prodotte da parte attrice, nonché dalla corrispondenza telematica tra le parti del giudizio e, infine, dalle fatture che recavano, oltre al dettaglio della merce consegnata al vettore, i dati relativi alla lettera di vettura, quali: il mittente, il destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso e la quantità delle cose da trasportate, il numero di tracciamento della spedizione, il numero identificativo dei colli e della spedizione, l'ente incaricato del trasporto e le relative modalità.
Sul punto, parte convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato tali circostanze in modo specifico. Di contro, si è limitata, al fine di paralizzare la Controparte_1
pretesa di parte attrice, a richiamare genericamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul 14
creditore per non aver allegato i dati identificativi dei plichi, così da impedire di tracciarne la spedizione.
Orbene, a fronte degli specifici elementi forniti da parte attrice, tra cui, diversamente da quanto allegato da parte convenuta, i relativi dati identificativi dei plichi non recapitati,
ha omesso di contestare in maniera specifica e CP_1 puntuale la presa in carico dei colli nonché la loro perdita, circostanze che, pertanto, risultano pacifiche.
In altre parole, allegati i dati specifici relativi alla merce non recapitata, spettava alla convenuta disconoscerne la presa in carico o, comunque, contestare in maniera puntuale l'entità e la qualità dei colli non recapitati. Ad ogni modo, trattasi di circostanze che dovevano essere conosciute dal vettore, in quanto soggetto che ha curato il trasporto della merce e, quindi, in possesso dei documenti recanti le informazioni relative al tracciamento dei plichi, sin dalla loro presa in carico. Ciò nonostante, nulla ha Controparte_1 allegato in merito.
Ed invero, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 15
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. Nello specifico, mettendo in relazione il nuovo co. 1 dell'art. 115 con gli artt.
167 e 416, laddove fissano l'onere di «prendere posizione» sui fatti ex adverso allegati, si trae agevolmente la conclusione che, nel momento in cui la parte intenda assolvere l'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso allegati avanzando la contestazione degli stessi, debba farlo in modo specifico e puntuale.
L'istituto della non contestazione, quindi, ricorre tutte le volte in cui la controparte:
a) o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati
(Cass., 10.11.2010, n. 22837; Cass., 5.11.2010, n. 22598;
Cass., 2.11.2009, n. 23142; Trib. Sulmona, 12.5.2011, Trib.
Roma, 27.1.2011);
b) oppure li contesti in modo del tutto generico (a proposito dell'equivalenza fra contestazione generica e non 16
contestazione v. Trib. Monza, 5.5.2011; Trib. Varese,
30.10.2009; Trib. Catanzaro, 30.10.2009, il quale ha escluso che per l'adempimento dell'onere sia sufficiente la semplice negazione dei fatti affermati dalla controparte;
v. anche Trib.
Piacenza, 2.2.2010, cit.; Trib. Monza, 5.1.2011, nel senso che la non contestazione debba emergere in sede processuale, a nulla rilevando il comportamento extraprocessuale, Trib. Lamezia Terme, 18.3.2010, Cass.,
3.7.2008, n. 18202);
c) oppure quando ottemperi all'onere ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda;
e dunque, ad esempio, in caso di impostazione della propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento (Così Cass., 24.11.2011, n. 23816) oppure di contestazione solo in iure della domanda oppure in caso di proposizione di eccezioni di merito non incompatibili con la negazione dei fatti costitutivi della domanda (proposizione di eccezione di pagamento o di eccezione di compensazione o di eccezione di prescrizione), oppure di proposizione di sole eccezioni in rito senza accompagnare queste con la contestazione specifica (ma, evidentemente, subordinata al rigetto delle prime) dei fatti ex adverso allegati (V., a questo proposito, per l'art. 186 bis, Trib. Milano, ord. 6.3.1995).
Mentre, per le stesse ragioni è da ritenere inidonea ad integrare il presupposto della non contestazione la 17
dichiarazione di «non sapere», ossia di ignorare i fatti allegati a fondamento della domanda e sempreché si tratti di fatti che, nel caso di specie, effettivamente potrebbero non essere conosciute (perché in caso contrario, e dunque laddove si tratti di fatti che la parte onerata dell'onere di prendere posizione non può non conoscere, l'onere non può ritenersi correttamente assolto mediante la dichiarazione di non sapere). In definitiva, il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova ove la parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, abbia omesso ogni contestazione o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Ne consegue che, ritenendosi fornita la prova della conclusione di un contratto di trasporto nonché della consegna dei colli al vettore ed essendo stato allegato l'inadempimento della convenuta, spettava a Controparte_1 dimostrare il corretto adempimento della propria
[...] obbligazione o, in alternativa, fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1693 c.c..
Orbene, in merito alla responsabilità del convenuto vettore fermo quanto sopra esposto in Controparte_1 18
ordine alla presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c., deve osservarsi che la convenuta nulla ha allegato in merito alle ragioni del proprio inadempimento, né ha altrimenti sostenuto di aver correttamente ed esattamente adempito. In difetto di qualsivoglia prova sul punto ad opera del vettore stesso, quest'ultimo è pertanto, nel caso di specie, contrattualmente responsabile dello smarrimento del collo a lui consegnato per il trasporto;
rimanendo, all'evidenza, a suo carico la perdita delle cose trasportate dovuta a causa ignota.
Non risulta che il convenuto vettore Controparte_1
abbia, infatti, mai reso noto alla mittente il motivo dello
[...]
smarrimento; essendosi limitato a dichiarare, con PEC del
10.07.2021, che per la casistica segnalata non era prevista la possibilità di emettere note di credito. Né ciò ha fatto nel corso del presente giudizio.
Orbene, la circostanza che il vettore non alleghi, né provi alcunché in ordine alle cause ed alle circostanze di tempo e di luogo dello smarrimento della cosa a lui consegnata per il trasporto, consente di inferire che il trasporto in esame sia stato eseguito senza l'adozione delle più elementari accortezze organizzative relative al tracciamento ed al controllo delle operazioni interne di indirizzamento, trasferimento, transito e custodia delle cose oggetto di trasporto, da osservarsi da parte dei vettori 19
professionali al fine di assicurare standard minimi di ordine ed efficienza del servizio svolto, come tali integranti la colpa grave del vettore (v. Trib. Roma, n. 1353/2024; Cass.
13/10/2009, n. 21679).
Pertanto, deve concludersi che lo smarrimento di cui si discute sia conseguenza di inescusabile negligenza e, dunque, debba essere imputato al vettore stesso a titolo di colpa grave.
Sul punto, va rigettata l'eccezione – non qualificabile quale eccezione in senso stretto e quindi sottratta alla decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. – sollevata da
[...]
di limitazione della responsabilità del vettore Controparte_1
ai soli casi di dolo e colpa grave, contenuta nelle condizioni generali di contratto. Ed invero, da un lato, non CP_1
ne ha prodotto il testo negoziale, né la sua approvazione per iscritto come richiesto dall'art. 1341, 2° comma, c.c., onde le relative statuizioni risultano sfornite di prova e, comunque, inefficaci;
dall'altro, si è accertata, per le ragioni di cui sopra, la responsabilità del vettore a titolo di colpa grave, ragione per la quale, in definitiva, l'allegata limitazione di responsabilità non avrebbe comunque potuto operare.
Va altresì rigettata l'eccezione volta a ridurre l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1696 c.c., nella misura pari a un euro per ciascun chilogrammo di merce spedita. 20
Ed invero, da un lato, secondo la giurisprudenza di legittimità, la determinazione del danno conseguente alla perdita (o all'avaria) delle cose trasportate ai sensi dell'art. 1696 c.c. può legittimamente essere svolta in base al prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, o ancora in base alle risultanze della fattura emessa dal mittente nei confronti del destinatario (Cass.,
16.08.2015, n. 16554; 23.01.1985, n. 289; 20.12.1976, n.
4696). D'altra parte, secondo quanto osservato in precedenza, le modalità concrete della perdita della merce integrano un'ipotesi di colpa grave del soggetto di cui il vettore si è avvalso per l'esecuzione del trasporto, tale da escludere, ai sensi dell'art. 1696, comma terzo, c.p.c., ogni limitazione di responsabilità in merito al quantum risarcitorio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'entità del danno subito da può essere ricavato dal valore, pari ad euro Parte_1
20.666,80, della merce trasportata, rilevabile dalle fatture e dalle note di credito allegate alla citazione ed emesse dalla società attrice nei confronti dei destinatari dei colli non recapitati.
Ad ogni modo, il valore della merce trasportata non è stato specificamente contestato dalla convenuta, la quale, costituendosi in giudizio, non ha contestato l'ammontare dell'avversa pretesa risarcitoria, limitandosi piuttosto a 21
chiederne la riduzione ai sensi dell'art. 1696, comma secondo, c.c.. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il valore della merce trasportata rappresenta un fatto non contestato che va posto a fondamento della decisione. Il valore della merce perduta, pertanto, può essere quantificato nella misura allegata da parte attrice nel proprio atto di citazione, pari ad € 20.666,80.
Poiché, infine, l'obbligazione di risarcimento del danno da perdita di cose trasportate deve essere considerata come debito di valore (cfr. Cass., 16.03.1977, n. 1055), la sua liquidazione deve comprendere non solo gli interessi compensativi richiesti da parte attrice dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, ma anche la rivalutazione monetaria, liquidabile dal giudice anche in assenza di espressa domanda, senza, per ciò solo, incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr. Cass., 04.11.2020, n. 24468;
Cass., 17.09.2015, n. 18243; Cass., 07.10.2005, n. 19636).
Da ultimo, va rigettata la domanda di parte attrice volta alla compensazione tra le somme riconosciute in suo favore a titolo di risarcimento del danno contrattuale e l'importo di cui alle fatture emesse da per compensi Controparte_1
dovuti in base al contratto di trasporto stipulato.
Orbene, nel caso di specie la fattispecie va ricondotta nell'ambito della compensazione c.d. impropria, o atecnica, che ricorre allorquando, tra due soggetti, i rispettivi debiti e 22
crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non essendo di ostacolo all'istituto il fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria (v. Cass. Civ.
n. 16800 del 13/08/2015).
Nel dettaglio, ai fini dell'applicazione della compensazione atecnica, l'identità del rapporto non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento, purché le rispettive poste di dare e avere siano accertate e determinate nell'an e nel quantum, potendo il giudice effettuare, anche d'ufficio, una mera operazione contabile che, in quanto tale, non è soggetta alle preclusioni processuali e sostanziali previste per la compensazione c.d. propria (v. Cass. n. 3856/2020).
In tali fattispecie, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere, anche d'ufficio, senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. Civ.
n. 26365 del 09/10/2024; Cass. Civ.,
n. 6700 del 13/03/2024).
Le caratteristiche strutturali della compensazione impropria rendono, in altri termini, inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla 23
proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. civ.,
n. 4825 del 19/02/2019).
Ciò non significa, tuttavia, che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione impropria non può attuarsi allorquando il credito opposto in compensazione sia privo del requisito della certezza, espressamente richiesto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c.. Infatti, “ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibili). D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere
l'accertamento del controcredito opposto in compensazione 24
impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art.
1243, 2° co. c.c.” (v. Cass. n. 7474/2017).
Orbene, venendo al caso di specie, i crediti opposti in compensazione originano dal medesimo contratto di trasporto stipulato tra le parti, afferendo, da un lato, alla pretesa risarcitoria vantata dal mittente per il recupero del valore dei colli andati perduti e, dall'altro, al corrispettivo contrattuale richiesto dal vettore, come risultante dal prospetto contabile allegato all'atto di citazione.
Tuttavia, nella fattispecie non può essere invocato l'istituto della compensazione impropria dal momento che il credito per il corrispettivo contrattuale vantato da
[...]
non è determinato né nell'an, né nel quantum, Controparte_1
essendo invece demandato ad un accertamento istruttorio che impedisce di attribuire il requisito della certezza alla pretesa creditoria. Ed invero, nel caso in esame non viene in rilievo una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, dal momento che parte attrice, già in sede stragiudiziale, aveva eccepito l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., al fine di paralizzare la pretesa creditoria di allegando che i relativi Controparte_1 25
importi non fossero dovuti a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla stessa nel trasporto dei colli mai recapitati.
Ebbene, tali rilievi non permettono di quantificare l'importo dovuto da in modo certo dal momento Parte_1
che non sono stati forniti elementi dai quali poter ritenere quantomeno di pronta e facile liquidazione l'importo dovuto dall'attrice nei confronti della convenuta, con conseguente impossibilità di invocare la cd. compensazione impropria.
Sul punto, peraltro, la compensazione richiesta da parte attrice non vale ad integrare una ricognizione del debito. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa qualificarsi come ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammette il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma oppone in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie. In tal caso, infatti, il dichiarante nega l'attualità del debito e quindi di dover adempiere, il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere la ricognizione di debito (Cass. civ. n. 13395; Cass. civ. 24.11.2010, n. 23822; più di recente, in termini corrispondenti a quanto sopra rilevato,
Cass. civ. Sez. VI-III 11.2.2020, n. 3303, per cui non può qualificarsi ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il 26
dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere).
La domanda di parte attrice sul punto va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 20.666,80.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, per un importo complessivo pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 64714/21, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ dichiara la responsabilità di nei Controparte_1
confronti di per la perdita delle cose Parte_1
trasportate e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al risarcimento del danno nei confronti di
[...] Pt_1
quantificato nella somma di € 20.666,80, oltre
[...] 27
interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, calcolati sulla somma via via rivalutata;
❖ rigetta ogni altra domanda;
❖ condanna la convenuta a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese del presente giudizio Parte_1
che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 27.6.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 22.10.2024)