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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliere dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 490/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Via Pagani 45, Paupisi Parte_1 P.IVA_1
(BN), presso lo studio dell'avv. PATRIZIA PASTORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Via Manfredo Fanti 6, Perugia, presso lo studio dell'avv. FRANCO ALUNNO ROSSETTI che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA sulle seguenti conclusioni. Per Pt_1 Parte_1
“Tanto brevemente esposto, l'istante società, ut supra rappr.ta, difesa e dom.ta conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia
1) accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare la sentenza n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Lodi data 28.06.2024, depositata in data 12.07.2024 data la erroneità ed illogicità della stessa;
2) per l'effetto accogliere la domanda attorea e condannare la in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore della società attorea, della somma di Euro 9.000,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, esposto dalla polizza assicurativa n. 000801109589797, a titolo di indennizzo conseguente al furto dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto pagina 1 di 10 fino all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta giusta ed equa da parte dell'Ecc.mo Collegio adito in seguito all'istruttoria processuale. Vittoria di spese, diritti ed onorario, del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e previa reiezione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante,
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ada Cappello, nel giudizio R.G. n. 629/2023, perché infondato;
per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza impugnata anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese di lite. In ogni caso, per i fini di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropongono di seguito le conclusioni relativa elle eccezioni non espressamente accolte in quanto assorbite: Nel merito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto in giudizio, per mancato assolvimento da parte dell'assicurata degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 30 delle Parte_1 Condizioni Generali di Assicurazione. Per l'effetto respingere la domanda attrice perché infondata, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova. In via istruttoria:
- in via di mero subordine, per la denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto, ammettere C.T.U. al fine di accertare il valore che l'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, di proprietà della società attrice, aveva al momento del furto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito ) citava in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito ), in qualità di compagnia assicuratrice, per veder accertato il diritto a ottenere CP_1
l'indennizzo corrispondente ad euro 9.000,00, in conseguenza del sinistro consistente nel furto del proprio furgone Fiat Ducato targato FX409XR, avvenuto in data 30/3/2022, oggetto di polizza n. 000801109589797 stipulata contro il rischio di furto e incendio. L'attrice deduceva che:
- in data 30/3/2022, alle ore 12:30 circa, mentre era regolarmente parcato in Via Della Repubblica n. 15/17 nel piazzale antistante l'immobile ove è collocata la sede della il veicolo veniva Parte_1 trafugato da ignoti e non più ritrovato, sebbene l'antifurto fosse stato correttamente inserito;
- a seguito della visione delle telecamere di sorveglianza, si constatava che ignoti, a bordo di un Qahqai bianco, si introducevano all'interno del parcheggio della società istante e, dopo aver forzato la portiera anteriore lato guidatore, salivano a bordo e si allontanavano con il furgone;
- oltre al furgone veniva trafugata attrezzatura per circa 30.000,00 euro;
- il furto del mezzo era stato prontamente denunciato alla stazione dei Carabinieri di Melegnano e nonostante l'apertura del procedimento presso la competente Procura della Repubblica di Milano, il fascicolo era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del furto.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo, da un lato, CP_1
l'inoperatività della polizza, per non avere fornito alla compagnia la documentazione Parte_1 richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, dall'altro, il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio relativo al verificarsi del fatto storico, contestando infine il valore del bene oggetto del furto.
Con sentenza n. 549/2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato integralmente la domanda formulata da condannandola alla rifusione, in favore di delle spese di lite. In particolare il Parte_1 CP_1
Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che l'assicurata non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato il furto del furgone costituente il sinistro sotteso alla richiesta di indennizzo ex art. 1917 c.c., fatto storico contestato dalla controparte. Al riguardo il primo giudice ha negato efficacia di piena prova del furto alla denuncia penale presentata da “in Parte_1 quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante”, ritenendo, inoltre, inammissibile “la prova orale richiesta da parte attrice in quanto l'unico teste indicato si trova in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26/7/2023”.Ha altresì rigettato l'istanza istruttoria di produzione del video del furto avanzata da perché tardiva, in quanto formulata dopo lo spirare delle preclusioni Parte_1 istruttorie previste dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ( “la parte attrice non ha dedotto di essere entrata nel possesso del video successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie (anzi dichiarando di essere in possesso del video già al momento della presentazione della denuncia penale), limitandosi a dichiarare che sino al 10.1.2024 non era ammesso produrre nel PCT video mpeg2 e mpeg4, ovvero mp4, m4v, mov, mpg, avi e mpeg, formati tipici delle registrazioni delle telecamere”). Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti assorbite, in virtù del criterio della c.d. ragione più liquida.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
1. “Illogica motivazione della sentenza in ordine alla mancata prova del furto”: l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell'odierna appellante ritenendo inammissibile la prova per testi da quest'ultima formulata;
contrariamente a quanto statuito dal primo giudice il teste indicato non si trovava in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto lo stesso non rivestiva più la carica di rappresentante legale della società assicurata nel momento in cui era stata avanzata la richiesta di ammissione della prova testimoniale con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., di talché non si trovava nella situazione di inconciliabilità prevista dalla norma in esame, non avendo altresì un interesse, concreto e attuale idoneo a legittimarne la sua partecipazione al giudizio;
2. “Erronea valutazione della documentazione prodotta, violazione dell'art. 115 c.p.c.”: l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l' Assicurazione avesse
“contestato il fatto storico del furto nei termini esposti dell'attrice”, atteso che aveva CP_1 sviluppato la propria difesa limitandosi ad evidenziare l'inoperatività della polizza per mancata produzione da parte della della documentazione prevista dall'art. 23 delle CGA, Parte_1 pagina 3 di 10 genericamente contestando in comparsa di costituzione e risposta il fatto storico1 omettendo di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., dato da valutarsi alla luce della pregressa mancata contestazione del fatto prima della introduzione del giudizio. 3. “Erronea motivazione in relazione alla mancata produzione del video del furto”: la richiesta di produzione in giudizio del video del furto, pur nella disponibilità della parte, non poteva dirsi tardiva, atteso che la stessa era stata preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni ministeriali in materia di processo telematico, che solo a far data dal 10/1/2024, autorizzavano il deposito dei file video e audio nel formato previsto dalla registrazione delle telecamere: sicché prima di detta data – e sino allo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. – alla era Parte_1 inibita tale possibilità.
Si è costituita che ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato, e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, riproponendo altresì ex art. 346 c.p.c. le eccezioni non espressamente accolte in primo grado in quanto assorbite.
Alla prima udienza di trattazione del 26/6/2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale dell'11/9/2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale del 17/11/2025, la Corte, ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza di supplemento istruttorio avanzata da parte appellante, limitatamente ai capitoli sub a) e b), come richiamati in sede di atto di citazione in appello, ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, fissando udienza per l'espletamento della prova testimoniale di . Testimone_1
Alla disposta udienza del 9/10/2025, all'esito dell'incombente istruttorio, avendo proceduto alla assunzione della testimonianza come ammessa, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., il consigliere ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando nuova udienza per la discussione orale davanti al collegio alla data del 13/11/2025, assegnando termini intermedi per il deposito di memorie conclusionali. Tale udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
*** 1 Si riporta per completezza il passaggio a p.6. “Anche in denegata ipotesi di reiezione della eccezione preliminare che precede, la domanda attrice non potrà comunque trovare accoglimento, non avendo assolto, almeno allo Pt_1 Parte_1 stato, il proprio onere probatorio in ordine al fatto storico posto a fondamento della pretesa, non potendo ritenersi ideona, sotto tale profilo, la denuncia presentata all'Autorità”, che costituisce, ai fini del presente giudizio ed in mancanza di evidenze acquisite in sede penale, mera allegazione di parte”. pagina 4 di 10 1.L'appello è meritevole di accoglimento. Premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (ex multis Cass. civ. sez. III n. 30656/2017), deve ritenersi che, in applicazione di detti principi, l'odierna appellante abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro, fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa indennitaria.,
In primo luogo non può convenirsi con la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta da pare attrice ritenendo che il teste indicato si trovasse in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., “in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26.7.2023”. Va richiamato che l'art. 246 c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare di quei soggetti che abbiano nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve trattarsi di un interesse personale, attuale e concreto, che comporta una legittimazione a partecipare alla causa in qualità di parte principale o di interventore e che, in altri termini, si identifica con l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. Al contrario, non rileva ai fini dell'applicazione della norma in esame l'interesse di mero fatto, che il testimone eventualmente abbia a che la controversia in cui è chiamato a deporre sia decisa in un certo modo (da ultimo v. Cass. civ. sez. I n. 3361/2024). Alla luce della richiamata giurisprudenza, con specifico riferimento al rappresentante legale di una società è stato da ultimo affermato “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società “
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 27461 del 23/10/2024) sicchè deve ritenersi che un soggetto sia incapace a testimoniare nella causa in cui rappresenti la società, stante l'assoluta inconciliabilità tra la veste di testimone e quella di parte del giudizio, oppure nel caso in cui sia portatore di un interesse personale, attuale e concreto, che potrebbe legittimarlo a partecipare alla causa.
Nel caso di specie, la richiesta di ammissione della prova testimoniale è stata avanzata tempestivamente dall'odierna appellante con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 19/10/2023, quando non era più legale rappresentante di essendo cessata dalla Tes_1 Parte_1 carica in data 26/7/2023. Deve escludersi, infine, per come adombrato dall'appellata (p.3 nota conclusionale del 4.11.2025) che l'interesse a partecipare al giudizio possa discendere solo dalla potenziale responsabilità del teste nei confronti della società (Cass. civ. sez. I n. 1344/2015).
pagina 5 di 10 Ne consegue che non si configura in capo a alcuna incapacità a testimoniare e, per tali Tes_1 ragioni, la richiesta istruttoria avanzata da parte appellante è ammissibile e rilevante.
Tanto premesso, all'udienza del 9/10/2025, la teste, la quale ha altresì dichiarato di non avere più nessun rapporto con la società non essendo più socia né dipendente e di non avere nessun Parte_1 rapporto di parentela con il rappresentante legale della società, ha riferito quanto a sua conoscenza in ordine alla dinamica del sinistro, tra l'altro in termini omogenei a quanto riferito ai Carabinieri in sede di denuncia orale, affermando che il giorno 30.3.2022, essendosi allontanata dall'officina nel cui piazzale era parcato il veicolo assicurato, al rientro non aveva più rinvenuto il mezzo e , visionate nella immediatezza le telecamere di videosorveglianza aveva potuto appurare che lo stesso era stato sottratto da ignori che, introdottisi nel piazzale e, forzato il mezzo, si erano allontanati indisturbati 2
Quanto alla attendibilità della testimonianza, occorre sottolineare la coerenza intrinseca di quanto affermato in sede di escussione testimoniale dalla dichiarante, la quale ha narrato i fatti in maniera precisa, completa, senza esporsi a contraddizioni e incongruenze intrinseche, rendendo una dichiarazione che si presta ad esser apprezzata anche per non essere pedissequamente riproposizione di quanto riferito in sede di denuncia querela, avendo espressamente fatto riferimento a dati mnemonici diretti e, per ciò stesso, anche parziali o imprecisi ( vedasi in proposito la marca del mezzo con cui gli ignoti si sono introdotti). Inoltre quanto riferito risulta coerente con quanto rappresentato in sede di denuncia penale, in cui la stessa teste aveva riferito di avere constatato l'asportazione del mezzo e di avere potuto apprendere la concreta dinamica dell'evento mediante la visione della registrazione video di cui ha richiamato i dati rilevanti. Non ha presa il rilievo secondo cui vi sarebbe contraddizione tra le due versioni per avere la teste.“riferito della intrusione a bordo di una vettura di due uomini, uno dei quali avrebbe assunto la guida del furgone. Nella denuncia sporta il 30/3/2022 ai Carabinieri della Stazione di Melegnano la Sig.ra Tes_1 riferisce invece la presenza, rilevata dalla visione del medesimo filmato del sistema di videosorveglianza dell'azienda, di tre uomini, due dei quali sarebbero usciti a bordo del furgone” ( p. 4 nota conclusionale): invero, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, il dichiarato della teste è stato sempre coerente nel riferire che il furto è stato consumato da tre soggetti, uno dei quali rimasto sempre a bordo 2 Si riporta per completezza quanto dichiarato dal teste all'esito della deposizione: “In data 30 marzo 2022 nella mattinata il veicolo fiat ducato FX409XR si trovava nel piazzale della sede dell'officina sita in viale della Repubblica Parte_1 15/17 Melegnano. I veicoli venivano parcati lì fino a quando non si usciva per controlli esterni. Alle 12.30 sono uscita per fare pausa pranzo ed al rientro non abbiamo più visto il veicolo, il veicolo era regolarmente chiuso a chiave posso quindi riferire che in questo senso aveva l'antifurto. L'officina è dotata di telecamere sia interne che esterne;
avendo chiesto se qualcuno avesse preso in uso il veicolo ed avendo ricevuto una risposta negativa, a questo punto ho visionato le telecamere. Dalle telecamere ho visto che entrava una macchina dal cancello aperto dell'officina, faceva un giro, non ricordo in questo momento il modello del veicolo l'ho detto ai carabinieri quando ho fatto la denuncia, ricordo che era bianco. Questo veicolo introdottosi all'interno del parcheggio dell'officina ha fatto un giro nel piazzale e si è posizionato dietro il veicolo sottratto, ne sono scesi due uomini non travisati, uno dei quali ha forzato la portiera lato conducente e si è introdotto. Il secondo soggetto che era rimasto al di fuori del veicolo dopo aver fatto un giro nel piazzale è risalito nella macchina che si era introdotta nel piazzale e a qual punto si vede che la macchina usciva seguita dal furgone. Il giro nel piazzale del soggetto ignoto sarà durato circa un minuto.” pagina 6 di 10 del mezzo con cui i malviventi si sono introdotti nel piazzale, mezzo che ha poi seguito il fugone asportato. Non hanno pregio il richiamo alla circostanza negativa, tra l'altro non acclarata, che abbia Tes_1 visionato da sola il fantomatico filmato acquisito dal sistema di videosorveglianza” , quanto il rilievo avente valenza suggestiva consistente nel “non avere non avere messo a disposizione dei carabineri il video nella immediatezza della denuncia di furto”.
Non è pertinente il richiamo al precedente evocato dalla compagnia appellata ( Cass. Civ. sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12660) che investe la incapacità a testimoniare del danneggiato in relazione ad un sinistro al cui risarcimento abbia dichiarato di rinunciare o il cui credito sia prescritto.
La prova orale, acquisita a seguito dell'accoglimento della richiesta di supplemento istruttorio si salda tra l'altro con ulteriori dati probatori meritevoli di apprezzamento. Non è priva di qualsivoglia rilievo la denuncia querela della atteso che la denuncia Parte_1 dell'avvenuto furto del furgone del 30/3/2022 è stata formalizzata in tempi concomitanti alla sottrazione, corredando la descrizione della dinamica con elementi specifici, desunti, per come rappresentato in denuncia dal dichiarante, dalla visione delle telecamere a circuito chiuso presenti nell'azienda.Se è pur vero che la mera esistenza della polizza e la presentazione della denuncia alle autorità, per costante giurisprudenza, non sono di per sé elementi sufficienti ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'assicurato, nel caso di specie la denuncia del furto va valutata in ragione delle circostanze che hanno accompagnato il sinistro denunciato, debitamente descritte dalla denunciante, la quale se ne è assunta la responsabilità anche in sede penale, non contraddette in corso di causa. Sicchè la denuncia deve esser apprezzata per avere avuto ad oggetto un sinistro consistente nel furto di un veicolo esposto alla pubblica fede, e particolare riguardo al fatto che sul mezzo erano custoditi strumenti di lavoro aventi un valore apprezzabile, non essendo poi stata mai messa in dubbio l'esistenza di un sistema di video ripresa e l'avere la denunciante potuto accedere alla visione nella immediatezza. Inoltre, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'assicurata non si è limitata alla presentazione della denuncia, ma ha provveduto altresì a fornire alla compagnia assicuratrice anche l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, la chiave del furgone e la procura a vendere o a demolire il veicolo rilasciata a favore di (v. docc. allegati dall'attrice alla memoria ex art. 183 n. 2 del CP_1
19/10/2023), elementi questi che depongono ulteriormente per l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia e per l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato. In tale cornice la mancata acquisizione del video del furto non è idonea ad incrinare le conclusioni in ordine all'avvenuto assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurata.
Infine ha assolto pienamente all'onere probatorio gravante su di essa ex art. 2967 c.c., Parte_1 avendo fornito prova del verificarsi del furto del furgone, fatto costitutivo posto alla base della richiesta indennitaria.
pagina 7 di 10 2. Con riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza, eccepita dall'appellata per non avere fornito alla compagnia la documentazione richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali Parte_1 del contratto di assicurazione, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata da controparte, oltre ad essere genericamente prospettata, non risulta altresì pertinente. Invero, la clausola in esame, come si legge espressamente nelle condizioni generali di polizza, si riferisce agli obblighi previsti in capo all'assicurato in caso di sinistro (“ART. 23 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi”), prevedendo che: “L'Assicurato in caso di sinistro deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede di - fornire i dati che verranno richiesti Controparte_1 relativi alla polizza e al sinistro;
- informare non appena abbia notizia del Controparte_1 ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;
(…)”. Orbene quest'ultima disposizione contrattuale, come si evince chiaramente dal tenore letterale della stessa, non costituisce una clausola di delimitazione oggettiva del rischio assicurato e, dunque, non condiziona l'operatività della polizza, ma, piuttosto, si presenta come un mero requisito di verifica dell'avvenuto sinistro da parte dell'assicurata che ha poi in effetti provveduto a presentare i documenti espressamente previsti dall'art. 30 delle Condizioni di Polizza. Infatti ha provveduto a comunicare e fornire alla compagnia assicuratrice, oltre alla Parte_1 denuncia presentata ai Carabinieri, anche l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, la chiave del furgone e la procura a vendere o a demolire il veicolo rilasciata a favore di (v. CP_1 docc. allegati dall'attrice alla memoria ex art. 183 n. 2 del 19/10/2023).
Ne consegue che la compagnia non ha dedotto, né provato elementi che possano integrare un fatto Par impeditivo, modificativo, estintivo del diritto all'indennizzo da parte di
3. Deve pertanto affrontarsi, da ultimo la questione dell'ammontare dell'indennizzo. Parte appellante ha individuato tale ammontare nel valore del veicolo riportato nella polizza assicurativa, pari ad euro 9.000,00, importo contestato tempestivamente, dalla compagnia che con comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha prodotto una valutazione del veicolo apparentemente estratta da Quattroruote Professional per l'importo di euro 6.100,00 ( doc. 3 fasc.I grado , a cui l'appellante a propria volta ha replicato producendo nei termini delle CP_1 preclusioni istruttorie un estratto da cui si desumerebbe il valore del veicolo usato in termini superiori Par all'importo assicurato ( allegato memoria del 19.10.2023 fasc.I grado .
Deve rilevarsi che, con la stipula del contratto di assicurazione, la compagnia assicuratrice ha ritenuto congrua la valutazione del valore del furgone per l'importo di 9.000,00 euro – importo al quale è ancorata in misura proporzionale la determinazione del premio assicurativo – e non risulta dagli atti del giudizio che le parti la compagnia abbia messo in discussione tale valutazione negli anni successivi, avendo mantenuto invariato il valore del veicolo indicato nella polizza senza procedere ad alcun aggiornamento.Ne consegue che appare equo determinare la quantificazione dell'indennizzo dovuto da a in conseguenza del furto del furgone nell'importo di euro 9.000,00, CP_1 Parte_1 non essendo emersi elementi idonei a dimostrare che il valore del veicolo al momento del sinistro fosse inferiore a quello dichiarato nel contratto. pagina 8 di 10 In conclusione, alla luce delle considerazioni espresse, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di euro 9.000,00, oltre interessi dal giorno del sinistro Parte_1 all'effettivo pagamento. Deve infatti richiamarsi il consolidato principio secondo cui (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025) “in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta”.
4. Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado. Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
All'esito complessivo della lite è soccombente, sicché è tenuta alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di del primo e secondo grado. Parte_1
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 applicando i parametri previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, avuto riguardo al valore della controversia in relazione al decisum (9.000,00 euro), secondo i parametri medi, compresa la fase istruttoria, e aumentata del 20% la fase decisoria per il giudizio di appello, stante la rimessione della causa sul ruolo per l'escussione testimoniale e la conseguente “duplicazione” di tale fase.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Lodi così dispone:
• accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 9.000,00, da rivalutare secondo gli indici istat Parte_1
pagina 9 di 10 operai ed impiegati dal 30/3/2022 sino alla data della sentenza oltre gli interessi compensativi al tasso legale calcolati dal 30 marzo 2022 sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza e, successivamente, sulla somma così rivalutata sino al saldo;
• condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in euro 5.077,00, oltre iva, c.p.a. se
[...] dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%; per il presente grado d'appello, in euro 6970.80 oltre iva, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari Il Presidente Margherita Monte
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro Luigi CP_3
Citterio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliere dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 490/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Via Pagani 45, Paupisi Parte_1 P.IVA_1
(BN), presso lo studio dell'avv. PATRIZIA PASTORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Via Manfredo Fanti 6, Perugia, presso lo studio dell'avv. FRANCO ALUNNO ROSSETTI che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA sulle seguenti conclusioni. Per Pt_1 Parte_1
“Tanto brevemente esposto, l'istante società, ut supra rappr.ta, difesa e dom.ta conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia
1) accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare la sentenza n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Lodi data 28.06.2024, depositata in data 12.07.2024 data la erroneità ed illogicità della stessa;
2) per l'effetto accogliere la domanda attorea e condannare la in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore della società attorea, della somma di Euro 9.000,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, esposto dalla polizza assicurativa n. 000801109589797, a titolo di indennizzo conseguente al furto dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto pagina 1 di 10 fino all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta giusta ed equa da parte dell'Ecc.mo Collegio adito in seguito all'istruttoria processuale. Vittoria di spese, diritti ed onorario, del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e previa reiezione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante,
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 n. 549/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ada Cappello, nel giudizio R.G. n. 629/2023, perché infondato;
per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza impugnata anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese di lite. In ogni caso, per i fini di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropongono di seguito le conclusioni relativa elle eccezioni non espressamente accolte in quanto assorbite: Nel merito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto in giudizio, per mancato assolvimento da parte dell'assicurata degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 30 delle Parte_1 Condizioni Generali di Assicurazione. Per l'effetto respingere la domanda attrice perché infondata, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova. In via istruttoria:
- in via di mero subordine, per la denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto, ammettere C.T.U. al fine di accertare il valore che l'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, di proprietà della società attrice, aveva al momento del furto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito ) citava in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito ), in qualità di compagnia assicuratrice, per veder accertato il diritto a ottenere CP_1
l'indennizzo corrispondente ad euro 9.000,00, in conseguenza del sinistro consistente nel furto del proprio furgone Fiat Ducato targato FX409XR, avvenuto in data 30/3/2022, oggetto di polizza n. 000801109589797 stipulata contro il rischio di furto e incendio. L'attrice deduceva che:
- in data 30/3/2022, alle ore 12:30 circa, mentre era regolarmente parcato in Via Della Repubblica n. 15/17 nel piazzale antistante l'immobile ove è collocata la sede della il veicolo veniva Parte_1 trafugato da ignoti e non più ritrovato, sebbene l'antifurto fosse stato correttamente inserito;
- a seguito della visione delle telecamere di sorveglianza, si constatava che ignoti, a bordo di un Qahqai bianco, si introducevano all'interno del parcheggio della società istante e, dopo aver forzato la portiera anteriore lato guidatore, salivano a bordo e si allontanavano con il furgone;
- oltre al furgone veniva trafugata attrezzatura per circa 30.000,00 euro;
- il furto del mezzo era stato prontamente denunciato alla stazione dei Carabinieri di Melegnano e nonostante l'apertura del procedimento presso la competente Procura della Repubblica di Milano, il fascicolo era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del furto.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo, da un lato, CP_1
l'inoperatività della polizza, per non avere fornito alla compagnia la documentazione Parte_1 richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, dall'altro, il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio relativo al verificarsi del fatto storico, contestando infine il valore del bene oggetto del furto.
Con sentenza n. 549/2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato integralmente la domanda formulata da condannandola alla rifusione, in favore di delle spese di lite. In particolare il Parte_1 CP_1
Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che l'assicurata non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato il furto del furgone costituente il sinistro sotteso alla richiesta di indennizzo ex art. 1917 c.c., fatto storico contestato dalla controparte. Al riguardo il primo giudice ha negato efficacia di piena prova del furto alla denuncia penale presentata da “in Parte_1 quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante”, ritenendo, inoltre, inammissibile “la prova orale richiesta da parte attrice in quanto l'unico teste indicato si trova in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26/7/2023”.Ha altresì rigettato l'istanza istruttoria di produzione del video del furto avanzata da perché tardiva, in quanto formulata dopo lo spirare delle preclusioni Parte_1 istruttorie previste dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ( “la parte attrice non ha dedotto di essere entrata nel possesso del video successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie (anzi dichiarando di essere in possesso del video già al momento della presentazione della denuncia penale), limitandosi a dichiarare che sino al 10.1.2024 non era ammesso produrre nel PCT video mpeg2 e mpeg4, ovvero mp4, m4v, mov, mpg, avi e mpeg, formati tipici delle registrazioni delle telecamere”). Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti assorbite, in virtù del criterio della c.d. ragione più liquida.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
1. “Illogica motivazione della sentenza in ordine alla mancata prova del furto”: l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell'odierna appellante ritenendo inammissibile la prova per testi da quest'ultima formulata;
contrariamente a quanto statuito dal primo giudice il teste indicato non si trovava in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto lo stesso non rivestiva più la carica di rappresentante legale della società assicurata nel momento in cui era stata avanzata la richiesta di ammissione della prova testimoniale con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., di talché non si trovava nella situazione di inconciliabilità prevista dalla norma in esame, non avendo altresì un interesse, concreto e attuale idoneo a legittimarne la sua partecipazione al giudizio;
2. “Erronea valutazione della documentazione prodotta, violazione dell'art. 115 c.p.c.”: l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l' Assicurazione avesse
“contestato il fatto storico del furto nei termini esposti dell'attrice”, atteso che aveva CP_1 sviluppato la propria difesa limitandosi ad evidenziare l'inoperatività della polizza per mancata produzione da parte della della documentazione prevista dall'art. 23 delle CGA, Parte_1 pagina 3 di 10 genericamente contestando in comparsa di costituzione e risposta il fatto storico1 omettendo di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., dato da valutarsi alla luce della pregressa mancata contestazione del fatto prima della introduzione del giudizio. 3. “Erronea motivazione in relazione alla mancata produzione del video del furto”: la richiesta di produzione in giudizio del video del furto, pur nella disponibilità della parte, non poteva dirsi tardiva, atteso che la stessa era stata preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni ministeriali in materia di processo telematico, che solo a far data dal 10/1/2024, autorizzavano il deposito dei file video e audio nel formato previsto dalla registrazione delle telecamere: sicché prima di detta data – e sino allo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. – alla era Parte_1 inibita tale possibilità.
Si è costituita che ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato, e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, riproponendo altresì ex art. 346 c.p.c. le eccezioni non espressamente accolte in primo grado in quanto assorbite.
Alla prima udienza di trattazione del 26/6/2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale dell'11/9/2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale del 17/11/2025, la Corte, ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza di supplemento istruttorio avanzata da parte appellante, limitatamente ai capitoli sub a) e b), come richiamati in sede di atto di citazione in appello, ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, fissando udienza per l'espletamento della prova testimoniale di . Testimone_1
Alla disposta udienza del 9/10/2025, all'esito dell'incombente istruttorio, avendo proceduto alla assunzione della testimonianza come ammessa, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., il consigliere ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando nuova udienza per la discussione orale davanti al collegio alla data del 13/11/2025, assegnando termini intermedi per il deposito di memorie conclusionali. Tale udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
*** 1 Si riporta per completezza il passaggio a p.6. “Anche in denegata ipotesi di reiezione della eccezione preliminare che precede, la domanda attrice non potrà comunque trovare accoglimento, non avendo assolto, almeno allo Pt_1 Parte_1 stato, il proprio onere probatorio in ordine al fatto storico posto a fondamento della pretesa, non potendo ritenersi ideona, sotto tale profilo, la denuncia presentata all'Autorità”, che costituisce, ai fini del presente giudizio ed in mancanza di evidenze acquisite in sede penale, mera allegazione di parte”. pagina 4 di 10 1.L'appello è meritevole di accoglimento. Premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (ex multis Cass. civ. sez. III n. 30656/2017), deve ritenersi che, in applicazione di detti principi, l'odierna appellante abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla verificazione del sinistro, fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa indennitaria.,
In primo luogo non può convenirsi con la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta da pare attrice ritenendo che il teste indicato si trovasse in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., “in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26.7.2023”. Va richiamato che l'art. 246 c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare di quei soggetti che abbiano nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve trattarsi di un interesse personale, attuale e concreto, che comporta una legittimazione a partecipare alla causa in qualità di parte principale o di interventore e che, in altri termini, si identifica con l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. Al contrario, non rileva ai fini dell'applicazione della norma in esame l'interesse di mero fatto, che il testimone eventualmente abbia a che la controversia in cui è chiamato a deporre sia decisa in un certo modo (da ultimo v. Cass. civ. sez. I n. 3361/2024). Alla luce della richiamata giurisprudenza, con specifico riferimento al rappresentante legale di una società è stato da ultimo affermato “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società “
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 27461 del 23/10/2024) sicchè deve ritenersi che un soggetto sia incapace a testimoniare nella causa in cui rappresenti la società, stante l'assoluta inconciliabilità tra la veste di testimone e quella di parte del giudizio, oppure nel caso in cui sia portatore di un interesse personale, attuale e concreto, che potrebbe legittimarlo a partecipare alla causa.
Nel caso di specie, la richiesta di ammissione della prova testimoniale è stata avanzata tempestivamente dall'odierna appellante con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 19/10/2023, quando non era più legale rappresentante di essendo cessata dalla Tes_1 Parte_1 carica in data 26/7/2023. Deve escludersi, infine, per come adombrato dall'appellata (p.3 nota conclusionale del 4.11.2025) che l'interesse a partecipare al giudizio possa discendere solo dalla potenziale responsabilità del teste nei confronti della società (Cass. civ. sez. I n. 1344/2015).
pagina 5 di 10 Ne consegue che non si configura in capo a alcuna incapacità a testimoniare e, per tali Tes_1 ragioni, la richiesta istruttoria avanzata da parte appellante è ammissibile e rilevante.
Tanto premesso, all'udienza del 9/10/2025, la teste, la quale ha altresì dichiarato di non avere più nessun rapporto con la società non essendo più socia né dipendente e di non avere nessun Parte_1 rapporto di parentela con il rappresentante legale della società, ha riferito quanto a sua conoscenza in ordine alla dinamica del sinistro, tra l'altro in termini omogenei a quanto riferito ai Carabinieri in sede di denuncia orale, affermando che il giorno 30.3.2022, essendosi allontanata dall'officina nel cui piazzale era parcato il veicolo assicurato, al rientro non aveva più rinvenuto il mezzo e , visionate nella immediatezza le telecamere di videosorveglianza aveva potuto appurare che lo stesso era stato sottratto da ignori che, introdottisi nel piazzale e, forzato il mezzo, si erano allontanati indisturbati 2
Quanto alla attendibilità della testimonianza, occorre sottolineare la coerenza intrinseca di quanto affermato in sede di escussione testimoniale dalla dichiarante, la quale ha narrato i fatti in maniera precisa, completa, senza esporsi a contraddizioni e incongruenze intrinseche, rendendo una dichiarazione che si presta ad esser apprezzata anche per non essere pedissequamente riproposizione di quanto riferito in sede di denuncia querela, avendo espressamente fatto riferimento a dati mnemonici diretti e, per ciò stesso, anche parziali o imprecisi ( vedasi in proposito la marca del mezzo con cui gli ignoti si sono introdotti). Inoltre quanto riferito risulta coerente con quanto rappresentato in sede di denuncia penale, in cui la stessa teste aveva riferito di avere constatato l'asportazione del mezzo e di avere potuto apprendere la concreta dinamica dell'evento mediante la visione della registrazione video di cui ha richiamato i dati rilevanti. Non ha presa il rilievo secondo cui vi sarebbe contraddizione tra le due versioni per avere la teste.“riferito della intrusione a bordo di una vettura di due uomini, uno dei quali avrebbe assunto la guida del furgone. Nella denuncia sporta il 30/3/2022 ai Carabinieri della Stazione di Melegnano la Sig.ra Tes_1 riferisce invece la presenza, rilevata dalla visione del medesimo filmato del sistema di videosorveglianza dell'azienda, di tre uomini, due dei quali sarebbero usciti a bordo del furgone” ( p. 4 nota conclusionale): invero, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, il dichiarato della teste è stato sempre coerente nel riferire che il furto è stato consumato da tre soggetti, uno dei quali rimasto sempre a bordo 2 Si riporta per completezza quanto dichiarato dal teste all'esito della deposizione: “In data 30 marzo 2022 nella mattinata il veicolo fiat ducato FX409XR si trovava nel piazzale della sede dell'officina sita in viale della Repubblica Parte_1 15/17 Melegnano. I veicoli venivano parcati lì fino a quando non si usciva per controlli esterni. Alle 12.30 sono uscita per fare pausa pranzo ed al rientro non abbiamo più visto il veicolo, il veicolo era regolarmente chiuso a chiave posso quindi riferire che in questo senso aveva l'antifurto. L'officina è dotata di telecamere sia interne che esterne;
avendo chiesto se qualcuno avesse preso in uso il veicolo ed avendo ricevuto una risposta negativa, a questo punto ho visionato le telecamere. Dalle telecamere ho visto che entrava una macchina dal cancello aperto dell'officina, faceva un giro, non ricordo in questo momento il modello del veicolo l'ho detto ai carabinieri quando ho fatto la denuncia, ricordo che era bianco. Questo veicolo introdottosi all'interno del parcheggio dell'officina ha fatto un giro nel piazzale e si è posizionato dietro il veicolo sottratto, ne sono scesi due uomini non travisati, uno dei quali ha forzato la portiera lato conducente e si è introdotto. Il secondo soggetto che era rimasto al di fuori del veicolo dopo aver fatto un giro nel piazzale è risalito nella macchina che si era introdotta nel piazzale e a qual punto si vede che la macchina usciva seguita dal furgone. Il giro nel piazzale del soggetto ignoto sarà durato circa un minuto.” pagina 6 di 10 del mezzo con cui i malviventi si sono introdotti nel piazzale, mezzo che ha poi seguito il fugone asportato. Non hanno pregio il richiamo alla circostanza negativa, tra l'altro non acclarata, che abbia Tes_1 visionato da sola il fantomatico filmato acquisito dal sistema di videosorveglianza” , quanto il rilievo avente valenza suggestiva consistente nel “non avere non avere messo a disposizione dei carabineri il video nella immediatezza della denuncia di furto”.
Non è pertinente il richiamo al precedente evocato dalla compagnia appellata ( Cass. Civ. sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12660) che investe la incapacità a testimoniare del danneggiato in relazione ad un sinistro al cui risarcimento abbia dichiarato di rinunciare o il cui credito sia prescritto.
La prova orale, acquisita a seguito dell'accoglimento della richiesta di supplemento istruttorio si salda tra l'altro con ulteriori dati probatori meritevoli di apprezzamento. Non è priva di qualsivoglia rilievo la denuncia querela della atteso che la denuncia Parte_1 dell'avvenuto furto del furgone del 30/3/2022 è stata formalizzata in tempi concomitanti alla sottrazione, corredando la descrizione della dinamica con elementi specifici, desunti, per come rappresentato in denuncia dal dichiarante, dalla visione delle telecamere a circuito chiuso presenti nell'azienda.Se è pur vero che la mera esistenza della polizza e la presentazione della denuncia alle autorità, per costante giurisprudenza, non sono di per sé elementi sufficienti ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'assicurato, nel caso di specie la denuncia del furto va valutata in ragione delle circostanze che hanno accompagnato il sinistro denunciato, debitamente descritte dalla denunciante, la quale se ne è assunta la responsabilità anche in sede penale, non contraddette in corso di causa. Sicchè la denuncia deve esser apprezzata per avere avuto ad oggetto un sinistro consistente nel furto di un veicolo esposto alla pubblica fede, e particolare riguardo al fatto che sul mezzo erano custoditi strumenti di lavoro aventi un valore apprezzabile, non essendo poi stata mai messa in dubbio l'esistenza di un sistema di video ripresa e l'avere la denunciante potuto accedere alla visione nella immediatezza. Inoltre, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'assicurata non si è limitata alla presentazione della denuncia, ma ha provveduto altresì a fornire alla compagnia assicuratrice anche l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, la chiave del furgone e la procura a vendere o a demolire il veicolo rilasciata a favore di (v. docc. allegati dall'attrice alla memoria ex art. 183 n. 2 del CP_1
19/10/2023), elementi questi che depongono ulteriormente per l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia e per l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato. In tale cornice la mancata acquisizione del video del furto non è idonea ad incrinare le conclusioni in ordine all'avvenuto assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurata.
Infine ha assolto pienamente all'onere probatorio gravante su di essa ex art. 2967 c.c., Parte_1 avendo fornito prova del verificarsi del furto del furgone, fatto costitutivo posto alla base della richiesta indennitaria.
pagina 7 di 10 2. Con riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza, eccepita dall'appellata per non avere fornito alla compagnia la documentazione richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali Parte_1 del contratto di assicurazione, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata da controparte, oltre ad essere genericamente prospettata, non risulta altresì pertinente. Invero, la clausola in esame, come si legge espressamente nelle condizioni generali di polizza, si riferisce agli obblighi previsti in capo all'assicurato in caso di sinistro (“ART. 23 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi”), prevedendo che: “L'Assicurato in caso di sinistro deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede di - fornire i dati che verranno richiesti Controparte_1 relativi alla polizza e al sinistro;
- informare non appena abbia notizia del Controparte_1 ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;
(…)”. Orbene quest'ultima disposizione contrattuale, come si evince chiaramente dal tenore letterale della stessa, non costituisce una clausola di delimitazione oggettiva del rischio assicurato e, dunque, non condiziona l'operatività della polizza, ma, piuttosto, si presenta come un mero requisito di verifica dell'avvenuto sinistro da parte dell'assicurata che ha poi in effetti provveduto a presentare i documenti espressamente previsti dall'art. 30 delle Condizioni di Polizza. Infatti ha provveduto a comunicare e fornire alla compagnia assicuratrice, oltre alla Parte_1 denuncia presentata ai Carabinieri, anche l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, la chiave del furgone e la procura a vendere o a demolire il veicolo rilasciata a favore di (v. CP_1 docc. allegati dall'attrice alla memoria ex art. 183 n. 2 del 19/10/2023).
Ne consegue che la compagnia non ha dedotto, né provato elementi che possano integrare un fatto Par impeditivo, modificativo, estintivo del diritto all'indennizzo da parte di
3. Deve pertanto affrontarsi, da ultimo la questione dell'ammontare dell'indennizzo. Parte appellante ha individuato tale ammontare nel valore del veicolo riportato nella polizza assicurativa, pari ad euro 9.000,00, importo contestato tempestivamente, dalla compagnia che con comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha prodotto una valutazione del veicolo apparentemente estratta da Quattroruote Professional per l'importo di euro 6.100,00 ( doc. 3 fasc.I grado , a cui l'appellante a propria volta ha replicato producendo nei termini delle CP_1 preclusioni istruttorie un estratto da cui si desumerebbe il valore del veicolo usato in termini superiori Par all'importo assicurato ( allegato memoria del 19.10.2023 fasc.I grado .
Deve rilevarsi che, con la stipula del contratto di assicurazione, la compagnia assicuratrice ha ritenuto congrua la valutazione del valore del furgone per l'importo di 9.000,00 euro – importo al quale è ancorata in misura proporzionale la determinazione del premio assicurativo – e non risulta dagli atti del giudizio che le parti la compagnia abbia messo in discussione tale valutazione negli anni successivi, avendo mantenuto invariato il valore del veicolo indicato nella polizza senza procedere ad alcun aggiornamento.Ne consegue che appare equo determinare la quantificazione dell'indennizzo dovuto da a in conseguenza del furto del furgone nell'importo di euro 9.000,00, CP_1 Parte_1 non essendo emersi elementi idonei a dimostrare che il valore del veicolo al momento del sinistro fosse inferiore a quello dichiarato nel contratto. pagina 8 di 10 In conclusione, alla luce delle considerazioni espresse, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di euro 9.000,00, oltre interessi dal giorno del sinistro Parte_1 all'effettivo pagamento. Deve infatti richiamarsi il consolidato principio secondo cui (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025) “in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta”.
4. Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado. Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
All'esito complessivo della lite è soccombente, sicché è tenuta alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di del primo e secondo grado. Parte_1
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 applicando i parametri previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, avuto riguardo al valore della controversia in relazione al decisum (9.000,00 euro), secondo i parametri medi, compresa la fase istruttoria, e aumentata del 20% la fase decisoria per il giudizio di appello, stante la rimessione della causa sul ruolo per l'escussione testimoniale e la conseguente “duplicazione” di tale fase.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Lodi così dispone:
• accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 9.000,00, da rivalutare secondo gli indici istat Parte_1
pagina 9 di 10 operai ed impiegati dal 30/3/2022 sino alla data della sentenza oltre gli interessi compensativi al tasso legale calcolati dal 30 marzo 2022 sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza e, successivamente, sulla somma così rivalutata sino al saldo;
• condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in euro 5.077,00, oltre iva, c.p.a. se
[...] dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%; per il presente grado d'appello, in euro 6970.80 oltre iva, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari Il Presidente Margherita Monte
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro Luigi CP_3
Citterio.
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