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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 669/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), e (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._2
a VASTO (CH), rappresentati e difesi dall'avv. BARBARA CARLUCCI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati.
2) La figlia minore, , è affidata ad entrambi i Persona_1 coniugi congiuntamente e vivrà insieme alla madre, presso la casa coniugale di proprietà di , sito a Vasto (CH) in Via Parte_2
SS 16 Nord n. 19.
3) Il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé, durante la settimana, ogni qual volta lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con la madre. In ogni caso il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica.
Durante le ferie estive e le festività natalizie e pasquali, previo accordo tra i genitori, i figli trascorreranno le vacanze, per metà con la madre e per metà con il padre, alternando di anno in anno la settimana di Natale con la settimana di Capodanno.
4) I coniugi, di comune accordo, potranno variare i termini indicati ai punti sub 3), sempre nel rispetto delle reciproche esigenze e quelle dei propri figli.
5) La casa coniugale, di proprietà del coniuge sita Parte_2 in Vasto (CH) in Via SS 16 Nord n. 19, è assegnata alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia in qualità di genitore collocatario.
6) Le spese di luce, acqua, gas, TARI saranno a carico del Sig. fino a quando la Sig.ra non si renderà Parte_2 Pt_1 economicamente indipendente e comunque per non oltre due anni dalla celebrazione dell'udienza.
7) Le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno a carico della Sig.ra quelle straordinarie saranno a carico Parte_1 del Sig. , in virtù della proprietà dell'immobile. Parte_2
8) Il marito fino a quando provvederà al pagamento delle utenze indicate nel punto 7, verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore. A decorrere dal momento che la sig.ra Pt_1 si renderà economicamente indipendente e trascorsi due anni dalla celebrazione dell'udienza, il marito verserà l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 600,00. In ogni caso
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato, secondo gli indici
ISTAT, ogni anno. I coniugi, inoltre, concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra e, a tal fine, Parte_1 il sig. si impegna, sin da ora, a sottoscrivere tutta la Pt_2 documentazione che dovesse rendersi necessaria, utile e/o opportuna ai fini del conseguimento da parte della moglie, del succitato assegno.
9) I coniugi reciprocamente dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento per loro stessi.
10) Su accordo di entrambi i coniugi, le spese straordinarie da sostenere per la figlia, sono a carico del padre. 11) I coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti e per l'eventuale espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a Vasto (CH) l'8/9/2001, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 12/8/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) Parte_2
l'08/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 86, parte II, serie A dell'anno 2001; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 669/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), e (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._2
a VASTO (CH), rappresentati e difesi dall'avv. BARBARA CARLUCCI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati.
2) La figlia minore, , è affidata ad entrambi i Persona_1 coniugi congiuntamente e vivrà insieme alla madre, presso la casa coniugale di proprietà di , sito a Vasto (CH) in Via Parte_2
SS 16 Nord n. 19.
3) Il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé, durante la settimana, ogni qual volta lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con la madre. In ogni caso il padre potrà vedere la figlia ed averla con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica.
Durante le ferie estive e le festività natalizie e pasquali, previo accordo tra i genitori, i figli trascorreranno le vacanze, per metà con la madre e per metà con il padre, alternando di anno in anno la settimana di Natale con la settimana di Capodanno.
4) I coniugi, di comune accordo, potranno variare i termini indicati ai punti sub 3), sempre nel rispetto delle reciproche esigenze e quelle dei propri figli.
5) La casa coniugale, di proprietà del coniuge sita Parte_2 in Vasto (CH) in Via SS 16 Nord n. 19, è assegnata alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia in qualità di genitore collocatario.
6) Le spese di luce, acqua, gas, TARI saranno a carico del Sig. fino a quando la Sig.ra non si renderà Parte_2 Pt_1 economicamente indipendente e comunque per non oltre due anni dalla celebrazione dell'udienza.
7) Le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno a carico della Sig.ra quelle straordinarie saranno a carico Parte_1 del Sig. , in virtù della proprietà dell'immobile. Parte_2
8) Il marito fino a quando provvederà al pagamento delle utenze indicate nel punto 7, verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore. A decorrere dal momento che la sig.ra Pt_1 si renderà economicamente indipendente e trascorsi due anni dalla celebrazione dell'udienza, il marito verserà l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 600,00. In ogni caso
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato, secondo gli indici
ISTAT, ogni anno. I coniugi, inoltre, concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra e, a tal fine, Parte_1 il sig. si impegna, sin da ora, a sottoscrivere tutta la Pt_2 documentazione che dovesse rendersi necessaria, utile e/o opportuna ai fini del conseguimento da parte della moglie, del succitato assegno.
9) I coniugi reciprocamente dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento per loro stessi.
10) Su accordo di entrambi i coniugi, le spese straordinarie da sostenere per la figlia, sono a carico del padre. 11) I coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti e per l'eventuale espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a Vasto (CH) l'8/9/2001, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 12/8/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) Parte_2
l'08/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 86, parte II, serie A dell'anno 2001; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini