TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via G. D'Annunzio, 2/26C, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Beltramini del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura
Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE
Conclusioni:
come nei rispettivi atti difensivi.
****
Motivi della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 19.02.2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo accertarsi il ritardo dell' nella definizione CP_1 CP_1 del procedimento amministrativo relativa alla richiesta della pensione anticipata “quota cento”, presentata in data 22.06.2021 e rigettata in data 10/5/2022, e condannarsi pertanto l' a risarcire il danno economico subito, consistente nella perdita degli CP_1 arretrati pensionistici relativi alla domanda di pensione “quota 100” che sarebbero spettati per il periodo tra la data in cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi (16 agosto 2021 o, al più tardi, il 20 settembre 2021) e il mese di ottobre 2022, considerato che la decorrenza della successiva richiesta di pensionamento “quota 102” è stata riconosciuta dall' solo dal mese di novembre 2022. CP_1
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1 chiedendone in subordine il rigetto.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti ed infine decisa in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
La disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “quota cento” è contenuta nell'art. 14, comma 1, D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019, il quale, nella formulazione vigente ratione temporis, disponeva: “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.».
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del ritardo dell' nella definizione del CP_1 procedimento amministrativo relativo alla domanda di pensione anticipata “Quota 100” presentata dal ricorrente in data 22 giugno 2021 (doc.2 ricorso), e per l'effetto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno economico subito per la perdita degli arretrati pensionistici che egli avrebbe potuto conseguire se il provvedimento dell' CP_1 di reiezione della domanda di pensione anticipata del 22/6/2021 fosse intervenuto entro il termine di legge previsto per la conclusione del procedimento (al più tardi 90 gg.).
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di rigetto dell'ente del 10.05.2022 (doc. 3 ricorso, doc.4 memoria) si fonda sulla rilevata carenza del requisito contributivo, in quanto “Il totale della contribuzione non sovrapposta è pari 37 aa 4 mm 25 gg.”, in luogo dei 38 anni di contribuzione richiesti dalla normativa sopra esaminata.
L'affermazione è corretta ed è provato e pacifico altresì in causa l'insussistenza, alla data della domanda amministrativa del 22/6/2021, del requisito contributivo anche tenuto conto della contribuzione versata nel 2012-2014 per attività di collaborazione e di quella versata nell'anno 1981 , non ricompresa nell' “ecocert” rilasciato dall' il 6/8/2020 CP_1
(cfr. estratto contributivo in atti).
Lo stesso ricorrente, in data 06/08/2020, aveva infatti richiesto all'ente convenuto l'estratto conto certificativo (doc. 2 ), il quale indicava, a quella data, una CP_1 contribuzione pari a 1807 contributi settimanali, equivalenti a 34 anni e 39 settimane di contribuzione. Alla medesima data, per raggiungere il requisito minimo contributivo, il ricorrente avrebbe dovuto versare ulteriori 3 anni e 13 settimane di contribuzione.
Orbene, nonostante l'autorizzazione rilasciata dall' al versamento di contribuzione CP_1 volontaria, i versamenti volontari successivamente effettuati dal ricorrente -nello specifico “n.3 settimane nel 2019, n.52 nel 2020 e n.13 settimane nel 2021”- non sono stati sufficienti a coprire il deficit contributivo.
La responsabilità esclusiva del mancato raggiungimento del requisito contributivo ricade sul ricorrente stesso, il quale ha volontariamente -o per errore del patronato- sospeso a marzo 2021 i versamenti volontari ai quali era stato autorizzato, nonostante la consapevolezza, a seguito dell' ricevuto il 6 agosto 2020, che la maturazione Pt_2 del requisito contributivo richiesto per accedere al pensionamento anticipato con “Quota
100” necessitava del versamento di ulteriori 3 anni e 13 settimane di contribuzione.
E' irrilevante il preteso ritardo dell' che solo in data 10/5/2022 ha concluso il CP_1 procedimento (con un provvedimento espresso di rigetto), atteso che nel procedimento amministrativo previdenziale vige la regola del cd.. silenzio rigetto e la domanda si intende respinta decorsi i termini di legge previsti per il suo esaurimento.
Anche qualora l' avesse provveduto nei termini fissati per il procedimento CP_1 amministrativo a respingere la domanda con un provvedimento espresso l'esito sarebbe stato comunque negativo, atteso che il ricorrente, in maniera evidente e documentata, non possedeva il requisito contributivo di legge, anche tenuto conto della contribuzione per attività di collaborazione degli anni 20212-2014 e per l'anno 1981 (che non compare nell' ecocert datato 6/8/2020), avendo egli spontaneamente interrotto i versamenti della contribuzione volontaria che ben sapeva di dover versare -e in quale misura- per poter accedere al pensionamento.
In ogni caso il danno lamentato dal ricorrente non è risarcibile nella specie in quanto non potrebbe di certo essere considerato conseguenza diretta ed immediata del preteso ritardo dell'ente (ex art. 1223 c.c.), atteso che risulta che il ricorrente ha interrotto il versamento della contribuzione volontaria già al primo semestre 2021 e non risulta -né è stato allegato dal ricorrente- che il ricorrente sia stato indotto a tale interruzione dall' o che l' CP_1 CP_1 abbia ingenerato l'affidamento che la contribuzione versata sarebbe stata sufficiente per accedere al pensionamento ”quota 100”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto allo stato degli atti.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Margherita Bossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via G. D'Annunzio, 2/26C, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Beltramini del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura
Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE
Conclusioni:
come nei rispettivi atti difensivi.
****
Motivi della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 19.02.2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo accertarsi il ritardo dell' nella definizione CP_1 CP_1 del procedimento amministrativo relativa alla richiesta della pensione anticipata “quota cento”, presentata in data 22.06.2021 e rigettata in data 10/5/2022, e condannarsi pertanto l' a risarcire il danno economico subito, consistente nella perdita degli CP_1 arretrati pensionistici relativi alla domanda di pensione “quota 100” che sarebbero spettati per il periodo tra la data in cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi (16 agosto 2021 o, al più tardi, il 20 settembre 2021) e il mese di ottobre 2022, considerato che la decorrenza della successiva richiesta di pensionamento “quota 102” è stata riconosciuta dall' solo dal mese di novembre 2022. CP_1
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1 chiedendone in subordine il rigetto.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti ed infine decisa in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
La disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “quota cento” è contenuta nell'art. 14, comma 1, D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019, il quale, nella formulazione vigente ratione temporis, disponeva: “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.».
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del ritardo dell' nella definizione del CP_1 procedimento amministrativo relativo alla domanda di pensione anticipata “Quota 100” presentata dal ricorrente in data 22 giugno 2021 (doc.2 ricorso), e per l'effetto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno economico subito per la perdita degli arretrati pensionistici che egli avrebbe potuto conseguire se il provvedimento dell' CP_1 di reiezione della domanda di pensione anticipata del 22/6/2021 fosse intervenuto entro il termine di legge previsto per la conclusione del procedimento (al più tardi 90 gg.).
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di rigetto dell'ente del 10.05.2022 (doc. 3 ricorso, doc.4 memoria) si fonda sulla rilevata carenza del requisito contributivo, in quanto “Il totale della contribuzione non sovrapposta è pari 37 aa 4 mm 25 gg.”, in luogo dei 38 anni di contribuzione richiesti dalla normativa sopra esaminata.
L'affermazione è corretta ed è provato e pacifico altresì in causa l'insussistenza, alla data della domanda amministrativa del 22/6/2021, del requisito contributivo anche tenuto conto della contribuzione versata nel 2012-2014 per attività di collaborazione e di quella versata nell'anno 1981 , non ricompresa nell' “ecocert” rilasciato dall' il 6/8/2020 CP_1
(cfr. estratto contributivo in atti).
Lo stesso ricorrente, in data 06/08/2020, aveva infatti richiesto all'ente convenuto l'estratto conto certificativo (doc. 2 ), il quale indicava, a quella data, una CP_1 contribuzione pari a 1807 contributi settimanali, equivalenti a 34 anni e 39 settimane di contribuzione. Alla medesima data, per raggiungere il requisito minimo contributivo, il ricorrente avrebbe dovuto versare ulteriori 3 anni e 13 settimane di contribuzione.
Orbene, nonostante l'autorizzazione rilasciata dall' al versamento di contribuzione CP_1 volontaria, i versamenti volontari successivamente effettuati dal ricorrente -nello specifico “n.3 settimane nel 2019, n.52 nel 2020 e n.13 settimane nel 2021”- non sono stati sufficienti a coprire il deficit contributivo.
La responsabilità esclusiva del mancato raggiungimento del requisito contributivo ricade sul ricorrente stesso, il quale ha volontariamente -o per errore del patronato- sospeso a marzo 2021 i versamenti volontari ai quali era stato autorizzato, nonostante la consapevolezza, a seguito dell' ricevuto il 6 agosto 2020, che la maturazione Pt_2 del requisito contributivo richiesto per accedere al pensionamento anticipato con “Quota
100” necessitava del versamento di ulteriori 3 anni e 13 settimane di contribuzione.
E' irrilevante il preteso ritardo dell' che solo in data 10/5/2022 ha concluso il CP_1 procedimento (con un provvedimento espresso di rigetto), atteso che nel procedimento amministrativo previdenziale vige la regola del cd.. silenzio rigetto e la domanda si intende respinta decorsi i termini di legge previsti per il suo esaurimento.
Anche qualora l' avesse provveduto nei termini fissati per il procedimento CP_1 amministrativo a respingere la domanda con un provvedimento espresso l'esito sarebbe stato comunque negativo, atteso che il ricorrente, in maniera evidente e documentata, non possedeva il requisito contributivo di legge, anche tenuto conto della contribuzione per attività di collaborazione degli anni 20212-2014 e per l'anno 1981 (che non compare nell' ecocert datato 6/8/2020), avendo egli spontaneamente interrotto i versamenti della contribuzione volontaria che ben sapeva di dover versare -e in quale misura- per poter accedere al pensionamento.
In ogni caso il danno lamentato dal ricorrente non è risarcibile nella specie in quanto non potrebbe di certo essere considerato conseguenza diretta ed immediata del preteso ritardo dell'ente (ex art. 1223 c.c.), atteso che risulta che il ricorrente ha interrotto il versamento della contribuzione volontaria già al primo semestre 2021 e non risulta -né è stato allegato dal ricorrente- che il ricorrente sia stato indotto a tale interruzione dall' o che l' CP_1 CP_1 abbia ingenerato l'affidamento che la contribuzione versata sarebbe stata sufficiente per accedere al pensionamento ”quota 100”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto allo stato degli atti.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Margherita Bossi