Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO I sezione Civile Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/ 2018 r.g.n. promossa da il sig. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Amodeo e Caterina Alfì;
- attore – CONTRO la (cod. fisc. , in persona del suo Presidente e legale r Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale;
- convenuto – Avente ad oggetto: opposizione atto ingiunzione di pagamento. Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa del 7 giugno 2024.
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 12 gennaio 2018, il sig. proponeva opposizione ex Parte_1 art. 3 RD n. 639/1910, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12394 del 10 novembre 2017, notificata in data 14 dicembre 2017, con la quale la ha intimato la restituzione, in proprio favore
Controparte_1 dell'importo di € 27.707,50, a seguito della procedura esecutiva azionata presso il Tribunale di Crotone dal sig. (creditore procedente) e nei confronti dell' (debitore CP_2 Controparte_3 esecutato) e della (terzo pignorato), conclusasi con ordinanza di assegnazione delle
Controparte_1 relative somme (l to di ingiunzione) in favore del creditore procedente. Si costituiva la contestando quanto asserito dall'opponente e chiariva che era stata
Controparte_1 costretta ad eff nto (di cui adesso richiedeva la restituzione) della somma ingiunta a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Crotone, nell'ambito della procedura esecutiva n. 162/2016 e nonostante la dichiarazione negativa del terzo pignorato
Controparte_1 dichiarazione alla quale succedeva contestazione ed il subprocedimento davanti al Giudice dell'Esecuzione di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato. Il GE presso il Tribunale di Crotone concedeva l'assegnazione di cui sopra, “rilevato che, sulla scorta della documentazione prodotta dal creditore procedente (decreti della nn. 2863 del 21/03/2016 e 5715 del
Controparte_1
19/05/2016, tutti successivi alla notifica del pignoramento del 17/02/2016), si può ritenere che, al momento della notifica del pignoramento il terzo pignorato, provvedendo alla liquidazione ed erogazione delle somme dovute prima di rendere la dichiarazione di rito, è venuto meno ai suoi obblighi di custodia e garanzia del credito e che la documentazione prodotta consente di poter considerare accertato l'obbligo del terzo nei confronti del debitore” . Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della sussistenza di un titolo valido, la è stata Controparte_1 tenuta ad onorare il titolo nei confronti del creditore procedente, liquidando l on il decreto n. 12394 del 10/11/2017, oggi opposto, con contestuale intimazione di restituzione e recupero delle medesime, ingiustamente liquidate all'Ass. ed al proprio legale rappresentante, il sig. CP_3
Parte_1 oltre nel rigetto della richiesta di sospensione del titolo. Con provvedimento del 18 maggio 2018, a scioglimento della riserva all'udienza in pari data, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, in assenza dei presupposti di legge. Controparte depositava inoltre richieste istruttorie con memoria ex art. 183 VI co., II termine c.p.c.; ma con provvedimento reso all'udienza dell'11 gennaio 2019, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni
Parte_1
La si è trovata ad ottemperare in virtù della posizione di terzo pignorato, e l'avvenuto CP_1 pa da parte dell'ente ha determinato il diritto al recupero di somme che sono risultate, successivamente, indebitamente percepite. In realtà, partendo da detta procedura esecutiva (che vedeva il sig. quale creditore CP_2 procedente), la ha, in prima battuta, manifestato la propria dichiarazione negativa, Controparte_1 evidenziando c era dovuto all (di cui l'opponente è legale Controparte_3 rappresentante), in quanto le strutture dell' erano state sottoposte a sequestro preventivo CP_3 ex art. 321 c.p.p., essendo stata inoltre sos azione al funzionamento delle relative strutture (per disabili) per un periodo di 18 mesi, in forza del decreti dirigenziali n. 10993, 10994 e 10995 del 21 settembre 2016. Pertanto nulla era dovuto alla per il prosieguo. Parte_2
Nel frattempo intervenivano gli ultimi pagamenti dovuti, alcuni di essi liquidati successivamente alla notificazione del pignoramento c/o terzi, ragion per cui la ha attivato le procedure di Controparte_1 recupero delle somme pagate due volte, una prima volta per via amministrativa al debitore esecutato, la seconda volta a seguito di ordinanza di assegnazione nei confronti del creditore procedente. Non si rinvengono attività dannose da parte dell'ente, che nonostante abbia effettuato dichiarazione di terzo negativa, si è vista notificare un'ordinanza di assegnazione di somme in favore del creditore della e, nella sua qualità di debitor debitoris, è stata costretta prima a pagare le Controparte_3
di assegnazione, salvo poi recuperarle, appunto, dal debitor debitoris (l'opponente nel presente giudizio) che, a sua volta, aveva già percepito le suddette somme. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata. Controparte ha sostenuto tra l'altro, che sussista difetto di legittimazione passiva in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata destinata ad un soggetto diverso rispetto all'effettivo debitore, ovvero l'associazione (già denominata ). CP_3 Controparte_4 tale profilo, l'op ituita di fondamento. In effetti, sia sul decreto opposto, sia nella parte premessa che nella parte dispositiva, il recupero di un credito della nei confronti della associazione (già denominata Controparte_1 CP_3 [...]
), in relazione alla liquidazione delle somme conseguenti alla < Controparte_4 a proc. es. n. 162/2016 del Tribunale di Crotone – Giudice dell'Esecuzione, in atti, che dispone il pagamento al sig. , creditore procedente c/ CP_5 Controparte_3 (già denominata ore esecutato) e Controparte_4 Controparte_1 della somma complessiva di € 27.707,50…>> (cfr., parte premessa decreto opposto). Ed infatti, l'ordine di pagamento delle suddette somme è rivolto, nella parte dispositiva, <
nato a [...] il [...] e residente a [...] ntante legale dell . Controparte_3
Tutte le altre questioni sollevata devono ritenersi assorbite dalla presente pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sul giudizio in epigrafe emarginato così provvede: Rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'ente opposto, in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 3809,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Catanzaro il 4 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone