Ordinanza 4 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/05/2018, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
013 ORDINANZA sul ricorso 5880/2013 proposto da: Piombo S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n.54, presso lo studio dell'avvocato Trotta Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bongiorni Fausto, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Piombo S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. Barosi Davide, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. da Palestrina n.19, presso lo studio dell'avvocato Tassone Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Rondinone Nicola, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PBO S.r.l. in Liquidazione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Romatt4 tua u.,)'0
- intimati -
avverso la sentenza n. 186/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal cons. VELLA PAOLA.
FATTI DI CAUSA
1. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla società Piombo s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del 27/6/2012 con cui ne è stato dichiarato il fallimento su istanza del P.M. e della società MO Piombo s.r.l. (ridenominata PBO s.r.l. in liquidazione a seguito di procedimento cautelare presso la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Milano), quest'ultima già usufruttuaria del marchio "Piombo" (in forza di contratto poi dichiarato risolto per sua colpa in sede arbitrale) nonché affittuaria di un ramo d'azienda della Piombo s.r.l. in liquidazione (che aveva chiesto la risoluzione del contratto per suo inadempimento).
2. Per quanto qui rileva, il giudice d'appello ha ritenuto: che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della MO Piombo s.r.l. era irrilevante, stante la concorrente iniziativa del pubblico ministero;
che pur tenendo conto del valore del marchio della società fallita (peraltro frutto di una stima soggettiva) e di altri crediti - anche risarcitori - indicati dalla reclamante (peraltro né liquidi né esigibili), l'attivo del patrimonio sociale sarebbe stato comunque insufficiente rispetto alla complessiva esposizione debitoria;
che il prospettato progetto commerciale di rilancio del marchio - riacquisito all'esito del contenzioso con la società istante - non trovava adeguato riscontro probatorio.
3. Avverso la sentenza d'appello, depositata il 17/1/2013 e notificata il 23/1/2013, la Piombo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, notificato in data 21/2/2013 alla società PBO s.r.l. in liquidazione, alla curatela fallimentare e al P.M., cui solo la società intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 L.F.», per avere il giudice d'appello trascurato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del creditore istante MO Piombo s.r.I., senza considerare che «l'iniziativa del Pubblico Ministero richiedente la dichiarazione di fallimento incontra dei limiti perché non ha alcuna portata vincolante ... soprattutto nel caso di specie», ove il P.M., «senza assumere alcuna conclusione in ordine alle difese svolte da Piombo Srl», era «rimasto del tutto assente» - presenta profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ed è comunque infondato.
1.1. Invero, ai fini dell'iniziativa del pubblico ministero - nel caso di specie ritualmente assunta ai sensi degli artt. 6 e 7 legge fall. - è necessario solo il deposito della relativa «richiesta», di per sé idonea e sufficiente (così come il «ricorso» del debitore o dei creditori) ad attivare il potere decisionale del tribunale;
peraltro, l'art. 15, co. 2, legge fall. prevede la vera e propria «convocazione» in udienza solo del debitore e degli eventuali creditori istanti, per il resto limitandosi ad aggiungere che «nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa»; in ogni caso il procedimento per la dichiarazione di fallimento non contempla un obbligo di effettiva partecipazione al procedimento delle parti interessate, una volta che sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti.
1.2. Si tratta del resto di un principio già affermato da questa Corte con riguardo al procedimento per dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, Sent. 18/5/2017, n. 12537: «nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare desistere all'istanza presentata»), sulla base di un orientamento consolidato in relazione ai procedimenti nei quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11223 del 21/05/2014, per cui «la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna»; Cass. Sez. 6 -1, Ord. n. 22567 del 02/10/2013, per cui «nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna»; conf. Cass. n. 25722/08).
2. Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 L.F.», presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza;
2.1. La ricorrente invero, dopo aver trascritto da pag. 11 a pag. 24 interi brani dell'originario reclamo, contesta errori non tanto di diritto, quanto di valutazione del marchio e dei crediti vantati (richiamando la lettera datata 3/5/2012 della Ciro Paone s.p.a., l'atto di costituzione di diritto di usufrutto temporaneo sul marchio dell'8/6/2010, l'ordinanza inibitoria del 16/4/2012 dalla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del tribunale di Milano, i crediti per spese giudiziali e arbitrali, il rigetto dell'istanza di fallimento nei confronti della propria controllante, il metodo reddituale basato sulle royalties ecc.), finendo così per attingere non già alla ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, bensì alla ricognizione della fattispecie concreta attraverso il materiale probatorio acquisito agli atti, che integra la tipica valutazione del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. n. 26110 del 2015 e n. 13238 del 2017), così ponendosi in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione rappresenta un rimedio impugnatorio a critica vincolata e cognizione determinata dall'ambito dei vizi dedotti, non già uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. Sez. U. Sent. n. 7931 del 2013; conf. Cass. nn. 14233/15, 959/15, 26860/14, 12264/14).
2.2. In ogni caso la Corte d'appello, con statuizione non censurata, ha rilevato che, pur tenendo conto delle poste attive indicate dal reclamante, l'attivo sarebbe risultato comunque insufficiente a coprire l'esposizione debitoria, e tale rilievo rende irrilevanti gli argomenti spesi a suffragio del motivo, avendo il giudice a quo fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. Sez. 1, Sent. n. 25167 del 07/12/2016; conf. Cass.n. 19414/17 e n. 13644/2013).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna &ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d z ricorrentk, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello