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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5043 2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Viale Gramsci n.19 presso lo studio degli avv.ti CAIANIELLO FRANCESCO MARIA e
ANNUNZIATA SUPINO , che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ATTORE
E
in persona del sindaco p.t. elett. dom. presso Controparte_1 P.IVA_1 la casa comunale in PIAZZA MUNICIPIO,1 NAPOLI unitamente all'avv.ROMANELLI
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 24.10.2024 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e come meglio articolate a verbale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di diffida n. 113568/21 emesso il 23.12.2021 e successivamente comunicato mediante raccomandata A/R dalla e dal Controparte_3
1 Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio del con il quale si Controparte_1 intimava allo stesso il pagamento forfettario della somma di € 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di indennità di occupazione dell'appartamento sito in
Napoli in via Casoria n.31, piano II, int.1, oltre ad € 150,00 al mese per l'occupazione successiva al 2/12/2016, nonché di rilasciare il citato immobile libero da persone e cose.
A sostegno dell'impugnazione l'istante deduceva i seguenti motivi :
1) nullità o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, in quanto eseguita a mezzo raccomandata AR, in luogo della notifica mediante ufficiale giudiziario che sarebbe prevista per l'ingiunzione ex RD 639/1910;
2) carenza di potere della società all'emissione dell'ingiunzione Controparte_2 fiscale, dal momento che il ricorso a tale strumento sarebbe circoscritto alle sole
Pubbliche Amministrazioni;
3) inesistenza o illegittimità del credito intimato in quanto l'attore aveva presentato istanza di condono edilizio n. 6029/10/1986, e nonostante lo stesso avesse aderito alla procedura semplificata per la definizione delle istanze di condono, depositando i moduli di autocertificazione acquisiti al prot. n. 1035515 del 30.12.2016, il
Comune non avrebbe provveduto ad esitare la stessa;
per contro il in CP_1 violazione degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985, che impongono la sospensione del procedimento amministrativo e sanzionatorio in pendenza della domanda di condono, avrebbe emesso e notificato al l'ingiunzione di pagamento in oggetto;
Pt_1
4) inammissibilità dell'ingiunzione fiscale difettando i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto fondato sul risarcimento dei danni derivanti da occupazione illegittima;
5) in via subordinata, la prescrizione del credito oggetto di intimazione, per gli anni precedenti al 2017, dovendo applicarsi all'indennità di occupazione richiesta il termine di prescrizione di 5 anni ex art 2948 c.c.
Pertanto chiedeva in accoglimento dell'opposizione di “accertare l'illiceità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria del e per l'effetto dichiarare Controparte_1 il diritto della parte attrice alla non debenza delle somme oggetto d'ingiunzione.”
Si costituiva, il che contestava radicalmente i motivi di Controparte_1 opposizione chiedendone il rigetto.
Concessi i termini dell'art 183 comma 6 c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, nella quale il GU rimetteva la causa in decisione con i termini dell'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2 Preliminarmente giova chiarire che l'atto impugnato, contenente la diffida al rilascio dell'immobile occupato dal ed al risarcimento dei danni per Parte_1
l'occupazione abusiva dello stesso, non costituisce, ad onta di quanto sostenuto dall'opponente, un ingiunzione di pagamento ex art 2 e 3 del RD 639/1910, dal momento che non solo non è fatta alcuna menzione nell'intestazione, e nel corpo dell'atto alle norme suddette, ma altresì nelle istruzioni al destinatario e negli avvertimenti resi , non è affatto indicato che l'atto, ove non impugnato nel termine di 30 g, acquisti efficacia di titolo esecutivo, legittimando l'instaurazione delle procedere esecutive anche nelle forme previste dal Dpr 602/73.
Pertanto si tratta di una mera diffida al rilascio del bene ed pagamento dell'indennità per occupazione abusiva ivi indicata, prodromica, ove il debitore non proceda ad ottemperare a quanto intimato, all'instaurazione di un procedimento contenzioso per l'accertamento del credito ed il rilascio dell'immobile.
Per l'effetto del tutto incongruenti sono i motivi di opposizione tesi a contestare la validità del procedimento notificatorio, in quanto non eseguito con le forme previste per gli atti giudiziari, e la carenza di potere di all'emissione del Controparte_2 provvedimento impugnato, atteso che tali censure si fondano sull'errata qualificazione di quest'ultimo quale ingiunzione fiscale.
Ed invero, una volta chiarito che l'atto impugnato costituisce una mera diffida al rilascio del bene ed pagamento dell'indennità per occupazione abusiva, ne consegue la legittimità della comunicazione a mezzo posta ordinaria;
né può dubitarsi della legittimazione di , quale società in house del Controparte_2
incaricata tra l'altro della gestione del patrimonio comunale e Controparte_1 della riscossione dei relativi crediti.
Analoghe valutazioni devono svolgersi per quanto concerne il motivo di opposizione con il quale si contesta l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, che sono propri dell'ingiunzione fiscale.
Nel merito giova osservare che l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del della costruzione eseguita in totale difformità o assenza CP_1 della concessione, emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 ( oggi sostituito dall'art. 31 del dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti anche penalmente illeciti e di prevenire ed elidere perduranti eventi dannosi per la collettività (cfr. Cass.
1693/2006); in particolare, essa colpisce il duplice comportamento illecito del privato che, dopo avere edificato un immobile in difformità della concessione (o in assenza di essa, senza aver ottenuto alcun provvedimento in sanatoria), non
3 ottemperi poi all'ordinanza di demolizione. Tale vicenda ablativo-sanzionatoria, caratterizzata dalla gratuità dell'acquisto in capo all'ente pubblico e dall'acquisizione ipso iure dell'immobile abusivo ("il bene e l'area di sedime ... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune"),a prescindere dalla trascrizione del provvedimento, si connota, altresì, per la natura originaria del relativo titolo d'acquisto essendo inconfigurabile, nella specie, una qualsivoglia vicenda di trasferimento dal precedente titolare del bene (ciò che caratterizza invece gli acquisti a titolo derivativo del diritto dominicale o di altro diritto reale limitato): questo, e non altro, risulta il significato da attribuire al sintagma normativo che predica l'acquisizione "di diritto", di talchè eventuali pesi o vincoli preesistenti sono destinati a caducarsi in uno con il caducarsi del precedente diritto dominicale, al di là ed a prescindere dell'eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione
(sulla natura originaria dell'acquisto del diritto de quo in capo all'ente pubblico, tra le altre, Cass. S.U. 12/06/1999, n. 322).
Tuttavia l'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del e la trascrizione dello stesso non preclude l'emissione successiva di un CP_1 provvedimento di condono, ove l'acquisizione non sia stata eseguita.
Ed infatti ai sensi dell'art. 43 L. 47/85 “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
Al riguardo è orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato che l'acquisizione gratuita al patrimonio del di un manufatto abusivo CP_1 determini una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita una delle due ipotesi previste dall'art. 43, l.
28 febbraio 1985 n. 47, ovvero la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici.
In altri termini ( cfr, Cons. di Stato, sent. n. 1080 del 25-10-1993; sent. n. 1756 dell'11.4.2014)) il condono degli abusi edilizi ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.
47, non è precluso, stante l'art. 43 cit., dal provvedimento di acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del né l'avvenuta trascrizione del CP_1 provvedimento sanzionatorio e neppure la semplice presa di possesso del bene, senza modificazioni della sua consistenza e destinazione, da parte del Comune;
l'acquisizione determina invece una situazione incompatibile con la sanatoria quando all'immissione in possesso siano seguite la demolizione dell'immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione ai fini pubblici.
4 Ciò significa che la “sanzione” dell'acquisizione - in quanto volta a ripristinare l'ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto - non può dirsi “eseguita” ai sensi e per gli effetti del citato art. 43 sino a quando non è intervenuta la demolizione o l'effettiva destinazione pubblica del bene;
sino a tale momento, dunque, potendo ancora intervenire la sanatoria, neppure può dirsi perfezionata la fattispecie acquisitiva in favore del CP_1
Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 39, comma 19, della legge n. 724 del
1994, che – nel riaprire i termini del condono edilizio – ha precisato che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994”.
In ordine agli effetti della presentazione dell'istanza di condono, dopo l'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del la CP_1 giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la presentazione della domanda di condono -nei termini di legge e con la prova dell'avvenuto pagamento dell'oblazione- aí sensi dell'art. 38,1. 28 febbraio 1985 n. 47, costituisce condizione necessaria e sufficiente per determinare la sospensione del procedimento rivolto alla applicazione della sanzione demolitoria, a prescindere dalla esistenza dei presupposti per l'accoglimento e per la stessa ammissibilità della domanda, con conseguente inibitoria dell'avvio di ogni attività repressiva , per opere che siano astrattamente sanabili, in presenza di istanza di condono che si trovi già agli atti dell'amministrazione. (ex plurimis: TAR Lazio, Roma, Sezione II bis, 9 gennaio 2018,
n. 155; 11 gennaio 2018, n. 333; 9 febbraio 2018, n. 1581; 6 dicembre 2017, n.
12038; 24 novembre 2017, n. 11667; 13 aprile 2017, n. 4582; 2 marzo 2017, n.
3060; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2017 n. 6140; Sez. IV, 21 ottobre
2013 n. 5090; T.A.R. Campania,14 gennaio 2016, n. 176; T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
II, 18 febbraio 2014 n. 2012; , Napoli, Sez. III 12 settembre 2018, Controparte_4
n. 5468; Sez. VII, 5 marzo 2014 n. 1317)
5 Ed infatti l'avvenuta presentazione delle istanze di condono comporta l'obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi sulle stesse prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant'è che, a norma degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi, perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, a ciò ostandovi anche i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (cfr. T.A.R. Lazio - Roma sez. I, 4.4.2012 n. 3101).
Nel caso di specie ,come risulta dallo stesso atto di diffida notificato, l'immobile in oggetto è stato acquisito al patrimonio indisponibile comunale, in quanto costruito senza la prescritta concessione edilizia;
tuttavia non essendo seguita nè la demolizione dell'immobile abusivo, né la destinazione ai fini pubblici, successivamente è stata presentato dall'attore istanza di condono edilizio, in forza della Legge 47/85 n. 6029/10/1986.
Con Deliberazione di G.C. n. 4981/2006 poi prorogata e modificata, il CP_1
ha attivato la procedura semplificata per la definizione delle istanze di
[...] condono edilizio pendenti nel territorio comunale, alla quale ha aderito lo stesso
, depositando i moduli di autocertificazione acquisiti al prot. n. Parte_1
1035515 del 30.12.2016 e provvedendo altresì su richiesta dell'ente all'integrazione della documentazione, ma allo stato, come confermato dallo stesso procuratore del tale istanza non risulta esitata dall'ente . Controparte_1
Ciò posto, va esclusa la legittimità della pretesa creditoria azionata dal CP_1
dal momento che in pendenza del procedimento di condono la PA non può
[...] esercitare il suoi poteri sanzionatori e repressivi, sicchè non può rivendicare la proprietà dell'immobile e la disponibilità del cespite, né può richiedere il risarcimento del danno per l'occupazione di un bene abusivo di cui è in corso il procedimento di sanatoria dell'illecito amministrativo.
Ciò in quanto l'ente è tenuto prioritariamente alla definizione di tale procedura, che consente al privato ove ricorrano i presupposti di legittimare la sua posizione,
6 potendo solo in caso di rigetto dell'istanza di condono riattivare i suoi poteri sanzionatori nei confronti del bene e dell'occupante sine titulo.
In definitiva quindi, sulla base dell'argomentazioni esposte l'opposizione va accolta e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata con la diffida impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna del al pagamento Controparte_1 delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore da € 5101,00 ad €
26.000,00, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate, ed alla limitata attività processuale svolta dalle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez.X, in persona del G.M., Dr. Maria Rosaria Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5043/2022 del R.G.A.C., , ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda;
per l'effetto dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dal con l'atto di diffida impugnato;
Controparte_1
2.condanna ed il in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante p.t. solidalmente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in €237,00 per esborsi, ed € 2540,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da corrispondere agli avv.ti Francesco M. Caianiello e Annunziata Supino, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 7.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
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