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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 Aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2428/2024 R.G vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mancini (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso C.F._1 lo stesso in Santa Maria Capua Vetere (CE), Trav. via Mario Fiore n. 17, il quale indica ai fini delle comunicazioni il numero di fax 0823-848292, nonché la pec: Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) res.te in Sassano (SA) alla via del Carmine snc,rapp.to e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dagli avv.ti Nicola Rivellese (C.F.: ), p.e.c. CodiceFiscale_3 Email_2
e (C.F.: , p.e.c. anche Parte_3 CodiceFiscale_4 Email_3 disgiuntamente tra loro;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.08.2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del
Lavoro, esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore del , CP_1 Controparte_2 ricoprendo, sin dal 1985, l' incarico di direttore del locale mercato ortofrutticolo all' ingrosso dapprima in via temporanea, e successivamente, quale vincitore di concorso interno per titoli e esami per la copertura
1 del relativo posto, nel quale risultava già inquadrato già dal 24.04.1990 con qualifica di istruttore amministrativo e trattamento economico pari al VI° livello di cui al DPR 347/1983 ; di essere stato, poi, assunto con contratto individuale di lavoro subordinato del 29.12.2006,Cat. D, trattamento economico D1; di essere stato erroneamente inquadrato perché in base alla legge e al regolamento comunale l' incarico avrebbe dovuto essere qualificato come proprio della carriera direttiva, e successivamente, di livello dirigenziale;
chiedeva quindi il riesame della posizione relativa al proprio profilo professionale, rivendicando il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa ai sensi dell'art.4 del D.M. 10 aprile 1970 - regolamento di attuazione della L.125/1959 - con condanna dell'Amministrazione all'attribuzione della relativa qualifica (D3 funzionario direttivo, ex VIII° posizione funzionale) a decorrere dal 24.04.1990 ed al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Con memoria depositata in data 16.01.2021, si costituiva l' resistente eccependo, per un verso, la drastica riduzione della portata del mercato ortofrutticolo all'ingrosso; dall'altro, contestando il possesso dei requisiti vantati dal ricorrente, il quale, tra l'altro, avrebbe prestato acquiescenza agli atti di CP_ inquadramento operati dell'Amministrazione. L convenuto negava, altresì, l'espletamento da parte del ricorrente di alcuni degli incarichi conferiti al Direttore del ngrosso dall'art.9 del Parte_4
Regolamento comunale ed invocava, in ogni caso, la prescrizione delle pretese avanzate.
Espletata CTU tecnico contabile al fine di quantificare le differenze retributive maturate a decorrere dal
24.04.1990, con sentenza n. 1275/2024, pubbl. il 24.06.2024, il giudice adito, stante la tardiva costituzione di parte convenuta rigettava l'eccezione di prescrizione e accoglieva la domanda nel merito, ai soli fini del riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica di direttore del mercato. Pertanto, utilizzando i conteggi del perito incaricato ha condannato il
[...]
, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 73.183,91 per Controparte_2 differenze retributive relative all'inquadramento richiesto dal 24/04/1990 al 31/12/22 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di lite oltre accessori e a pagamento delle spese di CTU.
Avverso la suindicata sentenza, con ricorso depositato in data 07.09.2025, ha proposto tempestivo appello il sollevando in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in Controparte_2 favore del giudice amministrativo. Ha evidenziato al proposito che la questione dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico del ricorrente mutando l'assetto organizzativo dell'Ente locale (cd.
Pianta organica) rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo della Campania e non del Tribunale ordinario. Ha poi contestato integralmente la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto al un inquadramento dirigenziale e un trattamento economico superiore rilevando che: CP_1
1) il non possiede i requisiti minimi (laurea) per accedere alla qualifica dirigenziale;
2) lo stesso non ha CP_1 mai svolto mansioni dirigenziali, essendo sottoposto al suo superiore gerarchico ( , Funzionario Persona_1 del II Settore); 3) l'inquadramento dirigenziale non è automatico, ma richiede un concorso pubblico;
4) la pianta organica del Comune non prevede una qualifica dirigenziale per il direttore del CP_2 CP_2 mercato ortofrutticolo. Ha sostenuto che il ricorrente è stato correttamente inquadrato nel livello/categoria, ab origine, all'atto dell'assunzione in servizio al comune di e Controparte_2 successivamente in seguito alle progressioni di carriera e che le mansioni alle quali il è stato adibito, CP_1 anche durante l'incarico di “direttore del mercato”, risultano essere equivalenti a quelle previste per la VI° qualifica funzionale;
ha impugnato l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il mercato ortofrutticolo di sarebbe di "particolare importanza" poiché tale circostanza non è mai Controparte_2 stata provata e il mercato in questione ha sempre avuto una rilevanza zonale, non regionale o provinciale;
2 ha eccepito la CTU accolta dal giudice di primo grado, ritenendola meramente esplorativa e priva di fondamento contestando sia l'an che il quantum delle differenze retributive calcolate, poiché non supportate da prove concrete;
infine ha reiterato l'eccezione di prescrizione per le richieste retributive e l' acquiescenza del dipendente che per anni ha accettato il proprio inquadramento senza contestarlo. Ha concluso chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Tar Campania ovvero rigettare la domanda di primo grado con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato regolarmente il contradittorio si è costituito che ha resistito al gravame chiedendone CP_1 il rigetto e ha proposto appello incidentale impugnando la sentenza di prime cure nella parte relativa alla quantificazione delle differenze retributive spettanti. Al proposito ha evidenziato una serie di errori
/omissioni documentali nel calcolo dei redditi da lavoro dipendente da parte del perito incaricato che hanno portato ad una riduzione indebita del credito in ragione di maggiori importi percepiti negli anni
2001, 2019, 2020, 2022. Ha chiesto pertanto una revisione della quantificazione delle differenze retributive e il riconoscimento di una somma maggiore pari a € 113.026,03, a fronte dei € 73.163,91 indicati nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, producendo, a supporto della sua richiesta, documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare le discrepanze nella ricostruzione dei redditi indicati dal CTU.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello principale è infondato ritenendo il Collegio che la sentenza gravata non meriti le censure proposte.
Va in primo luogo disatteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevato dal Comune appellante.
La fonte normativa sul riparto di giurisdizione in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è contenuta all'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Controversie relative ai rapporti di lavoro”, che al comma 1 assegna al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
Per un corretto inquadramento della questione relativa alla giurisdizione va inoltre ricordato che, l'art.69, comma 7°, T.U.n.165/2001 ( e prima l' art. 45, comma 17, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre per il periodo anteriore a tale data dispone che dette controversie restino di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva purché siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte, la norma contenuta nell'art. 69, settimo comma, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico
3 costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (cfr.
Cass. SS.UU. Ordinanza n. 2883 del 10/02/2006; cfr. anche Cass., SS.UU., Sent. n. 6573 del 24/03/2006).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che “è oramai consolidato il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (per tutte Cass. S.U.
3183/2012, Cass. S.U. 6102/2012 e Cass. S.U. 8520/2012).
Orbene nel caso di specie, viene incontrovertibilmente in rilievo un rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dovendosi intendere per amministrazioni pubbliche – secondo il testuale dettato legislativo – “tutte le amministrazioni dello Stato …, le Regioni, le Province, i Comuni …” (cfr. art.1, comma 2 T.U. richiamato dall'art.63 cui fa, a sua volta, espresso rinvio l'art.69, comma 7°, in esame). La domanda proposta riguarda la gestione di tale rapporto in relazione all' inquadramento professionale e al relativo trattamento economico spettante al ricorrente. Ciò posto si osserva che la situazione di fatto a cui si raccorda la pretesa dedotta in giudizio è rimasta nel tempo la medesima configurandosi una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e di fatto. Ed invero, il comportamento del CP_2 consistito nell' erroneo inquadramento del ricorrente per le sue funzioni di direttore del mercato ortofrutticolo era iniziato dalla sua assunzione nel 1985 e si era protratto negli anni successivi, prima e dopo il giugno del 1998 in maniera continua si dà doversi configurare come un'unica condotta permanente non suscettibile di alcuna suddivisione ai fini della giurisdizione.
L' unitarietà della domanda emerge altresì dalla circostanza che la stessa si fonda su un unico atto - ovvero il riconoscimento con deliberazioni regionali dell'“importanza del mercato” al quale si raccordano gli effetti economici vantati dall' attore - risalente ad un periodo precedente al 30 giugno 1998. La fonte del diritto preteso dal ricorrente all' inquadramento nella qualifica dirigenziale viene infatti individuata nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania e in particolare nella delibera n. 2608 del 26.05.1987 che ha riconosciuto il mercato ortofrutticolo di quale mercato all' ingrosso a carattere Controparte_2 regionale sicché appare evidente l' esigenza di concentrare dinnanzi ad un unico giudice la tutela richiesta con la domanda che resterebbe frustata se a conoscere della effetti riconducibili alla diversa qualificazione dell' importanza del mercato dovessero essere giudici di ordini diversi.
La matrice unitaria che giustifica le soluzioni di questi casi diversi, tra i quali si iscrive quello oggetto dell' odierna decisione, è fornita dai principi espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità in riferimento al valore della concentrazione della tutela giurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio costituzionale del giusto processo e come premessa di un più impegnativo corollario che è rappresentato dal principio di tendenziale unicità della giurisdizione al fine di non rendere difficile la tutela dei diritti ( Cass., Sez. Unite, 17 novembre n. 24078, 16 novembre 2007 n. 23731, 26 luglio 2005 n. 15660).
A ciò va aggiunto che nella fattispecie in esame, la controversia non ha ad oggetto la modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente locale né la creazione ex novo di una posizione dirigenziale, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente ad un determinato inquadramento e al relativo trattamento economico, in virtù di norme e atti amministrativi già esistenti (quali il D.M. 10 aprile 1970 e la delibera regionale del 1987).
4 Pertanto, la pretesa dell'interessato non implica l'esercizio di poteri discrezionali da parte della Pubblica
Amministrazione né investe profili di macro-organizzazione, ma si configura come una domanda patrimoniale avente ad oggetto un diritto soggettivo derivante da fonti normative. Il giudice adìto è chiamato ad accertare se sussistano i presupposti per riconoscere al ricorrente una posizione economico- giuridica equivalente a quella dirigenziale, senza alcun effetto costitutivo sull'ordinamento interno dell'Ente.
Conseguentemente, in applicazione dei principi generali in materia di pubblico impiego privatizzato (D.lgs.
n. 165/2001), la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro, trattandosi di una controversia relativa a diritti soggettivi patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro di natura contrattuale, anche con riferimento al periodo antecedente al 30 giugno 1998, alla luce dell'unitarietà della domanda.
Nel merito questo Collegio condivide le argomentazioni espresse dal Giudice di prime cure e ritiene fondata la pretesa.
Il ricorrente ha esposto sin dal ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato attività lavorativa in favore del ricoprendo dal 24.04.1990 il posto di direttore del mercato ortofrutticolo Controparte_2 all' ingrosso con trattamento economico pari alla VI qualifica funzionale ex DPR 347/83; ha quindi lamentato che gli inquadramenti effettuati dal erano stati erronei dato che l' incarico, in base alle CP_2 norme vigenti, avrebbe dovuto essere qualificato come proprio della carriera direttiva e successivamente di livello dirigenziale con il conseguente trattamento economico;
ha così domandato, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l' inquadramento in termini pari a quelli dei funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa ai sensi dell'art.4 del D.M. 10 aprile 1970, con decorrenza dalla data di assunzione e con tutte le conseguenti pronunce economiche.
Occorre rilevare che l'appellante sin dal primo grado ha sostenuto che il trattamento economico e giuridico del dipendente con qualifica di direttore del mercato è regolato dall' Ente gestore ai sensi dell'art.8, comma
4, del regolamento comunale del mercato ortofrutticolo approvato con DCC n. 123 del 1982. Di conseguenza ha dedotto che spettava al Comune stabilire l'inquadramento del Direttore del Mercato, come in effetti è avvenuto nella qualifica di VI° livello, con trattamento economico di pari livello, in conformità al
D.P.R. n.347/1983.
Il Tribunale ha, però, giustamente osservato che l' autonomia normativa del Comune può incontrare rilevanti limitazioni che discendono da altre fonti di diritto di carattere primario.
Nella specie rileva la legge n. 125 del 1959 ( recante "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici") che all'art. 8 comma 1 dispone che" "Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la
Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato" e nel comma successivo, alla lett. f) prescrive che nel detto regolamento tipo siano stabilite le norme relative: "ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione".
Il regolamento tipo a suo tempo approvato con DM del 10 aprile 1970 all' art. 4 recava pertanto norme relative al direttore di mercato. In tale articolo, fermo restando che la nomina è riservata all' ente gestore, vi si stabiliscono i titoli di ammissione e le modalità per la copertura de posto, e in particolare, si dispone in
5 ordine al trattamento del direttore;
trattamento che, pur regolato dalle norme del personale degli Enti gestori dei mercati, ove siano enti pubblici, non può essere inferiore – nei mercati gestiti da Comuni capoluogo di provincia e quelli qualificati di rilevante importanza – a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.
La ricognizione normativa mostra che, con riguardo ai direttori dei mercati all' ingrosso, la regolamentazione dell' ente comunale incontra non solo il limite specifico costituito dall' equiparazione ai fini del trattamento riservato al direttore di mercato, ma più in generale, il limite per il quale tale equiparazione presuppone o una circostanza oggettiva , cioè l' essere il mercato situato in un capoluogo di provincia, ovvero un riconoscimento formale relativo all' importanza che il mercato assume anche a prescindere dalla detta ubicazione. Rispetto a tale prescrizione, dunque, non può assumere per se rilevanza la disposizione del regolamento comunale che prevede la parificazione del trattamento giuridico ed economico a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad un unità amministrativa ( art. 4, comma 10): questo perché se non ricorre l ' ipotesi del mercato di un capoluogo di provincia in tanto si può avere una legittima equiparazione conforme al regolamento tipo suddetto in quanto intervenga il riconoscimento formale previsto dal DM del 1970.
Parte appellante ha eccepito che il mercato ortofrutticolo di non era mai stato dichiarato Controparte_2 di particolare importanza tanto che il aveva bandito il relativo concorso richiedendo la qualifica di CP_2
VI° livello. Ha piuttosto sostenuto che tale mercato abbia sin dagli anni '90 svolto la sua attività incentrandosi prevalentemente nella vendita ai cittadini ed ai consumatori al dettaglio, anche per il diffondersi di nuovi centri commerciali e per la istituzione di Poli Ortofrutticoli di rilevanza provinciale e regionale;
inoltre ha sostenuto che all' attore non avrebbe potuto essere attribuito un diverso trattamento per l'assenza di titoli di studio ( essendo solo in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e non di laurea) e per non aver mai svolto in concreto compiti propri dei dirigenti.
Le censure sono destituite di fondamento.
Il Dpr 15 gennaio 1972 n.
7 - nel prevedere il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati- ha disposto il decentramento dei poteri organizzativi riguardanti tale materia ( artt. 1 e 4) dagli organi centrali e periferici dello Stato alle Regioni, cosi attuando anche in tale settore le prescrizioni dettate dall' art. 117 Cost.
Nel nuovo contesto assumono dunque decisivo rilievo le determinazioni della Giunta regionale della
Campania n. 2608/1987 dove viene specificato che il costituisce un mercato Controparte_2 all' ingrosso a carattere regionale. La valenza regionale è stata riferita al ruolo specifico assunto dal mercato di all' interno del generale piano agro-alimentare della regione come struttura strategica Controparte_2 per la distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli a livello sovracomunale: ciò aveva peraltro richiesto l' adeguamento delle relative strutture annonarie e l' avvio di un contemporaneo processo di adeguamento culturale degli operatori all' ingrosso e quindi una qualificazione professionale e una capacità imprenditoriale.
Il ricorrente ha pertanto provato che la Giunta della ha sancito la particolare valenza del Controparte_4 mercato ortofrutticolo all'ingrosso del , in quanto elemento essenziale nella Controparte_2 aggregazione e selezione dei prodotti in vista della loro distribuzione all'interno della regione. Lo stesso ha altresì dimostrato che detta qualificazione è rimasta immutata nel tempo depositando un attestato della stessa Giunta Regionale Campania in data 03.02.2020 che qualifica il mercato in parola senz'altro, di particolare importanza per l'economia della costiera Sorrentina.
6 Alla luce della natura e della rilevanza del Mercato Ortofrutticolo di Piano di Sorrento, espressamente qualificato dalla come mercato di particolare importanza, non può essere negata la Controparte_4 peculiare rilevanza funzionale delle mansioni svolte dal ricorrente, con conseguente equiparazione della funzione del direttore a quella di dirigente di unità amministrativa.
In tale contesto, risultano superate e prive di decisività le censure formulate dall'Amministrazione appellante in ordine alla pretesa mancanza dei requisiti formali di accesso alla qualifica dirigenziale (come il possesso del titolo di laurea), alla mancata formale attribuzione della qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico, alla circostanza che il non abbia mai rivestito formalmente ruoli apicali, essendo CP_1 sottoposto gerarchicamente al Funzionario del II Settore, , nonché alla pretesa acquiescenza Persona_1 dell' appellante circa la sua posizione in pianta organica.
Tali deduzioni, infatti, non incidono sull'accertamento sostanziale delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, che – come riconosciuto anche dal primo giudice – si collocano ben oltre l'inquadramento contrattuale formalmente attribuito, assumendo i caratteri propri di un incarico di direzione con responsabilità gestionale, organizzativa e funzionale su struttura pubblica complessa di rilievo sovracomunale.
In forza di ciò, il diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale discende direttamente dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 4 del D.M. 10 aprile 1970, che attribuisce al direttore dei mercati di particolare importanza uno status funzionale ed economico equiparabile a quello dei dirigenti, senza necessità di concorso né di formale inquadramento organico, trattandosi di effetto diretto e automatico del tipo di funzioni esercitate.
Per tale ragione, quindi, anche la censura riguardante l'asserita mancanza di un posto di direttore del mercato ortofrutticolo con qualifica dirigenziale all' interno della pianta organica del CP_2 CP_2
non coglie nel segno e risulta priva di fondamento.
[...]
Come è stato osservato, inoltre, l'art. 4 del D.M. 10 aprile 1970, che riconosce al direttore di mercato ortofrutticolo di particolare importanza un trattamento economico assimilabile a quello dei funzionari della carriera direttiva, deve essere oggi letto in coordinamento con l'evoluzione del sistema di classificazione del pubblico impiego. Tale disposizione è stata successivamente integrata nel nuovo sistema delineato dal
D.P.R. n. 347/1983, che ha previsto un inquadramento per mansioni e introdotto la VIII° qualifica funzionale per i capi servizio, comprendendo tra essi anche la figura del Direttore di mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Successivamente, con il CCNL del 31.03.1999, tale qualifica è confluita nella categoria giuridica
D, posizione economica D3, come confermato dall'Allegato A del contratto.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione in quanto la sua costituzione in giudizio è avvenuta tardivamente. Risulta, infatti, che l'atto di costituzione è stato effettivamente depositato solo in data 16.01.2021, successivamente sia al termine perentorio previsto dall'art. 416 c.p.c. sia alla prima udienza svoltasi il 13.01.2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dal il tentativo di deposito effettuato in data 11.01.2021 non CP_2 può ritenersi valido, come risulta dalla stessa ricevuta prodotta in giudizio dalla quale si evince l'esito negativo della procedura: il contenuto risultava infatti “non aderente alle specifiche”, in quanto l'algoritmo della firma del certificato era “non valido”. Il messaggio del sistema evidenzia chiaramente l'errore:
“Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del certificato non valido. Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti. Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. Di conseguenza, mancando un deposito conforme alle specifiche
7 tecniche richieste per il perfezionamento della costituzione processuale, il contenuto trasmesso in quella data non veniva correttamente acquisito dal sistema informatico del Tribunale e parte appellante deve ritenersi decaduta da ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, inclusa l'eccezione di prescrizione.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha riconosciuto in capo al sig. il diritto all' inquadramento CP_1 nella qualifica dirigenziale (D3 funzionario direttivo, ex VIII° posizione funzionale) con conseguente fondatezza della pretesa relativa alle differenze retributive conseguenti al diverso e superiore inquadramento dal 24.04.1990.
L' appello incidentale, invece, è fondato e può essere accolto.
CP_ La difesa del ha censurato la sentenza di prime cure nella parte relativa alla quantificazione delle differenze retributive. In particolare, ha sostenuto che la relazione del CTU presenta evidenti errori nella determinazione dei redditi percepiti dal ricorrente per gli anni 2001, 2019, 2020 e 2022 che hanno portato ad un indebito abbattimento del credito per le differenze retributive spettanti. Nel dettaglio, ha evidenziato che per l'anno 2001, vi è stata una conversione errata da lire a euro, che ha portato a un maggior importo laddove l'Ausiliare ha moltiplicato – anziché dividere – l'importo in Lire (35.763.000) per il coefficiente di conversione (1 euro = 1936,27 lire), ottenendo l'errato valore di € 69.246,824 . Per gli anni 2019, 2020 e
2022, invece sono stati indistintamente considerati tutti i redditi in luogo del solo reddito da lavoro dipendente risultando per errore i valori di € 35.044,00 per l' anno 2019, €.34.874,00 per l' anno 2020 e €
31.916,62 per l' anno 2022. Ha evidenziato che, gli errori dell'Ausiliario sono stati una conseguenza di altrettanti errori contenuti a monte nella certificazione di situazione reddituale rilasciata dall'
Amministrazione finanziaria rispetto alla quale l'odierno appellante incidentale presentava in data
08.08.2024 istanza di correzione in autotutela.
Il ricorrente ha provato che l'Agenzia delle Entrate ha confermato tali discrepanze, e ha provveduto a rettificare gli importi rilasciando un nuovo certificato attestante quali redditi effettivamente percepiti: €
18.470,00 per il 2001, € 26.594,00 per il 2019 ed € 27.024,00 per l'anno 2020. Per l'annualità 2022 ha invece depositato Certificazione Unica 2023 da cui si evince un reddito prodotto pari ad € 25.667,46.
In conseguenza, la corretta quantificazione, basata sui dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (nuova certificazione di situazione reddituale, rilasciata da Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli,
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia, nr.0336298.25-11-2024.U e Certificazione Unica 2023 relativa all' anno 2022), porta ad un complessivo importo per differenze retributive pari alla maggior somma di € 113.026,03 in luogo dei € 73.163,91 riconosciuti in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla in persona del Sindaco p.t.; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_1 che conferma nel resto, condanna il al pagamento della somma di € Controparte_2
113.026,03 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti all'effettivo soddisfo.
8 3) Condanna la in persona del Sindaco p.t al pagamento delle spese grado, che Parte_1 liquida in € 6.500,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato rispetto a quello già versato per l'appello principale ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr. 115/2002, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228.
Così deciso in Napoli, il 10 Aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 Aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2428/2024 R.G vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mancini (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso C.F._1 lo stesso in Santa Maria Capua Vetere (CE), Trav. via Mario Fiore n. 17, il quale indica ai fini delle comunicazioni il numero di fax 0823-848292, nonché la pec: Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) res.te in Sassano (SA) alla via del Carmine snc,rapp.to e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dagli avv.ti Nicola Rivellese (C.F.: ), p.e.c. CodiceFiscale_3 Email_2
e (C.F.: , p.e.c. anche Parte_3 CodiceFiscale_4 Email_3 disgiuntamente tra loro;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.08.2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del
Lavoro, esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore del , CP_1 Controparte_2 ricoprendo, sin dal 1985, l' incarico di direttore del locale mercato ortofrutticolo all' ingrosso dapprima in via temporanea, e successivamente, quale vincitore di concorso interno per titoli e esami per la copertura
1 del relativo posto, nel quale risultava già inquadrato già dal 24.04.1990 con qualifica di istruttore amministrativo e trattamento economico pari al VI° livello di cui al DPR 347/1983 ; di essere stato, poi, assunto con contratto individuale di lavoro subordinato del 29.12.2006,Cat. D, trattamento economico D1; di essere stato erroneamente inquadrato perché in base alla legge e al regolamento comunale l' incarico avrebbe dovuto essere qualificato come proprio della carriera direttiva, e successivamente, di livello dirigenziale;
chiedeva quindi il riesame della posizione relativa al proprio profilo professionale, rivendicando il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa ai sensi dell'art.4 del D.M. 10 aprile 1970 - regolamento di attuazione della L.125/1959 - con condanna dell'Amministrazione all'attribuzione della relativa qualifica (D3 funzionario direttivo, ex VIII° posizione funzionale) a decorrere dal 24.04.1990 ed al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Con memoria depositata in data 16.01.2021, si costituiva l' resistente eccependo, per un verso, la drastica riduzione della portata del mercato ortofrutticolo all'ingrosso; dall'altro, contestando il possesso dei requisiti vantati dal ricorrente, il quale, tra l'altro, avrebbe prestato acquiescenza agli atti di CP_ inquadramento operati dell'Amministrazione. L convenuto negava, altresì, l'espletamento da parte del ricorrente di alcuni degli incarichi conferiti al Direttore del ngrosso dall'art.9 del Parte_4
Regolamento comunale ed invocava, in ogni caso, la prescrizione delle pretese avanzate.
Espletata CTU tecnico contabile al fine di quantificare le differenze retributive maturate a decorrere dal
24.04.1990, con sentenza n. 1275/2024, pubbl. il 24.06.2024, il giudice adito, stante la tardiva costituzione di parte convenuta rigettava l'eccezione di prescrizione e accoglieva la domanda nel merito, ai soli fini del riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica di direttore del mercato. Pertanto, utilizzando i conteggi del perito incaricato ha condannato il
[...]
, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 73.183,91 per Controparte_2 differenze retributive relative all'inquadramento richiesto dal 24/04/1990 al 31/12/22 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di lite oltre accessori e a pagamento delle spese di CTU.
Avverso la suindicata sentenza, con ricorso depositato in data 07.09.2025, ha proposto tempestivo appello il sollevando in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in Controparte_2 favore del giudice amministrativo. Ha evidenziato al proposito che la questione dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico del ricorrente mutando l'assetto organizzativo dell'Ente locale (cd.
Pianta organica) rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo della Campania e non del Tribunale ordinario. Ha poi contestato integralmente la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto al un inquadramento dirigenziale e un trattamento economico superiore rilevando che: CP_1
1) il non possiede i requisiti minimi (laurea) per accedere alla qualifica dirigenziale;
2) lo stesso non ha CP_1 mai svolto mansioni dirigenziali, essendo sottoposto al suo superiore gerarchico ( , Funzionario Persona_1 del II Settore); 3) l'inquadramento dirigenziale non è automatico, ma richiede un concorso pubblico;
4) la pianta organica del Comune non prevede una qualifica dirigenziale per il direttore del CP_2 CP_2 mercato ortofrutticolo. Ha sostenuto che il ricorrente è stato correttamente inquadrato nel livello/categoria, ab origine, all'atto dell'assunzione in servizio al comune di e Controparte_2 successivamente in seguito alle progressioni di carriera e che le mansioni alle quali il è stato adibito, CP_1 anche durante l'incarico di “direttore del mercato”, risultano essere equivalenti a quelle previste per la VI° qualifica funzionale;
ha impugnato l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il mercato ortofrutticolo di sarebbe di "particolare importanza" poiché tale circostanza non è mai Controparte_2 stata provata e il mercato in questione ha sempre avuto una rilevanza zonale, non regionale o provinciale;
2 ha eccepito la CTU accolta dal giudice di primo grado, ritenendola meramente esplorativa e priva di fondamento contestando sia l'an che il quantum delle differenze retributive calcolate, poiché non supportate da prove concrete;
infine ha reiterato l'eccezione di prescrizione per le richieste retributive e l' acquiescenza del dipendente che per anni ha accettato il proprio inquadramento senza contestarlo. Ha concluso chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Tar Campania ovvero rigettare la domanda di primo grado con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato regolarmente il contradittorio si è costituito che ha resistito al gravame chiedendone CP_1 il rigetto e ha proposto appello incidentale impugnando la sentenza di prime cure nella parte relativa alla quantificazione delle differenze retributive spettanti. Al proposito ha evidenziato una serie di errori
/omissioni documentali nel calcolo dei redditi da lavoro dipendente da parte del perito incaricato che hanno portato ad una riduzione indebita del credito in ragione di maggiori importi percepiti negli anni
2001, 2019, 2020, 2022. Ha chiesto pertanto una revisione della quantificazione delle differenze retributive e il riconoscimento di una somma maggiore pari a € 113.026,03, a fronte dei € 73.163,91 indicati nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, producendo, a supporto della sua richiesta, documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare le discrepanze nella ricostruzione dei redditi indicati dal CTU.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello principale è infondato ritenendo il Collegio che la sentenza gravata non meriti le censure proposte.
Va in primo luogo disatteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevato dal Comune appellante.
La fonte normativa sul riparto di giurisdizione in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è contenuta all'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Controversie relative ai rapporti di lavoro”, che al comma 1 assegna al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
Per un corretto inquadramento della questione relativa alla giurisdizione va inoltre ricordato che, l'art.69, comma 7°, T.U.n.165/2001 ( e prima l' art. 45, comma 17, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre per il periodo anteriore a tale data dispone che dette controversie restino di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva purché siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte, la norma contenuta nell'art. 69, settimo comma, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico
3 costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (cfr.
Cass. SS.UU. Ordinanza n. 2883 del 10/02/2006; cfr. anche Cass., SS.UU., Sent. n. 6573 del 24/03/2006).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che “è oramai consolidato il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (per tutte Cass. S.U.
3183/2012, Cass. S.U. 6102/2012 e Cass. S.U. 8520/2012).
Orbene nel caso di specie, viene incontrovertibilmente in rilievo un rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dovendosi intendere per amministrazioni pubbliche – secondo il testuale dettato legislativo – “tutte le amministrazioni dello Stato …, le Regioni, le Province, i Comuni …” (cfr. art.1, comma 2 T.U. richiamato dall'art.63 cui fa, a sua volta, espresso rinvio l'art.69, comma 7°, in esame). La domanda proposta riguarda la gestione di tale rapporto in relazione all' inquadramento professionale e al relativo trattamento economico spettante al ricorrente. Ciò posto si osserva che la situazione di fatto a cui si raccorda la pretesa dedotta in giudizio è rimasta nel tempo la medesima configurandosi una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e di fatto. Ed invero, il comportamento del CP_2 consistito nell' erroneo inquadramento del ricorrente per le sue funzioni di direttore del mercato ortofrutticolo era iniziato dalla sua assunzione nel 1985 e si era protratto negli anni successivi, prima e dopo il giugno del 1998 in maniera continua si dà doversi configurare come un'unica condotta permanente non suscettibile di alcuna suddivisione ai fini della giurisdizione.
L' unitarietà della domanda emerge altresì dalla circostanza che la stessa si fonda su un unico atto - ovvero il riconoscimento con deliberazioni regionali dell'“importanza del mercato” al quale si raccordano gli effetti economici vantati dall' attore - risalente ad un periodo precedente al 30 giugno 1998. La fonte del diritto preteso dal ricorrente all' inquadramento nella qualifica dirigenziale viene infatti individuata nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania e in particolare nella delibera n. 2608 del 26.05.1987 che ha riconosciuto il mercato ortofrutticolo di quale mercato all' ingrosso a carattere Controparte_2 regionale sicché appare evidente l' esigenza di concentrare dinnanzi ad un unico giudice la tutela richiesta con la domanda che resterebbe frustata se a conoscere della effetti riconducibili alla diversa qualificazione dell' importanza del mercato dovessero essere giudici di ordini diversi.
La matrice unitaria che giustifica le soluzioni di questi casi diversi, tra i quali si iscrive quello oggetto dell' odierna decisione, è fornita dai principi espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità in riferimento al valore della concentrazione della tutela giurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio costituzionale del giusto processo e come premessa di un più impegnativo corollario che è rappresentato dal principio di tendenziale unicità della giurisdizione al fine di non rendere difficile la tutela dei diritti ( Cass., Sez. Unite, 17 novembre n. 24078, 16 novembre 2007 n. 23731, 26 luglio 2005 n. 15660).
A ciò va aggiunto che nella fattispecie in esame, la controversia non ha ad oggetto la modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente locale né la creazione ex novo di una posizione dirigenziale, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente ad un determinato inquadramento e al relativo trattamento economico, in virtù di norme e atti amministrativi già esistenti (quali il D.M. 10 aprile 1970 e la delibera regionale del 1987).
4 Pertanto, la pretesa dell'interessato non implica l'esercizio di poteri discrezionali da parte della Pubblica
Amministrazione né investe profili di macro-organizzazione, ma si configura come una domanda patrimoniale avente ad oggetto un diritto soggettivo derivante da fonti normative. Il giudice adìto è chiamato ad accertare se sussistano i presupposti per riconoscere al ricorrente una posizione economico- giuridica equivalente a quella dirigenziale, senza alcun effetto costitutivo sull'ordinamento interno dell'Ente.
Conseguentemente, in applicazione dei principi generali in materia di pubblico impiego privatizzato (D.lgs.
n. 165/2001), la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro, trattandosi di una controversia relativa a diritti soggettivi patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro di natura contrattuale, anche con riferimento al periodo antecedente al 30 giugno 1998, alla luce dell'unitarietà della domanda.
Nel merito questo Collegio condivide le argomentazioni espresse dal Giudice di prime cure e ritiene fondata la pretesa.
Il ricorrente ha esposto sin dal ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato attività lavorativa in favore del ricoprendo dal 24.04.1990 il posto di direttore del mercato ortofrutticolo Controparte_2 all' ingrosso con trattamento economico pari alla VI qualifica funzionale ex DPR 347/83; ha quindi lamentato che gli inquadramenti effettuati dal erano stati erronei dato che l' incarico, in base alle CP_2 norme vigenti, avrebbe dovuto essere qualificato come proprio della carriera direttiva e successivamente di livello dirigenziale con il conseguente trattamento economico;
ha così domandato, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l' inquadramento in termini pari a quelli dei funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa ai sensi dell'art.4 del D.M. 10 aprile 1970, con decorrenza dalla data di assunzione e con tutte le conseguenti pronunce economiche.
Occorre rilevare che l'appellante sin dal primo grado ha sostenuto che il trattamento economico e giuridico del dipendente con qualifica di direttore del mercato è regolato dall' Ente gestore ai sensi dell'art.8, comma
4, del regolamento comunale del mercato ortofrutticolo approvato con DCC n. 123 del 1982. Di conseguenza ha dedotto che spettava al Comune stabilire l'inquadramento del Direttore del Mercato, come in effetti è avvenuto nella qualifica di VI° livello, con trattamento economico di pari livello, in conformità al
D.P.R. n.347/1983.
Il Tribunale ha, però, giustamente osservato che l' autonomia normativa del Comune può incontrare rilevanti limitazioni che discendono da altre fonti di diritto di carattere primario.
Nella specie rileva la legge n. 125 del 1959 ( recante "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici") che all'art. 8 comma 1 dispone che" "Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la
Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato" e nel comma successivo, alla lett. f) prescrive che nel detto regolamento tipo siano stabilite le norme relative: "ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione".
Il regolamento tipo a suo tempo approvato con DM del 10 aprile 1970 all' art. 4 recava pertanto norme relative al direttore di mercato. In tale articolo, fermo restando che la nomina è riservata all' ente gestore, vi si stabiliscono i titoli di ammissione e le modalità per la copertura de posto, e in particolare, si dispone in
5 ordine al trattamento del direttore;
trattamento che, pur regolato dalle norme del personale degli Enti gestori dei mercati, ove siano enti pubblici, non può essere inferiore – nei mercati gestiti da Comuni capoluogo di provincia e quelli qualificati di rilevante importanza – a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.
La ricognizione normativa mostra che, con riguardo ai direttori dei mercati all' ingrosso, la regolamentazione dell' ente comunale incontra non solo il limite specifico costituito dall' equiparazione ai fini del trattamento riservato al direttore di mercato, ma più in generale, il limite per il quale tale equiparazione presuppone o una circostanza oggettiva , cioè l' essere il mercato situato in un capoluogo di provincia, ovvero un riconoscimento formale relativo all' importanza che il mercato assume anche a prescindere dalla detta ubicazione. Rispetto a tale prescrizione, dunque, non può assumere per se rilevanza la disposizione del regolamento comunale che prevede la parificazione del trattamento giuridico ed economico a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad un unità amministrativa ( art. 4, comma 10): questo perché se non ricorre l ' ipotesi del mercato di un capoluogo di provincia in tanto si può avere una legittima equiparazione conforme al regolamento tipo suddetto in quanto intervenga il riconoscimento formale previsto dal DM del 1970.
Parte appellante ha eccepito che il mercato ortofrutticolo di non era mai stato dichiarato Controparte_2 di particolare importanza tanto che il aveva bandito il relativo concorso richiedendo la qualifica di CP_2
VI° livello. Ha piuttosto sostenuto che tale mercato abbia sin dagli anni '90 svolto la sua attività incentrandosi prevalentemente nella vendita ai cittadini ed ai consumatori al dettaglio, anche per il diffondersi di nuovi centri commerciali e per la istituzione di Poli Ortofrutticoli di rilevanza provinciale e regionale;
inoltre ha sostenuto che all' attore non avrebbe potuto essere attribuito un diverso trattamento per l'assenza di titoli di studio ( essendo solo in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e non di laurea) e per non aver mai svolto in concreto compiti propri dei dirigenti.
Le censure sono destituite di fondamento.
Il Dpr 15 gennaio 1972 n.
7 - nel prevedere il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati- ha disposto il decentramento dei poteri organizzativi riguardanti tale materia ( artt. 1 e 4) dagli organi centrali e periferici dello Stato alle Regioni, cosi attuando anche in tale settore le prescrizioni dettate dall' art. 117 Cost.
Nel nuovo contesto assumono dunque decisivo rilievo le determinazioni della Giunta regionale della
Campania n. 2608/1987 dove viene specificato che il costituisce un mercato Controparte_2 all' ingrosso a carattere regionale. La valenza regionale è stata riferita al ruolo specifico assunto dal mercato di all' interno del generale piano agro-alimentare della regione come struttura strategica Controparte_2 per la distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli a livello sovracomunale: ciò aveva peraltro richiesto l' adeguamento delle relative strutture annonarie e l' avvio di un contemporaneo processo di adeguamento culturale degli operatori all' ingrosso e quindi una qualificazione professionale e una capacità imprenditoriale.
Il ricorrente ha pertanto provato che la Giunta della ha sancito la particolare valenza del Controparte_4 mercato ortofrutticolo all'ingrosso del , in quanto elemento essenziale nella Controparte_2 aggregazione e selezione dei prodotti in vista della loro distribuzione all'interno della regione. Lo stesso ha altresì dimostrato che detta qualificazione è rimasta immutata nel tempo depositando un attestato della stessa Giunta Regionale Campania in data 03.02.2020 che qualifica il mercato in parola senz'altro, di particolare importanza per l'economia della costiera Sorrentina.
6 Alla luce della natura e della rilevanza del Mercato Ortofrutticolo di Piano di Sorrento, espressamente qualificato dalla come mercato di particolare importanza, non può essere negata la Controparte_4 peculiare rilevanza funzionale delle mansioni svolte dal ricorrente, con conseguente equiparazione della funzione del direttore a quella di dirigente di unità amministrativa.
In tale contesto, risultano superate e prive di decisività le censure formulate dall'Amministrazione appellante in ordine alla pretesa mancanza dei requisiti formali di accesso alla qualifica dirigenziale (come il possesso del titolo di laurea), alla mancata formale attribuzione della qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico, alla circostanza che il non abbia mai rivestito formalmente ruoli apicali, essendo CP_1 sottoposto gerarchicamente al Funzionario del II Settore, , nonché alla pretesa acquiescenza Persona_1 dell' appellante circa la sua posizione in pianta organica.
Tali deduzioni, infatti, non incidono sull'accertamento sostanziale delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, che – come riconosciuto anche dal primo giudice – si collocano ben oltre l'inquadramento contrattuale formalmente attribuito, assumendo i caratteri propri di un incarico di direzione con responsabilità gestionale, organizzativa e funzionale su struttura pubblica complessa di rilievo sovracomunale.
In forza di ciò, il diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale discende direttamente dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 4 del D.M. 10 aprile 1970, che attribuisce al direttore dei mercati di particolare importanza uno status funzionale ed economico equiparabile a quello dei dirigenti, senza necessità di concorso né di formale inquadramento organico, trattandosi di effetto diretto e automatico del tipo di funzioni esercitate.
Per tale ragione, quindi, anche la censura riguardante l'asserita mancanza di un posto di direttore del mercato ortofrutticolo con qualifica dirigenziale all' interno della pianta organica del CP_2 CP_2
non coglie nel segno e risulta priva di fondamento.
[...]
Come è stato osservato, inoltre, l'art. 4 del D.M. 10 aprile 1970, che riconosce al direttore di mercato ortofrutticolo di particolare importanza un trattamento economico assimilabile a quello dei funzionari della carriera direttiva, deve essere oggi letto in coordinamento con l'evoluzione del sistema di classificazione del pubblico impiego. Tale disposizione è stata successivamente integrata nel nuovo sistema delineato dal
D.P.R. n. 347/1983, che ha previsto un inquadramento per mansioni e introdotto la VIII° qualifica funzionale per i capi servizio, comprendendo tra essi anche la figura del Direttore di mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Successivamente, con il CCNL del 31.03.1999, tale qualifica è confluita nella categoria giuridica
D, posizione economica D3, come confermato dall'Allegato A del contratto.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione in quanto la sua costituzione in giudizio è avvenuta tardivamente. Risulta, infatti, che l'atto di costituzione è stato effettivamente depositato solo in data 16.01.2021, successivamente sia al termine perentorio previsto dall'art. 416 c.p.c. sia alla prima udienza svoltasi il 13.01.2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dal il tentativo di deposito effettuato in data 11.01.2021 non CP_2 può ritenersi valido, come risulta dalla stessa ricevuta prodotta in giudizio dalla quale si evince l'esito negativo della procedura: il contenuto risultava infatti “non aderente alle specifiche”, in quanto l'algoritmo della firma del certificato era “non valido”. Il messaggio del sistema evidenzia chiaramente l'errore:
“Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Algoritmo firma del certificato non valido. Effettuare nuovamente il deposito firmando correttamente i contenuti. Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. Di conseguenza, mancando un deposito conforme alle specifiche
7 tecniche richieste per il perfezionamento della costituzione processuale, il contenuto trasmesso in quella data non veniva correttamente acquisito dal sistema informatico del Tribunale e parte appellante deve ritenersi decaduta da ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, inclusa l'eccezione di prescrizione.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha riconosciuto in capo al sig. il diritto all' inquadramento CP_1 nella qualifica dirigenziale (D3 funzionario direttivo, ex VIII° posizione funzionale) con conseguente fondatezza della pretesa relativa alle differenze retributive conseguenti al diverso e superiore inquadramento dal 24.04.1990.
L' appello incidentale, invece, è fondato e può essere accolto.
CP_ La difesa del ha censurato la sentenza di prime cure nella parte relativa alla quantificazione delle differenze retributive. In particolare, ha sostenuto che la relazione del CTU presenta evidenti errori nella determinazione dei redditi percepiti dal ricorrente per gli anni 2001, 2019, 2020 e 2022 che hanno portato ad un indebito abbattimento del credito per le differenze retributive spettanti. Nel dettaglio, ha evidenziato che per l'anno 2001, vi è stata una conversione errata da lire a euro, che ha portato a un maggior importo laddove l'Ausiliare ha moltiplicato – anziché dividere – l'importo in Lire (35.763.000) per il coefficiente di conversione (1 euro = 1936,27 lire), ottenendo l'errato valore di € 69.246,824 . Per gli anni 2019, 2020 e
2022, invece sono stati indistintamente considerati tutti i redditi in luogo del solo reddito da lavoro dipendente risultando per errore i valori di € 35.044,00 per l' anno 2019, €.34.874,00 per l' anno 2020 e €
31.916,62 per l' anno 2022. Ha evidenziato che, gli errori dell'Ausiliario sono stati una conseguenza di altrettanti errori contenuti a monte nella certificazione di situazione reddituale rilasciata dall'
Amministrazione finanziaria rispetto alla quale l'odierno appellante incidentale presentava in data
08.08.2024 istanza di correzione in autotutela.
Il ricorrente ha provato che l'Agenzia delle Entrate ha confermato tali discrepanze, e ha provveduto a rettificare gli importi rilasciando un nuovo certificato attestante quali redditi effettivamente percepiti: €
18.470,00 per il 2001, € 26.594,00 per il 2019 ed € 27.024,00 per l'anno 2020. Per l'annualità 2022 ha invece depositato Certificazione Unica 2023 da cui si evince un reddito prodotto pari ad € 25.667,46.
In conseguenza, la corretta quantificazione, basata sui dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (nuova certificazione di situazione reddituale, rilasciata da Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli,
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia, nr.0336298.25-11-2024.U e Certificazione Unica 2023 relativa all' anno 2022), porta ad un complessivo importo per differenze retributive pari alla maggior somma di € 113.026,03 in luogo dei € 73.163,91 riconosciuti in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla in persona del Sindaco p.t.; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_1 che conferma nel resto, condanna il al pagamento della somma di € Controparte_2
113.026,03 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza dei crediti all'effettivo soddisfo.
8 3) Condanna la in persona del Sindaco p.t al pagamento delle spese grado, che Parte_1 liquida in € 6.500,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato rispetto a quello già versato per l'appello principale ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr. 115/2002, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228.
Così deciso in Napoli, il 10 Aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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