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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I CA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
R.G. 167 /2023
La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott. Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Benini Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. - P.IVA: Parte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Karl Zeller, Stefan Thurin e Andrea
Lorenzi
- appellante
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento,
giusta delibera della Giunta Comunale n. 287/23
- appellata –
e contro
(C.F – Partita IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. e dom. Maria Cristina Osele
- appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n.546/2023 emessa dal Tribunale di
Trento il 29.06.2023
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 20.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione di sorta e previa disapplicazione delle disposizioni del
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di vigente negli anni 2013-2015, per i CP_1
motivi di cui in narrativa,
1.accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Tribunale di Trento n. 546/2023 del 29.6.2023,pubblicata in data
30.6.2023, notificata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 19.7.2023,
2 1.1 qualificare l'occupazione delle pp.ff.
3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4,
3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1,
3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C. Lavis, come
“appropriativa” in quanto destinata alla realizzazione di un opera pubblica regolarizzata con la stipula del contratto di compravendita del 19.5.2015 con conseguente esclusione dell'applicabilità della normativa Consap
1.2 in subordine, accertare e dichiarare che prima dell'acquisto in data Parte_1
19.5.2015 ha esercitato in modo pacifico pubblico ed ininterrotto per un periodo di oltre 20 anni il possesso delle pp.ff. 3311/3,
3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5,
3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4,
3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C. Lavis, per la parte situata all´interno del recinto autostradale, come evidenziato nella
CTU dott. del 28.1.2021 (rampe con recinzione e Persona_1
sede autostradale), con accertamento dei presupposti per l´usucapione del diritto di proprietà delle aree sopraindicate in favore di maturata prima del Parte_1
19.5.2015, con conseguente esclusione dell'applicabilità del
COSAP per le citate aree all´interno del recinto autostradale;
1.3 in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare che il e non Controparte_1 Controparte_2
3 hanno dimostrato che nel periodo Parte_1
2013-2015 abbia occupato una superficie di 5.956 m² delle aree individuate sub 1.1;
1.4 in via di ulteriore subordine dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dal CP_1
avente per oggetto il COSAP per gli anni 2013, 2014 e
[...]
2015 per errata applicazione del coefficiente 5 e per aver classificato le aree in oggetto nella tipologia “varie con risvolto economico”; disporre l´applicazione del coefficiente 1 previsto dal Regolamento comunale per la categoria “Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico” o del diverso coefficiente ritenuto più adeguato dal Giudice, con rideterminazione del COSAP
secondo i criteri ritenuti conformi a legge;
1.5. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che le determinazioni del in ordine alle superfici da porre a Controparte_1
base del calcolo COSAP per il periodo 1.1.2013 – 21.5.2015 sono illegittime per aver compreso, oltre i 1.064 mq utilizzate come strada comunale, anche 1.016 mq della p.f.3274/4 occupata da Parte_2
rampa per la strada comunale collocata all´esterno del recinto autostradale;
2. condannare il al pagamento degli interessi legali e Controparte_1
della svalutazione monetaria sull'importo di € 158.236,75 versato da in data 22.5.2019 a titolo di COSAP per gli Parte_1
anni 2013, 2014 e 2015, dal pagamento in data 22.5.2019 al saldo;
4 3. con rifusione delle spese, onorari e diritti del presente grado e di quello di primo grado, inclusi i contributi unificati e le spese per la CTU
di primo grado
In via istruttoria si chiede
A) di incaricare un CTU affinché
1. indichi la data in cui ebbe inizio l'occupazione da parte Parte_1
della superficie di 2.111 m², formata da parte delle pp.ff.
[...]
3298/6, 3274/4, 3259/3, 3230/4 e 765/3, tutte in C.C. come CP_1
evidenziata nella CTU dott. del 28.1.2021 (rampe con Persona_1
recinzione e sede autostradale) e verifichi se tale destinazione era definitiva e compatibile con l'uso da parte del in atto Controparte_1
prima della realizzazione del tronco autostradale Trento Nord – Bolzano
Sud;
2. indichi a quale delle categorie di cui al combinato disposto degli articoli 822 c.2 e 824 cod.civ. corrisponde l'utilizzo delle aree di cui sub
1;
3. indichi il valore economico per anno che corrisponde alla disponibilità
delle aree di cui sub 1) e quantifichi il sacrificio imposto alla collettività
per le parti del suolo utilizzate da negli anni Parte_1
2013, 2015 e 2015;
B) di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli e la riprova sui capi-toli eventualmente ammessi di controparte:
1. Vero che le parti delle pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2,
3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4,
5 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C.
evidenziate nelle tavole sub doc.13 in colore rosso e giallo che si CP_1
rammostrano al teste, sono state occupate da Parte_1
indicando il teste la data in cui l´occupazione ebbe inizio e
[...]
descrivendo il teste la destinazione delle aree predette e le modalità con le quali è stata esercitata l´occupazione?
2. Dica il teste se è a conoscenza di atti di opposizione o richieste da parte del in merito alla predetta occupazione da parte Controparte_1
dell'attrice nel periodo precedente al 2015?
3. Dica il teste se è a conoscenza di atti di opposizione a richieste da parte del in merito alla predetta occupazione da parte Controparte_1
dell'attrice nel periodo precedente al 2015?
Quali testi si indicano: Ing. , geom. Tes_1 Tes_2 Tes_3
tutti c/c .
[...] Parte_1
Per il Controparte_3
reiectis,
[...]
rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza n. 546/2023 del 30 giugno 2023 del
Tribunale di
Trento, Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini, in ogni suo capo.
Spese ed onorari del presente grado di giudizio integralmente rifusi.
Per Controparte_2
Contrariis reiectis, voglia codesta On.le Corte d'Appello di Trento:
6 in via principale: rigettare l'appello promosso da Parte_1
poiché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e,
[...]
per l'effetto, confermare in ogni suo capo la sentenza n. 546/2023 del 30
giugno 2023 del Tribunale di Trento, Giudice Dott.ssa Alessandra
Tolettini;
in via gradata: e solo in caso di accoglimento dei motivi di appello n. 6 e
7, escludere in ogni caso l'addebito a carico di Controparte_2
di interessi, svalutazione e spese di CTU e ciò anche in ragione
[...]
del ruolo svolto dall'agente della riscossione per conto del CP_1
[...]
In ogni caso,
calcolare interessi e svalutazione solo sulla differenza tra quanto originariamente corrisposto da e quanto Parte_1
effettivamente dovuto dalla medesima.
In ogni caso, con rifusione di onorari e spese del presente grado di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cnpa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle Controparte_2
entrate del e il proponendo Controparte_1 Controparte_1
opposizione ex art.32 d.lgs.n.150/2011 avverso l´ingiunzione di pagamento n.20190000001 del 4.4.2019, notificatale da
[...]
in data 12.4.2019, avente ad oggetto importi Controparte_2
7 quantificati a titolo di COSAP per il 2013,
2014 e 2015, oltre accessori, afferenti le particelle di cui infra.
In fatto ha premesso che le pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5,
3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3,
3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in
C.C. Lavis, erano state indicate nel progetto esecutivo per la costruzione dell´Autostrada del Brennero – tronco Bolzano Sud – Trento Nord -
come aree soggette ad esproprio in quanto necessarie per la realizzazione della predetta opera pubblica;
la superficie catastale di tali aree era pari a 7.020 m². La maggior parte delle suddette aree era stata poi occupata dall´infrastruttura autostradale (corsie, aree di servizio, verde) mentre
1.222 m² erano a tutt´oggi occupati dallo stesso in Controparte_1
quanto destinati alla viabilità comunale. Erano stati emessi anche i relativi decreti ma l'esproprio delle aree non era poi mai stato intavolato per cui nel libro fondiario continuava a figurare quale proprietario il per regolarizzare tale situazione nel maggio 2015 Controparte_1
e il avevano stipulato un Parte_1 Parte_1 Controparte_1
contratto di compravendita con cui il aveva ceduto Controparte_1
all'attrice i terreni suddetti per un prezzo di € 52.650,00.
Anni dopo la vendita il che in precedenza non aveva Controparte_1
mai avanzato richieste di sorta, aveva intimato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) dapprima per l´anno 2012 ( la relativa ingiunzione fiscale era stata fatta oggetto di opposizione conclusasi in primo grado con accertamento della prescrizione ) e poi
8 per il 2013 2014 e 2015, periodi a cui si riferiva l' ingiunzione qui opposta.
A sostegno dell'opposizione la attrice ha dedotto, in sintesi, quanto segue.
a ) In primis ha argomentato in ordine alla violazione degli articoli 1 co.
4, 23 co.1 e 24 co.1 lett. b) del Regolamento comunale per l´applicazione del canone per l´occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che il
Cosap era stato calcolato sulla base dell'occupazione di mq 7.200, mentre l'area inizialmente acquisita da Autostrade del Brennero era invece stata pari a complessivi 7020 mq;
inoltre la superficie di 1.222
m² su complessivi 7.020 m² era stata destinata e usata per la viabilità
comunale e quindi non occupata dall'attrice.
b) Ha poi dedotto la violazione dell'art. dell´art.22 co.1 del Regolamento
COSAP posto che la superficie posta all'interno del recinto autostradale per un area di 4.166 m² era occupata dal sedime autostradale, vi erano altresì aree di servizio e altre aree accessorie: essa dunque apparteneva al demanio stradale e non era soggetta a Cosap usufruendo dell´esenzione di cui all´art.22 c.1 del Regolamento comunale.
c) Ancora ha chiesto che venisse accertato che essa attrice aveva usucapito la superficie di 5.774 m² delle pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4,
3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3,
3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3,
tutte in in epoca anteriore alla stipula del contratto di Parte_2
compravendita del 2015; ha sottolineato che il Comune non si era mai
9 opposto all´occupazione e all´utilizzo uti dominus da parte di
[...]
e non aveva mai richiesto in precedenza canoni o Parte_1
altro. Ha asserito che “anche nel denegato caso che prima
dell´occupazione da parte di A22 alcune aree fossero state utilizzate per
la viabilità locale in seguito all´uso protrattosi incontrastato e per
lunghissimo tempo si sarebbe comunque avverata la c.d.
sdemanializzazione tacita per cui le aree erano usucapibili”
d) Ha infine dedotto la violazione dell´art. 63 L. n. 446/1997 e degli articoli 24 co.1 lett. d) e 27 co. 2 del Regolamento COSAP essendo stato applicato il coefficiente di valutazione economico n. 5 previsto per attività “Varie con risvolto economico” e non quello n. 1 per “Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico”.
Si sono costituiti in giudizio sia che il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
conferma dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20190000001 del 4 aprile 2019 “anche nella diversa somma di giustizia derivante dal
computo di mq 7020 anziché di mq 7.200 così indicati per mero errore
materiale”.
Le parti convenute dato atto dell'errore materiale consistito nella indicazione di mq 7200 anziché 7020 hanno per il resto contestato in fatto e in diritto i motivi di opposizione;
hanno affermato che l'area era stata occupata da che aveva poi acquistato dal Parte_1
Comune di nel 2015 l'area in oggetto, per 7020 mq previa delibera CP_1
di sdemanializzazione del Consiglio Comunale n.71/2014.
10 Hanno altresì argomentato in ordine alla inapplicabilità dell'esenzione ex art.22 co.1 del Regolamento COSAP posto che Parte_1
era società operante sul mercato che svolgeva attività
[...]
imprenditoriale e non organismo di diritto pubblico rientrante tra i soggetti esenti.
Quanto all' usucapione hanno evidenziato che la pretesa risultava smentita dall' acquisto tramite compravendita nel 2015 dell'area stessa;
entrambi i convenuti hanno altresì dedotto che le aree occupate da non erano usucapibili in quanto appartenenti al Parte_1 Parte_1
demanio comunale ed osservato che ai fini della sdemanializzazione tacita non era sufficiente invocare il disinteresse della Amministrazione
proprietaria e neppure il mancato uso pubblico ancorchè prolungati nel tempo.
Hanno infine argomentato in ordine alla congruità del coefficiente applicato (coefficiente 5).
In corso di causa è stata svolta CTU per verificare la destinazione delle aree assoggettate dal a COSAP. CP_1
Con sentenza n. 546 2023 il Tribunale di Trento ha rigettato la tesi attorea relativa all'usucapione delle particelle fondiarie assoggettate a
COSAP sul rilievo che parte attrice non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione,
ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico, pubblico, non violento e non clandestino protrattosi in modo continuato e ininterrotto per vent'anni
11 con animus rem sibi habendi sui detti beni;
ha escluso l'ammissibilità,
stante la genericità, delle prove orali articolate dalla attrice.
Ha poi ritenuto che non sussistesse l' esenzione di cui all'art. 22 del
Regolamento del Comune di evidenziando che l'esenzione dal CP_1
pagamento del canone “postula che l'occupazione, quale presupposto del
tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione
di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello
Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società
concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica,
alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la
costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla
rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la
gestione al termine della concessione (Cass. 11886/2017;
Cass.19693/2018)”
Ha ulteriormente ritenuto che l'applicazione del coefficiente 5, previsto per le attività “Varie con risvolto economico (art. 27 Regolamento
comunale) fosse corretta, oltre che ragionevole, osservandosi che in forza del detto regolamento comunale “Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica” e che non poteva porsi in dubbio che l'attività esercitata dall'attrice fosse qualificabile come attività di tal tipo, peraltro di rilevante valore economico, soggetta a logiche imprenditoriali.
Ha invece ritenuto che la superficie occupata da Parte_1
nel periodo di riferimento (2013-1025) fosse inferiore rispetto a quella di
12 7200 mq considerata al fine dell'applicazione COSAP: sul punto ha affermato innanzitutto essere circostanza pacifica che l'indicazione di
7200 mq era frutto di errore materiale, avendo i fondi oggetto di causa un'estensione di 7020 mq;
ha altresì rilevato che di questi, l'area di
1064 mq era però stata poi occupata dalla strada comunale, come da conclusioni di cui alla CTU in atti.
In ragione di ciò ha annullato l'ingiunzione di pagamento n.
20190000001 con conseguente caducazione anche dell'aggio di riscossione coattiva ex art. 17 d.lgs. 112/1999 trattandosi di somma accessoria.
Considerato che l aveva già pagato all'agente Parte_1
di riscossione la somma di euro 158.236,75 e che il Controparte_2
era l'ente impositore a cui Controparte_1 Controparte_2
riversava le somme riscosse, ha condannato il solo a Controparte_1
restituire all' la detta somma. Parte_1
Al contempo ha accertato “ che è soggetta al Parte_1
pagamento del COSAP per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 21 maggio
2015, da calcolarsi tenuto conto che la superficie complessiva è pari a
7020 mq, di cui 1064 mq occupati da strade comunali (da sottrarsi), e
con applicazione, nella quantificazione del canone di occupazione della
superficie così rideterminata, del coefficiente pari a 5”.
Le spese di lite sono state integralmente compensate “attesa la parziale soccombenza reciproca, ed in particolare considerato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento con contestuale accertamento del credito
13 del rideterminato secondo quanto sopra indicato”. Le Controparte_1
spese di CTU, come liquidate in atti, sono state poste definitivamente a carico di parte attrice.
Impugna la sentenza del Tribunale di Trento n.546/2023 Parte_1
.
[...]
Con un primo motivo di appello ( punto 3 dell'atto di appello) articolato in sub motivi l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi dell'usucapione delle particelle fondiarie assoggettate al COSAP.
Lamenta innanzitutto (punto 3.1.a) che la appellata sentenza è incorsa nella violazione degli articoli 1140, 1141, 1158 e 2727 cod.civ. nonché
dell´ articolo 115 cpc essendo un fatto notorio che le particelle occupate dall'autostrada del , all'interno del recinto autostradale, siano Pt_1
state irreversibilmente trasformate e possedute dalla attrice per oltre 40
anni. Afferma che l'intenzione di esercitare sull'immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” è stata palesata dal fatto, notorio, che l'area composta da corsie autostradali,
rampe, e area ai lati delle corsie risultano recintate il che rende impossibile l'accesso ai soggetti non autorizzati . Il possesso così
palesato è stato dunque a partire dagli anni 60 pacifico, pubblico, non violento e non clandestino. Evidenzia che il non ha mai CP_1
contestato l'utilizzo ininterrotto, indisturbato e pacifico della appellante per oltre trent'anni. Altresì asserisce che quanto sopra risulta anche in
14 base a presunzione partendo da gravi precisi e concordanti elementi,
ovvero quelli desumibili dai doc 13.14.15.16 e dalla stessa CTU.
Svolge ulteriore censura (punto 3.1.b) con riferimento alla valutazione effettuata in sentenza di inammissibilità delle prove orali richieste con la propria memoria istruttoria ed altresì contesta che non siano stati conferiti al CTU i quesiti da essa proposti. Ancora afferma (punto
3.1.c) che vi è stato travisamento delle prove documentali.
Infine asserisce (punto 3.1.d) che le aree in esame a decorrere dalla costruzione dell'autostrada non appartenevano più al demanio comunale essendo venuto meno il bene “strada comunale” e comunque essendosi verificata la sdemanializzazione tacita.
Con secondo motivo di appello (v punto 4 dell'atto di citazione d'appello ) stigmatizza la appellata sentenza nella parte in cui ha statuito la correttezza dell'applicazione del coefficiente 5 del relativo
Regolamento Comunale, previsto per le attività “Varie con risvolto economico” in ragione della natura dell'attività esercitata da
[...]
e delle dette finalità lucrative, volte al conseguimento Parte_1
di utili economici. Lamenta che invece l'applicazione di detto coefficiente è palesemente irragionevole, illogica e sproporzionata perché non rispecchia minimamente “il valore economico della disponibilità dell'area nonché il sacrificio imposto alla collettività” di cui all´art.24 c.1 lett.d) del Regolamento;
chiede l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1 (categoria “spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico”) anziché del moltiplicatore 5; afferma che il coefficiente
15 deve essere in linea con il valore economico delle aree ed osserva che l'intera area è stata acquistata nel 2015 per un corrispettivo di €
52.650,00 (pari ad € 7,50 al mq) valor inferiore al COSAP calcolato per ogni singolo anno. Ancora afferma che non si può sostenere che la appellante abbia “ritratto dalle particelle in questione un beneficio reddituale anche solo potenziale pari ad € 50.000 per anno”.
Con terzo motivo di appello (v punto 5 dell'atto di citazione d'appello)
censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto applicabile il Cosap ad una superficie di 5956
mq sottreaendo ai mq 7.020 solo 1064 mq occupati dalla strada comunale (40 mq della p.f. 765/3; 20 mq della p.f. 3230/4; 24 mq della p.f. 3238/5; 10 mq della p.f. 3259/3; 845 mq della p.f. 3274/4; 105 mq della p.f. 3274/5; 20 mq della p.f. 3298/6).
Osserva che il non ha provato che tutti i 5956 mq siano stati CP_1
effettivamente occupati dalla appellante (non essendo all'uopo sufficiente il fatto che nel 2015 la attrice appellante abbia acquistato l'area di mq 7020, posto che dalla CTU risultano occupati con corsie e autostradali e rampe solo 2.111 mq). In ogni caso il CTU ha anche accertato che oltre ai 1064 mq occupati da strade comunali altri 1.016
mq si trovano al di fuori della recinzione autostradale;
dalle fotografie eseguite dal CTU si evince che questi 1.016 mq sono destinati a area verde/meleto per cui nel 2013-2015 non erano occupati da A22 per finalità autostradali.
16 Con quarto motivo di appello (v punto 6 dell'atto di citazione d'appello) lamenta che la sentenza di primo grado non si è espressa sulla domanda di di condannare il Parte_1 CP_1
e non solo alla restituzione dell'importo
[...] Controparte_2
di € 158.236,75 da essa versato in data 22.5.2019 a titolo di COSAP per gli anni 2013, 2014 e 2015 ma anche al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria sulla somma indebitamente richiesta dalle controparti dal pagamento in data 22.5.2019 al saldo.
Con quinto motivo di appello (v punto 7 dell'atto di citazione d'appello)
censura la appellata sentenza che ha compensato le spese di lite ma posto le spese di CTU integralmente a suo carico;
afferma che anche in caso di rigetto dell'appello sarebbe comunque erroneo far gravare integralmente le spese di CTU su di essa posto che la CTU si è resa necessaria anche per l'errato calcolo del in ordine alle CP_1
superfici occupate .
e il costituitisi in giudizio Controparte_2 Controparte_1
chiedono il rigetto dell'appello. altresì Controparte_2
eccepisce che nel giudizio di primo grado aveva Parte_1
formulato una vera e propria domanda di accertamento di usucapione mentre con l'appello, inammissibilmente ex art 345 cpc ha formulato solo una eccezione volta a paralizzare la avversa pretesa;
[...]
richiede altresì in via gradata che in caso di Controparte_2
accoglimento dei motivi di appello (punti 6 e 7 ) venga escluso in ogni caso l'addebito a carico di di interessi, Controparte_2
17 svalutazione e spese di CTU e ciò anche in ragione del ruolo svolto dall'agente della riscossione per conto del Ha altresì Controparte_1
richiesto in ogni caso, di calcolare interessi e svalutazione solo sulla differenza tra quanto originariamente corrisposto da Parte_1
e quanto effettivamente dovuto dalla medesima.
[...]
Il Collegio - dopo aver osservato che parte appellante invocava la usucapione delle aree occupate dal sedime autostradale allegando che le stesse erano state dapprima indicate nel progetto esecutivo per la costruzione dell – tronco Bolzano Sud – Trento Parte_1
Nord - come aree soggette ad esproprio in quanto necessarie per la realizzazione della predetta opera pubblica (v atto di citazione primo grado - pag 1) e che vi era stata occupazione e la trasformazione irreversibile di dette aree in ragione della costruzione dell a Parte_1
partire dagli anni 60- ha rilevato che ”l'inquadramento dei rapporti tra
l'occupazione di area per realizzazione di opera pubblica con sua irreversibile trasformazione e l'istituto dell'usucapione civilistica ex art.
1158 c.c., ha visto una evoluzione giurisprudenziale che ha tenuto conto
dei principi sovranazionali e delle pronunce CEDU ( in ragione del
disposto dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu) “, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul punto ed ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
Sulle conclusioni come da ultimo formulate e sopra riportate, con cui l'appellante si è richiamato anche alla “occupazione appropriativa” la causa è stata riservata al Collegio per la decisione
18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza a Sezioni Unite del 19 gennaio 2015, n. 735 la Corte di
Cassazione ha escluso la configurabilità nel nostro ordinamento dell'istituto dell'“occupazione appropriativa” ritenendola in contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma" .
Superando dunque un pregresso indirizzo giurisprudenziale la Corte
ha equiparato detta tipologia di occupazione alla c.d. occupazione usurpativa caratterizzata dalla mancanza a monte di dichiarazione di pubblica utilità e ha precisato che l'occupazione in entrambi i casi costituisce un illecito a carattere permanente restando dunque esclusa l'acquisizione “autoritativa“ del bene in favore dell'occupante;
l'occupazione e l'irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di un'opera pubblica, anche quando vi sia stata ad origine un provvedimento amministrativo, non danno dunque luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione; l'illecito permanente di cui trattasi viene a cessare solo, come precisato già nella citata sentenza, per effetto della restituzione dell'area, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, della rinunzia del proprietario al suo diritto, ovvero per effetto di un provvedimento di acquisizione reso dall'Amministrazione,
ai sensi dell'art 42 bis del t.u. di cui al d.p.r. n. 327/2001.
Detto indirizzo conforme ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo è ormai consolidato e fatto proprio dalle successive
19 pronunce sul punto sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di
Stato di tal che è del tutto inconferente ai fini che qui occupano il riferimento, da ultimo fatto dall'appellante all'istituto della occupazione appropriativa di cui al punto 1.1. delle conclusioni.
Quanto alla eccepita usucapione va premesso che la prospettazione dell'appellante non configura “novità” vietata dall'art 345 cpc posto che in sostanza anche in primo grado l'usucapione è stata invocata ai fini di paralizzare la domanda di pagamento del Cosap non avendo mai inteso parte attrice contestare il suo acquisto a titolo derivativo effettuato successivamente.
I limiti in cui l'usucapione può configurarsi nell'ambito di fattispecie quale quella in esame sono stati ben delineati dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato.
Quest' ultimo con plurime pronunce (v inter alia pronunce n.
460/2019, n.494/2017 e n.3730/2017) ha rimarcato che “le sole condizioni per potere procedere all'espropriazione di beni privati per ragioni di pubblica utilità tramite l'istituto dell'usucapione, secondo
“debita forma”, sono
- il carattere non violento della condotta;
-l'esatta individuazione del momento della interversio possesionis
- la decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in
vigore del testo unico dell'espropriazione 8 giugno 2001, n. 327 (30 giugno 2003)”
20 Quanto all'ultimo requisito ha sottolineato che il possesso ad
usucapionem è valorizzabile solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del Testo Unico dell'espropriazione (30 giugno 2003), perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva; ha precisato che sino ad allora “risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, qualificando l'occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria “fattispecie ablatoria seppur atipica”. Il Consiglio di Stato evidenzia poi che fino a tale data l'occupazione non può in ogni caso costituire titolo per l'acquisto del possesso ad usucapionem, in quanto diversamente si reintrodurrebbe sotto mentite spoglie la figura dell' espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu. (Evidenza
questa Corte che tale ultimo aspetto non trattato in precedenza dalle parti è stato sottoposto a contraddittorio).
Quanto al secondo requisito- ovvero alla esatta individuazione del momento dell'interversio possessionis - la Corte di cassazione (v.
Cass. civ. n. 10289 del 27 aprile 2018) ha precisato che qualora l'acquisizione del fondo avvenga inizialmente in presenza di provvedimenti amministrativi e dunque come detenzione, occorre l'allegazione e la prova da parte della pubblica amministrazione (nel caso in esame da parte della ) della Parte_3
trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex
21 art. 1141, comma 2, c.c., specificando che necessita la prova del “
compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente
rivolte contro il proprietario - possessore, non essendo sufficienti né il
prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti
all'esercizio del possesso che di per sè denunciano unicamente un abuso
della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità
del bene” . Tale indirizzo è ormai consolidato essendosi espresse nello stesso senso Cass. civile ordin. n. 30195/ 2019, Cass. civile.n.18361/22
Cass. civile ord. n. 32216/24, Cass. civ. ord 5410/25; quest'ultima peraltro ha condivisibilmente specificato che se la occupazione è iniziata quale detenzione per la realizzazione di un opera pubblica “è
inevitabile concludere che anche detta realizzazione non poteva essere
intesa come atto idoneo ad esprimere un animus possidendi
contrapposto al proprietario, e quindi a mutare la detenzione in
possesso”.
E' alla luce del quadro interpretativo come sopra delineato, che si pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia, che va esaminato il primo motivo di appello relativo all' “usucapione”.
Giova rilevare che l'attrice appellante già con l'atto di citazione di primo grado ha testualmente allegato che le particelle in oggetto ”
sono state indicate nel progetto esecutivo per la costruzione
dell – tronco Bolzano Sud – Trento Nord - Parte_1
come aree soggette all´esproprio in quanto necessarie per la
realizzazione della predetta opera pubblica (doc.14)” ed altresì allegato
22 che “espropriazione/occupazione delle particelle interessate
dall´autostrada A22 è avvenuta – come per tutte le altre aree
dell´autostrada – in forza di decreti prefettizi (doc.15-16)”.
Posto che dunque l'inizio della occupazione configura in forza delle suddette allegazioni una detenzione, non può che rilevarsi che manca la prova di fatti idonei a dar conto della data del mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione.
L'appellante afferma che è notorio, nonché desumibile dalla documentazione in atti e dalla CTU che sin dagli anni 60 è stata costruita e gestita l'autostrada, attività “contrastante con l'altrui possesso”; sul punto basti richiamare la sopra citata giurisprudenza ed in particolare l'ordinanza Corte di Cassazione n. 5410/2025 del 6.3.2025 secondo cui la modifica dei luoghi tramite la realizzazione dell'opera per la quale l'occupazione è iniziata sub specie di detenzione non ha ex
se valenza di mutamento della detenzione in possesso.
Anche la recinzione autostradale non può assurgere a inequivoco indice del mutamento delle detenzione in possesso: si tratta invero nel caso di strutture autostradali di una obbligatoria pertinenza dell'autostrada imposta a protezione dell'utenza (è lo stesso appellante del resto che afferma- v pag 9 dell' atto di appello- che la recinzione è prevista dal c.d.s per motivi di sicurezza) e dunque non è opera univocamente rivolta contro il possessore bensì manufatto in generale volto a costituire un presidio di sicurezza.
23 Quanto poi alla pretesa inerzia del vale rammentare che ai CP_1
sensi dell'art. 1114 c.c., “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”; non senza osservare che come rilevato dal Consiglio di Stato fino all'entrata in vigore del T.U. espropriazioni (anno 2003) , non erano neppure ragionevolmente prospettabili, in presenza di occupazione per realizzazione di opera pubblica, azioni di restitutio in integrum, posto che si riteneva in allora ammesso nel nostro ordinamento che l'occupazione desse luogo a “fattispecie ablatoria seppur atipica”.
Alla luce di quanto esposto le prove offerte dall'appellante (volte a dar conto della data della occupazione e della pretesa inerzia del ) CP_1
oltre che generiche risultano del tutto inconferenti così come inconferente si appalesa la chiesta CTu.
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Anche il secondo motivo di appello è infondato
In linea generale l'art. 24 del Regolamento comunale applicabile ratione temporis prevede che “il canone dovuto viene determinato
sulla base dei seguenti elementi: a) classificazione delle aree pubbliche;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione; d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in
relazione alle modalità di occupazione”.
24 Nel determinare i coefficienti per le occupazioni permanenti il medesimo
Regolamento, in linea con i criteri generali dell'art 24, prevede all'art 27 che il coefficiente 1 (indicato dall'appellante) si applichi alle mere occupazioni di “spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico” mentre il coefficiente 5 si applichi alle occupazioni “varie con risvolto economico” precisandosi altresì che “ Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica”.
Nel caso in esame concessionaria del Parte_1
servizio autostradale, ha occupato l'area utilizzandola con tutta evidenza nell'ambito di una attività economica svolta con logiche imprenditoriali di tal che è corretta la classificazione nella tipologia
“varie con risvolto economico” operata dal Comune, che comporta l'applicazione del coefficiente 5 previsto appunto per la occupazione effettuata nell'ambito di attività economica qual è indubbiamente quella esercitata dalla appellante.
Né può dirsi che detto coefficiente sia irragionevole ed illogico, posto che dal su citato punto d) dell'art 24 del Regolamento si evince che il contributo non va rapportato ex se al valore “patrimoniale” dell'area occupata (come preteso dall'appellante che in ragione di ciò ne lamenta l'irragionevolezza e sproporzione) dovendosi invece il COSAP esser commensurato oltre che al sacrificio per la collettività, al valore economico generato dalla disponibilità di detta area, in ragione dunque del suo utilizzo.
25 Nella fattispecie viene in rilievo, da un lato una sottrazione “piena”
dell'area de qua a qualsivoglia altro uso della “collettività” con una destinazione dell'area occupata che è di rilevante impatto per detta collettività, trattandosi di area ricompresa in un tratto autostradale
(con relative pertinenze) caratterizzato dunque da “continuo” transito di mezzi;
dall'altro la disponibilità di detta area in capo alla appellante genera per quest'ultima un evidente e rilevante beneficio economico proprio in ragione del suo utilizzo nell'ambito dell'esercizio della profittevole attività economica da essa svolta quale concessionaria dell'autostrada. Il coefficiente applicato risulta, come rilevato dal
Tribunale dunque corretto alla luce del Regolamento citato.
Anche il terzo motivo d'appello risulta infondato dovendosi ritenersi provata l'occupazione di mq 5956 (pari ad € 7020- mq 1064).
In sentenza è stato ritenuto che dei 7020 mq ipotizzati in origine, vadano esclusi dall'assoggettamento a COSAP solo mq 1064 che sono risultati all'esito della CTU essere occupati da strade comunali.
Tutta la restante area deve ritenersi occupata nel periodo in oggetto dall'appellante: essa fa parte delle particelle ab origine occupate dalla appellante ( come allegato dalla stessa appellante sin dalla citazione di primo grado) e non risulta che la detenzione sia medio tempore cessata per aver rimesso l'attrice/appellante l'area nella disponibilità materiale del CP_1
L'area occupata, assoggettabile a COSAP, non è solo l'area interna al recinto autostradale ma anche l'area ad esso contigua, adibita a verde (e
26 in parte a meleto) che mitiga l'impatto dell'opera autostradale e in tal senso è a ”servizio” dell'autostrada stessa;
detta area peraltro è
ricompresa nelle particelle che la medesima appellante ha poi acquistato a titolo derivativo nel 2015 dal proprio per “sanare” secondo le CP_1
sue stesse allegazioni la situazione di occupazione.
Anche le rampe esterne al recinto autostradale sono infrastrutture a servizio dell'autostrada e dunque soggette a COSAP per il periodo in oggetto.
Il terzo motivo di appello va dunque rigettato
Quanto al quarto motivo di motivo di appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione sull'importo versato, si osserva che, avendo la appellata sentenza condannato il a restituire ad CP_1 Parte_1
la somma da quest'ultima versata di € 158.236,75 (e non essendovi appello incidentale sul punto), su detto importo vanno riconosciuti anche gli interessi legali, come chiesto, dal pagamento avvenuto il
22.5.2019 al saldo. Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato né provato il cd. “maggior danno”. La condanna al pagamento degli interessi legali va disposta nei soli confronti del beneficiario del pagamento effettuato da Parte_1
ovvero nei soli confronti del di
[...] CP_1 CP_1
In conseguenza della riforma sia pure parziale si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito,
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
27 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890).
L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza stante da un lato l'accoglimento della domanda restitutoria di
( capo di sentenza su cui, si ripete, non vi è Parte_1
stato appello incidentale) con i relativi interessi e dall'altro l'accertamento della debenza del COSAP in favore per gli CP_1
anni in oggetto con il coefficiente da esso indicato, sia pure con riferimento a superficie minore. Le spese di lite dei due gradi vengono peraltro compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste in ragione della metà ciascuno a carico dell'appellante e del posto Parte_1 Controparte_1
che la CTU si è resa necessaria - come correttamente osservato dall'appellante con il quinto motivo di appello- ai fini della verifica delle superfici effettivamente occupate e parte della superficie sottoposta a COSAP è risultata di fatto esser occupata da strade comunali)
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
in parziale riforma della sentenza n.546/2023 del Tribunale
[...]
di Trento, che conferma nel resto
1)condanna il a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
gli interessi legali sulla somma di € 158.236,75 dal
[...]
22.5.2019 al saldo
28 2)compensa le spese di lite
3)pone del spese di CTU per il 50% ciascuno a carico di Parte_1
e del
[...] Controparte_1
Deciso in Trento Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
R.G. 167 /2023
La Corte d'Appello di Trento, II seconda civile, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott. Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Benini Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. - P.IVA: Parte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Karl Zeller, Stefan Thurin e Andrea
Lorenzi
- appellante
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento,
giusta delibera della Giunta Comunale n. 287/23
- appellata –
e contro
(C.F – Partita IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. e dom. Maria Cristina Osele
- appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n.546/2023 emessa dal Tribunale di
Trento il 29.06.2023
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 20.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione di sorta e previa disapplicazione delle disposizioni del
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di vigente negli anni 2013-2015, per i CP_1
motivi di cui in narrativa,
1.accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Tribunale di Trento n. 546/2023 del 29.6.2023,pubblicata in data
30.6.2023, notificata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 19.7.2023,
2 1.1 qualificare l'occupazione delle pp.ff.
3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4,
3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1,
3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C. Lavis, come
“appropriativa” in quanto destinata alla realizzazione di un opera pubblica regolarizzata con la stipula del contratto di compravendita del 19.5.2015 con conseguente esclusione dell'applicabilità della normativa Consap
1.2 in subordine, accertare e dichiarare che prima dell'acquisto in data Parte_1
19.5.2015 ha esercitato in modo pacifico pubblico ed ininterrotto per un periodo di oltre 20 anni il possesso delle pp.ff. 3311/3,
3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5,
3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4,
3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C. Lavis, per la parte situata all´interno del recinto autostradale, come evidenziato nella
CTU dott. del 28.1.2021 (rampe con recinzione e Persona_1
sede autostradale), con accertamento dei presupposti per l´usucapione del diritto di proprietà delle aree sopraindicate in favore di maturata prima del Parte_1
19.5.2015, con conseguente esclusione dell'applicabilità del
COSAP per le citate aree all´interno del recinto autostradale;
1.3 in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare che il e non Controparte_1 Controparte_2
3 hanno dimostrato che nel periodo Parte_1
2013-2015 abbia occupato una superficie di 5.956 m² delle aree individuate sub 1.1;
1.4 in via di ulteriore subordine dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dal CP_1
avente per oggetto il COSAP per gli anni 2013, 2014 e
[...]
2015 per errata applicazione del coefficiente 5 e per aver classificato le aree in oggetto nella tipologia “varie con risvolto economico”; disporre l´applicazione del coefficiente 1 previsto dal Regolamento comunale per la categoria “Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico” o del diverso coefficiente ritenuto più adeguato dal Giudice, con rideterminazione del COSAP
secondo i criteri ritenuti conformi a legge;
1.5. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che le determinazioni del in ordine alle superfici da porre a Controparte_1
base del calcolo COSAP per il periodo 1.1.2013 – 21.5.2015 sono illegittime per aver compreso, oltre i 1.064 mq utilizzate come strada comunale, anche 1.016 mq della p.f.3274/4 occupata da Parte_2
rampa per la strada comunale collocata all´esterno del recinto autostradale;
2. condannare il al pagamento degli interessi legali e Controparte_1
della svalutazione monetaria sull'importo di € 158.236,75 versato da in data 22.5.2019 a titolo di COSAP per gli Parte_1
anni 2013, 2014 e 2015, dal pagamento in data 22.5.2019 al saldo;
4 3. con rifusione delle spese, onorari e diritti del presente grado e di quello di primo grado, inclusi i contributi unificati e le spese per la CTU
di primo grado
In via istruttoria si chiede
A) di incaricare un CTU affinché
1. indichi la data in cui ebbe inizio l'occupazione da parte Parte_1
della superficie di 2.111 m², formata da parte delle pp.ff.
[...]
3298/6, 3274/4, 3259/3, 3230/4 e 765/3, tutte in C.C. come CP_1
evidenziata nella CTU dott. del 28.1.2021 (rampe con Persona_1
recinzione e sede autostradale) e verifichi se tale destinazione era definitiva e compatibile con l'uso da parte del in atto Controparte_1
prima della realizzazione del tronco autostradale Trento Nord – Bolzano
Sud;
2. indichi a quale delle categorie di cui al combinato disposto degli articoli 822 c.2 e 824 cod.civ. corrisponde l'utilizzo delle aree di cui sub
1;
3. indichi il valore economico per anno che corrisponde alla disponibilità
delle aree di cui sub 1) e quantifichi il sacrificio imposto alla collettività
per le parti del suolo utilizzate da negli anni Parte_1
2013, 2015 e 2015;
B) di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli e la riprova sui capi-toli eventualmente ammessi di controparte:
1. Vero che le parti delle pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5, 3299/2,
3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3, 3238/4,
5 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in C.C.
evidenziate nelle tavole sub doc.13 in colore rosso e giallo che si CP_1
rammostrano al teste, sono state occupate da Parte_1
indicando il teste la data in cui l´occupazione ebbe inizio e
[...]
descrivendo il teste la destinazione delle aree predette e le modalità con le quali è stata esercitata l´occupazione?
2. Dica il teste se è a conoscenza di atti di opposizione o richieste da parte del in merito alla predetta occupazione da parte Controparte_1
dell'attrice nel periodo precedente al 2015?
3. Dica il teste se è a conoscenza di atti di opposizione a richieste da parte del in merito alla predetta occupazione da parte Controparte_1
dell'attrice nel periodo precedente al 2015?
Quali testi si indicano: Ing. , geom. Tes_1 Tes_2 Tes_3
tutti c/c .
[...] Parte_1
Per il Controparte_3
reiectis,
[...]
rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza n. 546/2023 del 30 giugno 2023 del
Tribunale di
Trento, Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini, in ogni suo capo.
Spese ed onorari del presente grado di giudizio integralmente rifusi.
Per Controparte_2
Contrariis reiectis, voglia codesta On.le Corte d'Appello di Trento:
6 in via principale: rigettare l'appello promosso da Parte_1
poiché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e,
[...]
per l'effetto, confermare in ogni suo capo la sentenza n. 546/2023 del 30
giugno 2023 del Tribunale di Trento, Giudice Dott.ssa Alessandra
Tolettini;
in via gradata: e solo in caso di accoglimento dei motivi di appello n. 6 e
7, escludere in ogni caso l'addebito a carico di Controparte_2
di interessi, svalutazione e spese di CTU e ciò anche in ragione
[...]
del ruolo svolto dall'agente della riscossione per conto del CP_1
[...]
In ogni caso,
calcolare interessi e svalutazione solo sulla differenza tra quanto originariamente corrisposto da e quanto Parte_1
effettivamente dovuto dalla medesima.
In ogni caso, con rifusione di onorari e spese del presente grado di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cnpa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle Controparte_2
entrate del e il proponendo Controparte_1 Controparte_1
opposizione ex art.32 d.lgs.n.150/2011 avverso l´ingiunzione di pagamento n.20190000001 del 4.4.2019, notificatale da
[...]
in data 12.4.2019, avente ad oggetto importi Controparte_2
7 quantificati a titolo di COSAP per il 2013,
2014 e 2015, oltre accessori, afferenti le particelle di cui infra.
In fatto ha premesso che le pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4, 3274/5,
3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3238/3,
3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3, tutte in
C.C. Lavis, erano state indicate nel progetto esecutivo per la costruzione dell´Autostrada del Brennero – tronco Bolzano Sud – Trento Nord -
come aree soggette ad esproprio in quanto necessarie per la realizzazione della predetta opera pubblica;
la superficie catastale di tali aree era pari a 7.020 m². La maggior parte delle suddette aree era stata poi occupata dall´infrastruttura autostradale (corsie, aree di servizio, verde) mentre
1.222 m² erano a tutt´oggi occupati dallo stesso in Controparte_1
quanto destinati alla viabilità comunale. Erano stati emessi anche i relativi decreti ma l'esproprio delle aree non era poi mai stato intavolato per cui nel libro fondiario continuava a figurare quale proprietario il per regolarizzare tale situazione nel maggio 2015 Controparte_1
e il avevano stipulato un Parte_1 Parte_1 Controparte_1
contratto di compravendita con cui il aveva ceduto Controparte_1
all'attrice i terreni suddetti per un prezzo di € 52.650,00.
Anni dopo la vendita il che in precedenza non aveva Controparte_1
mai avanzato richieste di sorta, aveva intimato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) dapprima per l´anno 2012 ( la relativa ingiunzione fiscale era stata fatta oggetto di opposizione conclusasi in primo grado con accertamento della prescrizione ) e poi
8 per il 2013 2014 e 2015, periodi a cui si riferiva l' ingiunzione qui opposta.
A sostegno dell'opposizione la attrice ha dedotto, in sintesi, quanto segue.
a ) In primis ha argomentato in ordine alla violazione degli articoli 1 co.
4, 23 co.1 e 24 co.1 lett. b) del Regolamento comunale per l´applicazione del canone per l´occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che il
Cosap era stato calcolato sulla base dell'occupazione di mq 7.200, mentre l'area inizialmente acquisita da Autostrade del Brennero era invece stata pari a complessivi 7020 mq;
inoltre la superficie di 1.222
m² su complessivi 7.020 m² era stata destinata e usata per la viabilità
comunale e quindi non occupata dall'attrice.
b) Ha poi dedotto la violazione dell'art. dell´art.22 co.1 del Regolamento
COSAP posto che la superficie posta all'interno del recinto autostradale per un area di 4.166 m² era occupata dal sedime autostradale, vi erano altresì aree di servizio e altre aree accessorie: essa dunque apparteneva al demanio stradale e non era soggetta a Cosap usufruendo dell´esenzione di cui all´art.22 c.1 del Regolamento comunale.
c) Ancora ha chiesto che venisse accertato che essa attrice aveva usucapito la superficie di 5.774 m² delle pp.ff. 3311/3, 3298/6, 3274/4,
3274/5, 3299/2, 3259/3, 3259/4, 3230/4, 3230/5, 3236/1, 3236/2, 3236/3,
3238/3, 3238/4, 3238/5, 3241/1, 3189/4, 3177/3, 3175/3, 781/3 e 765/3,
tutte in in epoca anteriore alla stipula del contratto di Parte_2
compravendita del 2015; ha sottolineato che il Comune non si era mai
9 opposto all´occupazione e all´utilizzo uti dominus da parte di
[...]
e non aveva mai richiesto in precedenza canoni o Parte_1
altro. Ha asserito che “anche nel denegato caso che prima
dell´occupazione da parte di A22 alcune aree fossero state utilizzate per
la viabilità locale in seguito all´uso protrattosi incontrastato e per
lunghissimo tempo si sarebbe comunque avverata la c.d.
sdemanializzazione tacita per cui le aree erano usucapibili”
d) Ha infine dedotto la violazione dell´art. 63 L. n. 446/1997 e degli articoli 24 co.1 lett. d) e 27 co. 2 del Regolamento COSAP essendo stato applicato il coefficiente di valutazione economico n. 5 previsto per attività “Varie con risvolto economico” e non quello n. 1 per “Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico”.
Si sono costituiti in giudizio sia che il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
conferma dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20190000001 del 4 aprile 2019 “anche nella diversa somma di giustizia derivante dal
computo di mq 7020 anziché di mq 7.200 così indicati per mero errore
materiale”.
Le parti convenute dato atto dell'errore materiale consistito nella indicazione di mq 7200 anziché 7020 hanno per il resto contestato in fatto e in diritto i motivi di opposizione;
hanno affermato che l'area era stata occupata da che aveva poi acquistato dal Parte_1
Comune di nel 2015 l'area in oggetto, per 7020 mq previa delibera CP_1
di sdemanializzazione del Consiglio Comunale n.71/2014.
10 Hanno altresì argomentato in ordine alla inapplicabilità dell'esenzione ex art.22 co.1 del Regolamento COSAP posto che Parte_1
era società operante sul mercato che svolgeva attività
[...]
imprenditoriale e non organismo di diritto pubblico rientrante tra i soggetti esenti.
Quanto all' usucapione hanno evidenziato che la pretesa risultava smentita dall' acquisto tramite compravendita nel 2015 dell'area stessa;
entrambi i convenuti hanno altresì dedotto che le aree occupate da non erano usucapibili in quanto appartenenti al Parte_1 Parte_1
demanio comunale ed osservato che ai fini della sdemanializzazione tacita non era sufficiente invocare il disinteresse della Amministrazione
proprietaria e neppure il mancato uso pubblico ancorchè prolungati nel tempo.
Hanno infine argomentato in ordine alla congruità del coefficiente applicato (coefficiente 5).
In corso di causa è stata svolta CTU per verificare la destinazione delle aree assoggettate dal a COSAP. CP_1
Con sentenza n. 546 2023 il Tribunale di Trento ha rigettato la tesi attorea relativa all'usucapione delle particelle fondiarie assoggettate a
COSAP sul rilievo che parte attrice non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione,
ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico, pubblico, non violento e non clandestino protrattosi in modo continuato e ininterrotto per vent'anni
11 con animus rem sibi habendi sui detti beni;
ha escluso l'ammissibilità,
stante la genericità, delle prove orali articolate dalla attrice.
Ha poi ritenuto che non sussistesse l' esenzione di cui all'art. 22 del
Regolamento del Comune di evidenziando che l'esenzione dal CP_1
pagamento del canone “postula che l'occupazione, quale presupposto del
tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione
di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello
Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società
concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica,
alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la
costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla
rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la
gestione al termine della concessione (Cass. 11886/2017;
Cass.19693/2018)”
Ha ulteriormente ritenuto che l'applicazione del coefficiente 5, previsto per le attività “Varie con risvolto economico (art. 27 Regolamento
comunale) fosse corretta, oltre che ragionevole, osservandosi che in forza del detto regolamento comunale “Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica” e che non poteva porsi in dubbio che l'attività esercitata dall'attrice fosse qualificabile come attività di tal tipo, peraltro di rilevante valore economico, soggetta a logiche imprenditoriali.
Ha invece ritenuto che la superficie occupata da Parte_1
nel periodo di riferimento (2013-1025) fosse inferiore rispetto a quella di
12 7200 mq considerata al fine dell'applicazione COSAP: sul punto ha affermato innanzitutto essere circostanza pacifica che l'indicazione di
7200 mq era frutto di errore materiale, avendo i fondi oggetto di causa un'estensione di 7020 mq;
ha altresì rilevato che di questi, l'area di
1064 mq era però stata poi occupata dalla strada comunale, come da conclusioni di cui alla CTU in atti.
In ragione di ciò ha annullato l'ingiunzione di pagamento n.
20190000001 con conseguente caducazione anche dell'aggio di riscossione coattiva ex art. 17 d.lgs. 112/1999 trattandosi di somma accessoria.
Considerato che l aveva già pagato all'agente Parte_1
di riscossione la somma di euro 158.236,75 e che il Controparte_2
era l'ente impositore a cui Controparte_1 Controparte_2
riversava le somme riscosse, ha condannato il solo a Controparte_1
restituire all' la detta somma. Parte_1
Al contempo ha accertato “ che è soggetta al Parte_1
pagamento del COSAP per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 21 maggio
2015, da calcolarsi tenuto conto che la superficie complessiva è pari a
7020 mq, di cui 1064 mq occupati da strade comunali (da sottrarsi), e
con applicazione, nella quantificazione del canone di occupazione della
superficie così rideterminata, del coefficiente pari a 5”.
Le spese di lite sono state integralmente compensate “attesa la parziale soccombenza reciproca, ed in particolare considerato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento con contestuale accertamento del credito
13 del rideterminato secondo quanto sopra indicato”. Le Controparte_1
spese di CTU, come liquidate in atti, sono state poste definitivamente a carico di parte attrice.
Impugna la sentenza del Tribunale di Trento n.546/2023 Parte_1
.
[...]
Con un primo motivo di appello ( punto 3 dell'atto di appello) articolato in sub motivi l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi dell'usucapione delle particelle fondiarie assoggettate al COSAP.
Lamenta innanzitutto (punto 3.1.a) che la appellata sentenza è incorsa nella violazione degli articoli 1140, 1141, 1158 e 2727 cod.civ. nonché
dell´ articolo 115 cpc essendo un fatto notorio che le particelle occupate dall'autostrada del , all'interno del recinto autostradale, siano Pt_1
state irreversibilmente trasformate e possedute dalla attrice per oltre 40
anni. Afferma che l'intenzione di esercitare sull'immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” è stata palesata dal fatto, notorio, che l'area composta da corsie autostradali,
rampe, e area ai lati delle corsie risultano recintate il che rende impossibile l'accesso ai soggetti non autorizzati . Il possesso così
palesato è stato dunque a partire dagli anni 60 pacifico, pubblico, non violento e non clandestino. Evidenzia che il non ha mai CP_1
contestato l'utilizzo ininterrotto, indisturbato e pacifico della appellante per oltre trent'anni. Altresì asserisce che quanto sopra risulta anche in
14 base a presunzione partendo da gravi precisi e concordanti elementi,
ovvero quelli desumibili dai doc 13.14.15.16 e dalla stessa CTU.
Svolge ulteriore censura (punto 3.1.b) con riferimento alla valutazione effettuata in sentenza di inammissibilità delle prove orali richieste con la propria memoria istruttoria ed altresì contesta che non siano stati conferiti al CTU i quesiti da essa proposti. Ancora afferma (punto
3.1.c) che vi è stato travisamento delle prove documentali.
Infine asserisce (punto 3.1.d) che le aree in esame a decorrere dalla costruzione dell'autostrada non appartenevano più al demanio comunale essendo venuto meno il bene “strada comunale” e comunque essendosi verificata la sdemanializzazione tacita.
Con secondo motivo di appello (v punto 4 dell'atto di citazione d'appello ) stigmatizza la appellata sentenza nella parte in cui ha statuito la correttezza dell'applicazione del coefficiente 5 del relativo
Regolamento Comunale, previsto per le attività “Varie con risvolto economico” in ragione della natura dell'attività esercitata da
[...]
e delle dette finalità lucrative, volte al conseguimento Parte_1
di utili economici. Lamenta che invece l'applicazione di detto coefficiente è palesemente irragionevole, illogica e sproporzionata perché non rispecchia minimamente “il valore economico della disponibilità dell'area nonché il sacrificio imposto alla collettività” di cui all´art.24 c.1 lett.d) del Regolamento;
chiede l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1 (categoria “spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico”) anziché del moltiplicatore 5; afferma che il coefficiente
15 deve essere in linea con il valore economico delle aree ed osserva che l'intera area è stata acquistata nel 2015 per un corrispettivo di €
52.650,00 (pari ad € 7,50 al mq) valor inferiore al COSAP calcolato per ogni singolo anno. Ancora afferma che non si può sostenere che la appellante abbia “ritratto dalle particelle in questione un beneficio reddituale anche solo potenziale pari ad € 50.000 per anno”.
Con terzo motivo di appello (v punto 5 dell'atto di citazione d'appello)
censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto applicabile il Cosap ad una superficie di 5956
mq sottreaendo ai mq 7.020 solo 1064 mq occupati dalla strada comunale (40 mq della p.f. 765/3; 20 mq della p.f. 3230/4; 24 mq della p.f. 3238/5; 10 mq della p.f. 3259/3; 845 mq della p.f. 3274/4; 105 mq della p.f. 3274/5; 20 mq della p.f. 3298/6).
Osserva che il non ha provato che tutti i 5956 mq siano stati CP_1
effettivamente occupati dalla appellante (non essendo all'uopo sufficiente il fatto che nel 2015 la attrice appellante abbia acquistato l'area di mq 7020, posto che dalla CTU risultano occupati con corsie e autostradali e rampe solo 2.111 mq). In ogni caso il CTU ha anche accertato che oltre ai 1064 mq occupati da strade comunali altri 1.016
mq si trovano al di fuori della recinzione autostradale;
dalle fotografie eseguite dal CTU si evince che questi 1.016 mq sono destinati a area verde/meleto per cui nel 2013-2015 non erano occupati da A22 per finalità autostradali.
16 Con quarto motivo di appello (v punto 6 dell'atto di citazione d'appello) lamenta che la sentenza di primo grado non si è espressa sulla domanda di di condannare il Parte_1 CP_1
e non solo alla restituzione dell'importo
[...] Controparte_2
di € 158.236,75 da essa versato in data 22.5.2019 a titolo di COSAP per gli anni 2013, 2014 e 2015 ma anche al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria sulla somma indebitamente richiesta dalle controparti dal pagamento in data 22.5.2019 al saldo.
Con quinto motivo di appello (v punto 7 dell'atto di citazione d'appello)
censura la appellata sentenza che ha compensato le spese di lite ma posto le spese di CTU integralmente a suo carico;
afferma che anche in caso di rigetto dell'appello sarebbe comunque erroneo far gravare integralmente le spese di CTU su di essa posto che la CTU si è resa necessaria anche per l'errato calcolo del in ordine alle CP_1
superfici occupate .
e il costituitisi in giudizio Controparte_2 Controparte_1
chiedono il rigetto dell'appello. altresì Controparte_2
eccepisce che nel giudizio di primo grado aveva Parte_1
formulato una vera e propria domanda di accertamento di usucapione mentre con l'appello, inammissibilmente ex art 345 cpc ha formulato solo una eccezione volta a paralizzare la avversa pretesa;
[...]
richiede altresì in via gradata che in caso di Controparte_2
accoglimento dei motivi di appello (punti 6 e 7 ) venga escluso in ogni caso l'addebito a carico di di interessi, Controparte_2
17 svalutazione e spese di CTU e ciò anche in ragione del ruolo svolto dall'agente della riscossione per conto del Ha altresì Controparte_1
richiesto in ogni caso, di calcolare interessi e svalutazione solo sulla differenza tra quanto originariamente corrisposto da Parte_1
e quanto effettivamente dovuto dalla medesima.
[...]
Il Collegio - dopo aver osservato che parte appellante invocava la usucapione delle aree occupate dal sedime autostradale allegando che le stesse erano state dapprima indicate nel progetto esecutivo per la costruzione dell – tronco Bolzano Sud – Trento Parte_1
Nord - come aree soggette ad esproprio in quanto necessarie per la realizzazione della predetta opera pubblica (v atto di citazione primo grado - pag 1) e che vi era stata occupazione e la trasformazione irreversibile di dette aree in ragione della costruzione dell a Parte_1
partire dagli anni 60- ha rilevato che ”l'inquadramento dei rapporti tra
l'occupazione di area per realizzazione di opera pubblica con sua irreversibile trasformazione e l'istituto dell'usucapione civilistica ex art.
1158 c.c., ha visto una evoluzione giurisprudenziale che ha tenuto conto
dei principi sovranazionali e delle pronunce CEDU ( in ragione del
disposto dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu) “, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul punto ed ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
Sulle conclusioni come da ultimo formulate e sopra riportate, con cui l'appellante si è richiamato anche alla “occupazione appropriativa” la causa è stata riservata al Collegio per la decisione
18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza a Sezioni Unite del 19 gennaio 2015, n. 735 la Corte di
Cassazione ha escluso la configurabilità nel nostro ordinamento dell'istituto dell'“occupazione appropriativa” ritenendola in contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma" .
Superando dunque un pregresso indirizzo giurisprudenziale la Corte
ha equiparato detta tipologia di occupazione alla c.d. occupazione usurpativa caratterizzata dalla mancanza a monte di dichiarazione di pubblica utilità e ha precisato che l'occupazione in entrambi i casi costituisce un illecito a carattere permanente restando dunque esclusa l'acquisizione “autoritativa“ del bene in favore dell'occupante;
l'occupazione e l'irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di un'opera pubblica, anche quando vi sia stata ad origine un provvedimento amministrativo, non danno dunque luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione; l'illecito permanente di cui trattasi viene a cessare solo, come precisato già nella citata sentenza, per effetto della restituzione dell'area, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, della rinunzia del proprietario al suo diritto, ovvero per effetto di un provvedimento di acquisizione reso dall'Amministrazione,
ai sensi dell'art 42 bis del t.u. di cui al d.p.r. n. 327/2001.
Detto indirizzo conforme ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo è ormai consolidato e fatto proprio dalle successive
19 pronunce sul punto sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di
Stato di tal che è del tutto inconferente ai fini che qui occupano il riferimento, da ultimo fatto dall'appellante all'istituto della occupazione appropriativa di cui al punto 1.1. delle conclusioni.
Quanto alla eccepita usucapione va premesso che la prospettazione dell'appellante non configura “novità” vietata dall'art 345 cpc posto che in sostanza anche in primo grado l'usucapione è stata invocata ai fini di paralizzare la domanda di pagamento del Cosap non avendo mai inteso parte attrice contestare il suo acquisto a titolo derivativo effettuato successivamente.
I limiti in cui l'usucapione può configurarsi nell'ambito di fattispecie quale quella in esame sono stati ben delineati dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato.
Quest' ultimo con plurime pronunce (v inter alia pronunce n.
460/2019, n.494/2017 e n.3730/2017) ha rimarcato che “le sole condizioni per potere procedere all'espropriazione di beni privati per ragioni di pubblica utilità tramite l'istituto dell'usucapione, secondo
“debita forma”, sono
- il carattere non violento della condotta;
-l'esatta individuazione del momento della interversio possesionis
- la decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in
vigore del testo unico dell'espropriazione 8 giugno 2001, n. 327 (30 giugno 2003)”
20 Quanto all'ultimo requisito ha sottolineato che il possesso ad
usucapionem è valorizzabile solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del Testo Unico dell'espropriazione (30 giugno 2003), perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva; ha precisato che sino ad allora “risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell'occupazione preordinata all'esproprio, l'azione di restitutio in integrum, qualificando l'occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria “fattispecie ablatoria seppur atipica”. Il Consiglio di Stato evidenzia poi che fino a tale data l'occupazione non può in ogni caso costituire titolo per l'acquisto del possesso ad usucapionem, in quanto diversamente si reintrodurrebbe sotto mentite spoglie la figura dell' espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu. (Evidenza
questa Corte che tale ultimo aspetto non trattato in precedenza dalle parti è stato sottoposto a contraddittorio).
Quanto al secondo requisito- ovvero alla esatta individuazione del momento dell'interversio possessionis - la Corte di cassazione (v.
Cass. civ. n. 10289 del 27 aprile 2018) ha precisato che qualora l'acquisizione del fondo avvenga inizialmente in presenza di provvedimenti amministrativi e dunque come detenzione, occorre l'allegazione e la prova da parte della pubblica amministrazione (nel caso in esame da parte della ) della Parte_3
trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex
21 art. 1141, comma 2, c.c., specificando che necessita la prova del “
compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente
rivolte contro il proprietario - possessore, non essendo sufficienti né il
prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti
all'esercizio del possesso che di per sè denunciano unicamente un abuso
della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità
del bene” . Tale indirizzo è ormai consolidato essendosi espresse nello stesso senso Cass. civile ordin. n. 30195/ 2019, Cass. civile.n.18361/22
Cass. civile ord. n. 32216/24, Cass. civ. ord 5410/25; quest'ultima peraltro ha condivisibilmente specificato che se la occupazione è iniziata quale detenzione per la realizzazione di un opera pubblica “è
inevitabile concludere che anche detta realizzazione non poteva essere
intesa come atto idoneo ad esprimere un animus possidendi
contrapposto al proprietario, e quindi a mutare la detenzione in
possesso”.
E' alla luce del quadro interpretativo come sopra delineato, che si pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia, che va esaminato il primo motivo di appello relativo all' “usucapione”.
Giova rilevare che l'attrice appellante già con l'atto di citazione di primo grado ha testualmente allegato che le particelle in oggetto ”
sono state indicate nel progetto esecutivo per la costruzione
dell – tronco Bolzano Sud – Trento Nord - Parte_1
come aree soggette all´esproprio in quanto necessarie per la
realizzazione della predetta opera pubblica (doc.14)” ed altresì allegato
22 che “espropriazione/occupazione delle particelle interessate
dall´autostrada A22 è avvenuta – come per tutte le altre aree
dell´autostrada – in forza di decreti prefettizi (doc.15-16)”.
Posto che dunque l'inizio della occupazione configura in forza delle suddette allegazioni una detenzione, non può che rilevarsi che manca la prova di fatti idonei a dar conto della data del mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione.
L'appellante afferma che è notorio, nonché desumibile dalla documentazione in atti e dalla CTU che sin dagli anni 60 è stata costruita e gestita l'autostrada, attività “contrastante con l'altrui possesso”; sul punto basti richiamare la sopra citata giurisprudenza ed in particolare l'ordinanza Corte di Cassazione n. 5410/2025 del 6.3.2025 secondo cui la modifica dei luoghi tramite la realizzazione dell'opera per la quale l'occupazione è iniziata sub specie di detenzione non ha ex
se valenza di mutamento della detenzione in possesso.
Anche la recinzione autostradale non può assurgere a inequivoco indice del mutamento delle detenzione in possesso: si tratta invero nel caso di strutture autostradali di una obbligatoria pertinenza dell'autostrada imposta a protezione dell'utenza (è lo stesso appellante del resto che afferma- v pag 9 dell' atto di appello- che la recinzione è prevista dal c.d.s per motivi di sicurezza) e dunque non è opera univocamente rivolta contro il possessore bensì manufatto in generale volto a costituire un presidio di sicurezza.
23 Quanto poi alla pretesa inerzia del vale rammentare che ai CP_1
sensi dell'art. 1114 c.c., “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”; non senza osservare che come rilevato dal Consiglio di Stato fino all'entrata in vigore del T.U. espropriazioni (anno 2003) , non erano neppure ragionevolmente prospettabili, in presenza di occupazione per realizzazione di opera pubblica, azioni di restitutio in integrum, posto che si riteneva in allora ammesso nel nostro ordinamento che l'occupazione desse luogo a “fattispecie ablatoria seppur atipica”.
Alla luce di quanto esposto le prove offerte dall'appellante (volte a dar conto della data della occupazione e della pretesa inerzia del ) CP_1
oltre che generiche risultano del tutto inconferenti così come inconferente si appalesa la chiesta CTu.
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Anche il secondo motivo di appello è infondato
In linea generale l'art. 24 del Regolamento comunale applicabile ratione temporis prevede che “il canone dovuto viene determinato
sulla base dei seguenti elementi: a) classificazione delle aree pubbliche;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione; d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in
relazione alle modalità di occupazione”.
24 Nel determinare i coefficienti per le occupazioni permanenti il medesimo
Regolamento, in linea con i criteri generali dell'art 24, prevede all'art 27 che il coefficiente 1 (indicato dall'appellante) si applichi alle mere occupazioni di “spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico” mentre il coefficiente 5 si applichi alle occupazioni “varie con risvolto economico” precisandosi altresì che “ Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica”.
Nel caso in esame concessionaria del Parte_1
servizio autostradale, ha occupato l'area utilizzandola con tutta evidenza nell'ambito di una attività economica svolta con logiche imprenditoriali di tal che è corretta la classificazione nella tipologia
“varie con risvolto economico” operata dal Comune, che comporta l'applicazione del coefficiente 5 previsto appunto per la occupazione effettuata nell'ambito di attività economica qual è indubbiamente quella esercitata dalla appellante.
Né può dirsi che detto coefficiente sia irragionevole ed illogico, posto che dal su citato punto d) dell'art 24 del Regolamento si evince che il contributo non va rapportato ex se al valore “patrimoniale” dell'area occupata (come preteso dall'appellante che in ragione di ciò ne lamenta l'irragionevolezza e sproporzione) dovendosi invece il COSAP esser commensurato oltre che al sacrificio per la collettività, al valore economico generato dalla disponibilità di detta area, in ragione dunque del suo utilizzo.
25 Nella fattispecie viene in rilievo, da un lato una sottrazione “piena”
dell'area de qua a qualsivoglia altro uso della “collettività” con una destinazione dell'area occupata che è di rilevante impatto per detta collettività, trattandosi di area ricompresa in un tratto autostradale
(con relative pertinenze) caratterizzato dunque da “continuo” transito di mezzi;
dall'altro la disponibilità di detta area in capo alla appellante genera per quest'ultima un evidente e rilevante beneficio economico proprio in ragione del suo utilizzo nell'ambito dell'esercizio della profittevole attività economica da essa svolta quale concessionaria dell'autostrada. Il coefficiente applicato risulta, come rilevato dal
Tribunale dunque corretto alla luce del Regolamento citato.
Anche il terzo motivo d'appello risulta infondato dovendosi ritenersi provata l'occupazione di mq 5956 (pari ad € 7020- mq 1064).
In sentenza è stato ritenuto che dei 7020 mq ipotizzati in origine, vadano esclusi dall'assoggettamento a COSAP solo mq 1064 che sono risultati all'esito della CTU essere occupati da strade comunali.
Tutta la restante area deve ritenersi occupata nel periodo in oggetto dall'appellante: essa fa parte delle particelle ab origine occupate dalla appellante ( come allegato dalla stessa appellante sin dalla citazione di primo grado) e non risulta che la detenzione sia medio tempore cessata per aver rimesso l'attrice/appellante l'area nella disponibilità materiale del CP_1
L'area occupata, assoggettabile a COSAP, non è solo l'area interna al recinto autostradale ma anche l'area ad esso contigua, adibita a verde (e
26 in parte a meleto) che mitiga l'impatto dell'opera autostradale e in tal senso è a ”servizio” dell'autostrada stessa;
detta area peraltro è
ricompresa nelle particelle che la medesima appellante ha poi acquistato a titolo derivativo nel 2015 dal proprio per “sanare” secondo le CP_1
sue stesse allegazioni la situazione di occupazione.
Anche le rampe esterne al recinto autostradale sono infrastrutture a servizio dell'autostrada e dunque soggette a COSAP per il periodo in oggetto.
Il terzo motivo di appello va dunque rigettato
Quanto al quarto motivo di motivo di appello, relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione sull'importo versato, si osserva che, avendo la appellata sentenza condannato il a restituire ad CP_1 Parte_1
la somma da quest'ultima versata di € 158.236,75 (e non essendovi appello incidentale sul punto), su detto importo vanno riconosciuti anche gli interessi legali, come chiesto, dal pagamento avvenuto il
22.5.2019 al saldo. Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato né provato il cd. “maggior danno”. La condanna al pagamento degli interessi legali va disposta nei soli confronti del beneficiario del pagamento effettuato da Parte_1
ovvero nei soli confronti del di
[...] CP_1 CP_1
In conseguenza della riforma sia pure parziale si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito,
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
27 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890).
L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza stante da un lato l'accoglimento della domanda restitutoria di
( capo di sentenza su cui, si ripete, non vi è Parte_1
stato appello incidentale) con i relativi interessi e dall'altro l'accertamento della debenza del COSAP in favore per gli CP_1
anni in oggetto con il coefficiente da esso indicato, sia pure con riferimento a superficie minore. Le spese di lite dei due gradi vengono peraltro compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste in ragione della metà ciascuno a carico dell'appellante e del posto Parte_1 Controparte_1
che la CTU si è resa necessaria - come correttamente osservato dall'appellante con il quinto motivo di appello- ai fini della verifica delle superfici effettivamente occupate e parte della superficie sottoposta a COSAP è risultata di fatto esser occupata da strade comunali)
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
in parziale riforma della sentenza n.546/2023 del Tribunale
[...]
di Trento, che conferma nel resto
1)condanna il a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
gli interessi legali sulla somma di € 158.236,75 dal
[...]
22.5.2019 al saldo
28 2)compensa le spese di lite
3)pone del spese di CTU per il 50% ciascuno a carico di Parte_1
e del
[...] Controparte_1
Deciso in Trento Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
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